Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione presentato dalla parte civile avverso la sentenza predibattimentale di proscioglimento, trattandosi di decisione inidonea a pregiudicare in alcun modo le ragioni della parte civile, coltivabili dinanzi al giudice civile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2015, n. 26819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26819 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/03/2015
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 446
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 1085/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI IA N. IL 02/12/1961;
nei confronti di:
TO CI N. IL 09/06/1950;
IP AO N. IL 13/07/1945;
HI CA N. IL 24/10/1961;
avverso la sentenza n. 2649/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PONTEDERA, del 19/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Comaschi per PP e NT in sost. per SC.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi degli artt. 129 e 469 c.p.p. il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti NT IC, SC UC, PP AO, tratti a giudizio con l'imputazione di cui all'art. 388 c.p.p., comma 6. 2. Tanto perché l'azione penale non poteva essere esercitata perché coperta da un precedente decreto di archiviazione reso dal Gip senza che sia mai stata disposta la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p.. 3. In esito all'appello interposto dal difensore della parte civile, la Corte di Appello di Firenze, considerata la sentenza impugnata siccome resa ai sensi dell'art. 469 e dunque non appellabile, ha qualificato il gravame in termini di ricorso per cassazione e per l'effetto ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
4. Nel ricorso si evidenzia l'erroneità della decisione assunta giacché l'archiviazione disposta dal Gip non riguardava l'ipotesi delittuosa per la quale era stata esercitata l'azione penale, ipotesi rispetto alla quale, piuttosto, il gip aveva disposto il compimento di atti di indagine suppletiva.
5. Il ricorso è inammissibile.
6. Va condivisa l'affermazione della Corte distrettuale in forza alla quale la sentenza impugnata è stata resa ai sensi dell'art. 469 c.p.p.. Depone inequivocabilmente in tal senso il momento processuale nel quale la decisione è stata assunta, pacificamente antecedente l'apertura del dibattimento, essendo state definite solo le questioni inerenti la costituzione delle parti e quelle preliminari ex art. 491 c.p.p.. Non v'era stata una formale dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.p.; ne' si era passato in concreto alla trattazione delle richieste probatorie, come talora in via di prassi si suole riscontrare pur in assenza della formale dichiarazione ex art. 492 citato. Nè, infine, assumono rilievo in tal senso le acquisizioni disposte alla udienza del 19 dicembre 2012 le quali ebbero ad oggetto, per l'appunto, i documenti afferenti l'archiviazione posti a fondamento della decisione pregiudiziale contrastata con il gravame.
7. Muovendo da tale presupposto, ne deriva, quale corollario immediatamente consequenziale, l'inammissibilità della impugnazione. La parte civile non ha infatti veste per reagire contro una sentenza di proscioglimento predibattimentale, quale quella in esame, pronunciata ex art. 469 c.p.p. su richiesta del pubblico ministero e dell'imputato, i soli soggetti che hanno titolo per interloquire al riguardo. Tanto appare chiaramente dalla lettera della norma e dalla ratio dell'istituto, che riposa sulla esigenza di celere definizione del procedimento nelle forme camerali in presenza di cause di improcedibilità dell'azione penale o di cause di estinzione del reato, con ciò precludendosi ogni esame del merito dell'azione penale, riservato a una sede, quella dibattimentale, cui per l'appunto, sussistendo i presupposti previsti dalla norma, non deve darsi corso;
fermo restando che una simile sentenza non è idonea a pregiudicare in alcun modo le ragioni del danneggiato dal reato, che le potrà coltivare davanti al giudice civile (in termini pedissequamente riportati cfr Sez. 6, n. 31016 del 21/06/2010 - dep. 05/08/2010, P.C. nel proc. Scarpelli, Rv. 247786).
8. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, determina in via di equità e liquidata come da dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015