TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4746/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4746/2023 R.G. promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in PA
Milano, Galleria del Corso n. 3, (P.IVA ), elettivamente domiciliata in Torrita di P.IVA_1
Siena, alla Loc. Foenna n. 10, presso lo studio dell'avv. Alessandro Massai, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
Contro
, nata a [...] il [...], (C.F. ) elettivamente P_ CodiceFiscale_1 domiciliato in Catania, via Vittorio Emanuele II n. 5, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Mazzaglia, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Appellato
e nei confronti
(P.IVA ), con sede legale in Bologna, via Controparte_2 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in via M.R. Imbriani n. 222 (CT), presso lo studio dell'avv. Salvatore Barresi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
pagina 1 di 7 ------------
Conclusioni
All'udienza del 18 settembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 236/2023 RG, resa in data 25 gennaio 2023, il Giudice di Pace di
Catania ha accolto la domanda con cui chiedeva dichiararsi, in ordine al furto P_ avvenuto il 3 marzo 2019 presso l'albergo di Milano, la responsabilità di PA [...]
quale società avente la gestione della struttura, e condannarsi la stessa Controparte_3
al risarcimento del danno.
L'attore riferiva con l'atto introduttivo del giudizio che, nella data occasione, si era trovato presso la hall dell'albergo, allorquando, mentre completava le operazioni di check-in, aveva subito il furto della propria borsa, che conteneva, fra l'altro, la somma in contanti di euro
2.500,00, che , che pure aveva rimborsato il valore degli altri beni Controparte_2
sottratti, aveva rifiutato di indennizzare sul rilievo che non sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa stipulata dalla struttura alberghiera.
Allegava, dipoi, che tale somma di denaro rappresentava il residuo del prelievo di euro
2.800,00 sì come effettuato due giorni prima presso UBI Banca di Catania e che aveva soggiornato a Milano con l'intenzione di recarsi alla fiera dell'antiquariato di PA.
Rigettata la spiegata eccezione di incompetenza per territorio con la sentenza non definitiva n. 1946/2021 RG, il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha denegato il diritto indennitario vantato nei confronti di , Controparte_2
frattanto chiamata in giudizio, ha condannato al pagamento della PA somma di €. 2.500,00 ed ha regolato le spese processuali secondo la regola della soccombenza.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello PA
pagina 2 di 7 Ha lamentato, con unico complesso motivo di gravame, l'erronea motivazione della sentenza di prime cure, all'uopo sostenendo la carenza di prova in ordine ai fatti posti a fondamento dell'incoata domanda e, con essa, la violazione dell'art. 2697 cc.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito , assumendo l'infondatezza del P_
gravame e, indi, chiedendone il rigetto ed, in via incidentale, la condanna alla refusione delle spese processuali afferenti alla fase del procedimento conclusosi con la sentenza non definitiva.
Si è costituita anche , contestando, in via pregiudiziale, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ed eccependo dipoi, l'intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza statuente il rigetto della richiesta di manleva;
ha chiesto, in ogni caso, il rigetto del gravame perché infondato nelle ragioni di merito ivi opposte.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 settembre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
La pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, sì come proposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 348 bis cpc da Controparte_2
, deve ritenersi superata, per via della rimessione della causa alla formale decisione di
[...]
merito.
Venendo al merito della controversia, la fattispecie si inquadra nella responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo.
In particolare, il contratto di albergo è un contratto atipico e misto, il quale comporta a carico dell'albergatore una pluralità di prestazioni – ora di dare, ora di facere – tra cui quella di garantire al cliente la sicurezza contro eventuali furti o danni alle cose portate, oltreché, ovviamente, a quelle da lui consegnate;
si tratta, nello specifico, di una prestazione accessoria, consistente nella messa a disposizione dell'attività di custodia, che rappresenta l'adempimento di un obbligo proprio del rapporto.
pagina 3 di 7 La responsabilità per le cose portate in albergo riguarda, quindi, direttamente il contenuto del contratto d'albergo e si innesta su di esso, costituendone un effetto indiretto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, recentemente, affermato: “L'albergatore risponde non solo delle cose che gli sono affidate per essere custodite, ma anche del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose “portate in albergo”; per cose portate in albergo s'intendono le cose che rispondono all'uso normale e comune, immesse nei locali che l'albergatore lascia a disposizione dei clienti (la camera per l'uso esclusivo del cliente, i locali di uso comune, le pertinenze, come giardini, piscine, rimesse, tratti di spiaggia riservati ai clienti dell'albergo e altro), per il tempo nel quale il cliente usufruisce dell'alloggio, in forza del contratto;
per le cose portate in albergo, e di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo essa collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali dell'impresa, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio” (Cass. 2024 n. 4132).
Più nello specifico, con riguardo alla questione che afferisce al momento in cui tale contratto può dirsi concluso, si ritiene applicabile la regola generale di cui all'art. 1326, comma 1, c.c., secondo il quale “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”; il momento perfezionativo del contratto d'albergo è costituito, quindi, dalla prenotazione del servizio da parte del cliente, la quale ha la funzione, per l'appunto, di accettazione della proposta contrattuale - nella specie, avente carattere di un'offerta la pubblico - sì come formulata dall'albergatore.
Ciò posto in punto di diritto, non v'è dubbio, quanto al caso a mano, che ha P_ agito alla stregua di un contratto di albergo già perfezionatosi, dato che lo stesso – pacificamente - si trovava, al momento del fatto, nella hall per fare il check-in, sicché avrebbe preso possesso dell'alloggio subito dopo.
La normativa applicabile alla vicenda in esame è, pertanto, quella di cui all'art. 1783 c.c., il quale afferma la responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo allorquando esse siano distrutte, deteriorate o sottratte, salvo il limite dell'equivalente di cento volte il prezzo pagato per la locazione dell'alloggio a giornata e, ad ogni modo, a meno che il cliente non dimostri che il danno sia dipeso dal comportamento del cliente, da causa di forza maggiore o dalla natura della cosa (art. 1785 c.c.).
pagina 4 di 7 Ora, il furto, essendo un fatto doloso del terzo, può, certamente, ascriversi tra le cause di forza maggiore, che, come tali, escludono la responsabilità dell'albergatore: ciò, però, a condizione che le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui l'evento ebbe a verificarsi siano state tali da renderlo assolutamente imprevedibile ed evitabile.
Nella specie in esame di siffatte circostanze non v'è traccia: non risulta, invero, che la struttura abbia allegato alcunché - ferma la necessità di provare, in positivo, il ricorrere di una delle condizioni ex lege disposte – circa la opportuna condotta dalla stessa tenuta, tanto in sede di previsione quanto in sede di impedimento del fatto illecito (avrebbe potuto quantomeno dimostrare che l'hotel fosse munito di un adeguato servizio di vigilanza attiva al suo ingresso, al fine di prevenire e/o contrastare eventi come quello in concreto occorso, per tal via rendendo, almeno in via indiziaria,
l'imprevedibilità/inevitabilità di quanto - eppure – accaduto).
L'inquadramento normativo della vicenda in esame, perciò, depone in favore della responsabilità della struttura alberghiera per il furto della borsa, che, alla stregua della denuncia inoltrata ai CC di Milano, il portava con sé, all'interno dell'hotel, in occasione P_
del check in.
Senonché, l'appellante lamenta con l'interposto gravame la violazione, sì come effettuata in prime cure, dell'art. 2697 c.c., indi sostenendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla controparte, con specifico riguardo alla prova del quantum.
Ed è tale motivo che rende l'impugnazione fondata
È chiaro, invero, che l'astratta riconducibilità di una fattispecie concreta alla responsabilità, quandanche oggettiva, posta in capo all'albergatore, non esonera l'attore - qui il cliente dell'hotel - a provare i fatti dallo stesso posti a fondamento della pretesa azionata, ivi compresa la prova dell'entità del danno, in concreto, subito.
Ebbene, a fronte della contestazione, sì come effettuata ad opera di PA
[...
circa, per un verso, la circostanza che l'appellato avesse intenzione di recarsi a PA per la fiera dell'antiquariato e, per altro, che il contenuto della valigia sottratta fosse, in effetti, corrispondente a quanto sostenuto dal D (2.500 euro), l'appellato avrebbe dovuto P_
fornire, per lo meno, prove indiziarie tali da far presumere la veridicità delle proprie deduzioni.
Ed invece, pur a volersi assumere l'astratta riferibilità del prelievo bancomat, sì come effettuato in data 1° marzo 2019 presso UBI Banca di Catania, al viaggio dipoi effettuato,
pagina 5 di 7 destinato come era alla provvista per acquisiti alla fiera dell'antiquariato di PA (circostanza tuttavia contraddetta dall'allocazione dell'albergo in Milano), dal comparto probatorio in atti non è dato di inferire in alcun modo né che la somma residua fosse quella denunciata, e neppure che essa si trovasse proprio all'interno della borsa al momento del furto in hotel (inadeguata al riguardo si appalesa l'articolata prova per testi, peraltro inammissibilmente riproposta con diversa formulazione in seno alla comparsa responsiva del presente giudizio, vertente sulla circostanza che a ridosso della partenza lo stesso avrebbe riferito al teste che all'interno della borsa sarebbe stato riposto l'importo in contanti di P_ euro 2.500).
Non essendovi prova, perciò, del danno subito, oltreché dell'entità di esso, e non potendosi, del resto, ricorrere neppure al criterio equitativo, senza che dal giudizio rilevino specifici elementi di fatto in grado di orientare la quantificazione del danno – sì da far emergere l'impossibilità o l'eccezionale difficoltà di dimostrarne l'esatta misura –, non resta che ritenere la fondatezza della doglianza proposta e, per tal via, accogliere l'interposto appello.
La questione afferente alla richiesta di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice resta, a tal punto, assorbita.
L'esito del giudizio impone la condanna di alla refusione delle spese P_
processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore di ed anche di PA
: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa Controparte_2 da €. 1.100,00/€. 5.200,00 – compensi medi – procedimento di primo grado: fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione/procedimento di secondo grado: fasi studio, introduttiva, istruttoria).
La pur spiegata domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc va rigettata a fonte della rilevata astratta riconducibilità della dedotta vicenda alla fattispecie della responsabilità dell'albergatore e della oggettiva difficoltà di acquisire adeguato riscontro probatorio del danno, circostanze, entrambe, che escludono qualsivoglia profilo di colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4746/2023 RG, in riforma della sentenza n. 236/2023, resa dal Giudice di Pace di Catania in data 25 gennaio
2023, così statuisce: rigetta, in accoglimento dell'appello proposto da la domanda di PA
. P_
pagina 6 di 7 Condanna alla refusione, in favore di e di P_ PA [...]
, delle spese processuali che si liquidano, quanto al primo grado del Controparte_2 giudizio, in €. 1.265,00 per ciascuno e, quanto al presente giudizio, in favore di PA
e, per essa, distratte in favore del procuratore costituito, in €. 1.875,00, in essi
[...] compresi €. 174,00 per esborsi ed €. 1.701,00 per onorario, ed, in favore di
[...]
, in €. 1.701,00 per onorario, oltre iva, cpa e spese generali. Controparte_2
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc proposta dall'appellante.
Così deciso in Catania, il 26 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4746/2023 R.G. promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in PA
Milano, Galleria del Corso n. 3, (P.IVA ), elettivamente domiciliata in Torrita di P.IVA_1
Siena, alla Loc. Foenna n. 10, presso lo studio dell'avv. Alessandro Massai, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
Contro
, nata a [...] il [...], (C.F. ) elettivamente P_ CodiceFiscale_1 domiciliato in Catania, via Vittorio Emanuele II n. 5, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Mazzaglia, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Appellato
e nei confronti
(P.IVA ), con sede legale in Bologna, via Controparte_2 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in via M.R. Imbriani n. 222 (CT), presso lo studio dell'avv. Salvatore Barresi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
pagina 1 di 7 ------------
Conclusioni
All'udienza del 18 settembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 236/2023 RG, resa in data 25 gennaio 2023, il Giudice di Pace di
Catania ha accolto la domanda con cui chiedeva dichiararsi, in ordine al furto P_ avvenuto il 3 marzo 2019 presso l'albergo di Milano, la responsabilità di PA [...]
quale società avente la gestione della struttura, e condannarsi la stessa Controparte_3
al risarcimento del danno.
L'attore riferiva con l'atto introduttivo del giudizio che, nella data occasione, si era trovato presso la hall dell'albergo, allorquando, mentre completava le operazioni di check-in, aveva subito il furto della propria borsa, che conteneva, fra l'altro, la somma in contanti di euro
2.500,00, che , che pure aveva rimborsato il valore degli altri beni Controparte_2
sottratti, aveva rifiutato di indennizzare sul rilievo che non sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa stipulata dalla struttura alberghiera.
Allegava, dipoi, che tale somma di denaro rappresentava il residuo del prelievo di euro
2.800,00 sì come effettuato due giorni prima presso UBI Banca di Catania e che aveva soggiornato a Milano con l'intenzione di recarsi alla fiera dell'antiquariato di PA.
Rigettata la spiegata eccezione di incompetenza per territorio con la sentenza non definitiva n. 1946/2021 RG, il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha denegato il diritto indennitario vantato nei confronti di , Controparte_2
frattanto chiamata in giudizio, ha condannato al pagamento della PA somma di €. 2.500,00 ed ha regolato le spese processuali secondo la regola della soccombenza.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello PA
pagina 2 di 7 Ha lamentato, con unico complesso motivo di gravame, l'erronea motivazione della sentenza di prime cure, all'uopo sostenendo la carenza di prova in ordine ai fatti posti a fondamento dell'incoata domanda e, con essa, la violazione dell'art. 2697 cc.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito , assumendo l'infondatezza del P_
gravame e, indi, chiedendone il rigetto ed, in via incidentale, la condanna alla refusione delle spese processuali afferenti alla fase del procedimento conclusosi con la sentenza non definitiva.
Si è costituita anche , contestando, in via pregiudiziale, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ed eccependo dipoi, l'intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza statuente il rigetto della richiesta di manleva;
ha chiesto, in ogni caso, il rigetto del gravame perché infondato nelle ragioni di merito ivi opposte.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 settembre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
La pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, sì come proposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 348 bis cpc da Controparte_2
, deve ritenersi superata, per via della rimessione della causa alla formale decisione di
[...]
merito.
Venendo al merito della controversia, la fattispecie si inquadra nella responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo.
In particolare, il contratto di albergo è un contratto atipico e misto, il quale comporta a carico dell'albergatore una pluralità di prestazioni – ora di dare, ora di facere – tra cui quella di garantire al cliente la sicurezza contro eventuali furti o danni alle cose portate, oltreché, ovviamente, a quelle da lui consegnate;
si tratta, nello specifico, di una prestazione accessoria, consistente nella messa a disposizione dell'attività di custodia, che rappresenta l'adempimento di un obbligo proprio del rapporto.
pagina 3 di 7 La responsabilità per le cose portate in albergo riguarda, quindi, direttamente il contenuto del contratto d'albergo e si innesta su di esso, costituendone un effetto indiretto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, recentemente, affermato: “L'albergatore risponde non solo delle cose che gli sono affidate per essere custodite, ma anche del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose “portate in albergo”; per cose portate in albergo s'intendono le cose che rispondono all'uso normale e comune, immesse nei locali che l'albergatore lascia a disposizione dei clienti (la camera per l'uso esclusivo del cliente, i locali di uso comune, le pertinenze, come giardini, piscine, rimesse, tratti di spiaggia riservati ai clienti dell'albergo e altro), per il tempo nel quale il cliente usufruisce dell'alloggio, in forza del contratto;
per le cose portate in albergo, e di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo essa collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali dell'impresa, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio” (Cass. 2024 n. 4132).
Più nello specifico, con riguardo alla questione che afferisce al momento in cui tale contratto può dirsi concluso, si ritiene applicabile la regola generale di cui all'art. 1326, comma 1, c.c., secondo il quale “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”; il momento perfezionativo del contratto d'albergo è costituito, quindi, dalla prenotazione del servizio da parte del cliente, la quale ha la funzione, per l'appunto, di accettazione della proposta contrattuale - nella specie, avente carattere di un'offerta la pubblico - sì come formulata dall'albergatore.
Ciò posto in punto di diritto, non v'è dubbio, quanto al caso a mano, che ha P_ agito alla stregua di un contratto di albergo già perfezionatosi, dato che lo stesso – pacificamente - si trovava, al momento del fatto, nella hall per fare il check-in, sicché avrebbe preso possesso dell'alloggio subito dopo.
La normativa applicabile alla vicenda in esame è, pertanto, quella di cui all'art. 1783 c.c., il quale afferma la responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo allorquando esse siano distrutte, deteriorate o sottratte, salvo il limite dell'equivalente di cento volte il prezzo pagato per la locazione dell'alloggio a giornata e, ad ogni modo, a meno che il cliente non dimostri che il danno sia dipeso dal comportamento del cliente, da causa di forza maggiore o dalla natura della cosa (art. 1785 c.c.).
pagina 4 di 7 Ora, il furto, essendo un fatto doloso del terzo, può, certamente, ascriversi tra le cause di forza maggiore, che, come tali, escludono la responsabilità dell'albergatore: ciò, però, a condizione che le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui l'evento ebbe a verificarsi siano state tali da renderlo assolutamente imprevedibile ed evitabile.
Nella specie in esame di siffatte circostanze non v'è traccia: non risulta, invero, che la struttura abbia allegato alcunché - ferma la necessità di provare, in positivo, il ricorrere di una delle condizioni ex lege disposte – circa la opportuna condotta dalla stessa tenuta, tanto in sede di previsione quanto in sede di impedimento del fatto illecito (avrebbe potuto quantomeno dimostrare che l'hotel fosse munito di un adeguato servizio di vigilanza attiva al suo ingresso, al fine di prevenire e/o contrastare eventi come quello in concreto occorso, per tal via rendendo, almeno in via indiziaria,
l'imprevedibilità/inevitabilità di quanto - eppure – accaduto).
L'inquadramento normativo della vicenda in esame, perciò, depone in favore della responsabilità della struttura alberghiera per il furto della borsa, che, alla stregua della denuncia inoltrata ai CC di Milano, il portava con sé, all'interno dell'hotel, in occasione P_
del check in.
Senonché, l'appellante lamenta con l'interposto gravame la violazione, sì come effettuata in prime cure, dell'art. 2697 c.c., indi sostenendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla controparte, con specifico riguardo alla prova del quantum.
Ed è tale motivo che rende l'impugnazione fondata
È chiaro, invero, che l'astratta riconducibilità di una fattispecie concreta alla responsabilità, quandanche oggettiva, posta in capo all'albergatore, non esonera l'attore - qui il cliente dell'hotel - a provare i fatti dallo stesso posti a fondamento della pretesa azionata, ivi compresa la prova dell'entità del danno, in concreto, subito.
Ebbene, a fronte della contestazione, sì come effettuata ad opera di PA
[...
circa, per un verso, la circostanza che l'appellato avesse intenzione di recarsi a PA per la fiera dell'antiquariato e, per altro, che il contenuto della valigia sottratta fosse, in effetti, corrispondente a quanto sostenuto dal D (2.500 euro), l'appellato avrebbe dovuto P_
fornire, per lo meno, prove indiziarie tali da far presumere la veridicità delle proprie deduzioni.
Ed invece, pur a volersi assumere l'astratta riferibilità del prelievo bancomat, sì come effettuato in data 1° marzo 2019 presso UBI Banca di Catania, al viaggio dipoi effettuato,
pagina 5 di 7 destinato come era alla provvista per acquisiti alla fiera dell'antiquariato di PA (circostanza tuttavia contraddetta dall'allocazione dell'albergo in Milano), dal comparto probatorio in atti non è dato di inferire in alcun modo né che la somma residua fosse quella denunciata, e neppure che essa si trovasse proprio all'interno della borsa al momento del furto in hotel (inadeguata al riguardo si appalesa l'articolata prova per testi, peraltro inammissibilmente riproposta con diversa formulazione in seno alla comparsa responsiva del presente giudizio, vertente sulla circostanza che a ridosso della partenza lo stesso avrebbe riferito al teste che all'interno della borsa sarebbe stato riposto l'importo in contanti di P_ euro 2.500).
Non essendovi prova, perciò, del danno subito, oltreché dell'entità di esso, e non potendosi, del resto, ricorrere neppure al criterio equitativo, senza che dal giudizio rilevino specifici elementi di fatto in grado di orientare la quantificazione del danno – sì da far emergere l'impossibilità o l'eccezionale difficoltà di dimostrarne l'esatta misura –, non resta che ritenere la fondatezza della doglianza proposta e, per tal via, accogliere l'interposto appello.
La questione afferente alla richiesta di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice resta, a tal punto, assorbita.
L'esito del giudizio impone la condanna di alla refusione delle spese P_
processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore di ed anche di PA
: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa Controparte_2 da €. 1.100,00/€. 5.200,00 – compensi medi – procedimento di primo grado: fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione/procedimento di secondo grado: fasi studio, introduttiva, istruttoria).
La pur spiegata domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc va rigettata a fonte della rilevata astratta riconducibilità della dedotta vicenda alla fattispecie della responsabilità dell'albergatore e della oggettiva difficoltà di acquisire adeguato riscontro probatorio del danno, circostanze, entrambe, che escludono qualsivoglia profilo di colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4746/2023 RG, in riforma della sentenza n. 236/2023, resa dal Giudice di Pace di Catania in data 25 gennaio
2023, così statuisce: rigetta, in accoglimento dell'appello proposto da la domanda di PA
. P_
pagina 6 di 7 Condanna alla refusione, in favore di e di P_ PA [...]
, delle spese processuali che si liquidano, quanto al primo grado del Controparte_2 giudizio, in €. 1.265,00 per ciascuno e, quanto al presente giudizio, in favore di PA
e, per essa, distratte in favore del procuratore costituito, in €. 1.875,00, in essi
[...] compresi €. 174,00 per esborsi ed €. 1.701,00 per onorario, ed, in favore di
[...]
, in €. 1.701,00 per onorario, oltre iva, cpa e spese generali. Controparte_2
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc proposta dall'appellante.
Così deciso in Catania, il 26 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7