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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4926/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4926/2024 promossa da:
(c. f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Dalmazia, 35, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Parietti
e
(c.f. , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(LI), attualmente senza fissa dimora, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Parietti
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 2
Il ricorso, depositato in data 23/12/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il 30/08/1998 tra e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Piombino (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1998 Parte 2 Serie A n. 49
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno mantenimento;
2. la casa familiare, posta in Piombino (LI), Via Dalmazia nr. 35, concessa in uso dal
, rimarrà ad uso esclusivo della Tessitore;
Pt_2
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 27.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4926/2024 promossa da:
(c. f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Dalmazia, 35, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Parietti
e
(c.f. , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(LI), attualmente senza fissa dimora, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Parietti
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
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Il ricorso, depositato in data 23/12/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il 30/08/1998 tra e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Piombino (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1998 Parte 2 Serie A n. 49
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno mantenimento;
2. la casa familiare, posta in Piombino (LI), Via Dalmazia nr. 35, concessa in uso dal
, rimarrà ad uso esclusivo della Tessitore;
Pt_2
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 27.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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