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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 104/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 104/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ST SALVATORE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA N. 130 80012 CALVIZZANO presso il difensore avv. ST SALVATORE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIPPA FEDERICA ELENA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO 27 23873 MISSAGLIA presso il difensore avv. CRIPPA FEDERICA ELENA
CONVENUTO
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la pagina 1 di 11 sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
In data 28.11.2022 E ha notificato a decreto ingiuntivo n. 990/2022 del 24/11/2022, CP_2 Parte_1
R.G. n. 2367/2022 Repert. n. 1220/2022 del 24/11/2022, emesso in data 23-24.11.2022 dal Tribunale di
Piacenza, provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto a er le causali per Parte_1 cui al ricorso di pagare immediatamente alla ricorrente la somma di € 18.841,34 oltre interessi e spese di ingiunzione.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo suindicato contestando in fatto e in diritto le avversarie ragioni e in particolare eccependo, in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito (indicando quale Foro competente il
Tribunale di Napoli) e, nel merito che:
- aveva incaricato di effettuare tutta l'attività necessaria per la Parte_1 Controparte_3 realizzazione e sviluppo di un negozio on line, da collocarsi all'interno del proprio sito web: poiché detta società non si occupava dello sviluppo di un simile progetto, essa aveva conferito inizialmente a e poi a l'incarico di occuparsi della fase esecutiva dl progetto, terminando il CP_4 CP_5 gestionale del programma operativo;
- Poiché Bi ER non era riuscita a completare il programma, AS le aveva contestato più volte tale inadempimento, tanto che nel 28.02.2019 la chiedeva delucidazione dei lavori eseguiti e CP_6 dei ritardi a : detta missiva era conseguenza dalla decisione di di chiudere il CP_7 Parte_1 progetto con (capofila delle società che partecipavano al progetto finanziato) e di procedere allo CP_4 sviluppo del progetto con la sola pagando direttamente la stessa. CP_8
- aveva chiuso il contratto con ST, la quale già aveva provveduto in data 18.07.2018, a CP_6 contestare il pagamento per gli inadempimenti anche di chiarendo che parte del progetto CP_4 doveva avrebbe dovuto essere pagato al nuovo fornitore, poi individuato in;
CP_5
- Parte del lavoro è stato mal eseguito sia da che da : detta prima società aveva CP_6 CP_5 promosso procedura monitoria al fine del pagamento della parte di lavoro da lei eseguita, mentre la aveva proceduto ad effettuare pignoramento presso terzi per il suo debito con la CP_4 CP_6
pagina 2 di 11 (risolto con una ordinanza di non accoglimento per la presenza di tali contestazioni e l'inesistenza Pt_1 di un credito certo);
- Pertanto nulla è dovuto alla attività della , in quanto l'incarico progettuale completo risultava CP_5 già pagato totalmente a , inoltre visti i risultati insoddisfacenti, ST si era dovuta CP_9 rivolgere ad altra ditta denominata Data Flow s.r.l., che dal 01.07.2021 era subentrata a come CP_8 dalla stessa comunicato, la quale stava continuando nella gestione del sito, che comunque continuava a patire le conseguenze della precedente mala gestio, tanto che in data 10.06.2022 era stata inviata contestazione per i continui disservizi e blocchi di sistema: la stessa ricorrente dichiara che era stata emessa nota di credito per le fatture precedenti ed una richiesta di disattivazione da parte della AS;
- il contratto cui fare riferimento era quello sottoscritto in data 09.04.2021 relativamente all'offerta n.
210115MT01 e pertanto in realtà – in considerazione delle inadempienze di – al più, a queste CP_7 sarebbero dovute solo poche centinaia di euro e non la somma richiesta per attività che si erano svolte precedentemente l'insorgere del rapporto, rispetto alle quali la ricorrente non aveva neppure depositato la documentazione idonea a identificare la sua legittimazione;
- L'intera vicenda traeva origine dalla assegnazione a ST di fondi previsti dal per lo sviluppo CP_10 di progetti finalizzati al potenziamento del e – commerce: a seguito delle incapacità delle ditte che si erano susseguite nella realizzazione di detto progetto, l'assegnataria nulla al riguardo aveva contestato per evitare la decadenza dal progetto e dal finanziamento, che purtroppo si era verificata per il mancato raggiungimento di risultati e di definizione al riguardo: poiché il bando per l'erogazione del fondo non richiedeva l'elenco dei fornitori a cui sarebbero stati affidati i lavori di sviluppo progetto, nel momento in cui si era resa conto che la società non era in grado di svolgere tale CP_6 CP_4 compito, aveva affidato l'attività a che continuò a mantenere un trend di insufficienza, tanto che CP_7 numerose erano state le contestazioni da parte della in tale dinamica si inseriva Parte_1
l'unico accordo intercorso con e siglato in data 09.04.2021 con la proposta firmata dalla CP_7 Cont
il quale costituiva l'unico contratto cui fare riferimento: tra l'altro, E aveva Parte_1 ceduto ramo di azienda alla data Flow, solo alla quale doveva essere versato il corrispettivo per il lavoro svolto;
- Le fatture azionate si riferivano a un periodo nel quale l'attività era stata svolta da e CP_6 quindi per essa dalla che per stessa ammissione della opposta era stata eliminata dalle sue CP_4 scelte per essere inefficiente. Risultava, pertanto una attività eseguita in maniera insoddisfacente tanto da , quanto da , che da , che lungi dall'eseguire l'incarico di sviluppo e CP_6 CP_4 CP_7 ricerca avevano determinato una serie di inefficienze nel sistema che ancora oggi la Parte_1 pagava, nel senso che vi erano continue ed incessanti richieste di aggiornamento e correzione del sistema operativo. In particolare, era necessario chiarire che il contratto con era stato CP_1 sottoscritto solo in data 2/7/2019, così che solo da questa data era dovuto il pagamento del pagina 3 di 11 corrispettivo relativo al servizio di programmazione, ove venisse dimostrato il suo corretto funzionamento;
- Per la restituzione di tutte le somme eccessive e risultanti superiori rispetto il lavoro svolto e la restituzione delle somme pari ad euro 20.150,62 che era stata costretta a versare alla Parte_1
in seguito al pignoramento, ma a causa del grave inadempimento di e, di seguito, di CP_6 CP_4
e di ciascuna per la sua parte, si chiedeva il differimento della prima udienza ai CP_3 CP_1 Co fini di poter chiamare in causa e ai fini di manlevare la dal CP_11 CP_3 Parte_1 pagamento delle presunte competenze della CP_1
Ciò premesso così concludeva l'opposta: “In via preliminare accertare l'incompetenza territoriale del giudice adito e dichiarare la competenza del Tribunale di Napoli quale Foro di sottoscrizione del contratto ed esecuzione dell'obbligazione ovvero Napoli Nord quale foro relativo alla sede legale della società opponente;
2) sempre in via preliminare e senza rinunziare alle eccezioni di cui sopra, autorizzare la chiamata in causa della , in persona del l.r.p.t., e della in persona del CP_11 Controparte_12
L.r.p.t.. 3) Annullare il decreto ingiuntivo emesso in quanto nullo, annullabile ed infondato in fatto e in diritto;
4) accogliere la domanda riconvenzionale e condannare la e al pagamento CP_4 CP_6 della somma pari ad euro 20.152,62 a titolo di somme pagate per l'attività svolta;
5) accogliere la riconvenzionale e condannare la e la a manlevare la da tutte le CP_11 CP_6 Parte_1 somme dovute in base al rapporto tra le parti e/o al decreto ingiuntivo o eventuale condanna;
6) Con vittoria di spese e competenze, oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario…”
L'opponente ha depositato altresì istanza di sospendere la clausola di provvisoria esecutività già concessa in monitoria, che con provvedimento del 07.04.2023 il Giudice rigettava per assenza dei motivi
e dei presupposti ex lege previsti.”
Con comparsa di risposta, si costituiva E , contestando recisamente in fatto e in diritto le eccezioni CP_2
e domande attoree e in particolare eccependo che:
- andava confermata – innanzitutto – la competenza del Tribunale di Piacenza, vista la clausola del contratto intercorso tra le parti, da quest'ultima espressamente sottoscritta per accettazione e contenuta nel contratto di riferimento intercorso tra le parti, che individuava quale Giudice competente proprio
Questo Tribunale;
- Le argomentazioni difensive svolte da erano del tutto estranee ai fatti che era stati dedotti in CP_7 ricorso monitorio: l'opponente aveva fondato l'intera opposizione sull'assunto – non provato – di essere stata vittima del male operato delle società coinvolte nella realizzazione del suo sito destinato all''e-commerce, ed fino a chiedere la loro chiamata in causa CP_12 CP_11 CP_1 in manleva, ma senza contestare quanto esposto in ricorso e il quantum richiesto;
- Per vero, le parti ebbero a iniziare un'autonoma collaborazione dal mese di agosto 2017 fino al
30.06.2021, giorno in cui cedeva, con decorrenza 01.07.2021, proprio ramo d'azienda a CP_1 pagina 4 di 11 Data Flow S.r.l. Nello specifico, l'opponente sottoscriveva con due distinti contratti: uno CP_1 avente ad oggetto l'assistenza per il software gestionale DIBE Entreprise e, l'altro, per la licenza d'uso e assistenza per il software SHARD, ovvero un'applicazione che consentiva agli agenti di commercio di AS di utilizzare direttamente su tablet le funzioni di gestione vendite e raccolta ordini del gestionale Dibe Enterprise: in esecuzione dei suindicati contratti di assistenza CP_1 provvedeva – dunque - a fornire l'assistenza richiesta, emettendo con cadenza infra-annuale, le fatture per il pagamento dei relativi canoni di abbonamento, e da ultimo le fatture n. 114/0C9E del
04.01.2021 e n. 684/0C9E dell'1.06.2021 (relative ai canoni del primo semestre 2021);
- Inoltre, nel corso del rapporto, aveva fornito a ulteriori servizi CP_1 Parte_1
“aggiuntivi” rispetto a quelli oggetto dei contratti principali, rientranti nella più ampia categoria dei
“Servizi Addizionali”, che erano stati oggetto di offerte economiche negoziate dalle parti al di fuori di suddetti contratti principali, regolarmente fatturati, mai pagati e per questo oggetto di procedura monitoria. In sostanza, il progetto di realizzare la piattaforma e-commerce commissionato da
[...] ad esulava sotto ogni profilo dal rapporto ed incarico conferito da Parte_1 CP_1 Pt_1
a e da questi a come era evincibile dalla corrispondenza intercorsa tra le
[...] CP_6 CP_4 parti era chiaro che aveva individuato in il soggetto a cui affidare, in Parte_1 CP_1 maniera autonoma e svincolata dal rapporto Bi-Research/Eniac/AS, la realizzazione della piattaforma e-commerce.
- In data 04.07.2019 aveva sottoscritto l'offerta commerciale n. 190606LDL02 Parte_1
Progetto E-Commerce per B2B e B2C, per la realizzazione di una piattaforma e-commerce, al prezzo di euro 22.000,00 (oltre iva) e il canone annuale di assistenza e hosting (gratuito per i primi di 2 anni dalla data del collaudo) al prezzo di € 3.200,00 oltre iva: detta offerta consisteva nella realizzazione di un negozio virtuale all'interno del sito dell'odierna opponente, dal quale ciascuna persona (privato o agente) poteva visualizzare i prodotti presenti nella vetrina digitale di con le Parte_1 relative descrizioni e prezzi, e, previo inserimento delle credenziali d'accesso, interagire con
[...] inviando ordini elettronici di acquisto. Il portale, raggiungibile all'indirizzo Parte_1 https://shop.nastigroup.com, ovvero dal sito istituzionale di www.nastigroup.com, Parte_1
La caratteristica principale del portale era quella di essere costantemente integrato e sincronizzato al magazzino di gestito dal software Dibe Enterprise. Parte_1
- La realizzazione del progetto da parte di in favore di poteva così CP_1 Parte_1 riassumersi: il 4 luglio 2019, le parti aveva firmato l'accordo allegato al ricorso monitorio, alla fine di ottobre 2019 veniva ultimata la versione prototipale del sito ed effettuata dimostrazione al cliente
( delle relative funzionalità base dati di esempio del cliente, a febbraio 2020, il sito Parte_1
e-commerce veniva attivato sul web, in versione Beta, in apposita area riservata e accessibile a utenti interni di attraverso l'inserimento delle credenziali di accesso, affinché iniziassero a Parte_1 testare le funzionalità del sito, a marzo 2020 si era proceduto alla fase di collaudo, in cui il negozio pagina 5 di 11 virtuale era stato collegato al vero e proprio gestionale Dibe Enterprise, utilizzato in produzione da testandone definitivamente le funzionalità con i dati reali delle attività del cliente. Parte_1
Durante la realizzazione, su richiesta del cliente, il sito veniva costantemente implementato con funzionalità aggiuntive e personalizzate, ulteriori rispetto a quelle già previste (e realizzate) nell'
Allegato 1 della commessa iniziale, mentre a maggio 2020 il sito e-commerce veniva messo in produzione: l'opponente iniziava, pertanto, a ricevere e gestire ordini prima dai propri agenti e successivamente anche dai privati, attraverso il negozio virtuale realizzato da . CP_5
Successivamente, in data 07.06.2020 aveva comunicato a che, avendo CP_1 Parte_1 ampliamente concluso il progetto ed essendo stata aperta al pubblico la vetrina commerciale che avrebbe provveduto ad emettere la fattura n. 278/0C1E del 15.06.2020, a saldo del lavoro svolto e, anche in ragione dell'attività aggiuntiva che il cliente richiedeva per implementare un sito già pienamente operativo: dunque, non si comprendeva il motivo per il quale ritiene Parte_1 non dovuto il pagamento dell'importo portato dalla fattura n. 278/0C1E del 15.06.2022, per il saldo del progetto di realizzazione della piattaforma e-commerce sottoscritto in data 04.07.2019, essendo la stessa pienamente operativa e funzionante;
nel periodo 14.05.2020 - 09.04.2021 risultavano transitati attraverso il sito in questione n. 6184 ordini, per un totale fatturato di € 1.485,731,75.
- Priva di pregio risultava l'affermazione di controparte laddove, tentava di imputare l'emissione della nota di credito del 30.04.2020 a un lavoro non correttamente eseguito e per l'effetto giustificare il suo mancato pagamento: detto storno era stato eseguito in quanto, come indicato dal cliente stesso in data
29.04.2020, aveva cessato la collaborazione con , collaborazione estranea Parte_1 CP_13 all'odierna opposta.
- In ultimo e a definitiva tacitazione di qualsivoglia avversaria doglianza si evidenziava come la sezione shop attiva all'interno del sito internet di risultasse essere quella a suo tempo Parte_1 realizzata da e ospitata sul server (powered by in basso a destra) della stessa, come CP_1 CP_7 ben si evinceva nelle diverse schermate estratte dal sito dell'opponente.
[...
- In data 09.04.2021, ovvero dopo la consegna della piattaforma e-commerce, ed Parte_1 sottoscrivevano una ulteriore offerta avente ad oggetto l'attivazione della licenza d'uso di CP_8 ulteriori funzioni (cd. moduli) del software in uso a AS, i relativi canoni annuali di assistenza e manutenzione e altresì, lo sviluppo di funzionalità aggiuntive da implementare all'interno dei moduli standard e richieste in via personalizzata da AS, pattuendo il corrispettivo complessivo di € 4.534,00
i.e: era chiaro ed evidente che parlando di implementazioni si faceva riferimento ad un intervento non nel senso di creare/riparare/eliminare un problema ma, al contrario, diretto a estendere le opzioni di un lavoro già eseguito. – che nel proprio atto introduttivo aveva riconosciuto Parte_1 pacificamente di aver sottoscritto il presente contratto senza aver mai, prima del presente giudizio, contestato nel merito le prestazioni richieste da - non rispettava il pagamento dei canoni CP_1 mensili delle licenze acquistate in data 09.04.2021, per complessivi euro 58,56, come meglio pagina 6 di 11 evidenziato nella fattura n. 328/0C1E del 15.06.2021, avendo l'odierna opponente provveduto al pagamento anticipato di tutte le altre voci previste dall'offerta per un importo di € 4.609,16, come da contratto. Anche in questo caso l'importo di cui alla fattura n. 328/0C1E del 15.06.2021 doveva intendersi pacifico, in quanto non contestato e, per l'effetto dovuto;
- Si contestava – infine – il valore probatorio di tutta la documentazione versata in atti dall'opponete in quanto estranea alle parti e inconferente rispetto a quanto effettivamente occorso.
Ciò specificato, così concludeva l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejecetis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata poiché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Non autorizzare la chiamata in causa delle terze chiamate, società e chiesta da parte attrice CP_11 Controparte_12 opponente per carenza dei requisiti tutti di legge e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa sul punto poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
Confermare/concedere, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 990/2022 del 24/11/2022,
R.G. n. 2367/2022 Repert. n. 1220/2022 del 24/11/2022, emesso in data 23-24.11.2022 dal Tribunale di
Piacenza, provvisoriamente esecutivo, munito di F.E. in data 28.11.2022, notificato in pari data alla debitrice, non essendo l'opposizione in alcun modo fondata, né su prova scritta né di Parte_1 pronta soluzione, in spregio al dettato normativo di cui all'art. 648 c.p.c., come già emerso all'udienza del
28.03.2023; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - respingere le domande attoree, anche quelle svolte in via riconvenzionale, poiché tutte indeterminate, generiche, infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa del presente atto e, per l'effetto, riconfermare il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 990/2022 del 24/11/2022, R.G. n. 2367/2022 Repert. n. 1220/2022 del 24/11/2022, emesso in data 23-24.11.2022 dal Tribunale di Piacenza, provvisoriamente esecutivo, munito di F.E. in data
28.11.2022 in pari data alla debitrice, odierna opponente;
- condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 cpc, in persona del legale r.p.t., al risarcimento dei danni per lite temeraria, da Parte_1 liquidarsi in via equitativa dal Giudice, tenuto conto del pregiudizio economico patito, rappresentato dalle spese di assistenza tecnica legale così come indicate nei parametri ministeriali a cui ci si richiama.
IN OGNI CASO: Condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre agli oneri accessori, come per legge”.
***
Svolte le udienze (alcune delle quali parte opponente non è comparsa), depositate le memorie ex art. 183
VI comma cpc, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc
(l'opponente ha depositato unicamente memorie di replica).
***
pagina 7 di 11 Innanzitutto, occorre definire l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, il quale ha indicato quale Tribunale competente a pronunciarsi sull'intera controversia il Tribunale di Napoli
(Nord).
Tuttavia, trova riscontro documentale che le parti hanno contrattualmente stabilito che il Tribunale di
Piacenza ha esclusiva competenza territoriale a conoscere le controversie relative alla interpretazione ed esecuzione del contratto tra le stesse intercorso: la relativa clausola è stata sottoscritta da entrambe i contraenti, con conseguente deroga ex art. 20 cpc, cristallizzando così la giurisdizione di Questo
Tribunale (cfr. doc. 1 – allegato al fascicolo di parte opposta e già allegato al ricorso monitorio).
Anche relativamente a eventuali contestazioni riguardo ai servizi aggiuntivi (come detto oggetto di separate commissioni) vi è la competenza di questo Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli art. 20 cpc e 1182 - 1326 c.c., che consente di radicare l'azione avanti al Tribunale nel cui circondario deve essere eseguita l'obbligazione: nel caso di specie trattasi di obbligazione di pagamento, così che ai sensi dell'art. 1182, 3° comma c.c., sussiste la competenza del Foro adito in sede monitoria in quanto è pacifico che l'obbligazione dedotta in giudizio da è quella avente ad oggetto una somma di denaro, da CP_1 adempiere (ovvero pagare) al domicilio del creditore, al momento della scadenza). In conseguenza a quanto sopra esposto può dirsi pacifica la competenza del Tribunale di Piacenza a conoscere della causa, anche sotto questo aspetto.
Orbene, ciò premesso risulta provata per via documentale la pretesa azionata in sede monitoria essendo pacifico il mancato pagamento e la non contestazione del quantum richiesto.
Nello specifico, risulta per tabulas che:
- le Parti hanno iniziato un'autonoma collaborazione dal mese di agosto 2017 fino al 30.06.2021, giorno in cui ha ceduto, con decorrenza 01.07.2021, il proprio ramo d'azienda a Data Flow S.r.l. (cfr. doc. CP_1
4).
- - in data 31.08.2017 l'opponente sottoscriveva con due contratti: uno avente ad oggetto CP_1
l'assistenza per il software gestionale DIBE Entreprise e, l'altro, per la licenza d'uso e assistenza per il software SHARD, ovvero un'applicazione che consente agli agenti di commercio di AS di utilizzare direttamente su tablet le funzioni di gestione vendite e raccolta ordini del gestionale Dibe Enterprise (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio, qui prodotto sub doc. 1). in esecuzione dei suindicati contratti di CP_1 assistenza provvedeva a fornire l'assistenza richiesta, emettendo con cadenza infra-annuale, le fatture per il pagamento dei relativi canoni di abbonamento, e da ultimo le fatture n. 114/0C9E del 04.01.2021 e n.
684/0C9E dell'1.06.2021 (relative ai canoni del primo semestre 2021) (cfr. doc. 10 e 15 fascicolo monitorio, qui sub doc. 1);
- nel corso del loro rapporto, rapporto ha fornito a ulteriori servizi, CP_1 Parte_1 aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dai contratti in essere ed espressamente identificati nell'elenco dei
“Servizi esclusi dal contratto”, che furono oggetto di offerte economiche negoziate dalle parti al di fuori del contratto (cfr. articoli 2.3 e 4 e articoli 3.3 e 7 dei contratti Dibe Enterprise e Shard del 31.08.2017);
pagina 8 di 11 - detti servizi, forniti a pagamento da e addebitati con le fatture poi azionate in sede monitoria, CP_1 sono identificabili in prestazioni finalizzate a ripristinare operazioni errate eseguite da un operatore dell'Utente Finale (cfr. fattura n. 30/0C1E del 31.01.2020), ripristino blocco server SHARD causato da manomissioni di procedure automatiche da parte del cliente (doc. 4 fascicolo monitorio, qui sub doc. 1), richieste di personalizzazioni del Software in Assistenza e formazione all'uso del Software in Assistenza da parte dell'Utente Finale (cfr. fattura n. 1115/0C1E del 30.12.2019), personalizzazione report scadenziario e formazione all'uso del modulo software di contabilità analitica (doc.
2-3 fascicolo monitorio, qui sub doc. 1), personalizzazione report estratto conto cliente (cfr. fattura n. 311/0C1E del
15.07.2020 - doc.
8-9 fascicolo monitorio, qui sub doc. 1), sviluppo funzionalità personalizzata di stampa documenti (fattura n. 87/0C1E del 15.02.2021 - doc. 13-14 fascicolo monitorio, qui sub doc.1), altri servizi a pagamento di cui alla fattura n. 14/0C1E del 15.01.2021 (“priority call” per ricevere assistenza entro 30 minuti dalla richiesta/ticket (cfr. doc.
1- fascicolo parte opposta – cfr. doc. e 14 Controparte_14 fascicolo monitorio);
- le emails del 19.12.2018 e del 18.07.2018 (docc. 3 e 5 attorei) attestano che aveva Parte_1 individuato in il soggetto a cui affidare, in maniera autonoma e svincolata dal rapporto Bi- CP_1
Research/Eniac/AS, la realizzazione della piattaforma e-commerce;
- in data 04.07.2019 sottoscriveva l'offerta commerciale n. 190606LDL02 Progetto E- Parte_1
Commerce per B2B e B2C, per la realizzazione di una piattaforma e-commerce, al prezzo di euro
22.000,00 oltre iva e il canone annuale di assistenza e hosting (gratuito per i primi di 2 anni dalla data del collaudo) al prezzo di € 3.200,00 oltre iva (doc. 7 fascicolo monitorio, qui prodotto sub doc. 1). Detta offerta consisteva nella realizzazione di un negozio virtuale all'interno del sito dell'odierna opponente, dal quale ciascuna persona (privato o agente) può visualizzare i prodotti presenti nella vetrina digitale di
[...] con le relative descrizioni e prezzi, e, previo inserimento delle credenziali d'accesso, Parte_1 interagire con inviando ordini elettronici di acquisto Parte_1
La realizzazione del progetto da parte di in favore di così si può CP_1 Parte_1 riassumere:
- in data 4 luglio 2019 le Parti siglano l'accordo (doc. 7 fascicolo monitorio, qui prodotto sub doc. 1); Cont
- a fine ottobre 2019 E ultimava la versione prototipale del sito ed effettuata dimostrazione al cliente ( delle relative funzionalità base utilizzando dati di esempio del cliente (doc. Parte_1
5);
- nel febbraio 2020 il sito e-commerce vieniva attivato sul web, in versione Beta, in apposita area riservata e accessibile a utenti interni di attraverso l'inserimento delle credenziali di Parte_1 accesso, affinché iniziassero a testare le funzionalità del sito (doc. 6);
- nel marzo 2020 si svolgeva la fase di collaudo, in cui il negozio virtuale veniva collegato al vero e proprio gestionale Dibe Enterprise utilizzato in produzione da testandone Parte_1 definitivamente le funzionalità con i dati reali delle attività del cliente. (doc. 7): durante la pagina 9 di 11 realizzazione, su richiesta del cliente, il sito veniva costantemente implementato con funzionalità aggiuntive e personalizzate, ulteriori rispetto a quelle già previste (e realizzate) nell' Allegato 1 della commessa iniziale (doc. 7 fascicolo monitorio, qui prodotto sub doc. 1);
- nel maggio 2020 il sito e-commerce veniva, quindi, messo in produzione: l'odierna opponente iniziava a ricevere e gestire ordini prima dai propri agenti e successivamente anche dai privati, attraverso un vero e proprio negozio virtuale (doc. 8-9);
- in data 07.06.2020 comunicava a che, avendo ampliamente concluso il CP_1 Parte_1 progetto ed essendo stata aperta al pubblico la vetrina commerciale che avrebbe provveduto ad emettere la fattura n. 278/0C1E del 15.06.2020, a saldo (doc. 6 e 7 fascicolo monitorio, qui sub doc.
1), anche in ragione dell'attività aggiuntiva che il cliente richiedeva per implementare un sito già pienamente operativo, come sopra meglio indicato (doc. 10).
- dalla lettura delle emails del 19.12.2018 e del 18.07.2018 (doc. 3 e 5 attorei) si evince che
[...] aveva individuato in il soggetto a cu affidare, in maniera autonoma e Parte_1 CP_1 svincolata dal rapporto Bi-Research/Eniac/AS, la realizzazione della piattaforma e-commerce di cui si discute;
- in adempimento dei suindicati contratti di assistenza, ha fornito l'assistenza richiesta, CP_1 emettendo con cadenza infra-annuale, emesso le fatture per il pagamento dei relativi canoni di abbonamento, e da ultimo le fatture n. 114/0C9E del 04.01.2021 e n. 684/0C9E dell'1.06.2021
(relative ai canoni del primo semestre 2021 - cfr. doc. 10 e 15 fascicolo monitorio, qui sub doc. 1);
Ciò che emerge dalla documentazione prodotta da entrambe le parti è che Il progetto di realizzare la piattaforma e-commerce commissionato da ad esula dal rapporto ed Parte_1 CP_1 incarico conferito da ST a e da questi a CP_6 CP_4
Di contro l'opponente, nulla ha eccepito specificamente in merito a quanto dedotto, prodotto da parte opposta in merito al proprio credito in forza dei contratti di assistenza e licenza d'uso sottoscritti dalle parti oggi in causa e in merito ai Servizi Addizionali. La vicenda – come ricostruita da ST – non ha trovato alcun riscontro probatorio, non essendo sufficiente quanto prodotto in via documentale per dimostrare il coinvolgimento delle società ed né i rapporti con l'opposta, che giustifichino CP_6 CP_4 la loro chiamata in causa in manleva, né è stato dimostrato l'inadempimento di delle obbligazioni CP_7 assunte: va da sé che – in assenza di elementi probatori – anche la domanda riconvenzionale volta dall'opponente va respinta.
Il decreto va dunque confermato nella sua interezza.
Quando alla condanna alla refusione delle spese di lite, essa non può che conseguire alla soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 990/2022 - R.G. n. 2367/2022, emesso in data 23-
pagina 10 di 11 24.11.2022 dal Tribunale di Piacenza e promosso da nei confronti di Parte_1 CP_15 ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
Respinge l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto confermando il decreto come sopra individuato, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Respinge la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente in quanto infondata;
Condanna lla refusione delle spese di lite in favore di e che si liquidano in Parte_1 CP_5 euro 5077,00, oltre a l rimborso delle spese non imponibili e accessori di legge.
Così deciso in Piacenza il 01.04.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 104/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ST SALVATORE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA N. 130 80012 CALVIZZANO presso il difensore avv. ST SALVATORE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIPPA FEDERICA ELENA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO 27 23873 MISSAGLIA presso il difensore avv. CRIPPA FEDERICA ELENA
CONVENUTO
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la pagina 1 di 11 sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
In data 28.11.2022 E ha notificato a decreto ingiuntivo n. 990/2022 del 24/11/2022, CP_2 Parte_1
R.G. n. 2367/2022 Repert. n. 1220/2022 del 24/11/2022, emesso in data 23-24.11.2022 dal Tribunale di
Piacenza, provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto a er le causali per Parte_1 cui al ricorso di pagare immediatamente alla ricorrente la somma di € 18.841,34 oltre interessi e spese di ingiunzione.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo suindicato contestando in fatto e in diritto le avversarie ragioni e in particolare eccependo, in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito (indicando quale Foro competente il
Tribunale di Napoli) e, nel merito che:
- aveva incaricato di effettuare tutta l'attività necessaria per la Parte_1 Controparte_3 realizzazione e sviluppo di un negozio on line, da collocarsi all'interno del proprio sito web: poiché detta società non si occupava dello sviluppo di un simile progetto, essa aveva conferito inizialmente a e poi a l'incarico di occuparsi della fase esecutiva dl progetto, terminando il CP_4 CP_5 gestionale del programma operativo;
- Poiché Bi ER non era riuscita a completare il programma, AS le aveva contestato più volte tale inadempimento, tanto che nel 28.02.2019 la chiedeva delucidazione dei lavori eseguiti e CP_6 dei ritardi a : detta missiva era conseguenza dalla decisione di di chiudere il CP_7 Parte_1 progetto con (capofila delle società che partecipavano al progetto finanziato) e di procedere allo CP_4 sviluppo del progetto con la sola pagando direttamente la stessa. CP_8
- aveva chiuso il contratto con ST, la quale già aveva provveduto in data 18.07.2018, a CP_6 contestare il pagamento per gli inadempimenti anche di chiarendo che parte del progetto CP_4 doveva avrebbe dovuto essere pagato al nuovo fornitore, poi individuato in;
CP_5
- Parte del lavoro è stato mal eseguito sia da che da : detta prima società aveva CP_6 CP_5 promosso procedura monitoria al fine del pagamento della parte di lavoro da lei eseguita, mentre la aveva proceduto ad effettuare pignoramento presso terzi per il suo debito con la CP_4 CP_6
pagina 2 di 11 (risolto con una ordinanza di non accoglimento per la presenza di tali contestazioni e l'inesistenza Pt_1 di un credito certo);
- Pertanto nulla è dovuto alla attività della , in quanto l'incarico progettuale completo risultava CP_5 già pagato totalmente a , inoltre visti i risultati insoddisfacenti, ST si era dovuta CP_9 rivolgere ad altra ditta denominata Data Flow s.r.l., che dal 01.07.2021 era subentrata a come CP_8 dalla stessa comunicato, la quale stava continuando nella gestione del sito, che comunque continuava a patire le conseguenze della precedente mala gestio, tanto che in data 10.06.2022 era stata inviata contestazione per i continui disservizi e blocchi di sistema: la stessa ricorrente dichiara che era stata emessa nota di credito per le fatture precedenti ed una richiesta di disattivazione da parte della AS;
- il contratto cui fare riferimento era quello sottoscritto in data 09.04.2021 relativamente all'offerta n.
210115MT01 e pertanto in realtà – in considerazione delle inadempienze di – al più, a queste CP_7 sarebbero dovute solo poche centinaia di euro e non la somma richiesta per attività che si erano svolte precedentemente l'insorgere del rapporto, rispetto alle quali la ricorrente non aveva neppure depositato la documentazione idonea a identificare la sua legittimazione;
- L'intera vicenda traeva origine dalla assegnazione a ST di fondi previsti dal per lo sviluppo CP_10 di progetti finalizzati al potenziamento del e – commerce: a seguito delle incapacità delle ditte che si erano susseguite nella realizzazione di detto progetto, l'assegnataria nulla al riguardo aveva contestato per evitare la decadenza dal progetto e dal finanziamento, che purtroppo si era verificata per il mancato raggiungimento di risultati e di definizione al riguardo: poiché il bando per l'erogazione del fondo non richiedeva l'elenco dei fornitori a cui sarebbero stati affidati i lavori di sviluppo progetto, nel momento in cui si era resa conto che la società non era in grado di svolgere tale CP_6 CP_4 compito, aveva affidato l'attività a che continuò a mantenere un trend di insufficienza, tanto che CP_7 numerose erano state le contestazioni da parte della in tale dinamica si inseriva Parte_1
l'unico accordo intercorso con e siglato in data 09.04.2021 con la proposta firmata dalla CP_7 Cont
il quale costituiva l'unico contratto cui fare riferimento: tra l'altro, E aveva Parte_1 ceduto ramo di azienda alla data Flow, solo alla quale doveva essere versato il corrispettivo per il lavoro svolto;
- Le fatture azionate si riferivano a un periodo nel quale l'attività era stata svolta da e CP_6 quindi per essa dalla che per stessa ammissione della opposta era stata eliminata dalle sue CP_4 scelte per essere inefficiente. Risultava, pertanto una attività eseguita in maniera insoddisfacente tanto da , quanto da , che da , che lungi dall'eseguire l'incarico di sviluppo e CP_6 CP_4 CP_7 ricerca avevano determinato una serie di inefficienze nel sistema che ancora oggi la Parte_1 pagava, nel senso che vi erano continue ed incessanti richieste di aggiornamento e correzione del sistema operativo. In particolare, era necessario chiarire che il contratto con era stato CP_1 sottoscritto solo in data 2/7/2019, così che solo da questa data era dovuto il pagamento del pagina 3 di 11 corrispettivo relativo al servizio di programmazione, ove venisse dimostrato il suo corretto funzionamento;
- Per la restituzione di tutte le somme eccessive e risultanti superiori rispetto il lavoro svolto e la restituzione delle somme pari ad euro 20.150,62 che era stata costretta a versare alla Parte_1
in seguito al pignoramento, ma a causa del grave inadempimento di e, di seguito, di CP_6 CP_4
e di ciascuna per la sua parte, si chiedeva il differimento della prima udienza ai CP_3 CP_1 Co fini di poter chiamare in causa e ai fini di manlevare la dal CP_11 CP_3 Parte_1 pagamento delle presunte competenze della CP_1
Ciò premesso così concludeva l'opposta: “In via preliminare accertare l'incompetenza territoriale del giudice adito e dichiarare la competenza del Tribunale di Napoli quale Foro di sottoscrizione del contratto ed esecuzione dell'obbligazione ovvero Napoli Nord quale foro relativo alla sede legale della società opponente;
2) sempre in via preliminare e senza rinunziare alle eccezioni di cui sopra, autorizzare la chiamata in causa della , in persona del l.r.p.t., e della in persona del CP_11 Controparte_12
L.r.p.t.. 3) Annullare il decreto ingiuntivo emesso in quanto nullo, annullabile ed infondato in fatto e in diritto;
4) accogliere la domanda riconvenzionale e condannare la e al pagamento CP_4 CP_6 della somma pari ad euro 20.152,62 a titolo di somme pagate per l'attività svolta;
5) accogliere la riconvenzionale e condannare la e la a manlevare la da tutte le CP_11 CP_6 Parte_1 somme dovute in base al rapporto tra le parti e/o al decreto ingiuntivo o eventuale condanna;
6) Con vittoria di spese e competenze, oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario…”
L'opponente ha depositato altresì istanza di sospendere la clausola di provvisoria esecutività già concessa in monitoria, che con provvedimento del 07.04.2023 il Giudice rigettava per assenza dei motivi
e dei presupposti ex lege previsti.”
Con comparsa di risposta, si costituiva E , contestando recisamente in fatto e in diritto le eccezioni CP_2
e domande attoree e in particolare eccependo che:
- andava confermata – innanzitutto – la competenza del Tribunale di Piacenza, vista la clausola del contratto intercorso tra le parti, da quest'ultima espressamente sottoscritta per accettazione e contenuta nel contratto di riferimento intercorso tra le parti, che individuava quale Giudice competente proprio
Questo Tribunale;
- Le argomentazioni difensive svolte da erano del tutto estranee ai fatti che era stati dedotti in CP_7 ricorso monitorio: l'opponente aveva fondato l'intera opposizione sull'assunto – non provato – di essere stata vittima del male operato delle società coinvolte nella realizzazione del suo sito destinato all''e-commerce, ed fino a chiedere la loro chiamata in causa CP_12 CP_11 CP_1 in manleva, ma senza contestare quanto esposto in ricorso e il quantum richiesto;
- Per vero, le parti ebbero a iniziare un'autonoma collaborazione dal mese di agosto 2017 fino al
30.06.2021, giorno in cui cedeva, con decorrenza 01.07.2021, proprio ramo d'azienda a CP_1 pagina 4 di 11 Data Flow S.r.l. Nello specifico, l'opponente sottoscriveva con due distinti contratti: uno CP_1 avente ad oggetto l'assistenza per il software gestionale DIBE Entreprise e, l'altro, per la licenza d'uso e assistenza per il software SHARD, ovvero un'applicazione che consentiva agli agenti di commercio di AS di utilizzare direttamente su tablet le funzioni di gestione vendite e raccolta ordini del gestionale Dibe Enterprise: in esecuzione dei suindicati contratti di assistenza CP_1 provvedeva – dunque - a fornire l'assistenza richiesta, emettendo con cadenza infra-annuale, le fatture per il pagamento dei relativi canoni di abbonamento, e da ultimo le fatture n. 114/0C9E del
04.01.2021 e n. 684/0C9E dell'1.06.2021 (relative ai canoni del primo semestre 2021);
- Inoltre, nel corso del rapporto, aveva fornito a ulteriori servizi CP_1 Parte_1
“aggiuntivi” rispetto a quelli oggetto dei contratti principali, rientranti nella più ampia categoria dei
“Servizi Addizionali”, che erano stati oggetto di offerte economiche negoziate dalle parti al di fuori di suddetti contratti principali, regolarmente fatturati, mai pagati e per questo oggetto di procedura monitoria. In sostanza, il progetto di realizzare la piattaforma e-commerce commissionato da
[...] ad esulava sotto ogni profilo dal rapporto ed incarico conferito da Parte_1 CP_1 Pt_1
a e da questi a come era evincibile dalla corrispondenza intercorsa tra le
[...] CP_6 CP_4 parti era chiaro che aveva individuato in il soggetto a cui affidare, in Parte_1 CP_1 maniera autonoma e svincolata dal rapporto Bi-Research/Eniac/AS, la realizzazione della piattaforma e-commerce.
- In data 04.07.2019 aveva sottoscritto l'offerta commerciale n. 190606LDL02 Parte_1
Progetto E-Commerce per B2B e B2C, per la realizzazione di una piattaforma e-commerce, al prezzo di euro 22.000,00 (oltre iva) e il canone annuale di assistenza e hosting (gratuito per i primi di 2 anni dalla data del collaudo) al prezzo di € 3.200,00 oltre iva: detta offerta consisteva nella realizzazione di un negozio virtuale all'interno del sito dell'odierna opponente, dal quale ciascuna persona (privato o agente) poteva visualizzare i prodotti presenti nella vetrina digitale di con le Parte_1 relative descrizioni e prezzi, e, previo inserimento delle credenziali d'accesso, interagire con
[...] inviando ordini elettronici di acquisto. Il portale, raggiungibile all'indirizzo Parte_1 https://shop.nastigroup.com, ovvero dal sito istituzionale di www.nastigroup.com, Parte_1
La caratteristica principale del portale era quella di essere costantemente integrato e sincronizzato al magazzino di gestito dal software Dibe Enterprise. Parte_1
- La realizzazione del progetto da parte di in favore di poteva così CP_1 Parte_1 riassumersi: il 4 luglio 2019, le parti aveva firmato l'accordo allegato al ricorso monitorio, alla fine di ottobre 2019 veniva ultimata la versione prototipale del sito ed effettuata dimostrazione al cliente
( delle relative funzionalità base dati di esempio del cliente, a febbraio 2020, il sito Parte_1
e-commerce veniva attivato sul web, in versione Beta, in apposita area riservata e accessibile a utenti interni di attraverso l'inserimento delle credenziali di accesso, affinché iniziassero a Parte_1 testare le funzionalità del sito, a marzo 2020 si era proceduto alla fase di collaudo, in cui il negozio pagina 5 di 11 virtuale era stato collegato al vero e proprio gestionale Dibe Enterprise, utilizzato in produzione da testandone definitivamente le funzionalità con i dati reali delle attività del cliente. Parte_1
Durante la realizzazione, su richiesta del cliente, il sito veniva costantemente implementato con funzionalità aggiuntive e personalizzate, ulteriori rispetto a quelle già previste (e realizzate) nell'
Allegato 1 della commessa iniziale, mentre a maggio 2020 il sito e-commerce veniva messo in produzione: l'opponente iniziava, pertanto, a ricevere e gestire ordini prima dai propri agenti e successivamente anche dai privati, attraverso il negozio virtuale realizzato da . CP_5
Successivamente, in data 07.06.2020 aveva comunicato a che, avendo CP_1 Parte_1 ampliamente concluso il progetto ed essendo stata aperta al pubblico la vetrina commerciale che avrebbe provveduto ad emettere la fattura n. 278/0C1E del 15.06.2020, a saldo del lavoro svolto e, anche in ragione dell'attività aggiuntiva che il cliente richiedeva per implementare un sito già pienamente operativo: dunque, non si comprendeva il motivo per il quale ritiene Parte_1 non dovuto il pagamento dell'importo portato dalla fattura n. 278/0C1E del 15.06.2022, per il saldo del progetto di realizzazione della piattaforma e-commerce sottoscritto in data 04.07.2019, essendo la stessa pienamente operativa e funzionante;
nel periodo 14.05.2020 - 09.04.2021 risultavano transitati attraverso il sito in questione n. 6184 ordini, per un totale fatturato di € 1.485,731,75.
- Priva di pregio risultava l'affermazione di controparte laddove, tentava di imputare l'emissione della nota di credito del 30.04.2020 a un lavoro non correttamente eseguito e per l'effetto giustificare il suo mancato pagamento: detto storno era stato eseguito in quanto, come indicato dal cliente stesso in data
29.04.2020, aveva cessato la collaborazione con , collaborazione estranea Parte_1 CP_13 all'odierna opposta.
- In ultimo e a definitiva tacitazione di qualsivoglia avversaria doglianza si evidenziava come la sezione shop attiva all'interno del sito internet di risultasse essere quella a suo tempo Parte_1 realizzata da e ospitata sul server (powered by in basso a destra) della stessa, come CP_1 CP_7 ben si evinceva nelle diverse schermate estratte dal sito dell'opponente.
[...
- In data 09.04.2021, ovvero dopo la consegna della piattaforma e-commerce, ed Parte_1 sottoscrivevano una ulteriore offerta avente ad oggetto l'attivazione della licenza d'uso di CP_8 ulteriori funzioni (cd. moduli) del software in uso a AS, i relativi canoni annuali di assistenza e manutenzione e altresì, lo sviluppo di funzionalità aggiuntive da implementare all'interno dei moduli standard e richieste in via personalizzata da AS, pattuendo il corrispettivo complessivo di € 4.534,00
i.e: era chiaro ed evidente che parlando di implementazioni si faceva riferimento ad un intervento non nel senso di creare/riparare/eliminare un problema ma, al contrario, diretto a estendere le opzioni di un lavoro già eseguito. – che nel proprio atto introduttivo aveva riconosciuto Parte_1 pacificamente di aver sottoscritto il presente contratto senza aver mai, prima del presente giudizio, contestato nel merito le prestazioni richieste da - non rispettava il pagamento dei canoni CP_1 mensili delle licenze acquistate in data 09.04.2021, per complessivi euro 58,56, come meglio pagina 6 di 11 evidenziato nella fattura n. 328/0C1E del 15.06.2021, avendo l'odierna opponente provveduto al pagamento anticipato di tutte le altre voci previste dall'offerta per un importo di € 4.609,16, come da contratto. Anche in questo caso l'importo di cui alla fattura n. 328/0C1E del 15.06.2021 doveva intendersi pacifico, in quanto non contestato e, per l'effetto dovuto;
- Si contestava – infine – il valore probatorio di tutta la documentazione versata in atti dall'opponete in quanto estranea alle parti e inconferente rispetto a quanto effettivamente occorso.
Ciò specificato, così concludeva l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejecetis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata poiché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Non autorizzare la chiamata in causa delle terze chiamate, società e chiesta da parte attrice CP_11 Controparte_12 opponente per carenza dei requisiti tutti di legge e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa sul punto poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
Confermare/concedere, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 990/2022 del 24/11/2022,
R.G. n. 2367/2022 Repert. n. 1220/2022 del 24/11/2022, emesso in data 23-24.11.2022 dal Tribunale di
Piacenza, provvisoriamente esecutivo, munito di F.E. in data 28.11.2022, notificato in pari data alla debitrice, non essendo l'opposizione in alcun modo fondata, né su prova scritta né di Parte_1 pronta soluzione, in spregio al dettato normativo di cui all'art. 648 c.p.c., come già emerso all'udienza del
28.03.2023; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - respingere le domande attoree, anche quelle svolte in via riconvenzionale, poiché tutte indeterminate, generiche, infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa del presente atto e, per l'effetto, riconfermare il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 990/2022 del 24/11/2022, R.G. n. 2367/2022 Repert. n. 1220/2022 del 24/11/2022, emesso in data 23-24.11.2022 dal Tribunale di Piacenza, provvisoriamente esecutivo, munito di F.E. in data
28.11.2022 in pari data alla debitrice, odierna opponente;
- condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 cpc, in persona del legale r.p.t., al risarcimento dei danni per lite temeraria, da Parte_1 liquidarsi in via equitativa dal Giudice, tenuto conto del pregiudizio economico patito, rappresentato dalle spese di assistenza tecnica legale così come indicate nei parametri ministeriali a cui ci si richiama.
IN OGNI CASO: Condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre agli oneri accessori, come per legge”.
***
Svolte le udienze (alcune delle quali parte opponente non è comparsa), depositate le memorie ex art. 183
VI comma cpc, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc
(l'opponente ha depositato unicamente memorie di replica).
***
pagina 7 di 11 Innanzitutto, occorre definire l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, il quale ha indicato quale Tribunale competente a pronunciarsi sull'intera controversia il Tribunale di Napoli
(Nord).
Tuttavia, trova riscontro documentale che le parti hanno contrattualmente stabilito che il Tribunale di
Piacenza ha esclusiva competenza territoriale a conoscere le controversie relative alla interpretazione ed esecuzione del contratto tra le stesse intercorso: la relativa clausola è stata sottoscritta da entrambe i contraenti, con conseguente deroga ex art. 20 cpc, cristallizzando così la giurisdizione di Questo
Tribunale (cfr. doc. 1 – allegato al fascicolo di parte opposta e già allegato al ricorso monitorio).
Anche relativamente a eventuali contestazioni riguardo ai servizi aggiuntivi (come detto oggetto di separate commissioni) vi è la competenza di questo Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli art. 20 cpc e 1182 - 1326 c.c., che consente di radicare l'azione avanti al Tribunale nel cui circondario deve essere eseguita l'obbligazione: nel caso di specie trattasi di obbligazione di pagamento, così che ai sensi dell'art. 1182, 3° comma c.c., sussiste la competenza del Foro adito in sede monitoria in quanto è pacifico che l'obbligazione dedotta in giudizio da è quella avente ad oggetto una somma di denaro, da CP_1 adempiere (ovvero pagare) al domicilio del creditore, al momento della scadenza). In conseguenza a quanto sopra esposto può dirsi pacifica la competenza del Tribunale di Piacenza a conoscere della causa, anche sotto questo aspetto.
Orbene, ciò premesso risulta provata per via documentale la pretesa azionata in sede monitoria essendo pacifico il mancato pagamento e la non contestazione del quantum richiesto.
Nello specifico, risulta per tabulas che:
- le Parti hanno iniziato un'autonoma collaborazione dal mese di agosto 2017 fino al 30.06.2021, giorno in cui ha ceduto, con decorrenza 01.07.2021, il proprio ramo d'azienda a Data Flow S.r.l. (cfr. doc. CP_1
4).
- - in data 31.08.2017 l'opponente sottoscriveva con due contratti: uno avente ad oggetto CP_1
l'assistenza per il software gestionale DIBE Entreprise e, l'altro, per la licenza d'uso e assistenza per il software SHARD, ovvero un'applicazione che consente agli agenti di commercio di AS di utilizzare direttamente su tablet le funzioni di gestione vendite e raccolta ordini del gestionale Dibe Enterprise (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio, qui prodotto sub doc. 1). in esecuzione dei suindicati contratti di CP_1 assistenza provvedeva a fornire l'assistenza richiesta, emettendo con cadenza infra-annuale, le fatture per il pagamento dei relativi canoni di abbonamento, e da ultimo le fatture n. 114/0C9E del 04.01.2021 e n.
684/0C9E dell'1.06.2021 (relative ai canoni del primo semestre 2021) (cfr. doc. 10 e 15 fascicolo monitorio, qui sub doc. 1);
- nel corso del loro rapporto, rapporto ha fornito a ulteriori servizi, CP_1 Parte_1 aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dai contratti in essere ed espressamente identificati nell'elenco dei
“Servizi esclusi dal contratto”, che furono oggetto di offerte economiche negoziate dalle parti al di fuori del contratto (cfr. articoli 2.3 e 4 e articoli 3.3 e 7 dei contratti Dibe Enterprise e Shard del 31.08.2017);
pagina 8 di 11 - detti servizi, forniti a pagamento da e addebitati con le fatture poi azionate in sede monitoria, CP_1 sono identificabili in prestazioni finalizzate a ripristinare operazioni errate eseguite da un operatore dell'Utente Finale (cfr. fattura n. 30/0C1E del 31.01.2020), ripristino blocco server SHARD causato da manomissioni di procedure automatiche da parte del cliente (doc. 4 fascicolo monitorio, qui sub doc. 1), richieste di personalizzazioni del Software in Assistenza e formazione all'uso del Software in Assistenza da parte dell'Utente Finale (cfr. fattura n. 1115/0C1E del 30.12.2019), personalizzazione report scadenziario e formazione all'uso del modulo software di contabilità analitica (doc.
2-3 fascicolo monitorio, qui sub doc. 1), personalizzazione report estratto conto cliente (cfr. fattura n. 311/0C1E del
15.07.2020 - doc.
8-9 fascicolo monitorio, qui sub doc. 1), sviluppo funzionalità personalizzata di stampa documenti (fattura n. 87/0C1E del 15.02.2021 - doc. 13-14 fascicolo monitorio, qui sub doc.1), altri servizi a pagamento di cui alla fattura n. 14/0C1E del 15.01.2021 (“priority call” per ricevere assistenza entro 30 minuti dalla richiesta/ticket (cfr. doc.
1- fascicolo parte opposta – cfr. doc. e 14 Controparte_14 fascicolo monitorio);
- le emails del 19.12.2018 e del 18.07.2018 (docc. 3 e 5 attorei) attestano che aveva Parte_1 individuato in il soggetto a cui affidare, in maniera autonoma e svincolata dal rapporto Bi- CP_1
Research/Eniac/AS, la realizzazione della piattaforma e-commerce;
- in data 04.07.2019 sottoscriveva l'offerta commerciale n. 190606LDL02 Progetto E- Parte_1
Commerce per B2B e B2C, per la realizzazione di una piattaforma e-commerce, al prezzo di euro
22.000,00 oltre iva e il canone annuale di assistenza e hosting (gratuito per i primi di 2 anni dalla data del collaudo) al prezzo di € 3.200,00 oltre iva (doc. 7 fascicolo monitorio, qui prodotto sub doc. 1). Detta offerta consisteva nella realizzazione di un negozio virtuale all'interno del sito dell'odierna opponente, dal quale ciascuna persona (privato o agente) può visualizzare i prodotti presenti nella vetrina digitale di
[...] con le relative descrizioni e prezzi, e, previo inserimento delle credenziali d'accesso, Parte_1 interagire con inviando ordini elettronici di acquisto Parte_1
La realizzazione del progetto da parte di in favore di così si può CP_1 Parte_1 riassumere:
- in data 4 luglio 2019 le Parti siglano l'accordo (doc. 7 fascicolo monitorio, qui prodotto sub doc. 1); Cont
- a fine ottobre 2019 E ultimava la versione prototipale del sito ed effettuata dimostrazione al cliente ( delle relative funzionalità base utilizzando dati di esempio del cliente (doc. Parte_1
5);
- nel febbraio 2020 il sito e-commerce vieniva attivato sul web, in versione Beta, in apposita area riservata e accessibile a utenti interni di attraverso l'inserimento delle credenziali di Parte_1 accesso, affinché iniziassero a testare le funzionalità del sito (doc. 6);
- nel marzo 2020 si svolgeva la fase di collaudo, in cui il negozio virtuale veniva collegato al vero e proprio gestionale Dibe Enterprise utilizzato in produzione da testandone Parte_1 definitivamente le funzionalità con i dati reali delle attività del cliente. (doc. 7): durante la pagina 9 di 11 realizzazione, su richiesta del cliente, il sito veniva costantemente implementato con funzionalità aggiuntive e personalizzate, ulteriori rispetto a quelle già previste (e realizzate) nell' Allegato 1 della commessa iniziale (doc. 7 fascicolo monitorio, qui prodotto sub doc. 1);
- nel maggio 2020 il sito e-commerce veniva, quindi, messo in produzione: l'odierna opponente iniziava a ricevere e gestire ordini prima dai propri agenti e successivamente anche dai privati, attraverso un vero e proprio negozio virtuale (doc. 8-9);
- in data 07.06.2020 comunicava a che, avendo ampliamente concluso il CP_1 Parte_1 progetto ed essendo stata aperta al pubblico la vetrina commerciale che avrebbe provveduto ad emettere la fattura n. 278/0C1E del 15.06.2020, a saldo (doc. 6 e 7 fascicolo monitorio, qui sub doc.
1), anche in ragione dell'attività aggiuntiva che il cliente richiedeva per implementare un sito già pienamente operativo, come sopra meglio indicato (doc. 10).
- dalla lettura delle emails del 19.12.2018 e del 18.07.2018 (doc. 3 e 5 attorei) si evince che
[...] aveva individuato in il soggetto a cu affidare, in maniera autonoma e Parte_1 CP_1 svincolata dal rapporto Bi-Research/Eniac/AS, la realizzazione della piattaforma e-commerce di cui si discute;
- in adempimento dei suindicati contratti di assistenza, ha fornito l'assistenza richiesta, CP_1 emettendo con cadenza infra-annuale, emesso le fatture per il pagamento dei relativi canoni di abbonamento, e da ultimo le fatture n. 114/0C9E del 04.01.2021 e n. 684/0C9E dell'1.06.2021
(relative ai canoni del primo semestre 2021 - cfr. doc. 10 e 15 fascicolo monitorio, qui sub doc. 1);
Ciò che emerge dalla documentazione prodotta da entrambe le parti è che Il progetto di realizzare la piattaforma e-commerce commissionato da ad esula dal rapporto ed Parte_1 CP_1 incarico conferito da ST a e da questi a CP_6 CP_4
Di contro l'opponente, nulla ha eccepito specificamente in merito a quanto dedotto, prodotto da parte opposta in merito al proprio credito in forza dei contratti di assistenza e licenza d'uso sottoscritti dalle parti oggi in causa e in merito ai Servizi Addizionali. La vicenda – come ricostruita da ST – non ha trovato alcun riscontro probatorio, non essendo sufficiente quanto prodotto in via documentale per dimostrare il coinvolgimento delle società ed né i rapporti con l'opposta, che giustifichino CP_6 CP_4 la loro chiamata in causa in manleva, né è stato dimostrato l'inadempimento di delle obbligazioni CP_7 assunte: va da sé che – in assenza di elementi probatori – anche la domanda riconvenzionale volta dall'opponente va respinta.
Il decreto va dunque confermato nella sua interezza.
Quando alla condanna alla refusione delle spese di lite, essa non può che conseguire alla soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 990/2022 - R.G. n. 2367/2022, emesso in data 23-
pagina 10 di 11 24.11.2022 dal Tribunale di Piacenza e promosso da nei confronti di Parte_1 CP_15 ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
Respinge l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto confermando il decreto come sopra individuato, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Respinge la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente in quanto infondata;
Condanna lla refusione delle spese di lite in favore di e che si liquidano in Parte_1 CP_5 euro 5077,00, oltre a l rimborso delle spese non imponibili e accessori di legge.
Così deciso in Piacenza il 01.04.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
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