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Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2023, n. 6547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6547 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO LA, nata a [...] il 1V/09/1949 avverso la sentenza del 17/01/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni delle parti civili, avv. AN Tota, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con liquidazione delle competenze del grado;
lette le conclusioni della difesa, avv. Cesare Borgia, per l'accoglimento dei motivi principali e di quelli nuovi depositati. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila riformava ai soli effetti civili la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva assolto l'imputata LA NO con la formula "perché il fatto non costituisce reato" Penale Sent. Sez. 6 Num. 6547 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 23/11/2022 dall'imputazione di calunnia, condannando la predetta al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidare in sede civile. All'imputata era stato contestato di aver accusato falsamente IG CI e il legale rappresentante della s.n.c. Fratelli D'RI, che sapeva innocenti, con denuncia querela presentata ai carabinieri per i delitti di falso, di uso di atto falso e truffa e di aver comunque simulato a loro carico le tracce dei suddetti reati. In particolare, la imputata aveva denunciato di non aver mai sottoscritto una scrittura privata (definendola "del tutto apocrifa e priva di autenticità") avente ad oggetto un accordo transattivo recante la data del 31 gennaio 2013, utilizzata da CI e dalla ditta Fratelli D'RI per ottenere l'adempimento degli obblighi in essa assunti. Era stato accertato in sede di merito che la imputata aveva affidato alla società cooperativa Architettonica i lavori di costruzione di un fabbricato;
che la ditta D'RI aveva rifornito il cantiere di materiali per la costruzione;
che erano sorti ritardi nei lavori a causa di contrasti tra IG CI e CO AN La CIlia, rispettivamente socio e legale rappresentante della suddetta società; che la imputata aveva versato diverse somme nelle mani di quest'ultimo in assenza e all'insaputa dei soci;
che nella scrittura privata, che recava la firma della imputata, quest'ultima aveva ammesso di aver eseguito dei pagamenti con denaro contante, per importo superiore a 1.000 euro, contravvenendo al divieto di legge, e per velocizzare la consegna dell'immobile e quale accordo transattivo si impegnava a versare le somme in essa indicate, dichiarandosi anche debitrice nei confronti della ditta D'RI, assumendo segnatamente il debito che quest'ultima vantava nei confronti della Architettonica. Il primo giudice aveva ritenuto che la imputata fosse stata coinvolta, senza la piena consapevolezza dei fatti, nella diatriba insorta tra La CIlia e CI, che avevano fornito una versione della vicenda completamente contrastante, convergente tuttavia nel riconoscere la scarsa consapevolezza dei fatti della imputata. Secondo il Tribunale, quandgnche fosse stata accertata la autenticità della sottoscrizione della scrittura privata, era lecito supporre che altri avessero approfittato della sua leggerezza nel farle firmare l'atto, senza che la stessa si fosse resa conto del significato degli obblighi assunti (in tal senso deponeva il contenuto degli impegni assunti verso la D'RI rispetto ai quali la imputata era estranea). In sede di appello proposto dalle sole parti civili, la Corte di appello aveva rilevato che la sentenza di primo grado si era concentrata su di un tema distonico rispetto all'accusa, avendo denunciato la imputata in modo deciso di non aver sottoscritto la scrittura in questione, che doveva ritenersi apocrifa e priva di 2 autenticità. La relazione di consulenza aveva concluso senza esitazioni che la scrittura era inequivocabilmente autografa. Di qui la prova dell'addebito, non potendo essere ignorata dalla imputata la circostanza di aver effettivamente sottoscritto l'atto. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 368 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen. Il ragionamento secco e stringato della Corte di appello, basato soltanto sulla consulenza calligrafica, appare del tutto illogico se comparato agli elementi presenti nel fascicolo e non utilizzati. In particolare, il Tribunale era pervenuto all'esclusione del dolo, confrontandosi sia con le prove documentali (pagamento dell'intero corrispettivo a fronte di opere ancora in fieri per almeno il 50%) sia con quelle testimoniali (in ordine allo stato dei lavori e alle liti che avevano portato alla sospensione dei lavori). La Corte di appello non ha esaminato il contenuto illogico, inconferente ed illegittimo della stessa scrittura privata e non si è confrontata con la possibile chiave di interpretazione delle modalità che avevano portato alla redazione e formazione del documento: la semplice visione del documento (che si allega) consente di capire come nella sfera intellettuale della ricorrente vi fosse la consapevolezza che il documento non potesse esistere e che la stessa fosse stata vittima di una truffa. Non è stato spiegato perché la imputata avrebbe dovuto riaccollarsi i pagamenti già effettuati e per un fine alla stessa estraneo (la riappacificazione dei soci). Nessuna indagine è stata compiuta sulla personalità della imputata per verificare se effettivamente la stessa si sia resa conto di aver rilasciato la sottoscrizione. Ai fini di riscontro dei motivi si trascrive l'atto di transazione e le deposizioni testimoniali rese in giudizio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 368 cod. proc. pen. (rectius cod. pen.) e 42 cod. pen. La Corte di appello ha omesso l'accertamento del dolo. Nel caso in esame la ricorrente aveva maturato la convinzione di essere stata vittima di una truffa tramite un documento a lei sconosciuto, non condiviso ed illegittimo che ki§ non ricordava mai di aver firmato. 3 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche le parti civili, a mezzo del loro difensore, hanno fatto pervenire il 17 novembre 2022 le conclusioni scritte, chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado. 4. La difesa della ricorrente, nel chiedere l'accoglimento dei motivi principali, ha depositato motivi nuovi con i quali deduce: 4.1. rispetto al primo motivo, che la Corte di appello non ha eseguito alcuna ponderazione sul contenuto illogico, inconferente e illegittimo della scrittura privata in esame e non ha operato alcuna possibile chiave interpretativa delle modalità di formazione e redazione del documento con la firma disconosciuta della istante;
4.2. rispetto al secondo motivo e nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, che non è stato affrontato il tema di come sia stata acquisita la sottoscrizione del documento in questione, tenuto conto del suo contenuto che aveva portato la imputata ad escluderne la attribuibilità alla stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Effettivamente la sentenza di primo grado, come ha rilevato la Corte di appello, aveva omesso di correlarsi al tema dell'accusa, ovvero quello della falsa denuncia di non "aver mai sottoscritto la scrittura privata" in esame. La consulenza tecnica aveva dimostrato che la firma era autentica (punto che non era stato contestato dalla difesa) e il Tribunale aveva piuttosto spostato la sua attenzione sulla mancanza di consapevolezza della imputata sul "contenuto" dell'atto che aveva firmato (che mirava a risolvere questioni economiche insorte tra il socio della ditta affidataria dei lavori - che aveva intascato i pagamenti fatti in contanti dalla imputata - e la ditta stessa e a soddisfare le pretese economiche della ditta fornitrice - che non era stata pagata a causa del comportamento del socio). La Corte di appello ha riportato quindi l'accertamento su quello che era l'oggetto della denuncia, rilevando come dalla esposizione in essa contenuta si affermasse a) che CI si era presentato all'imputata per chiederle altri soldi e per 4 farle firmare delle carte che lei si rifiutava di firmare;
b) che solo successivamente aveva scoperto che era stata utilizzata in giudizio per l'emissione di due decreti ingiuntivi (del quale il primo divenuto esecutivo per aver ingenuamente trascurato la gravità dei fatti) una scrittura privata da lei mai sottoscritta ("apocrifa e priva di autenticità"). Pertanto, secondo la Corte di appello, dal tenore della denuncia - che veniva ad escludere decisamente la provenienza dell'atto (sottolineando la imputata viepiù e significativamente di essersi rifiutata di firmare "alcunché" a lei sottoposto dalle parti in causa) - nessun rilievo poteva avere la prospettazione del primo giudice che la imputata avesse sottoscritto l'atto "con leggerezza" non rendendosi conto degli obblighi assunti. Tema sul quale è tornata la difesa con i motivi principali, da un lato riproponendo il ragionamento del primo giudice e dall'dro avanzando valutazioni di fatto e argomenti aspecifici rispetto al tenore della denuncia (ovvero che la ricorrente non si sia resa conto di aver rilasciato la sottoscrizione perché persona poco istruita e facilmente influenzabile;
e che la stessa aveva maturato la convinzione di essere stata vittima di truffa a mezzo di un documento a lei sconosciuto e che non ricordava mai di aver firmato). Quindi in definitiva rispetto alle chiare e oggettive circostanze indicate nella denuncia non residuava alcuno spazio per escludere il dolo del reato. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. I motivi nuovi seguono di diritto la sorte dei motivi principali (art. 585, comma 4, ult. parte, cod. proc. pen.). La ricorrente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Segue altresì la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore dalle parti civili costituite, liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. f`, 5 Condanna, inoltre, la ricorrente a rifondere alle parti civili CI IG e Societa' f.11i D'RI M. e G. s.n.c. le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado, che liquida in complessivi euro 4.791,80, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/11/2022.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni delle parti civili, avv. AN Tota, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con liquidazione delle competenze del grado;
lette le conclusioni della difesa, avv. Cesare Borgia, per l'accoglimento dei motivi principali e di quelli nuovi depositati. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila riformava ai soli effetti civili la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva assolto l'imputata LA NO con la formula "perché il fatto non costituisce reato" Penale Sent. Sez. 6 Num. 6547 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 23/11/2022 dall'imputazione di calunnia, condannando la predetta al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidare in sede civile. All'imputata era stato contestato di aver accusato falsamente IG CI e il legale rappresentante della s.n.c. Fratelli D'RI, che sapeva innocenti, con denuncia querela presentata ai carabinieri per i delitti di falso, di uso di atto falso e truffa e di aver comunque simulato a loro carico le tracce dei suddetti reati. In particolare, la imputata aveva denunciato di non aver mai sottoscritto una scrittura privata (definendola "del tutto apocrifa e priva di autenticità") avente ad oggetto un accordo transattivo recante la data del 31 gennaio 2013, utilizzata da CI e dalla ditta Fratelli D'RI per ottenere l'adempimento degli obblighi in essa assunti. Era stato accertato in sede di merito che la imputata aveva affidato alla società cooperativa Architettonica i lavori di costruzione di un fabbricato;
che la ditta D'RI aveva rifornito il cantiere di materiali per la costruzione;
che erano sorti ritardi nei lavori a causa di contrasti tra IG CI e CO AN La CIlia, rispettivamente socio e legale rappresentante della suddetta società; che la imputata aveva versato diverse somme nelle mani di quest'ultimo in assenza e all'insaputa dei soci;
che nella scrittura privata, che recava la firma della imputata, quest'ultima aveva ammesso di aver eseguito dei pagamenti con denaro contante, per importo superiore a 1.000 euro, contravvenendo al divieto di legge, e per velocizzare la consegna dell'immobile e quale accordo transattivo si impegnava a versare le somme in essa indicate, dichiarandosi anche debitrice nei confronti della ditta D'RI, assumendo segnatamente il debito che quest'ultima vantava nei confronti della Architettonica. Il primo giudice aveva ritenuto che la imputata fosse stata coinvolta, senza la piena consapevolezza dei fatti, nella diatriba insorta tra La CIlia e CI, che avevano fornito una versione della vicenda completamente contrastante, convergente tuttavia nel riconoscere la scarsa consapevolezza dei fatti della imputata. Secondo il Tribunale, quandgnche fosse stata accertata la autenticità della sottoscrizione della scrittura privata, era lecito supporre che altri avessero approfittato della sua leggerezza nel farle firmare l'atto, senza che la stessa si fosse resa conto del significato degli obblighi assunti (in tal senso deponeva il contenuto degli impegni assunti verso la D'RI rispetto ai quali la imputata era estranea). In sede di appello proposto dalle sole parti civili, la Corte di appello aveva rilevato che la sentenza di primo grado si era concentrata su di un tema distonico rispetto all'accusa, avendo denunciato la imputata in modo deciso di non aver sottoscritto la scrittura in questione, che doveva ritenersi apocrifa e priva di 2 autenticità. La relazione di consulenza aveva concluso senza esitazioni che la scrittura era inequivocabilmente autografa. Di qui la prova dell'addebito, non potendo essere ignorata dalla imputata la circostanza di aver effettivamente sottoscritto l'atto. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 368 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen. Il ragionamento secco e stringato della Corte di appello, basato soltanto sulla consulenza calligrafica, appare del tutto illogico se comparato agli elementi presenti nel fascicolo e non utilizzati. In particolare, il Tribunale era pervenuto all'esclusione del dolo, confrontandosi sia con le prove documentali (pagamento dell'intero corrispettivo a fronte di opere ancora in fieri per almeno il 50%) sia con quelle testimoniali (in ordine allo stato dei lavori e alle liti che avevano portato alla sospensione dei lavori). La Corte di appello non ha esaminato il contenuto illogico, inconferente ed illegittimo della stessa scrittura privata e non si è confrontata con la possibile chiave di interpretazione delle modalità che avevano portato alla redazione e formazione del documento: la semplice visione del documento (che si allega) consente di capire come nella sfera intellettuale della ricorrente vi fosse la consapevolezza che il documento non potesse esistere e che la stessa fosse stata vittima di una truffa. Non è stato spiegato perché la imputata avrebbe dovuto riaccollarsi i pagamenti già effettuati e per un fine alla stessa estraneo (la riappacificazione dei soci). Nessuna indagine è stata compiuta sulla personalità della imputata per verificare se effettivamente la stessa si sia resa conto di aver rilasciato la sottoscrizione. Ai fini di riscontro dei motivi si trascrive l'atto di transazione e le deposizioni testimoniali rese in giudizio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 368 cod. proc. pen. (rectius cod. pen.) e 42 cod. pen. La Corte di appello ha omesso l'accertamento del dolo. Nel caso in esame la ricorrente aveva maturato la convinzione di essere stata vittima di una truffa tramite un documento a lei sconosciuto, non condiviso ed illegittimo che ki§ non ricordava mai di aver firmato. 3 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche le parti civili, a mezzo del loro difensore, hanno fatto pervenire il 17 novembre 2022 le conclusioni scritte, chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado. 4. La difesa della ricorrente, nel chiedere l'accoglimento dei motivi principali, ha depositato motivi nuovi con i quali deduce: 4.1. rispetto al primo motivo, che la Corte di appello non ha eseguito alcuna ponderazione sul contenuto illogico, inconferente e illegittimo della scrittura privata in esame e non ha operato alcuna possibile chiave interpretativa delle modalità di formazione e redazione del documento con la firma disconosciuta della istante;
4.2. rispetto al secondo motivo e nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, che non è stato affrontato il tema di come sia stata acquisita la sottoscrizione del documento in questione, tenuto conto del suo contenuto che aveva portato la imputata ad escluderne la attribuibilità alla stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Effettivamente la sentenza di primo grado, come ha rilevato la Corte di appello, aveva omesso di correlarsi al tema dell'accusa, ovvero quello della falsa denuncia di non "aver mai sottoscritto la scrittura privata" in esame. La consulenza tecnica aveva dimostrato che la firma era autentica (punto che non era stato contestato dalla difesa) e il Tribunale aveva piuttosto spostato la sua attenzione sulla mancanza di consapevolezza della imputata sul "contenuto" dell'atto che aveva firmato (che mirava a risolvere questioni economiche insorte tra il socio della ditta affidataria dei lavori - che aveva intascato i pagamenti fatti in contanti dalla imputata - e la ditta stessa e a soddisfare le pretese economiche della ditta fornitrice - che non era stata pagata a causa del comportamento del socio). La Corte di appello ha riportato quindi l'accertamento su quello che era l'oggetto della denuncia, rilevando come dalla esposizione in essa contenuta si affermasse a) che CI si era presentato all'imputata per chiederle altri soldi e per 4 farle firmare delle carte che lei si rifiutava di firmare;
b) che solo successivamente aveva scoperto che era stata utilizzata in giudizio per l'emissione di due decreti ingiuntivi (del quale il primo divenuto esecutivo per aver ingenuamente trascurato la gravità dei fatti) una scrittura privata da lei mai sottoscritta ("apocrifa e priva di autenticità"). Pertanto, secondo la Corte di appello, dal tenore della denuncia - che veniva ad escludere decisamente la provenienza dell'atto (sottolineando la imputata viepiù e significativamente di essersi rifiutata di firmare "alcunché" a lei sottoposto dalle parti in causa) - nessun rilievo poteva avere la prospettazione del primo giudice che la imputata avesse sottoscritto l'atto "con leggerezza" non rendendosi conto degli obblighi assunti. Tema sul quale è tornata la difesa con i motivi principali, da un lato riproponendo il ragionamento del primo giudice e dall'dro avanzando valutazioni di fatto e argomenti aspecifici rispetto al tenore della denuncia (ovvero che la ricorrente non si sia resa conto di aver rilasciato la sottoscrizione perché persona poco istruita e facilmente influenzabile;
e che la stessa aveva maturato la convinzione di essere stata vittima di truffa a mezzo di un documento a lei sconosciuto e che non ricordava mai di aver firmato). Quindi in definitiva rispetto alle chiare e oggettive circostanze indicate nella denuncia non residuava alcuno spazio per escludere il dolo del reato. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. I motivi nuovi seguono di diritto la sorte dei motivi principali (art. 585, comma 4, ult. parte, cod. proc. pen.). La ricorrente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Segue altresì la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore dalle parti civili costituite, liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. f`, 5 Condanna, inoltre, la ricorrente a rifondere alle parti civili CI IG e Societa' f.11i D'RI M. e G. s.n.c. le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado, che liquida in complessivi euro 4.791,80, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/11/2022.