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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4524/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
nella persona del Giudice, Dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 28.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4524/2021 R. Gen. Aff. Cont.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Biagio Trinchese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola, alla Via Mario De Sena, n.156;
- OPPONENTE –
E
(P.IVA ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P.IVA ), rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di P.IVA_2 costituzione e risposta dall'Avv. Antonella Merola, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 865/2019
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 865/2019, ha ingiunto alla odierna opponente, in qualità di garante (della società Immobiliare
N. 4524/2021 R.G.A.C. – Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - Pag. 1 in virtù di fideiussione omnibus dell'11.04.2011) il pagamento in favore di Parte_2 [...]
della somma di euro 856.329,59, oltre interessi e spese di procedimento, come Controparte_1 derivanti da rapporto di mutuo ipotecario sottoscritto l'11.04. 2011.
1.1. Proponendo opposizione avverso detto decreto, l'attrice ha eccepito l'omessa notifica del decreto ingiuntivo, la non autenticità delle sottoscrizioni a lei attribuite dall'opposta e gradatamente la nullità del contratto di garanzia. Ha concluso per l'accoglimento – previa sospensione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art. 649 c.p.c. – dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Costituitosi in giudizio, la opposta ha contestato la prospettazione Controparte_1
avversa, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con provvedimento del 17.01.2023, il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e contestualmente ha assegnato alle parti, il termine di 15 giorni previsti dal d.lgs
28/2010 per l'espletamento della procedura di mediazione, obbligatoria per la materia oggetto del presente giudizio.
Rilevato il mancato espletamento, all'udienza del 29.10.2024, la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1. L'eccezione in merito alla improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, tempestivamente sollevata dalla opponente, ma rilevabile di ufficio dal
Giudice, è idonea a definire in via assorbente la controversia.
Ed infatti, avendo il procedimento avuto origine da un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia di pagamento di contratto di mutuo trova applicazione il dettato di cui al richiamato art. 5, commi 1 e 4, lett a), D. Lgs. 28/2010, per cui “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia bancaria è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto… l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.
6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1)”.
N. 4524/2021 R.G.A.C. – Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - Pag. 2 Nel caso in esame il Tribunale aveva onerato le parti di attivare il procedimento di mediazione con ordinanza dell'17.01.2023 (entro il termine perentorio di giorni 15).
Orbene è pacifico che, nel termine concesso dal G.U., nessuna delle parti ha attivato la mediazione.
Occorre a questo punto interrogarsi su chi ricada il relativo onere al fine di trarne ne dovute conseguenze circa le sorti del decreto ingiuntivo opposto.
A dare una risposta è intervenuto un recente arresto di Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 19596 del
18/09/2020 che ha affermato il principio (poi ribadito anche dalla successiva pronuncia n.
159/2021), secondo cui "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.
n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione
o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Le Sezioni Unite, sono pervenute a conclusioni difformi da quelle accolte dal precedente della Sez.
3 - sentenza n. 24629/2015, valorizzando: a) l'elemento letterale della norma (art. 4, comma 2 ed art. 5, comma 1 bis) secondo cui la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso una istanza che, tra l'altro, deve indicare specificamente
"l'oggetto e le ragioni della pretesa" - essendo quindi l'attore la parte più idonea ad esporre tali ragioni -, e che produce altresì un effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello prodotto dalla domanda, risultando quindi coerente ritenere coincidente la parte attrice - nella specie in senso sostanziale - con quella che presenta la istanza di mediazione;
b) l'elemento logico sistematico - applicato alla stregua dell'insegnamento del Giudice delle Leggi che riguarda con sfavore l'effetto decadenziale dall'azione giudiziaria per omesso esperimento di forme di accesso alla giurisdizione - secondo cui la finalità deflattiva da riconoscere al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tanto più considerando che non sarebbe possibile assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 c.p.c. con l'esecutività del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, notificando l'atto di opposizione e costituendosi tempestivamente in giudizio, e dunque pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa, riceverebbe la medesima sanzione per non aver proceduto al tentativo di mediazione.
Il Tribunale non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal recente intervento delle
Sezioni Unite, e dunque la controversia deve essere risolta in conformità ai principi enunciati, sopra richiamati.
N. 4524/2021 R.G.A.C. – Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - Pag. 3 Deve, pertanto, dichiararsi ostativa alla procedibilità del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda monitoria, la mancata ottemperanza, da parte della società opposta, all'ordine del Giudice di merito del previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, e in conseguenza disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi, in ragione della natura in rito e dello schema semplificato di decisione, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al succ. D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,000 (così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), esclusa la non espletata fase istruttoria. Si precisa che nulla viene riconosciuto a titolo di spese, non risultando documentati i relativi esborsi.
3.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore dell'avvocato Trinchese Biagio, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.2. Devono, inoltre, restare a carico dell'opposta le spese della procedura monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara, per le causali di cui in motivazione improcedibile la domanda di pagamento azionata in via monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
2) condanna l'opposta al pagamento in favore del difensore antistatario di parte opponente avv.
Biagio Trinchese delle spese della presente fase di opposizione liquidate in euro 7.831,00 (di cui euro 2.304,00 per la fase di studio, euro 1.520,00 per la fase introduttiva ed euro 4.007,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria.
Così deciso in Nola, il 28.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
N. 4524/2021 R.G.A.C. – Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
nella persona del Giudice, Dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 28.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4524/2021 R. Gen. Aff. Cont.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Biagio Trinchese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola, alla Via Mario De Sena, n.156;
- OPPONENTE –
E
(P.IVA ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P.IVA ), rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di P.IVA_2 costituzione e risposta dall'Avv. Antonella Merola, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 865/2019
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 865/2019, ha ingiunto alla odierna opponente, in qualità di garante (della società Immobiliare
N. 4524/2021 R.G.A.C. – Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - Pag. 1 in virtù di fideiussione omnibus dell'11.04.2011) il pagamento in favore di Parte_2 [...]
della somma di euro 856.329,59, oltre interessi e spese di procedimento, come Controparte_1 derivanti da rapporto di mutuo ipotecario sottoscritto l'11.04. 2011.
1.1. Proponendo opposizione avverso detto decreto, l'attrice ha eccepito l'omessa notifica del decreto ingiuntivo, la non autenticità delle sottoscrizioni a lei attribuite dall'opposta e gradatamente la nullità del contratto di garanzia. Ha concluso per l'accoglimento – previa sospensione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art. 649 c.p.c. – dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Costituitosi in giudizio, la opposta ha contestato la prospettazione Controparte_1
avversa, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con provvedimento del 17.01.2023, il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e contestualmente ha assegnato alle parti, il termine di 15 giorni previsti dal d.lgs
28/2010 per l'espletamento della procedura di mediazione, obbligatoria per la materia oggetto del presente giudizio.
Rilevato il mancato espletamento, all'udienza del 29.10.2024, la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1. L'eccezione in merito alla improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, tempestivamente sollevata dalla opponente, ma rilevabile di ufficio dal
Giudice, è idonea a definire in via assorbente la controversia.
Ed infatti, avendo il procedimento avuto origine da un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia di pagamento di contratto di mutuo trova applicazione il dettato di cui al richiamato art. 5, commi 1 e 4, lett a), D. Lgs. 28/2010, per cui “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia bancaria è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto… l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.
6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1)”.
N. 4524/2021 R.G.A.C. – Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - Pag. 2 Nel caso in esame il Tribunale aveva onerato le parti di attivare il procedimento di mediazione con ordinanza dell'17.01.2023 (entro il termine perentorio di giorni 15).
Orbene è pacifico che, nel termine concesso dal G.U., nessuna delle parti ha attivato la mediazione.
Occorre a questo punto interrogarsi su chi ricada il relativo onere al fine di trarne ne dovute conseguenze circa le sorti del decreto ingiuntivo opposto.
A dare una risposta è intervenuto un recente arresto di Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 19596 del
18/09/2020 che ha affermato il principio (poi ribadito anche dalla successiva pronuncia n.
159/2021), secondo cui "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.
n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione
o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Le Sezioni Unite, sono pervenute a conclusioni difformi da quelle accolte dal precedente della Sez.
3 - sentenza n. 24629/2015, valorizzando: a) l'elemento letterale della norma (art. 4, comma 2 ed art. 5, comma 1 bis) secondo cui la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso una istanza che, tra l'altro, deve indicare specificamente
"l'oggetto e le ragioni della pretesa" - essendo quindi l'attore la parte più idonea ad esporre tali ragioni -, e che produce altresì un effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello prodotto dalla domanda, risultando quindi coerente ritenere coincidente la parte attrice - nella specie in senso sostanziale - con quella che presenta la istanza di mediazione;
b) l'elemento logico sistematico - applicato alla stregua dell'insegnamento del Giudice delle Leggi che riguarda con sfavore l'effetto decadenziale dall'azione giudiziaria per omesso esperimento di forme di accesso alla giurisdizione - secondo cui la finalità deflattiva da riconoscere al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tanto più considerando che non sarebbe possibile assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 c.p.c. con l'esecutività del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, notificando l'atto di opposizione e costituendosi tempestivamente in giudizio, e dunque pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa, riceverebbe la medesima sanzione per non aver proceduto al tentativo di mediazione.
Il Tribunale non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal recente intervento delle
Sezioni Unite, e dunque la controversia deve essere risolta in conformità ai principi enunciati, sopra richiamati.
N. 4524/2021 R.G.A.C. – Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - Pag. 3 Deve, pertanto, dichiararsi ostativa alla procedibilità del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda monitoria, la mancata ottemperanza, da parte della società opposta, all'ordine del Giudice di merito del previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, e in conseguenza disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi, in ragione della natura in rito e dello schema semplificato di decisione, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al succ. D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,000 (così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), esclusa la non espletata fase istruttoria. Si precisa che nulla viene riconosciuto a titolo di spese, non risultando documentati i relativi esborsi.
3.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore dell'avvocato Trinchese Biagio, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.2. Devono, inoltre, restare a carico dell'opposta le spese della procedura monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara, per le causali di cui in motivazione improcedibile la domanda di pagamento azionata in via monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
2) condanna l'opposta al pagamento in favore del difensore antistatario di parte opponente avv.
Biagio Trinchese delle spese della presente fase di opposizione liquidate in euro 7.831,00 (di cui euro 2.304,00 per la fase di studio, euro 1.520,00 per la fase introduttiva ed euro 4.007,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria.
Così deciso in Nola, il 28.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
N. 4524/2021 R.G.A.C. – Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - Pag. 4