Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/03/2026, n. 5578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5578 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05578/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06873/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6873 del 2025, proposto da NA Pipia, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Università e Ricerca, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del silenzio illegittimamente serbato rispetto all'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Spagna, siccome valida qualifica professionale ai sensi delle direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue, con riferimento alla classe di concorso sostegno - scuola infanzia, protocollata in data 7 maggio 2024.
nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere incombente sul Ministero resistente in applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 smi
per l'effetto, per la condanna ex art. 31 cod. proc. amm. del Ministero resistente a provvedere sull'istanza di riconoscimento della predetta qualifica professionale
qualora occorra, per la nomina ex art. 117 cod. proc. amm. di un commissario ad acta che provveda in sostituzione del Ministero resistente, nel caso di perdurante inerzia decorso l'ulteriore termine di 30 giorni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AN DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione di parte ricorrente, notificata il 3 dicembre 2025 e depositata il 26 febbraio 2026, di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a., con richiesta di compensazione delle spese tra le parti;
Rilevata la mancata opposizione della p.a. resistente;
Ritenuto, dunque, che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio e dichiarare estinto il giudizio per rinuncia;
Ritenuti, infine, sussistenti giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL ZZ, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
AN DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN DI | FL ZZ |
IL SEGRETARIO