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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 59/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 59 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Regionale per
[...] CP_2
la Sardegna pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Nuoro 50, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
con sede legale in Villa San Pietro (SU), in persona del legale rappresentante, CP_3
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Enzo Pinna che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
All'esito della udienza collegiale del 17 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' CP_1
1 1 – in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare dovuti i premi assicurativi relativamente alla posizione di richiesti dall calcolati sulla voce di Parte_1 CP_1
tariffa 6412, settore industria, Tabelle 12.12.2000;
2 - per l'effetto, confermare anche per tale parte la cartella opposta;
3 – con la condanna della società appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;
Nell'interesse di CP_3
voglia la Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dell'appello incidentale:
A) rigettare l'appello proposto dall' Controparte_1
;
[...]
B) in parziale riforma della sentenza n. 677 depositata in data 21 settembre 2022 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro (Racl. n. 714/2018), accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso in opposizione del primo grado di giudizio, con riferimento alla posizione di (“”previa, occorrendo, dichiarazione di illegittimità e Parte_1
disapplicazione dell'accertamento, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare illegittima e/o nulla la cartella esattoriale contro cui si ricorre, ovvero annullarla, e, per l'effetto, dichiarare infondata e rigettare la domanda o pretesa dell Controparte_1
- Sede di Cagliari, in persona del Direttore pro-tempore, con sede in
[...]
Cagliari, Via Sonnino n. 96, e quindi dello stesso Controparte_1
, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in
[...]
Roma - Via 4 Novembre, nonché, per conseguenza, anche dell'
[...]
con sede in Roma, Via Ettore Petrolini n. 2, in persona del Legale Controparte_4
Rappresentante pro-tempore; con vittoria di spese””); in via subordinata, applicare, per la posizione di , la tariffa 0612 del Decreto Ministeriale del 12 dic. 2000, con tutte Parte_1
le consequenziali in termini di ricalcolo dei premi;
in via di ulteriore subordine, confermare la sentenza impugnata;
C) con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, o compensazione delle stesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Cagliari il 22 febbraio 2018 la CP_3
premesso di svolgere attività di officina e riparazioni meccaniche di autoveicoli nonché attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli, ha esposto che il socio a partire dal CP_5
2012, data in cui è stato collocato in quiescenza, e fino al 2017 è stato adibito esclusivamente alle operazioni di controllo, sorveglianza e vigilanza, anche per quanto attiene ai profili relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, delle lavorazioni eseguite in officina senza prendere materialmente parte a tali lavorazioni.
Ha proseguito deducendo che ha lavorato alle sue dipendenze dall'1 settembre Parte_1
2007 al 16 dicembre 2016 con la qualifica di Impiegato Tecnico, in particolare occupandosi delle operazioni di tipo eminentemente amministrativo relative alle revisioni programmate per autovetture e motoveicoli, meglio dettagliate come in atti, con classificazione, per quanto attiene ai profili assicurativi di pertinenza dell' alla voce di tariffa n. 0722. CP_1
Lo stesso Orrù, dunque, si è sempre dedicato ad attività amministrative mentre le distinte operazioni meccaniche concernenti le verifiche tecniche erano svolte dagli operai presenti in officina.
In seguito alle dimissioni rassegnate dall' il 16 dicembre 2016 è stato quindi assunto in Pt_1
sostituzione, a partire dal 9 gennaio 2017, il quale, essendo a differenza Controparte_6
dell' un meccanico specializzato, ha materialmente supportato gli operai in officina per gli Pt_1
accertamenti che costoro svolgevano al momento della revisione.
La società opponente ha quindi contestato, anche sotto il profilo della eccepita prescrizione e della correttezza dei conteggi ivi esposti, la validità della cartella di pagamento recante il n.
025 2017 00255362 19 000 con la quale l' all'esito di accertamenti ispettivi curati CP_1
dal personale dell'Ente, gli ha ingiunto il pagamento di complessivi 9.291,91 euro per asserite omissioni contributive correlate a premi assicurativi non corrisposti e relative sanzioni civili.
A tale riguardo ha sostenuto la illegittimità dell'operato dell' deducendo la correttezza CP_1
del proprio operato sia con riguardo alla mancata formalizzazione sul piano assicurativo di sia con riferimento alla individuazione della voce di tariffa n. 0722, utilizzata per CP_5
la posizione assicurativa dell' in luogo di quella recante il n. 6412 assegnata, a suo dire Pt_1
erroneamente, dagli ispettori.
3 L' si è costituito in giudizio ed ha resistito in particolare contestando i profili di CP_1
illegittimità prospettati da controparte in relazione al verbale unico di accertamento e notificazione n. 201700047 del 24 aprile 2017 dal quale è scaturita la cartella di pagamento in contestazione.
Ha infatti dedotto che correttamente gli ispettori avevano inquadrato l'attività aziendale svolta dall' alla voce di tariffa n. 6412 la quale, pur non comprendendo CP_3
espressamente la revisione di auto e motoveicoli, nondimeno richiede controlli visivi e strumentali e l'utilizzo di strumentazione non differente da quella in uso presso una officina meccanica e/o meccatronica.
Sotto altro profilo ha sostenuto che anche per quanto concerne la posizione di CP_5
era corretta la pretesa impositiva azionata dall'Istituto giacchè questi è stato iscritto all'Albo
Artigiani dal 2002 al 2014 quale socio amministratore della nonché quale CP_3
responsabile tecnico della stessa presso la quale ha effettivamente prestato la sua opera all'interno dell'officina coordinando il lavoro degli operai.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'avverso ricorso in opposizione.
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa mediante produzioni documentali ed espletamento della prova testimoniale, con la sentenza n. 677/2022 del 21 settembre 2022 ha ritenuto solo in parte fondata la domanda proposta da Controparte_3
In particolare, dopo aver dato atto che per quanto concerne la posizione del socio ed amministratore unico la società opponente non ha avanzato alcuna Controparte_7
contestazione in ordine alla pretesa creditoria avanzata dall' , ha ritenuto corretto CP_1
CP_ l'inquadramento del nella voce di rischio 6412 sia per il periodo anteriore al febbraio
2014, ossia fin quanto questi era assicurato come artigiano, sia per il periodo successivo nel quale era privo di copertura assicurativa.
Quanto invece alla posizione di ha escluso che potesse applicarsi sia la voce Parte_1
di rischio correlata alla tariffa n. 0722, propria del personale adibito a mansioni impiegatizie sia la differente voce di rischio n. 6412, applicata analogicamente dall' la quale CP_1
ricomprende attività di riparazione auto invero non assimilabili alle operazioni cui questi era normalmente assegnato.
4 Pertanto dovendo comunque individuare nelle tabelle di riferimento applicabili al CP_1
caso di specie una voce all'interno della quale collocare il tipo di lavoro svolto dall' , ha Pt_1
ritenuto, in via analogica, di poter utilizzare la voce di rischio classificata al n. 6520 del settore industria che riguarda le seguenti lavorazioni [Strumenti di misura (bilance in genere, misuratori, registratori e contatori, tachimetri, contachilometri ecc…) Meccanismi distributori
… Organi per alimentazione di motori a combustione interna (carburatori, iniettori, polverizzatori.].
Ha conseguentemente annullato parzialmente la cartella opposta, dichiarando non dovuti i premi assicurativi calcolati sulla voce di tariffa n. 0722 Settore industria di cui al D.M. 12 dicembre 2000, dichiarando di contro dovuti i premi calcolati sulla voce di tariffa n. 6520
Settore industria del medesimo decreto ministeriale.
Contro la richiamata sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' CP_1
formulando un unico articolato motivo incentrato esclusivamente sulla posizione assicurativa dell' . Pt_1
In particolare l' ha sostenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente CP_1
appurato che l' , quale addetto alla revisione di autoveicoli, come tale adibito al controllo Pt_1
del veicolo da sottoporre a revisione sia con l'utilizzo di un videoterminale sia attraverso una preliminare verifica sul mezzo di tipo visivo ovvero di tipo strumentale, non potesse essere assicurato sotto la voce di rischio n. 0722.
Tale voce, infatti, riguarda un'attività impiegatizia senza dubbio non assimilabile al tipo di mansioni cui l era appunto assegnato. Pt_1
L'appellante ha invece censurato le conclusioni cui il primo giudice è infine pervenuto laddove ha ritenuto applicabile nella specie, mediante una interpretazione analogica del D.M.
12 dicembre 2000, non la voce di rischio n. 6412, indicata dagli organi ispettivi dell' , CP_1
ma la diversa voce di rischio n. 6520.
Tale voce riguarda infatti i lavori di costruzione degli strumenti di misura e non il loro uso sicchè, ad avviso dell , risulta del tutto inconferente rispetto al tipo di compiti cui l CP_1 Pt_1
era materialmente assegnato.
Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'atto di appello e la conseguente riforma della sentenza gravata nei termini sovra trascritti con conferma della cartella di pagamento opposta.
5 Si è costituita in giudizio l' la quale ha chiesto il rigetto dell'avverso atto di CP_3
appello ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale col quale ha rivendicato la correttezza dell'originario inquadramento dell'Orrù sotto la voce di rischio n. 0722 avendo egli svolto attività di videoterminalista o addetto al PC che non comprendeva, non avendo lo stesso Orrù specifiche competenze in materia, alcun tipo di lavorazione di officina sui veicoli in questione.
Ha comunque domandato, in via subordinata, l'applicazione della voce di rischio n. 0612
Settore Industria del D.M. 12 dicembre 2000 instando infine, in via di ulteriore subordine, per la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva preliminarmente che per quanto concerne le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado riguardanti la posizione di come ricostruita in sede CP_5
ispettiva ed infine recepita dal Tribunale, non sono state avanzate censure dalle parti.
Dunque l'oggetto del contendere sottoposto al vaglio della Corte risulta essere circoscritto alla questione concernente il corretto inquadramento assicurativo di . Parte_1
1.1. Al riguardo risultano tardive e pertanto non utilizzabili ai fini decisori le produzioni effettuate dalla difesa appellata ed appellante incidentale nel presente giudizio (cfr. sub docc.
7, 8 e 9 della memoria difensiva), ostandovi il disposto dell'art. 437 comma 2 c.p.c. che non consente integrazioni documentali ove riferite a circostanze non allegate dalle parti e per le quali, in ogni caso, siano mancate specifiche deduzioni difensive nel contraddittorio articolatosi nel primo grado di giudizio.
2. Tanto premesso appare corretta in punto di fatto la ricostruzione operata dal primo giudice relativamente al tipo di mansioni cui l' era ordinariamente adibito. Pt_1
Sulla scorta delle deposizioni acquisite nel corso della istruttoria è infatti emerso che quest'ultimo era addetto esclusivamente alle operazioni di revisione periodica dei veicoli
(ossia sia autoveicoli che motoveicoli) all'interno della officina meccanica gestita dalla a Villa San Pietro. CP_3
In particolare, secondo quanto riferito da e Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
dallo stesso , questi si occupava della presa in carico del veicolo da sottoporre a revisione, Pt_1
sul quale effettuava i controlli preliminari di tipo visivo, segnalando alla officina, che vi
6 provvedeva autonomamente con il personale ad essa assegnato, eventuali anomalie o guasti su cui intervenire.
Procedeva quindi, mediante un sistema applicativo installato su un video terminale alle vere e proprie operazioni di verifica di efficienza, previo inserimento dei dati identificativi del veicolo, ed infine alla stampa del relativo report cartaceo.
Va evidenziato che nessuno dei vari testimoni succitati ha riferito di aver mai visto l' Pt_1
impegnato presso l'officina nell'esecuzione di lavorazioni meccaniche o simili, né la difesa dell' è stata in grado di comprovare la propria allegazione secondo la quale egli si CP_1
occupava di piccole riparazioni quali lucidatura dei fari e sostituzione delle lampade.
Osserva d'altra parte la Corte che tali minute ed elementari operazioni in ogni caso ben possono usualmente essere svolte dagli addetti alla revisione dei veicoli come l'Orrù senza che ciò snaturi il nucleo essenziale e principale dei compiti cui tali soggetti sono adibiti.
3. Osserva a questo punto il Collegio che, alla stregua di quanto accertato in causa in ordine al contenuto delle mansioni cui era adibito lo stesso , non risulta corretto l'utilizzo, Pt_1
rivendicato anche nel presente giudizio da della voce di tariffa n. 0722 delle CP_3
tabelle Settore Industria allegate al D.M. 12 dicembre 2000.
Tale voce, infatti, riguarda testualmente il Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio;
personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di cassa e simili.
Al riguardo paiono condivisibili le considerazioni svolte dal giudice di primo grado laddove ha osservato che il mero utilizzo di videoterminali non esaurisce affatto il tipo di compiti cui era preposto l' posto che, come si è visto, egli era collocato in un ambiente contiguo Pt_1
all'officina meccanica con la quale si relazionava per quanto concerne eventuali problematiche rilevate sul veicolo prima di procedere alle operazioni di revisione.
In ogni caso lo stesso eseguiva direttamente alcune verifiche di tipo visivo sul mezzo Pt_1
onde accertare l'integrità delle varie componenti meccaniche, elettriche e di altro tipo, talchè
l'attività svolta con le apparecchiature informatiche anzidette non esauriva affatto le mansioni di riferimento.
7 Va pertanto esclusa, alla luce delle considerazioni che precedono, l'applicabilità, siccome prospettata da del codice di classificazione n. 0722. CP_3
4. Del pari corrette risultano le conclusioni cui lo stesso giudice è pervenuto relativamente alla inutilizzabilità nel caso di specie della voce di rischio n. 6412 delle tabelle riferite al settore Industria allegate al D.M. 12 dicembre 2000.
Le corrispondenti lavorazioni sono così descritte Riparazione dei veicoli di cui alla voce
6411 (compreso l'eventuale soccorso stradale); elettrauto;
installazione di autoradio e simili.
Pare evidente al Collegio che il tipo di attività cui era assegnato non Parte_1
contemplasse la riparazione dei veicoli meglio dettagliata alla voce di rischio n. 6411 posto che egli, come si è avuto modo di vedere e come esattamente rilevato nella sentenza gravata, non era adibito ad attività di eliminazione di guasti o malfunzionamenti dei veicoli nè per quanto concerne quelli avviati alla revisione programmata né, a maggior ragione, di altri veicoli presenti nella officina gestita da Controparte_3
Sul punto l' sul quale gravava l'onere di dimostrare l'inesattezza della voce di CP_1
tariffa applicata sulla posizione assicurativa dell , non ha offerto alcun elemento di Pt_1
riscontro probatorio.
Va osservato che l'ispettore che ha redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n.
201700047 del 24 aprile 2017 sul quale si fonda la cartella impugnata, ossia Persona_1
nel momento in cui è stata esaminata alla udienza dell'1 aprile 2019 non ha fornito
[...]
alcun apprezzabile contributo conoscitivo onde suffragare la prospettazione dell' la CP_1
quale, pertanto, resta priva di adeguato sostegno dimostrativo in punto di fatto.
5. Il Collegio ritiene di contro errate le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale laddove servendosi di un criterio di interpretazione di tipo analogico ha valutato di poter utilizzare la voce di rischio n. 6520 delle tabelle per il Settore Industria del richiamato D.M. 12 dicembre
2000, operanti ratione temporis.
A bene vedere tale voce tariffaria è correlata alle seguenti lavorazioni: Strumenti di misura
(bilance in genere, misuratori, registratori e contatori, tachimetri, contachilometri, ecc.; esclusi gli strumenti di misura ottici ed elettrici). Meccanismi distributori (distributori di carburante, distributori a gettone di bevande e di cibi caldi e freddi, di sigarette, di articoli vari, ecc.). Organi per alimentazione di motori a combustione interna (carburatori, iniettori,
8 polverizzatori, miscelatori, ecc.; per le pompe v. voce 6313). Orologi di tutti i tipi e meccanismi ad orologeria (per la posa in opera all'esterno di edifici v. sottogruppo 3110) e va posta in relazione alla voce principale del gruppo, ossia la n. 6500, che riguarda rispettivamente le operazioni di costruzione, riparazione ed ancora manutenzione di strumenti
e apparecchi diversi.
Questo tipo di lavorazioni, come emerge dallo stesso tenore delle espressioni adoperate nel testo delle Tariffe Gestione Industria vigente all'epoca dei fatti, si riferiscono alle attività di costruzione, riparazione e/o manutenzione di tali apparecchiature.
Se dunque appare utile avvalersi di un criterio di interpretazione analogica con riguardo al tipo di apparecchiature menzionate (posto che viene adoperata l'espressione strumenti e apparecchi diversi che pertanto include impianti e/o componenti delle autovetture da sottoporre a revisione) le stesse conclusioni non possono trarsi relativamente al tipo di attività generatrici di rischio.
Nel caso dell'Orrù, infatti, non si è dinanzi a compiti che riguardano la costruzione, riparazione o manutenzione di tali apparecchi ma ad una lavorazione che involge la ben differente attività di verifica della perfetta efficienza di apparecchiature meccaniche, elettriche, idrauliche ed altre.
Come si è già avuto modo di rilevare gli interventi tecnici su tali impianti del veicolo non venivano eseguiti dall' che si limitava a segnalare eventuali anomalie al personale Pt_1
dell'officina meccanica onde procedere autonomamente ai necessari controlli.
Si tratta, in definitiva, di un tipo di lavorazione ontologicamente differente e, come tale, non assimilabile per le finalità in discorso alle lavorazioni ricomprese nella voce di tariffa n. 6520.
6. La Corte rileva a questo punto che i criteri che debbono guidare l'interprete nella individuazione della voce di tariffa da applicare laddove, come pacificamente avvenuto nel caso di specie, il tipo di lavorazione per il quale si procede non risulti, in forza della disciplina ratione temporis vigente, puntualmente contemplato dalle tabelle elaborate dall' CP_1
sono quelli contenuti negli artt. 4 e 7 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi approvate con il D.M. 12 dicembre 2000.
In particolare la prima di tali disposizioni prevede che: Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse
9 descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.
La seconda dispone invece che: Qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazione è effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.
Sulla scorta di tali indicazioni le operazioni fondamentali che caratterizzano le attività di revisione riguardano la verifica in ordine alla piena efficienza dei veicoli e dunque si concentrano sul controllo ed il monitoraggio dei vari impianti degli automezzi secondo procedure normativamente prestabilite rispetto alle quali le operazioni complementari e sussidiarie (nozione nella quale rientrano nel caso in esame le attività di verifica visiva o di minuta riparazione svolte dall'addetto alle revisioni, di cui si è già detto) non assumono quindi rilevanza dirimente ai fini classificatori.
7. Passando alla individuazione della voce di rischio che alla luce dei criteri anzidetti appare applicabile alla posizione lavorativa dell'Orrù reputa il Collegio dover far riferimento alla voce
n. 0612 delle tabelle Settore Industria allegate al D.M. 12 dicembre 2000.
La descrizione della relativa lavorazione ossia Laboratori di analisi chimiche, fisiche, industriali, merceologiche, ecc. consente di ricomprendere in tale declaratoria un ampio novero di attività squisitamente incentrate sul controllo e la misurazione di dati parametri oggetto di analisi, ragionevolmente assimilabili a quelle proprie delle attività di revisione degli automezzi.
Infatti come si è già avuto modo di evidenziare tali operazioni si risolvono in una serie di accertamenti di tipo tecnico, effettuati anche con attraverso l'ausilio di un apposito software applicativo gestito dall'operatore che consente infine di generare un report recante i vari parametri rilevati dal terminale e dunque concernono attività di analisi sulla efficienza del veicolo sottoposto al controllo.
8. Tale valutazione, osserva il Collegio, è indirettamente confermata dalla evoluzione del sistema di classificazione adottato dall posto che le più recenti tabelle per la CP_1
10 Gestione Industria allegate al Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2019 all'interno della più generale voce di tariffa n. 0620 contemplano espressamente, accanto alle analisi ambientali, industriali, merceologiche, la revisione dei veicoli ,operando per tutte queste lavorazioni una significativa e non casuale valutazione comune.
Se dunque è vero che si tratta di una indicazione posteriore rispetto alla vicenda in esame, come tale priva di valore vincolante per l'interprete, è pure vero che il criterio ermeneutico offerto dall'art. 12 comma 1 delle Disposizioni sulla Legge in Generale richiama la intenzione del legislatore che può essere enucleata anche dall'analisi delle disposizioni emanate successivamente rispetto alla vicenda controversa.
Nel caso in esame, pertanto, l'espressa indicazione delle attività di revisione dei veicoli nelle tabelle da ultimo approvate dai ministeri competenti costituisce, ove letta unitamente agli ulteriori elementi di valutazione poc'anzi evidenziati, un sicuro elemento indiziario a conforto delle considerazioni che precedono.
D'altra parte la percentuale del tasso di premio prevista nelle tabelle del 2019 alla voce di rischio n. 0620 è pari al 13,63 % e non è significativamente lontana da quella, pari al 12 %, prevista dalle tabelle del 2000 alla voce di rischio n. 0612.
Si tratta, a ben vedere, di uno scostamento assai contenuto che costituisce un ulteriore utile e rassicurante elemento di valutazione onde ricercare la voce di tariffa applicabile nella vicenda in disamina.
Difatti la stima della esposizione a rischio professionale effettuata dall' nei due casi CP_1
risulta esser stata tradotta in un valore percentuale sostanzialmente sovrapponibile.
Ciò conduce a ritenere che anche l' ha ritenuto che l'attività di revisione dei veicoli CP_1
esponga il lavoratore interessato ad un rischio professionale pressocché analogo a quello, ricompreso nella voce di tariffa n. 0612, che il Collegio reputa ragionevolmente utilizzabile per la posizione assicurativa ove doveva essere correttamente inquadrato. Parte_1
9. Appare in definitiva maggiormente aderente alla ricostruzione in fatto del tipo di lavorazioni cui era adibito lo stesso Orrù l'applicazione della voce di tariffa n. 0612 di cui alle tabelle del Settore Industria allegate al D.M. 12 dicembre 2000, con conseguente spettanza in favore dell'Istituto appellante dei premi assicurativi calcolati su tale voce di rischio per il
11 periodo, che non è nemmeno stato oggetto di specifica contestazione, indicato nella cartella di pagamento n. 025 2017 00255362 19 000.
10. Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte deve essere rigettato, in quanto infondato,
l'appello proposto dall avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in funzione di CP_1
giudice del lavoro n. 677/2022 resa il 21 settembre 2022.
Va parimenti rigettato, stante la sua infondatezza, il primo motivo di doglianza svolto da con l'atto di appello incidentale teso ad ottenere l'accoglimento dei motivi posti a CP_3
sostegno del ricorso in opposizione, ossia l'annullamento della cartella di pagamento opposta in ragione della applicazione della voce di tariffa n. 0722 in luogo della voce di tariffa n. 6412 come disposta in sede ispettiva.
E' invece meritevole di accoglimento il motivo di appello incidentale proposto da CP_3
in via subordinata laddove è stato chiesto applicarsi alla posizione di la
[...] Parte_1
tariffa n. 0612 delle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 2000.
Da ciò consegue l'annullamento della cartella di pagamento anzidetta relativamente alla sola posizione assicurativa dell' e la condanna dell' al ricalcolo dei corrispondenti Pt_1 CP_1
premi assicurativi effettivamente dovuti da secondo il valore percentuale CP_3
corrispondente alla voce di rischio n. 0612 sopra richiamata.
11. Le spese di lite relative al primo grado di giudizio possono essere compensate in ragione di ½, tenuto conto della obiettiva complessità dell'attività interpretativa volta ad individuare la voce di tariffa operante nella specie, comprovata dalla esistenza di prospettazioni differenti avanzate dalle parti e della differente valutazione infine recepita dallo stesso giudicante di prime cure, mentre per la restante parte vanno poste a carico della società opponente risultata soccombente con riguardo alla contestata posizione assicurativa di nella misura di CP_5
cui al dispositivo (valori di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche per le cause previdenziali, applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro, utilizzo dei valori monetari medi).
Con riguardo al giudizio di appello l'infondatezza dell'atto di appello e l'accoglimento solo parziale dell'appello incidentale, peraltro con riferimento ad una voce di rischio correlata ad un tasso superiore a quello inizialmente rivendicato dalla appellata ed appellante incidentale
12 giustificano, integrando tali circostanze i gravi motivi a tal fine necessari, la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, in quanto infondato, l'appello principale proposto dall' CP_1
2. Accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello incidentale proposto da CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro n. 677/2022 del
21 settembre 2020 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, annulla la cartella di pagamento n. 025 2017 00255362 19 000 limitatamente alla posizione assicurativa di , per la quale dichiara dovuti i premi assicurativi Parte_1
relativamente al periodo per cui è causa calcolati sulla voce di tariffa n. 0612 delle tabelle relative al Settore Industria allegate al D.M. 12 dicembre 2000.
3. Condanna, conseguentemente, al pagamento in favore dell' del CP_3 CP_1
premio assicurativo relativo alla posizione di per il periodo oggetto di causa Parte_1
nella misura quantificata al capo che precede, maggiorato con gli accessori di legge.
4. Dichiara compensate tra le parti in ragione di 1/2 le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna alla rifusione in favore dell' della restante parte che CP_3 CP_1
liquida in complessivi euro 2.695,50, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori previsti per legge.
5. Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 18 settembre 2025.
L'Estensore La Presidente del Collegio
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 59 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Regionale per
[...] CP_2
la Sardegna pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Nuoro 50, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
con sede legale in Villa San Pietro (SU), in persona del legale rappresentante, CP_3
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Enzo Pinna che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
All'esito della udienza collegiale del 17 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' CP_1
1 1 – in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare dovuti i premi assicurativi relativamente alla posizione di richiesti dall calcolati sulla voce di Parte_1 CP_1
tariffa 6412, settore industria, Tabelle 12.12.2000;
2 - per l'effetto, confermare anche per tale parte la cartella opposta;
3 – con la condanna della società appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;
Nell'interesse di CP_3
voglia la Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dell'appello incidentale:
A) rigettare l'appello proposto dall' Controparte_1
;
[...]
B) in parziale riforma della sentenza n. 677 depositata in data 21 settembre 2022 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro (Racl. n. 714/2018), accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso in opposizione del primo grado di giudizio, con riferimento alla posizione di (“”previa, occorrendo, dichiarazione di illegittimità e Parte_1
disapplicazione dell'accertamento, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare illegittima e/o nulla la cartella esattoriale contro cui si ricorre, ovvero annullarla, e, per l'effetto, dichiarare infondata e rigettare la domanda o pretesa dell Controparte_1
- Sede di Cagliari, in persona del Direttore pro-tempore, con sede in
[...]
Cagliari, Via Sonnino n. 96, e quindi dello stesso Controparte_1
, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in
[...]
Roma - Via 4 Novembre, nonché, per conseguenza, anche dell'
[...]
con sede in Roma, Via Ettore Petrolini n. 2, in persona del Legale Controparte_4
Rappresentante pro-tempore; con vittoria di spese””); in via subordinata, applicare, per la posizione di , la tariffa 0612 del Decreto Ministeriale del 12 dic. 2000, con tutte Parte_1
le consequenziali in termini di ricalcolo dei premi;
in via di ulteriore subordine, confermare la sentenza impugnata;
C) con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, o compensazione delle stesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Cagliari il 22 febbraio 2018 la CP_3
premesso di svolgere attività di officina e riparazioni meccaniche di autoveicoli nonché attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli, ha esposto che il socio a partire dal CP_5
2012, data in cui è stato collocato in quiescenza, e fino al 2017 è stato adibito esclusivamente alle operazioni di controllo, sorveglianza e vigilanza, anche per quanto attiene ai profili relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, delle lavorazioni eseguite in officina senza prendere materialmente parte a tali lavorazioni.
Ha proseguito deducendo che ha lavorato alle sue dipendenze dall'1 settembre Parte_1
2007 al 16 dicembre 2016 con la qualifica di Impiegato Tecnico, in particolare occupandosi delle operazioni di tipo eminentemente amministrativo relative alle revisioni programmate per autovetture e motoveicoli, meglio dettagliate come in atti, con classificazione, per quanto attiene ai profili assicurativi di pertinenza dell' alla voce di tariffa n. 0722. CP_1
Lo stesso Orrù, dunque, si è sempre dedicato ad attività amministrative mentre le distinte operazioni meccaniche concernenti le verifiche tecniche erano svolte dagli operai presenti in officina.
In seguito alle dimissioni rassegnate dall' il 16 dicembre 2016 è stato quindi assunto in Pt_1
sostituzione, a partire dal 9 gennaio 2017, il quale, essendo a differenza Controparte_6
dell' un meccanico specializzato, ha materialmente supportato gli operai in officina per gli Pt_1
accertamenti che costoro svolgevano al momento della revisione.
La società opponente ha quindi contestato, anche sotto il profilo della eccepita prescrizione e della correttezza dei conteggi ivi esposti, la validità della cartella di pagamento recante il n.
025 2017 00255362 19 000 con la quale l' all'esito di accertamenti ispettivi curati CP_1
dal personale dell'Ente, gli ha ingiunto il pagamento di complessivi 9.291,91 euro per asserite omissioni contributive correlate a premi assicurativi non corrisposti e relative sanzioni civili.
A tale riguardo ha sostenuto la illegittimità dell'operato dell' deducendo la correttezza CP_1
del proprio operato sia con riguardo alla mancata formalizzazione sul piano assicurativo di sia con riferimento alla individuazione della voce di tariffa n. 0722, utilizzata per CP_5
la posizione assicurativa dell' in luogo di quella recante il n. 6412 assegnata, a suo dire Pt_1
erroneamente, dagli ispettori.
3 L' si è costituito in giudizio ed ha resistito in particolare contestando i profili di CP_1
illegittimità prospettati da controparte in relazione al verbale unico di accertamento e notificazione n. 201700047 del 24 aprile 2017 dal quale è scaturita la cartella di pagamento in contestazione.
Ha infatti dedotto che correttamente gli ispettori avevano inquadrato l'attività aziendale svolta dall' alla voce di tariffa n. 6412 la quale, pur non comprendendo CP_3
espressamente la revisione di auto e motoveicoli, nondimeno richiede controlli visivi e strumentali e l'utilizzo di strumentazione non differente da quella in uso presso una officina meccanica e/o meccatronica.
Sotto altro profilo ha sostenuto che anche per quanto concerne la posizione di CP_5
era corretta la pretesa impositiva azionata dall'Istituto giacchè questi è stato iscritto all'Albo
Artigiani dal 2002 al 2014 quale socio amministratore della nonché quale CP_3
responsabile tecnico della stessa presso la quale ha effettivamente prestato la sua opera all'interno dell'officina coordinando il lavoro degli operai.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'avverso ricorso in opposizione.
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa mediante produzioni documentali ed espletamento della prova testimoniale, con la sentenza n. 677/2022 del 21 settembre 2022 ha ritenuto solo in parte fondata la domanda proposta da Controparte_3
In particolare, dopo aver dato atto che per quanto concerne la posizione del socio ed amministratore unico la società opponente non ha avanzato alcuna Controparte_7
contestazione in ordine alla pretesa creditoria avanzata dall' , ha ritenuto corretto CP_1
CP_ l'inquadramento del nella voce di rischio 6412 sia per il periodo anteriore al febbraio
2014, ossia fin quanto questi era assicurato come artigiano, sia per il periodo successivo nel quale era privo di copertura assicurativa.
Quanto invece alla posizione di ha escluso che potesse applicarsi sia la voce Parte_1
di rischio correlata alla tariffa n. 0722, propria del personale adibito a mansioni impiegatizie sia la differente voce di rischio n. 6412, applicata analogicamente dall' la quale CP_1
ricomprende attività di riparazione auto invero non assimilabili alle operazioni cui questi era normalmente assegnato.
4 Pertanto dovendo comunque individuare nelle tabelle di riferimento applicabili al CP_1
caso di specie una voce all'interno della quale collocare il tipo di lavoro svolto dall' , ha Pt_1
ritenuto, in via analogica, di poter utilizzare la voce di rischio classificata al n. 6520 del settore industria che riguarda le seguenti lavorazioni [Strumenti di misura (bilance in genere, misuratori, registratori e contatori, tachimetri, contachilometri ecc…) Meccanismi distributori
… Organi per alimentazione di motori a combustione interna (carburatori, iniettori, polverizzatori.].
Ha conseguentemente annullato parzialmente la cartella opposta, dichiarando non dovuti i premi assicurativi calcolati sulla voce di tariffa n. 0722 Settore industria di cui al D.M. 12 dicembre 2000, dichiarando di contro dovuti i premi calcolati sulla voce di tariffa n. 6520
Settore industria del medesimo decreto ministeriale.
Contro la richiamata sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' CP_1
formulando un unico articolato motivo incentrato esclusivamente sulla posizione assicurativa dell' . Pt_1
In particolare l' ha sostenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente CP_1
appurato che l' , quale addetto alla revisione di autoveicoli, come tale adibito al controllo Pt_1
del veicolo da sottoporre a revisione sia con l'utilizzo di un videoterminale sia attraverso una preliminare verifica sul mezzo di tipo visivo ovvero di tipo strumentale, non potesse essere assicurato sotto la voce di rischio n. 0722.
Tale voce, infatti, riguarda un'attività impiegatizia senza dubbio non assimilabile al tipo di mansioni cui l era appunto assegnato. Pt_1
L'appellante ha invece censurato le conclusioni cui il primo giudice è infine pervenuto laddove ha ritenuto applicabile nella specie, mediante una interpretazione analogica del D.M.
12 dicembre 2000, non la voce di rischio n. 6412, indicata dagli organi ispettivi dell' , CP_1
ma la diversa voce di rischio n. 6520.
Tale voce riguarda infatti i lavori di costruzione degli strumenti di misura e non il loro uso sicchè, ad avviso dell , risulta del tutto inconferente rispetto al tipo di compiti cui l CP_1 Pt_1
era materialmente assegnato.
Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'atto di appello e la conseguente riforma della sentenza gravata nei termini sovra trascritti con conferma della cartella di pagamento opposta.
5 Si è costituita in giudizio l' la quale ha chiesto il rigetto dell'avverso atto di CP_3
appello ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale col quale ha rivendicato la correttezza dell'originario inquadramento dell'Orrù sotto la voce di rischio n. 0722 avendo egli svolto attività di videoterminalista o addetto al PC che non comprendeva, non avendo lo stesso Orrù specifiche competenze in materia, alcun tipo di lavorazione di officina sui veicoli in questione.
Ha comunque domandato, in via subordinata, l'applicazione della voce di rischio n. 0612
Settore Industria del D.M. 12 dicembre 2000 instando infine, in via di ulteriore subordine, per la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva preliminarmente che per quanto concerne le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado riguardanti la posizione di come ricostruita in sede CP_5
ispettiva ed infine recepita dal Tribunale, non sono state avanzate censure dalle parti.
Dunque l'oggetto del contendere sottoposto al vaglio della Corte risulta essere circoscritto alla questione concernente il corretto inquadramento assicurativo di . Parte_1
1.1. Al riguardo risultano tardive e pertanto non utilizzabili ai fini decisori le produzioni effettuate dalla difesa appellata ed appellante incidentale nel presente giudizio (cfr. sub docc.
7, 8 e 9 della memoria difensiva), ostandovi il disposto dell'art. 437 comma 2 c.p.c. che non consente integrazioni documentali ove riferite a circostanze non allegate dalle parti e per le quali, in ogni caso, siano mancate specifiche deduzioni difensive nel contraddittorio articolatosi nel primo grado di giudizio.
2. Tanto premesso appare corretta in punto di fatto la ricostruzione operata dal primo giudice relativamente al tipo di mansioni cui l' era ordinariamente adibito. Pt_1
Sulla scorta delle deposizioni acquisite nel corso della istruttoria è infatti emerso che quest'ultimo era addetto esclusivamente alle operazioni di revisione periodica dei veicoli
(ossia sia autoveicoli che motoveicoli) all'interno della officina meccanica gestita dalla a Villa San Pietro. CP_3
In particolare, secondo quanto riferito da e Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
dallo stesso , questi si occupava della presa in carico del veicolo da sottoporre a revisione, Pt_1
sul quale effettuava i controlli preliminari di tipo visivo, segnalando alla officina, che vi
6 provvedeva autonomamente con il personale ad essa assegnato, eventuali anomalie o guasti su cui intervenire.
Procedeva quindi, mediante un sistema applicativo installato su un video terminale alle vere e proprie operazioni di verifica di efficienza, previo inserimento dei dati identificativi del veicolo, ed infine alla stampa del relativo report cartaceo.
Va evidenziato che nessuno dei vari testimoni succitati ha riferito di aver mai visto l' Pt_1
impegnato presso l'officina nell'esecuzione di lavorazioni meccaniche o simili, né la difesa dell' è stata in grado di comprovare la propria allegazione secondo la quale egli si CP_1
occupava di piccole riparazioni quali lucidatura dei fari e sostituzione delle lampade.
Osserva d'altra parte la Corte che tali minute ed elementari operazioni in ogni caso ben possono usualmente essere svolte dagli addetti alla revisione dei veicoli come l'Orrù senza che ciò snaturi il nucleo essenziale e principale dei compiti cui tali soggetti sono adibiti.
3. Osserva a questo punto il Collegio che, alla stregua di quanto accertato in causa in ordine al contenuto delle mansioni cui era adibito lo stesso , non risulta corretto l'utilizzo, Pt_1
rivendicato anche nel presente giudizio da della voce di tariffa n. 0722 delle CP_3
tabelle Settore Industria allegate al D.M. 12 dicembre 2000.
Tale voce, infatti, riguarda testualmente il Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio;
personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di cassa e simili.
Al riguardo paiono condivisibili le considerazioni svolte dal giudice di primo grado laddove ha osservato che il mero utilizzo di videoterminali non esaurisce affatto il tipo di compiti cui era preposto l' posto che, come si è visto, egli era collocato in un ambiente contiguo Pt_1
all'officina meccanica con la quale si relazionava per quanto concerne eventuali problematiche rilevate sul veicolo prima di procedere alle operazioni di revisione.
In ogni caso lo stesso eseguiva direttamente alcune verifiche di tipo visivo sul mezzo Pt_1
onde accertare l'integrità delle varie componenti meccaniche, elettriche e di altro tipo, talchè
l'attività svolta con le apparecchiature informatiche anzidette non esauriva affatto le mansioni di riferimento.
7 Va pertanto esclusa, alla luce delle considerazioni che precedono, l'applicabilità, siccome prospettata da del codice di classificazione n. 0722. CP_3
4. Del pari corrette risultano le conclusioni cui lo stesso giudice è pervenuto relativamente alla inutilizzabilità nel caso di specie della voce di rischio n. 6412 delle tabelle riferite al settore Industria allegate al D.M. 12 dicembre 2000.
Le corrispondenti lavorazioni sono così descritte Riparazione dei veicoli di cui alla voce
6411 (compreso l'eventuale soccorso stradale); elettrauto;
installazione di autoradio e simili.
Pare evidente al Collegio che il tipo di attività cui era assegnato non Parte_1
contemplasse la riparazione dei veicoli meglio dettagliata alla voce di rischio n. 6411 posto che egli, come si è avuto modo di vedere e come esattamente rilevato nella sentenza gravata, non era adibito ad attività di eliminazione di guasti o malfunzionamenti dei veicoli nè per quanto concerne quelli avviati alla revisione programmata né, a maggior ragione, di altri veicoli presenti nella officina gestita da Controparte_3
Sul punto l' sul quale gravava l'onere di dimostrare l'inesattezza della voce di CP_1
tariffa applicata sulla posizione assicurativa dell , non ha offerto alcun elemento di Pt_1
riscontro probatorio.
Va osservato che l'ispettore che ha redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n.
201700047 del 24 aprile 2017 sul quale si fonda la cartella impugnata, ossia Persona_1
nel momento in cui è stata esaminata alla udienza dell'1 aprile 2019 non ha fornito
[...]
alcun apprezzabile contributo conoscitivo onde suffragare la prospettazione dell' la CP_1
quale, pertanto, resta priva di adeguato sostegno dimostrativo in punto di fatto.
5. Il Collegio ritiene di contro errate le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale laddove servendosi di un criterio di interpretazione di tipo analogico ha valutato di poter utilizzare la voce di rischio n. 6520 delle tabelle per il Settore Industria del richiamato D.M. 12 dicembre
2000, operanti ratione temporis.
A bene vedere tale voce tariffaria è correlata alle seguenti lavorazioni: Strumenti di misura
(bilance in genere, misuratori, registratori e contatori, tachimetri, contachilometri, ecc.; esclusi gli strumenti di misura ottici ed elettrici). Meccanismi distributori (distributori di carburante, distributori a gettone di bevande e di cibi caldi e freddi, di sigarette, di articoli vari, ecc.). Organi per alimentazione di motori a combustione interna (carburatori, iniettori,
8 polverizzatori, miscelatori, ecc.; per le pompe v. voce 6313). Orologi di tutti i tipi e meccanismi ad orologeria (per la posa in opera all'esterno di edifici v. sottogruppo 3110) e va posta in relazione alla voce principale del gruppo, ossia la n. 6500, che riguarda rispettivamente le operazioni di costruzione, riparazione ed ancora manutenzione di strumenti
e apparecchi diversi.
Questo tipo di lavorazioni, come emerge dallo stesso tenore delle espressioni adoperate nel testo delle Tariffe Gestione Industria vigente all'epoca dei fatti, si riferiscono alle attività di costruzione, riparazione e/o manutenzione di tali apparecchiature.
Se dunque appare utile avvalersi di un criterio di interpretazione analogica con riguardo al tipo di apparecchiature menzionate (posto che viene adoperata l'espressione strumenti e apparecchi diversi che pertanto include impianti e/o componenti delle autovetture da sottoporre a revisione) le stesse conclusioni non possono trarsi relativamente al tipo di attività generatrici di rischio.
Nel caso dell'Orrù, infatti, non si è dinanzi a compiti che riguardano la costruzione, riparazione o manutenzione di tali apparecchi ma ad una lavorazione che involge la ben differente attività di verifica della perfetta efficienza di apparecchiature meccaniche, elettriche, idrauliche ed altre.
Come si è già avuto modo di rilevare gli interventi tecnici su tali impianti del veicolo non venivano eseguiti dall' che si limitava a segnalare eventuali anomalie al personale Pt_1
dell'officina meccanica onde procedere autonomamente ai necessari controlli.
Si tratta, in definitiva, di un tipo di lavorazione ontologicamente differente e, come tale, non assimilabile per le finalità in discorso alle lavorazioni ricomprese nella voce di tariffa n. 6520.
6. La Corte rileva a questo punto che i criteri che debbono guidare l'interprete nella individuazione della voce di tariffa da applicare laddove, come pacificamente avvenuto nel caso di specie, il tipo di lavorazione per il quale si procede non risulti, in forza della disciplina ratione temporis vigente, puntualmente contemplato dalle tabelle elaborate dall' CP_1
sono quelli contenuti negli artt. 4 e 7 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi approvate con il D.M. 12 dicembre 2000.
In particolare la prima di tali disposizioni prevede che: Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse
9 descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.
La seconda dispone invece che: Qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazione è effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.
Sulla scorta di tali indicazioni le operazioni fondamentali che caratterizzano le attività di revisione riguardano la verifica in ordine alla piena efficienza dei veicoli e dunque si concentrano sul controllo ed il monitoraggio dei vari impianti degli automezzi secondo procedure normativamente prestabilite rispetto alle quali le operazioni complementari e sussidiarie (nozione nella quale rientrano nel caso in esame le attività di verifica visiva o di minuta riparazione svolte dall'addetto alle revisioni, di cui si è già detto) non assumono quindi rilevanza dirimente ai fini classificatori.
7. Passando alla individuazione della voce di rischio che alla luce dei criteri anzidetti appare applicabile alla posizione lavorativa dell'Orrù reputa il Collegio dover far riferimento alla voce
n. 0612 delle tabelle Settore Industria allegate al D.M. 12 dicembre 2000.
La descrizione della relativa lavorazione ossia Laboratori di analisi chimiche, fisiche, industriali, merceologiche, ecc. consente di ricomprendere in tale declaratoria un ampio novero di attività squisitamente incentrate sul controllo e la misurazione di dati parametri oggetto di analisi, ragionevolmente assimilabili a quelle proprie delle attività di revisione degli automezzi.
Infatti come si è già avuto modo di evidenziare tali operazioni si risolvono in una serie di accertamenti di tipo tecnico, effettuati anche con attraverso l'ausilio di un apposito software applicativo gestito dall'operatore che consente infine di generare un report recante i vari parametri rilevati dal terminale e dunque concernono attività di analisi sulla efficienza del veicolo sottoposto al controllo.
8. Tale valutazione, osserva il Collegio, è indirettamente confermata dalla evoluzione del sistema di classificazione adottato dall posto che le più recenti tabelle per la CP_1
10 Gestione Industria allegate al Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2019 all'interno della più generale voce di tariffa n. 0620 contemplano espressamente, accanto alle analisi ambientali, industriali, merceologiche, la revisione dei veicoli ,operando per tutte queste lavorazioni una significativa e non casuale valutazione comune.
Se dunque è vero che si tratta di una indicazione posteriore rispetto alla vicenda in esame, come tale priva di valore vincolante per l'interprete, è pure vero che il criterio ermeneutico offerto dall'art. 12 comma 1 delle Disposizioni sulla Legge in Generale richiama la intenzione del legislatore che può essere enucleata anche dall'analisi delle disposizioni emanate successivamente rispetto alla vicenda controversa.
Nel caso in esame, pertanto, l'espressa indicazione delle attività di revisione dei veicoli nelle tabelle da ultimo approvate dai ministeri competenti costituisce, ove letta unitamente agli ulteriori elementi di valutazione poc'anzi evidenziati, un sicuro elemento indiziario a conforto delle considerazioni che precedono.
D'altra parte la percentuale del tasso di premio prevista nelle tabelle del 2019 alla voce di rischio n. 0620 è pari al 13,63 % e non è significativamente lontana da quella, pari al 12 %, prevista dalle tabelle del 2000 alla voce di rischio n. 0612.
Si tratta, a ben vedere, di uno scostamento assai contenuto che costituisce un ulteriore utile e rassicurante elemento di valutazione onde ricercare la voce di tariffa applicabile nella vicenda in disamina.
Difatti la stima della esposizione a rischio professionale effettuata dall' nei due casi CP_1
risulta esser stata tradotta in un valore percentuale sostanzialmente sovrapponibile.
Ciò conduce a ritenere che anche l' ha ritenuto che l'attività di revisione dei veicoli CP_1
esponga il lavoratore interessato ad un rischio professionale pressocché analogo a quello, ricompreso nella voce di tariffa n. 0612, che il Collegio reputa ragionevolmente utilizzabile per la posizione assicurativa ove doveva essere correttamente inquadrato. Parte_1
9. Appare in definitiva maggiormente aderente alla ricostruzione in fatto del tipo di lavorazioni cui era adibito lo stesso Orrù l'applicazione della voce di tariffa n. 0612 di cui alle tabelle del Settore Industria allegate al D.M. 12 dicembre 2000, con conseguente spettanza in favore dell'Istituto appellante dei premi assicurativi calcolati su tale voce di rischio per il
11 periodo, che non è nemmeno stato oggetto di specifica contestazione, indicato nella cartella di pagamento n. 025 2017 00255362 19 000.
10. Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte deve essere rigettato, in quanto infondato,
l'appello proposto dall avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in funzione di CP_1
giudice del lavoro n. 677/2022 resa il 21 settembre 2022.
Va parimenti rigettato, stante la sua infondatezza, il primo motivo di doglianza svolto da con l'atto di appello incidentale teso ad ottenere l'accoglimento dei motivi posti a CP_3
sostegno del ricorso in opposizione, ossia l'annullamento della cartella di pagamento opposta in ragione della applicazione della voce di tariffa n. 0722 in luogo della voce di tariffa n. 6412 come disposta in sede ispettiva.
E' invece meritevole di accoglimento il motivo di appello incidentale proposto da CP_3
in via subordinata laddove è stato chiesto applicarsi alla posizione di la
[...] Parte_1
tariffa n. 0612 delle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 2000.
Da ciò consegue l'annullamento della cartella di pagamento anzidetta relativamente alla sola posizione assicurativa dell' e la condanna dell' al ricalcolo dei corrispondenti Pt_1 CP_1
premi assicurativi effettivamente dovuti da secondo il valore percentuale CP_3
corrispondente alla voce di rischio n. 0612 sopra richiamata.
11. Le spese di lite relative al primo grado di giudizio possono essere compensate in ragione di ½, tenuto conto della obiettiva complessità dell'attività interpretativa volta ad individuare la voce di tariffa operante nella specie, comprovata dalla esistenza di prospettazioni differenti avanzate dalle parti e della differente valutazione infine recepita dallo stesso giudicante di prime cure, mentre per la restante parte vanno poste a carico della società opponente risultata soccombente con riguardo alla contestata posizione assicurativa di nella misura di CP_5
cui al dispositivo (valori di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche per le cause previdenziali, applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro, utilizzo dei valori monetari medi).
Con riguardo al giudizio di appello l'infondatezza dell'atto di appello e l'accoglimento solo parziale dell'appello incidentale, peraltro con riferimento ad una voce di rischio correlata ad un tasso superiore a quello inizialmente rivendicato dalla appellata ed appellante incidentale
12 giustificano, integrando tali circostanze i gravi motivi a tal fine necessari, la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, in quanto infondato, l'appello principale proposto dall' CP_1
2. Accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello incidentale proposto da CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro n. 677/2022 del
21 settembre 2020 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, annulla la cartella di pagamento n. 025 2017 00255362 19 000 limitatamente alla posizione assicurativa di , per la quale dichiara dovuti i premi assicurativi Parte_1
relativamente al periodo per cui è causa calcolati sulla voce di tariffa n. 0612 delle tabelle relative al Settore Industria allegate al D.M. 12 dicembre 2000.
3. Condanna, conseguentemente, al pagamento in favore dell' del CP_3 CP_1
premio assicurativo relativo alla posizione di per il periodo oggetto di causa Parte_1
nella misura quantificata al capo che precede, maggiorato con gli accessori di legge.
4. Dichiara compensate tra le parti in ragione di 1/2 le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna alla rifusione in favore dell' della restante parte che CP_3 CP_1
liquida in complessivi euro 2.695,50, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori previsti per legge.
5. Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 18 settembre 2025.
L'Estensore La Presidente del Collegio
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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