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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PARISI DOMENICO, TO
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 894/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
RICORRENTE 1 - P.I.1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Flumeri - Via Olivieri 1 83040 Flumeri AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31/2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2024 depositato il
23/10/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 21.5.2024 al Comune di Flumeri e depositato il 4.6.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, il RICORRENTE 1, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento TASI
n.31/2023 emesso dal Comune di Flumeri e notificato al contribuente in data 25.3.2024 per il pagamento del maggiore importo di €1.087,00, comprensivo di sanzioni ed interessi, per l'anno 2018. Asseriva il ricorrente che il RICORRENTE 1 era costituito sotto forma di ente pubblico economico, composto esclusivamente da soggetti pubblici quali la Provincia di Avellino e numerosi Comuni della provincia di
Avellino, e perseguiva come scopo consortile la creazione e la promozione di attività imprenditoriali per favorire lo sviluppo delle aree ex art.32 legge 219/1981. Rientrava quindi tra i soggetti esenti dall'IMU e dalla TASI ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 504/1992, in quanto gli immobili di proprietà di enti pubblici erano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali degli stessi soggetti pubblici. Sosteneva poi che l'avviso di accertamento era inficiato da numerosi errori sostanziali, avendo incluso particelle relative alla viabilità dell'area, alle fasce di rispetto stradale e ai parcheggi, ad area destinata ad impianti tecnologici consortili ricadenti in cat.E/9 ed a zone di rispetto fluviale, tutte aree escluse dall'imposizione, mentre altre particelle erano state da tempo soppresse. Precisava poi che questa stessa Corte aveva accolto i detti rilievi sostanziali per gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2016 e 2017 con sentenze n.161/2023 e
383/2024, cui si riportava, e concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento per esenzione soggettiva e, in via subordinata, per la riduzione secondo il dettaglio allegato al ricorso, con vittoria di spese.
Il Comune di Flumeri non si costituiva.
Disposta dal presidente la comparizione delle parti, alla pubblica udienza del 22.10.2024 la Corte decideva la controversia come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Premesso invero che la giurisprudenza oscillante ha favorito in tempi meno recenti il contenzioso in tema di imposte locali sugli immobili, va oggi ribadito l'orientamento più recente della Corte regolatrice che, partendo dalla natura agevolatrice della norma di cui all'art.7 D.Lgs. 504/1992 e quindi dalla impossibilità di interpretazione estensiva, ha escluso l'applicabilità dell'esenzione ivi prevista ai soggetti che non rivestano la qualità di ente pubblico, così escludendo le società di capitali e gli enti pubblici economici (Cass. sez.V, 4.5.2016,
n.8869; sez.V, 25.2.2020, n.4997). Inoltre, da un punto di vista oggettivo, la stessa Corte ha affermato la necessità che l'intero immobile debba essere destinato a fini istituzionali pubblicistici o didattici dello stesso ente pubblico proprietario, così escludendo dall'esenzione anche quelle parti di immobili destinate alla locazione ovvero a fini istituzionali di terzi (Cass. sez.V, 4.5.2016, n.8870). Il RICORRENTE 1 ricorrente non può quindi godere della richiesta esenzione né da un punto di vista soggettivo, avendo finalità industriali e commerciali, né da un punto di vista oggettivo, difettando qualsiasi prova che una parte degli immobili di proprietà siano destinati a finalità istituzionali pubblicistiche con esclusione di intento speculativo.
Deve invece accogliersi la domanda subordinata volta al riconoscimento degli errori sostanziali in cui è incorso il Comune nell'elencazione delle particelle soggette a tributo. Ed invero il RICORRENTE 1 ricorrente ha documentato la destinazione funzionale di alcune aree e la soppressione di altre particelle, fornendo elenco dettagliato e tabella di revisione degli importi dovuti, a fronte dei quali l'ente locale non ha ritenuto né di costituirsi né di provvedere in autotutela, nonostante i precedenti giudiziari sfavorevoli richiamati dal
RICORRENTE 1, così rimanendo soccombente sul punto.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riduce l'imposta richiesta come da prospetto allegato alla produzione di parte ricorrente. Compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PARISI DOMENICO, TO
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 894/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
RICORRENTE 1 - P.I.1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Flumeri - Via Olivieri 1 83040 Flumeri AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31/2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2024 depositato il
23/10/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 21.5.2024 al Comune di Flumeri e depositato il 4.6.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, il RICORRENTE 1, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento TASI
n.31/2023 emesso dal Comune di Flumeri e notificato al contribuente in data 25.3.2024 per il pagamento del maggiore importo di €1.087,00, comprensivo di sanzioni ed interessi, per l'anno 2018. Asseriva il ricorrente che il RICORRENTE 1 era costituito sotto forma di ente pubblico economico, composto esclusivamente da soggetti pubblici quali la Provincia di Avellino e numerosi Comuni della provincia di
Avellino, e perseguiva come scopo consortile la creazione e la promozione di attività imprenditoriali per favorire lo sviluppo delle aree ex art.32 legge 219/1981. Rientrava quindi tra i soggetti esenti dall'IMU e dalla TASI ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 504/1992, in quanto gli immobili di proprietà di enti pubblici erano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali degli stessi soggetti pubblici. Sosteneva poi che l'avviso di accertamento era inficiato da numerosi errori sostanziali, avendo incluso particelle relative alla viabilità dell'area, alle fasce di rispetto stradale e ai parcheggi, ad area destinata ad impianti tecnologici consortili ricadenti in cat.E/9 ed a zone di rispetto fluviale, tutte aree escluse dall'imposizione, mentre altre particelle erano state da tempo soppresse. Precisava poi che questa stessa Corte aveva accolto i detti rilievi sostanziali per gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2016 e 2017 con sentenze n.161/2023 e
383/2024, cui si riportava, e concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento per esenzione soggettiva e, in via subordinata, per la riduzione secondo il dettaglio allegato al ricorso, con vittoria di spese.
Il Comune di Flumeri non si costituiva.
Disposta dal presidente la comparizione delle parti, alla pubblica udienza del 22.10.2024 la Corte decideva la controversia come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Premesso invero che la giurisprudenza oscillante ha favorito in tempi meno recenti il contenzioso in tema di imposte locali sugli immobili, va oggi ribadito l'orientamento più recente della Corte regolatrice che, partendo dalla natura agevolatrice della norma di cui all'art.7 D.Lgs. 504/1992 e quindi dalla impossibilità di interpretazione estensiva, ha escluso l'applicabilità dell'esenzione ivi prevista ai soggetti che non rivestano la qualità di ente pubblico, così escludendo le società di capitali e gli enti pubblici economici (Cass. sez.V, 4.5.2016,
n.8869; sez.V, 25.2.2020, n.4997). Inoltre, da un punto di vista oggettivo, la stessa Corte ha affermato la necessità che l'intero immobile debba essere destinato a fini istituzionali pubblicistici o didattici dello stesso ente pubblico proprietario, così escludendo dall'esenzione anche quelle parti di immobili destinate alla locazione ovvero a fini istituzionali di terzi (Cass. sez.V, 4.5.2016, n.8870). Il RICORRENTE 1 ricorrente non può quindi godere della richiesta esenzione né da un punto di vista soggettivo, avendo finalità industriali e commerciali, né da un punto di vista oggettivo, difettando qualsiasi prova che una parte degli immobili di proprietà siano destinati a finalità istituzionali pubblicistiche con esclusione di intento speculativo.
Deve invece accogliersi la domanda subordinata volta al riconoscimento degli errori sostanziali in cui è incorso il Comune nell'elencazione delle particelle soggette a tributo. Ed invero il RICORRENTE 1 ricorrente ha documentato la destinazione funzionale di alcune aree e la soppressione di altre particelle, fornendo elenco dettagliato e tabella di revisione degli importi dovuti, a fronte dei quali l'ente locale non ha ritenuto né di costituirsi né di provvedere in autotutela, nonostante i precedenti giudiziari sfavorevoli richiamati dal
RICORRENTE 1, così rimanendo soccombente sul punto.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riduce l'imposta richiesta come da prospetto allegato alla produzione di parte ricorrente. Compensa le spese.