Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9120/2022
Promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avvocato GRAZIA PORTALE, nel cui studio in C.F._2
Maletto ha eletto domicilio, via Stazione, 9
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LIVIA LUCIA GUGLIOTTA nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via CE Giuffrida, 45
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5/10/2022, la ricorrente proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320229009494275000 notificata il 28/8/2022, con la quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 30.328,76 portata da due avvisi di addebito aventi ad
29320229011553421000 notificata il 28/8/2022, con la quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 31.891,78 portata da tre avvisi di addebito.
In ordine ai suddetti crediti, i ricorrenti esponevano che, con ricorso dell'8/11/2017 iscritto al n.
11228/2017, gli stessi avessero impugnato l'avviso di addebito n. 59320170004107847000, sotteso alla prima delle intimazioni di pagamento opposte e notificato a in data 5/10/2017, Parte_1
con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 10.787,54 a titolo di contributi IVS
fissi, somme aggiuntive e sanzioni, inerenti al periodo ottobre-dicembre degli anni dal 2010 al 2015,
rata 4, nonché all'anno 2016, rate 1, 2, 3 e 4. Deducevano di avere impugnato col medesimo ricorso anche l'avviso di addebito n. 59320170004108554000, sotteso alla seconda delle intimazioni di pagamento opposte e notificato a in data 5/10/2017, con il quale era stato richiesto il Parte_2
pagamento della somma di euro 10.787,54 a titolo di contributi IVS fissi, somme aggiuntive e sanzioni, inerenti al periodo ottobre-dicembre degli anni dal 2010 al 2015, rata 4, nonché all'anno
2016, rate 1, 2, 3 e 4.
Deducevano inoltre che, a definizione della causa, fosse stata emessa dal Tribunale di Catania la sentenza n. 3566/2021 del 23/7/2021 con la quale era stato rigettato il ricorso, e che gli stessi avessero impugnato detta statuizione proponendo appello dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, dal quale fosse scaturito il giudizio iscritto al n. 21/2022, ancora pendente.
Esponevano ancora che, con ricorso depositato il 21/12/2016 iscritto al n. 12351/2016 RG, gli stessi avessero proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320160006093317000, sotteso alla prima intimazione di pagamento e notificato a in data 23/11/2016, con il quale era Parte_1
stato richiesto il pagamento della somma di euro 15.268,22 a titolo di contributi IVS fissi, somme aggiuntive e sanzioni, inerenti al periodo aprile 2010-dicembre 2015, rate 2 e 3; e che, con lo stesso ricorso, avessero proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320160006094024000,
sotteso alla seconda intimazione di pagamento e notificato a in data 23/11/2016, con Parte_2 il quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 15.268,22 a titolo di contributi IVS fissi,
somme aggiuntive e sanzioni, inerenti al periodo aprile 2010-dicembre 2015, rate 2 e 3.
Rilevavano che detto giudizio fosse stato definito con sentenza emessa dal Tribunale di Catania n.
2355 del 3/7/2020 con la quale era stato rigettato il ricorso, e che gli stessi avessero proposto appello avverso la suddetta sentenza, dal quale fosse scaturito il giudizio iscritto al n. 111/2022 ancora pendente.
Tutto ciò premesso, chiedevano fosse disposta la sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dal momento che le intimazioni di pagamento opposte trovassero fondamento sugli stessi avvisi di addebito oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello e che, dunque, le decisioni che sarebbero state assunte in quella sede avessero carattere pregiudiziale rispetto all'odierno giudizio. Chiedevano pertanto la sospensione della causa in attesa della definizione dei giudizi di appello.
Chiedevano inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati stante la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris desumibili dai fatti esposti.
Con riguardo alle questioni di merito, riproponevano per le intimazioni impugnate gli stessi motivi di illegittimità sollevati avverso gli avvisi di addebito, sia in primo che in secondo grado di giudizio.
Rilevavano in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel corso dei giudizi da essi introdotti avessero esplicitamente contestato la mancanza nella specie dei requisiti per la loro iscrizione nella gestione commercianti. Sul punto deducevano di essere soci accomandatari della
Perfect Body s.a.s. di OR CE senza tuttavia svolgere nell'ambito della stessa Pt_3
alcuna effettiva attività con carattere di abitualità e prevalenza;
evidenziavano che l'INPS non avesse assolto all'onere probatorio su di lui incombente relativo alla loro partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, negando valore confessorio alle dichiarazioni dei redditi dagli stessi presentate. Contestavano inoltre l'applicazione nella specie della sanzione nella misura massima del 60% della contribuzione dovuta, vale a dire la sanzione prevista per i casi di evasione, evidenziando di aver proceduto alla regolare iscrizione presso la Camera di Commercio, di aver sempre presentato denuncia dei redditi, senza mai occultare la loro posizione lavorativa.
Rilevavano che, pertanto, dovesse escludersi l'applicazione nella specie delle più gravi sanzioni previste dall'art. 116, comma 8, lett. b, della legge n. 388/2000 per le ipotesi di evasione contributiva ricorrenti nei diversi casi di occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate.
Riproponevano poi l'eccezione di prescrizione già sollevata nei precedenti giudizi (note autorizzate del 3/12/2020), osservando che la nota del 22/5/2015 prodotta dall'INPS non fosse stata loro recapitata per insufficienza dell'indirizzo e che, comunque, fosse mancata la prova degli avvisi al destinatario tramite raccomandata informativa necessaria a garantire la conoscenza dell'atto.
Osservavano inoltre che non fossero stati prodotti altri atti interruttivi, con la conseguenza che fosse ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione per i contributi relativi agli anni 2010 e 2011.
Chiedevano pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione nonché la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione dei dedotti giudizi di appello;
nel merito chiedevano l'annullamento delle intimazioni di pagamento impugnate e la condanna alle spese.
Con decreto del 22/10/2022, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria dell'1/9/2023 si costituiva in giudizio l'
[...]
, la quale richiamava la normativa di riferimento in tema di sospensione del Controparte_1
processo, e precisamente gli artt. 295 e 337 c.p.c., e, sulla scorta della stessa, rilevava che la chiesta sospensione non dovesse ritenersi necessaria. Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa contributiva, non avendo i ricorrenti sollevato alcun rilievo circa la regolarità delle intimazioni di pagamento ed essendosi limitati ad estendere a detti atti gli stessi motivi di illegittimità già sollevati avverso gli avvisi di addebito, quali atti propri dell'ente impositore. Puntualizzava di essere preposta solo all'attività di riscossione e di non essere titolare dei crediti in oggetto, di avere legittimamente esercitato detta attività
interrompendo i termini di prescrizione tramite la notifica delle intimazioni impugnate, e che dunque nessuna responsabilità le potesse essere addebitata. Sul punto richiamava quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 7514 dell'8/3/2022) in tema di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, affermando che la legittimazione passiva fosse regolata dall'art. 24 del
D.Lgs. 46/1999 e che, dunque, spettasse solo all'ente impositore, considerato che l'azione esercitata avesse ad oggetto la sussistenza del debito contributivo, cioè il merito della pretesa, e non anche la legittimità degli atti della procedura esecutiva intrapresa. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva del concessionario, in quanto soggetto legittimato solo a ricevere il pagamento e non anche titolare del diritto di credito, e ciò in considerazione della circostanza che nessuna eccezione fosse stata mossa in relazione agli atti impugnati. Chiedeva pertanto che fosse dichiarata non necessaria la sospensione ex art. 295 c.p.c. e che fosse rigettato il ricorso per propria carenza di legittimazione passiva, con condanna alle spese.
I ricorrenti depositavano note di trattazione con le quali insistevano nella sospensione del giudizio e nella conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, insistendo nelle eccezioni di merito già sollevate in ricorso.
Con successive note del 2/1/2024, in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva del concessionario, rilevavano che la domanda principale da essi proposta fosse rappresentata dalla richiesta di sospensione del giudizio e di annullamento delle intimazioni di pagamento, quali atti dell'ente resistente. Osservavano che ricorresse nella specie un caso di eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, considerato che si fossero sovrapposte questioni di merito relative al titolo ad altre relative alla legittimità della procedura di riscossione. Rilevava che, in definitiva, la legittimazione passiva del concessionario sussistesse nei casi in cui oggetto di impugnazione fossero atti allo stesso direttamente riferibili ed insisteva nell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.
Con ordinanza del 25/1/2024, venivano ritenuti non sussistenti i presupposti per far luogo alla sospensione, dal momento che l'impugnazione riguardasse atti diversi rispetto a quelli oggetto dei giudizi di appello;
veniva altresì rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio, ritenendosi non ricorrente nella specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario. Venivano pertanto rigettate entrambe le istanze, di sospensione e di integrazione.
Con note di trattazione del 18/9/2024, i ricorrenti producevano la sentenza n. 366 resa dalla Corte
d'Appello di Catania in data 24/4/2024 a conclusione del giudizio iscritto al n. 21/2022 RG.
Insistevano pertanto nell'illegittimità degli atti impugnati in quanto fondati su atti presupposti annullati in forza della suddetta sentenza. Precisavano che gli avvisi di addebito fossero stati annullati per prescrizione per la parte inerente ai contributi 2010 e 2011 (quarta rata) nonché per la parte relativa alle sanzioni da evasione applicate per gli anni dal 2010 al 2015, con la conseguenza che le intimazioni di pagamento impugnate, quali atti fondati su essi, dovessero essere annullate.
Con provvedimento del 19/9/2024 la causa veniva delegata per la trattazione e decisione al sottoscritto giudice onorario;
con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha disposto che l'udienza già fissata del 27 marzo 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Procedendo all'esame della documentazione prodotta dalle parti, va innanzitutto premesso che risulta versata in atti l'intimazione di pagamento n. 29320229009494275000 e la relativa relazione di notificazione, dalla quale si evince che detto atto è stato notificato a ai sensi Parte_1
dell'art. 140 c.p.c., stante la temporanea assenza della stessa e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c. La documentazione relativa alla suddetta notifica risulta completa di avviso di ricevimento della raccomandata con la quale la destinataria è stata informata del deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'affissione; dal suddetto avviso di ricevimento emerge la spedizione della raccomandata in data 9/8/2022, sicchè la notifica deve ritenersi perfezionata, per compita giacenza,
in data 19/8/2022, decorsi dieci giorni dalla detta spedizione. Anche l'intimazione di pagamento n. 29320229011553421000 deve considerarsi notificata nella data del 19/8/2022, come da documentazione prodotta dall'ente resistente, del tutto equivalente a quella dianzi esaminata;
si rileva però la mancata produzione dell'atto in questione, sicchè non è possibile stabilire il collegamento fra lo stesso e gli avvisi di addebiti sottostanti, già oggetto di impugnazione.
Tuttavia, in assenza di contestazioni in tal senso, tenuto conto che con provvedimento reso in corso di causa (ordinanza del 25/1/2024) è stata rigettata la domanda di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. nonché quella di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, si procede all'esame delle questioni sollevate sulla scorta della documentazione in atti.
Si ritiene innanzitutto sussistente la legittimazione passiva dell' , Controparte_1
considerato che gli atti impugnati sono stati formati e notificati dal suddetto ente e, dunque, devono riferirsi allo stesso. Quanto ai rilevi sollevati sul punto dall'ente resistente, si osserva che i ricorrenti si sono determinati a proporre opposizione allo scopo precipuo di conseguire la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione dei dedotti giudizi di appello. Detta domanda di sospensione è stata formulata dunque in via principale, mentre solo in via secondaria sono state riproposte le difese spiegate nei precedenti giudizi (quasi allo scopo di rendere il giudice edotto dell'intero quadro processuale), relative al merito della pretesa contributiva e, segnatamente,
all'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione previdenziale (e dunque per il sorgere dell'obbligo contributivo), all'intervenuta prescrizione e all'illegittimità delle sanzioni e, comunque,
sempre al fine di conseguire la declaratoria di illegittimità delle intimazioni di pagamento e il loro annullamento.
Ciò premesso, venendo all'esame della controversia, si osserva che ai fini della decisione rileva la produzione da parte dei ricorrenti della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 366 del
24/4/2024 resa, nelle more del giudizio, a definizione della causa di opposizione agli avvisi di addebito n. 59320170004107847000 e n. 59320170004108554000, aventi ad oggetto contributi IVS
fissi sul minimale relativi al periodo ottobre-dicembre degli anni dal 2010 al 2015 e all'intero anno
2016. Con la suddetta sentenza, la Corte d'Appello ha rigettato il primo motivo di appello, condividendo quanto ritenuto dal primo giudice circa la mancanza di contestazioni sul merito della pretesa contributiva, ad eccezione della parziale prescrizione, non avendo gli opponenti dedotto l'assenza delle condizioni richieste dalla legge per la sussistenza dell'obbligo contributivo, e dovendo ritenersi inammissibili in quanto tardive le questioni nuove dagli stessi sollevate in seno alle note conclusive,
inerenti al difetto del presupposto della loro partecipazione personale ed abituale all'attività
commerciale.
La Corte d'Appello ha, invece, accolto il secondo motivo relativo alle sanzioni. Ha rilevato in particolare che le sanzioni aggiuntive negli avvisi di addebito opposti fossero state applicate dall'INPS ai sensi dell'art. 116, comma 8 lett. a, legge n. 388/2000 (riguardante l'omissione) per le quattro rate dell'anno 2016 e, ai sensi della lettera b (riguardante l'evasione) per la quarta rata degli anni 2010-2015. Il Giudice di secondo grado ha ritenuto fondato il motivo di opposizione basato sulla previsione dell'art. 44 della legge 326/2003 e, in relazione allo stesso, ha affermato che “Anche per
la quarta rata degli anni antecedenti all'avvenuta iscrizione d'ufficio, quindi, le sanzioni dovevano
essere applicate secondo il regime dell'omissione e non dell'evasione, avendo gli appellanti, come
non contestato ex adverso, curato l'iscrizione presso la camera di commercio e dichiarato il reddito
proveniente dall'attività esercitata nella società Perfect Body S.a.s. di come reddito da Parte_1
attività prevalente. Pertanto deve ritenersi che, benchè i contributi spettanti alla gestione
previdenziale non siano stati versati, tuttavia non vi sia stato occultamento dei rapporti e delle
remunerazioni ad essi conseguite, facendo gli appellanti affidamento sul flusso di informazioni tra
camera di commercio e Inps previsto dalla legge e non essendo invece mossi dalla volontà di non
versare i contributi dovuti”.
La Corte d'Appello ha inoltre ritenuto fondato il terzo motivo relativo alla prescrizione, ma solo con riferimento alla posizione di . Ha dato atto che la comunicazione del 22/5/2015 Parte_2
prodotta dall'INPS in quel giudizio - con la quale era stato rappresentato l'obbligo di iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali e richiesto il pagamento dei contributi a decorrere dall'1/1/2010- avente valore di atto interruttivo della prescrizione, non fosse mai pervenuta nella sfera di conoscibilità del debitore, risultando annotata sull'avviso di ricevimento della raccomandata la dicitura “INDIR. INSUF” ovvero “indirizzo insufficiente” in data 11/6/2015, con la sottoscrizione dell'ufficiale postale. Il suddetto Giudice ha pertanto concluso come segue: “Ne deriva la
prescrizione dei crediti relativi ai contributi e alle sanzioni relativi alla quarta rata degli anni 2010
e 2011, essendo pervenuta al la prima richiesta di pagamento solo con la notifica Parte_2
dell'avviso di addebito il 5.10.2017”.
Non è stata invece ravvisata la maturazione della prescrizione con riferimento alla posizione di stante la notifica di atto interruttivo tramite la consegna in data 15/6/2015 di Parte_1
raccomandata al suo indirizzo. Dall'esame dell'avviso di ricevimento prodotto in quel giudizio la
Corte d'appello ha ritenuto valida la notifica per posta in questione, “posto che la consegna della
lettera a persona rinvenuta all'indirizzo del destinatario fa presumere la conoscibilità dell'atto da
parte della debitrice, la quale, ove avesse voluto contestare la veridicità dell'attestazione
dell'ufficiale postale, avrebbe dovuto proporre querela di falso: essendo il plico pacificamente
pervenuto all'indirizzo della destinataria, spettava a quest'ultima, ai sensi dell'art. 1335 c.c.,
dimostrare di non averlo conosciuto senza sua colpa ossia superare la presunzione di conoscenza
derivante dal fatto oggettivo dell'arrivo del plico all'indirizzo della predetta. Del tutto irrilevante è
pertanto che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non sia appartenente alla destinataria (o sia
illegibile o manchi l'indicazione della qualità del soggetto consegnatario (cfr. ex multis, Cass.
17204/2016; 23920/2013, 17417/2007)”.
In definitiva, sulla base delle superiori considerazioni, la Corte d'Appello ha ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso, in punto di sanzioni accessorie e di prescrizione dei crediti nei limiti precisati.
Ha pertanto così deciso: “in parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza
impugnata, dichiarando la prescrizione dei crediti per contributi e sanzioni maturati per la quarta
rata degli anni 2010 e 2011 a carico di e l'applicabilità in favore degli appellanti Parte_2 per l'intero periodo contributivo oggetto degli avvisi di addebito del regime sanzionatorio di cui
all'art. 116 comma 8 lettera a) legge 388/2000”.
Or, tenuto conto che gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione nel giudizio di appello (nn.
59320170004107847000 e 59320170004108554000) sono posti a fondamento delle intimazioni di pagamento oggi opposte, rispettivamente n. 29320229009494275000 e n. 29320229011553421000,
va recepito nel presente giudizio quanto statuito con la suddetta sentenza.
Ne consegue che, alla luce della riferita statuizione, va dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati per la parte relativa alle sanzioni applicate per l'intero periodo contributivo secondo il regime dell'evasione anzichè secondo quello dell'omissione di cui all'art. 116 comma 8 lettera a) legge
388/2000. Va inoltre dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
29320229011553421000 anche per la parte relativa ai contributi e alle sanzioni maturati per la quarta rata degli anni 2010 e 2011, stante l'intervenuta declaratoria di prescrizione dei suddetti crediti.
La domanda di annullamento degli atti impugnati va, dunque, accolta nei limiti indicati e rigettata nel resto, non essendo stata provata da parte ricorrente l'eventuale sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito posti a fondamento delle intimazioni di pagamento impugnate ed essendo ancora sub iudice le questioni relative agli avvisi di addebito n. 59320160006093317000 e n.
59320160006094024000. Si osserva inoltre che, con riferimento all'avviso di addebito n.
59320180002866781000 sotteso alla seconda delle intimazioni di pagamento impugnate, gli opponenti non hanno sollevato alcun rilievo né hanno allegato, diversamente da quanto abbiano fatto per gli altri atti, l'intervenuta impugnazione dello stesso;
ne consegue che i crediti portati dal suddetto avviso di addebito devono ritenersi dovuti, con conseguente conferma dell'intimazione oggi impugnata anche in detta parte.
L'opposizione va pertanto accolta solo parzialmente e nei limiti suindicati. Quanto alle spese di lite,
considerato che parte della controversia è ancora al vaglio del giudice di secondo grado, si ritiene sussistano validi motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 9120/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Accoglie il ricorso e dichiara illegittime le intimazioni di pagamento impugnate, n.
2932022900494275000 e n. 29320229011553421000, limitatamente ai crediti per contributi e sanzioni maturati per la quarta rata degli anni 2010 e 2011 a carico di e alle sanzioni Parte_2
applicate per l'intero periodo contributivo secondo il regime dell'evasione anziché secondo quello dell'omissione di cui all'art. 116 comma 8 lettera a) legge 388/2000; per l'effetto, annulla in parte
qua le intimazioni di pagamento;
Rigetta nel resto;
Compensa le spese fra le parti.
Così deciso in Catania il 27 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio