CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1094/2024 R.G.,
PROMOSSA DA nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), quale successore di , rappresentata e difesa, giusta C.F._1 Parte_1 procura in atti, dall'avv. Edoardo Felice Lamicela;
APPELLANTE IN SEDE DI RINVIO
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dario Giuseppe Di Bella;
APPELLATO IN SEDE DI RINVIO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione
1 all'esito dell'udienza del 5 marzo 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania con sentenza n. 303/2018 ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1811/2013 emesso il 3 luglio 2013 a Parte_1 favore di per il pagamento di €. 244.326,17 a titolo di compensi Controparte_1 professionali maturati per l'opera di progettazione e direzione dei lavori inerenti la realizzazione di un centro sportivo polivalente su terreno dello stesso;
Parte_1
l'opponente aveva posto a fondamento della sua opposizione esclusivamente la prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2, c.c., assumendo che l'opera era terminata il 15 maggio 2007, per cui era decorso il termine triennale di prescrizione.
Il Tribunale ha escluso che si applicasse al rapporto la prescrizione presuntiva perché: non trattavasi di rapporto svoltosi senza formalità; il compenso, non concordato fra le parti ma comunque commisurato al valore dell'opera, in ragione della sua entità non avrebbe potuto essere corrisposto immediatamente e senza il rilascio della quietanza.
ha proposto appello, che la Corte d'appello ha rigettato con sentenza Parte_1
n. 1697/2020 depositata il 14 ottobre 2020.
La Corte di appello ha considerato in fatto, sulla base dell'accertamento già svolto dalla sentenza di primo grado, che il rapporto professionale si era tradotto nell'elaborazione di progetti tecnici da presentare per l'approvazione alla Pubblica
Amministrazione, nella partecipazione al collaudo per il rilascio dell'agibilità e perciò in una serie di atti che avevano comportato l'emissione delle concessioni edilizie;
inoltre, l'attività era durata nel tempo e il compenso, non risultando espressamente concordato dalle parti, doveva essere calcolato sul valore dichiarato dell'opera, di €. 3.500.000,00.
La Corte ha ritenuto che non fosse esclusa l'applicazione della prescrizione presuntiva sulla sola base della forma del negozio di conferimento dell'incarico professionale, non avvenuta per iscritto, non rilevando all'uopo che l'incarico si fosse estrinsecato in documenti scritti.
Ha altresì ritenuto che la prescrizione presuntiva si applicasse soltanto ai professionisti nei cui confronti era ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione per l'agevole determinabilità del credito, sulla base della natura del rapporto, dal quale derivavano obbligazioni che nella prassi erano adempiute in tempi brevi e senza il rilascio di quietanza;
ha aggiunto che spettava al giudice valutare se
2 l'incarico fosse uno di quelli per i quali doveva presumersi che il pagamento era avvenuto senza dilazione e senza rilascio di quietanza e ha considerato che nella fattispecie non poteva trovare applicazione la prescrizione presuntiva poiché l'incarico aveva ad oggetto la progettazione e direzione lavori di un centro sportivo polivalente nel comune di
Sant'Agata Li Battiati, consistente in una palestra con tribuna spettatori, zona piscina con due vasche, zona fitness con cinque grandi aree attrezzate, spogliatoi, depositi e tutta l'impiantistica, per l'importo di €. 3.500.000,000; l'adempimento aveva comportato una pluralità di prestazioni svolte nell'arco temporale dal 2000 al 2007 ed era anche poco plausibile ritenere che compenso di centinaia di migliaia di euro fosse pagato in contanti e senza quietanza.
Avverso la sentenza , erede di , ha proposto ricorso Parte_2 Parte_1
per cassazione sulla base di unico motivo.
Con sentenza n. 13556/2024 del 23/5/2024 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di appello di Catania in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio è stato riassunto, giusta il disposto dell'art. 392 c.p.c., da Parte_2
, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello a suo tempo proposto.
[...]
Costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla con la seguente Pt_2 motivazione: “al giudice spetta esclusivamente di verificare se si sia o meno in presenza di incarico di prestazione d'opera professionale e non di valutare le caratteristiche del singolo incarico professionale per accertare se si tratti di ipotesi in cui possa ritenersi che
l'adempimento avvenga in tempi brevi e senza rilascio di quietanza, come ha inteso fare la sentenza impugnata;
infatti, a ritenere diversamente si giungerebbe al risultato di rendere incerta la disciplina della prescrizione applicabile al singolo rapporto d'opera professionale, rimettendola alla valutazione sulle caratteristiche in concreto del singolo rapporto”; “è pacifico che l'istituto della prescrizione presuntiva possa applicarsi solo ai crediti relativi ai rapporti indicati negli artt. 2954 e ss. cod. civ.”; “ciò comporta anche che i rapporti indicati
3 negli artt. 2954 e ss. cod. civ., e in particolare per quanto interessa nell'art. 2956 n.2 cod. civ., non possono essere distinti in base alle loro caratteristiche concrete e, quindi, neppure in relazione alle caratteristiche dell'incarico e all'entità del compenso, ai quali invece ha voluto fare riferimento la sentenza impugnata”; “la prescrizione presuntiva non opera quando l'incarico professionale sia stato conferito con atto scritto”; “nella fattispecie la Corte d'appello, svolgendo l'accertamento di fatto riservato al giudice di merito, ha escluso l'esistenza di un accordo scritto di conferimento dell'incarico e perciò ha escluso
l'unico elemento che sarebbe stato ostativo all'applicazione della prescrizione presuntiva”.
Ha quindi affermato la Corte di cassazione che “in conclusione, poiché la Corte
d'appello ha rigettato l'appello erroneamente escludendo che alla fattispecie si applicasse la prescrizione presuntiva, il ricorso deve essere accolto e deve essere cassata la sentenza impugnata”.
Dovendo questa Corte uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte, è preclusa la possibilità di ulteriormente indagare, ed eventualmente accertare, se nei documenti tecnici sottoscritti dal committente e dal professionista, possa ravvisarsi l'accordo scritto di conferimento dell'incarico.
Del resto, non risulta che il abbia proposto appello incidentale sulla CP_1
questione della assenza di contratto scritto (statuita dalla Corte di appello).
Precluso, altresì, è l'esame della sussistenza di fatti interruttivi della prescrizione, che la parte non ha allegato di avere prospettato dinanzi alla Corte di cassazione.
Ed infatti, vige il principio in base al quale nel giudizio di rinvio, che è un procedimento chiuso, tendente a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (v.
Cass. n. 636/2019, 5018/2004, 10046/2002, 1437/2000).
Infine, non può applicarsi al caso di specie il disposto di cui all'art. 2959 c.c., invocato dall'appellato, a mente del quale “l'eccezione (n.d.r. di prescrizione presuntiva) è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”.
È noto, infatti, che in tema di prescrizione presuntiva la mancata contestazione
4 dell'inadempimento del debito non costituisce ammissione indiretta o implicita della mancata estinzione dell'obbligazione, ostativa all'eccezione di prescrizione presuntiva, atteso che l'ammissione di cui all'art. 2959 c.c. - che comunque deve avvenire in giudizio - non può risiedere nella nuda non contestazione, non essendo ipotizzabile una sorta di prevalenza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. sulla presunzione legale di pagamento, sottesa dall'istituto della prescrizione presuntiva (v. Cass. n. 683/2024).
Ora, nel caso di specie, il afferma che l'eccezione proposta dalla CP_1
controparte è incompatibile con il contenuto della comunicazione scritta a riscontro della lettera del 15/7/2012, ove il “non eccepiva tale prescrizione presuntiva o Pt_1
affermava di avere già pagato, ma al contrario chiedeva di quantificare in dettaglio
l'importo richiesto contestandone l'ammontare considerato”.
Epperò, proprio la considerazione per cui l'eventuale ammissione non sarebbe avvenuta nel corso del giudizio esclude l'applicazione dell'ipotesi considerata.
Conclusivamente, pacifico essendo che l'opera sia stata completata – con il rilascio del certificato di agibilità – il 26 settembre 2007, ne deriva che era ormai maturato il termine triennale di prescrizione della pretesa al momento della proposizione della domanda monitoria che deve, per tale ragione, essere rigettata.
Le spese di tutti i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Non deve provvedersi a “privare di effetti con qualunque formula anche la condanna” al pagamento del doppio del contributo unificato – siccome richiesto dalla - Pt_2
essendo tale statuizione caducata per effetto della cassazione della sentenza che tale prescrizione conteneva.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo in sede di rinvio sul gravame proposto da avverso la sentenza n. 303/2018 del Tribunale di Catania, ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti di con la Controparte_1 Parte_1
domanda monitoria;
- Condanna a rifondere, in favore di , erede di Controparte_1 Parte_2
, le spese di tutti i gradi che liquida: quanto al primo grado in €. Parte_1
5 7.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; quanto al grado di appello in €. 5.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; quanto al giudizio di legittimità in
€. 4.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; quanto al presente giudizio di rinvio in €. 5.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
28 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
6