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Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2023, n. 23758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23758 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da DA ME CA, nato in [...] il [...], PO() UT AN LO, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 29-04-2022 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23758 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 14 luglio 2021, il G.U.P. del Tribunale di Milano, per quanto in questa sede rileva, condannava ME CA DA e AN LO RT UT alle pene, rispettivamente, di anni 4, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 15.333 di multa il primo, e di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 12.667 di multa il secondo, essendo stati gli imputati ritenuti colpevoli di una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.RR. n. 309 del 1990; fatti commessi in Milano tra i mesi di giugno e novembre del 2019. Con sentenza del 29 aprile 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. nei confronti di DA, rideterrninava la pena a carico di quest'ultimo in anni 4, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 14.666 di multa, ritenuta l'ipotesi di cui al capo 5.3 assorbita in quella di cui al capo 5.2, con conferma nel resto, mentre, quanto alla posizione di RT UT, la decisione di primo grado veniva interamente confermata. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, DA e LO UT, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. DA ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 111 Cost., 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione rispetto all'attribuzione delle condotte illecite contestate all'imputato ai capi 5.1, 5.2, 5.4., osservando che gli unici dati certi dell'odierna vicenda processuale sono: il mancato sequestro di sostanze stupefacenti o di denaro, l'assenza di operazioni di pedinamento e controlli o di altre operazioni di P.G. prima, durante e dopo e intercettazioni, il mancato riferimento nei dialoghi intercettati a parole riguardanti gli stupefacenti, la mancata individuazione dei destinatari delle presunte cessioni, il mancato rinvenimento di strumenti da taglio o di preparazione delle dosi, e la mancata individuazione delle quantità di stupefacenti. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo stata valutata la lievità della condotta, in assenza peraltro di certezze circa la quantità delle sostanze stupefacenti detenute. Con il terzo motivo, infine, la difesa censura il trattamento sanzionatorio, evidenziando che la pena irrogata al ricorrente risulta sproporzionata, non avendo la Corte di appello tenuto conto dello status di incensurato dell'imputato, della sua correttezza processuale, della sua condizione di vita, svolgendo egli un regolare lavoro di giardiniere, oltre che del ristretto arco temporale in cui si assumono commessi i fatti di causai (da giugno ad agosto 2019). 2.2. PO() UT ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il profilo della contraddittorietà, manifesta illogicità e della carenza della motivazione, osservando che la pacifica assenza di espliciti riferimenti allo stupefacente nei dialoghi intercettati avrebbe dovuto c:ondurre a una valutazione molto rigorosa del quadro probatorio, al fine di escludere una chiave di lettura alternativa delle conversazioni, nel rispetto dei principi dell'oltre ogni ragionevole dubbio e della presunzione di non colpevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. Prima di soffermarsi sulle censure dei ricorrenti in punto di responsabilità, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, si ritiene utile una breve premessa ricostruttiva sullo scenario in cui si inseriscono le odierne imputazioni. Orbene, come si desume dalle due conformi sentenze di merito, i fatti di causa sono stati oggetto di un'ampia attività investigativa svolta dal Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza di Milano (cd. operazione "Suerte Loca"), che ha preso le mosse dall'arresto del colombiano SÈ NT AN RI, avvenuto all'aeroporto di Milano Linate il 21 gennaio 2019, allorquando egli, proveniente dal Cile via Madrid, veniva trovato in possesso di 3,350 kg. di cocaina. Contestualmente all'arresto del trafficante colombiano, gli operanti operavano il sequestro dello smartphone avente utenza brasiliana rinvenuto nella sua disponibilità, dall'esame dei cui tabulati risultava che la predetta utenza, nel periodo tra dicembre 2018 e gennaio 2019, veniva localizzata nel territorio nazionale e in particolare nella zona di Gallarate, con diversi contatti con un'utenza telefonica italiana in uso a ME CA DA, residente appunto a Gallarate. Veniva quindi disposta la acquisizione dei tabulati telefonici dell'utenza di DA, che conduceva all'individuazione di un terzo soggetto costantemente in contatti con i predetti, identificato in MI IN, successivamente arrestato nel giugno 2019 perché trovato in possesso di 7,9 kg. lordi di cocaina al rientro dal Sudamerica: veniva altresì accertato che IN, nel mese di marzo 2019, partendo dall'aeroporto di Milano Malpensa, si era recato in Brasile, dove aveva soggiornato per due settimane. Al rientro in Italia, IN aveva contattato DA, che si recava a Cecina, luogo di residenza di IN, per poi fare rientro immediatamente a Gallarate, il che induceva gli inquirenti a ipotizzare il coinvolgimento anche di DA nei traffici illeciti di stupefacenti;
nel giugno 2019 venivano avviate le operazioni di intercettazione sull'utenza in uso ad DA e ciò portava all'individuazione di altri soggetti, tra cui AN LO RT UT, a loro volta coinvolti in operazioni illecite in tema di stupefacenti. In particolare, le conversazioni captate tra il giugno e il novembre 2019 sulle utenze monitorate consentivano di comprovare varie cessioni di stupefacenti, risultando il quadro probatorio corroborato dai sequestri di P.G. (come quelli del 21 agosto e del 27 novembre 2019) e dalle dichiarazioni confessorie di RT UT e dei coimputati CA UC e AR QU. 1.1. Tanto premesso, è ora possibile soffermarsi sulle posizioni dei due ricorrenti, evidenziando che per entrambi sia il G.U.P. che la Corte di appello hanno compiuto un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, osservando innanzitutto che alcun dubbio si poneva rispetto alla loro identificazione, posto che DA è stato individuato a seguito dell'acquisizione dei tabulati di traffico telefonico dell'utenza a lui in uso, utenza cui si è pervenuti dopo l'arresto di AN RI, mentre PO() UT è stato identificato proprio grazie all'intercettazione dell'utenza in uso ad DA e, in particolare, successivamente alle comunicazioni intercorse tra i due tra il 18 e il 20 giugno 2019, oltre che grazie all'intercettazione dell'utenza in uso a ZA VE ER e al servizio di osservazione del 10 ottobre 2019, che consentiva agli inquirenti di documentare l'incontro tra i due a Milano, alla via Superga n. 45, presso il cantiere dove il predetto lavorava, fermo restando che RT UT, dn una conversazione captata sull'utenza a lui attribuita nel corso delle indagini in un'occasione aveva indicato al corriere DHL il proprio indirizzo di residenza, fornendo così definitiva prova della sua identità. Quanto alla prova dei singoli episodi di spaccio, sono state richiamate le conversazioni più eloquenti, riportate per esteso dal G.U.P. (pag. 10 ss. della sentenza di primo grado) e per sintesi dalla Corte di appello (pag. 9 ss. della pronuncia di appello), rimarcanclosi al riguardo l'uso di un linguaggio cifrato, caratterizzato dalla ricorrenza di termini di uso comune (come "carne", "scarpe", "magliette", "pesos" o "euro"), la cui incoerenza, all'interno dei singoli dialoghi e nel contesto in cui gli stessi avvenivano, rendeva evidente la loro funzione evocativa di un diverso significato, convenzionalmente attribuito dagli interlocutori al fine di nascondere la natura reale delle discussioni, aventi ad oggetto accordi in vista della cessione di sostanze stupefacenti. Rispetto al significato attribuito ai dialoghi intercettati, in ogni caso, non si ravvisano aporie, né sono stati dedotti, in termini adeguatamente specifici, vizi di travisamento, per cui sul punto l'apparato motivazionale delle due conformi sentenze di merito risulta immune da censure, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito (sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 2637159) che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. Peraltro, nella vicenda in esame, non vengono in rilievo solo ipotesi di cd. "droga parlata", ma vi sono stati anche taluni sequestri, come ad esempio quello di 344 grammi di cocaina e di 4.260 euro in contanti del 27 novembre 2019, scaturito dall'ascolto del progr. 5811 del 26 novembre 2019, nella quale si parlava, per riferirsi allo stupefacente, di "100 euro in prestito". Questo e gli altri sequestri (ossia quelli del 14 giugno e del 21 agosto 2019) hanno coinvolto soggetti che, in più occasioni, hanno concorso nelle condotte illecite asc:ritte ai ricorrenti, avendo riguardato ad esempio ZA VE, concorrente di PO° UT nei fatti di cui ai capi 5.8, 5.10 e 5.11, nonché CA UC GA, a sua volta concorrente di DA nei fatti di cui ai capi 5.6 e 5.7, oltre che MI IN e RO AD RO, persone coinvolte in significative attività illecite e in costante contatto con DA nel periodo c:orrispondente al loro rispettivo arresto. Del resto, oltre che autoaccusatorie, le dichiarazioni ammissive dei coimputati AR GA e CA UC hanno assunto valenza anche eteroaccusatoria nei confronti degli odierni ricorrenti, fornendo ulteriore riscontro al già illuminante materiale intercettivo acquisito. 1.2. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con gli elementi probatori acquisiti, il giudizio di colpevolezza degli imputati non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa e parziale delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, essendo costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione (cfr. ex multis • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 2. Restano da esaminare le residue censure sollevate nell'interesse di DA. 2.1. Quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, la Corte di appello ha osservato che ognuna delle condotte contestate si inseriva nel contesto di un'attività continuativa e organizzata di compravendita di quantitativi non modesti (nell'ordine di qualche etto) di sostanza stupefacente di tipo cocaina, con la compartecipazione di una pluralità di soggetti, ognuno dei quali impegnato a livello di "grossisti" e non di spacciatori al minuto, ciò a conferma di un'elevata potenzialità offensiva incompatibile con la fattispecie invocata. Orbene, tale impostazione appare senz'altro legittima, ponendosi in sintonia con l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5106.3 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente Murolo), con cui si è precisato che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facíe contraddittorie in tal senso;
il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrare, come avvenuto nella vicenda in esame con argomenti tutt'altro che illogici, di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti. 2.3. Anche nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata resiste alle obiezioni difensive, avendo la Corte di appello, nella rideterminazione della pena imposta dall'assorbimento del capo 5.3 nel capo 5.2., fissato la pena base a carico di DA in anni 8 di reclusione ed euro 30.000 di multa "in ragione del quantitativo di stupefacente ceduto", giustificando così il discostamento dal minimo edittale, non potendosi sottacere che all'imputato, nonostante la non lieve entità dei fatti, sono stai:e comunque riconosciute le attenuanti generiche, con riduzione di pena ad anni 5, mesi 4 ed euro 20.000, per cui non può affermarsi che la complessiva determinazione della pena sia stata ispirata da criteri di eccessivo rigore, e ciò anche considerando gli aumenti per la continuazione, contenuti in mesi 6 ed euro 2.000 per ciascuno dei due residui capi unificati ex art. 81 cod. pen., per un totale di anni 6, mesi 4 ed euro 22.000, pena su cui è stata applicata la riduzione finale di un terzo del rito abbreviato. • 3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze rispettivamente sollevate, i ricorsi di DA ME CA e di LO UT AN LO devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/02/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23758 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 14 luglio 2021, il G.U.P. del Tribunale di Milano, per quanto in questa sede rileva, condannava ME CA DA e AN LO RT UT alle pene, rispettivamente, di anni 4, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 15.333 di multa il primo, e di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 12.667 di multa il secondo, essendo stati gli imputati ritenuti colpevoli di una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.RR. n. 309 del 1990; fatti commessi in Milano tra i mesi di giugno e novembre del 2019. Con sentenza del 29 aprile 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. nei confronti di DA, rideterrninava la pena a carico di quest'ultimo in anni 4, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 14.666 di multa, ritenuta l'ipotesi di cui al capo 5.3 assorbita in quella di cui al capo 5.2, con conferma nel resto, mentre, quanto alla posizione di RT UT, la decisione di primo grado veniva interamente confermata. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, DA e LO UT, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. DA ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 111 Cost., 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione rispetto all'attribuzione delle condotte illecite contestate all'imputato ai capi 5.1, 5.2, 5.4., osservando che gli unici dati certi dell'odierna vicenda processuale sono: il mancato sequestro di sostanze stupefacenti o di denaro, l'assenza di operazioni di pedinamento e controlli o di altre operazioni di P.G. prima, durante e dopo e intercettazioni, il mancato riferimento nei dialoghi intercettati a parole riguardanti gli stupefacenti, la mancata individuazione dei destinatari delle presunte cessioni, il mancato rinvenimento di strumenti da taglio o di preparazione delle dosi, e la mancata individuazione delle quantità di stupefacenti. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo stata valutata la lievità della condotta, in assenza peraltro di certezze circa la quantità delle sostanze stupefacenti detenute. Con il terzo motivo, infine, la difesa censura il trattamento sanzionatorio, evidenziando che la pena irrogata al ricorrente risulta sproporzionata, non avendo la Corte di appello tenuto conto dello status di incensurato dell'imputato, della sua correttezza processuale, della sua condizione di vita, svolgendo egli un regolare lavoro di giardiniere, oltre che del ristretto arco temporale in cui si assumono commessi i fatti di causai (da giugno ad agosto 2019). 2.2. PO() UT ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il profilo della contraddittorietà, manifesta illogicità e della carenza della motivazione, osservando che la pacifica assenza di espliciti riferimenti allo stupefacente nei dialoghi intercettati avrebbe dovuto c:ondurre a una valutazione molto rigorosa del quadro probatorio, al fine di escludere una chiave di lettura alternativa delle conversazioni, nel rispetto dei principi dell'oltre ogni ragionevole dubbio e della presunzione di non colpevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. Prima di soffermarsi sulle censure dei ricorrenti in punto di responsabilità, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, si ritiene utile una breve premessa ricostruttiva sullo scenario in cui si inseriscono le odierne imputazioni. Orbene, come si desume dalle due conformi sentenze di merito, i fatti di causa sono stati oggetto di un'ampia attività investigativa svolta dal Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza di Milano (cd. operazione "Suerte Loca"), che ha preso le mosse dall'arresto del colombiano SÈ NT AN RI, avvenuto all'aeroporto di Milano Linate il 21 gennaio 2019, allorquando egli, proveniente dal Cile via Madrid, veniva trovato in possesso di 3,350 kg. di cocaina. Contestualmente all'arresto del trafficante colombiano, gli operanti operavano il sequestro dello smartphone avente utenza brasiliana rinvenuto nella sua disponibilità, dall'esame dei cui tabulati risultava che la predetta utenza, nel periodo tra dicembre 2018 e gennaio 2019, veniva localizzata nel territorio nazionale e in particolare nella zona di Gallarate, con diversi contatti con un'utenza telefonica italiana in uso a ME CA DA, residente appunto a Gallarate. Veniva quindi disposta la acquisizione dei tabulati telefonici dell'utenza di DA, che conduceva all'individuazione di un terzo soggetto costantemente in contatti con i predetti, identificato in MI IN, successivamente arrestato nel giugno 2019 perché trovato in possesso di 7,9 kg. lordi di cocaina al rientro dal Sudamerica: veniva altresì accertato che IN, nel mese di marzo 2019, partendo dall'aeroporto di Milano Malpensa, si era recato in Brasile, dove aveva soggiornato per due settimane. Al rientro in Italia, IN aveva contattato DA, che si recava a Cecina, luogo di residenza di IN, per poi fare rientro immediatamente a Gallarate, il che induceva gli inquirenti a ipotizzare il coinvolgimento anche di DA nei traffici illeciti di stupefacenti;
nel giugno 2019 venivano avviate le operazioni di intercettazione sull'utenza in uso ad DA e ciò portava all'individuazione di altri soggetti, tra cui AN LO RT UT, a loro volta coinvolti in operazioni illecite in tema di stupefacenti. In particolare, le conversazioni captate tra il giugno e il novembre 2019 sulle utenze monitorate consentivano di comprovare varie cessioni di stupefacenti, risultando il quadro probatorio corroborato dai sequestri di P.G. (come quelli del 21 agosto e del 27 novembre 2019) e dalle dichiarazioni confessorie di RT UT e dei coimputati CA UC e AR QU. 1.1. Tanto premesso, è ora possibile soffermarsi sulle posizioni dei due ricorrenti, evidenziando che per entrambi sia il G.U.P. che la Corte di appello hanno compiuto un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, osservando innanzitutto che alcun dubbio si poneva rispetto alla loro identificazione, posto che DA è stato individuato a seguito dell'acquisizione dei tabulati di traffico telefonico dell'utenza a lui in uso, utenza cui si è pervenuti dopo l'arresto di AN RI, mentre PO() UT è stato identificato proprio grazie all'intercettazione dell'utenza in uso ad DA e, in particolare, successivamente alle comunicazioni intercorse tra i due tra il 18 e il 20 giugno 2019, oltre che grazie all'intercettazione dell'utenza in uso a ZA VE ER e al servizio di osservazione del 10 ottobre 2019, che consentiva agli inquirenti di documentare l'incontro tra i due a Milano, alla via Superga n. 45, presso il cantiere dove il predetto lavorava, fermo restando che RT UT, dn una conversazione captata sull'utenza a lui attribuita nel corso delle indagini in un'occasione aveva indicato al corriere DHL il proprio indirizzo di residenza, fornendo così definitiva prova della sua identità. Quanto alla prova dei singoli episodi di spaccio, sono state richiamate le conversazioni più eloquenti, riportate per esteso dal G.U.P. (pag. 10 ss. della sentenza di primo grado) e per sintesi dalla Corte di appello (pag. 9 ss. della pronuncia di appello), rimarcanclosi al riguardo l'uso di un linguaggio cifrato, caratterizzato dalla ricorrenza di termini di uso comune (come "carne", "scarpe", "magliette", "pesos" o "euro"), la cui incoerenza, all'interno dei singoli dialoghi e nel contesto in cui gli stessi avvenivano, rendeva evidente la loro funzione evocativa di un diverso significato, convenzionalmente attribuito dagli interlocutori al fine di nascondere la natura reale delle discussioni, aventi ad oggetto accordi in vista della cessione di sostanze stupefacenti. Rispetto al significato attribuito ai dialoghi intercettati, in ogni caso, non si ravvisano aporie, né sono stati dedotti, in termini adeguatamente specifici, vizi di travisamento, per cui sul punto l'apparato motivazionale delle due conformi sentenze di merito risulta immune da censure, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito (sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 2637159) che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. Peraltro, nella vicenda in esame, non vengono in rilievo solo ipotesi di cd. "droga parlata", ma vi sono stati anche taluni sequestri, come ad esempio quello di 344 grammi di cocaina e di 4.260 euro in contanti del 27 novembre 2019, scaturito dall'ascolto del progr. 5811 del 26 novembre 2019, nella quale si parlava, per riferirsi allo stupefacente, di "100 euro in prestito". Questo e gli altri sequestri (ossia quelli del 14 giugno e del 21 agosto 2019) hanno coinvolto soggetti che, in più occasioni, hanno concorso nelle condotte illecite asc:ritte ai ricorrenti, avendo riguardato ad esempio ZA VE, concorrente di PO° UT nei fatti di cui ai capi 5.8, 5.10 e 5.11, nonché CA UC GA, a sua volta concorrente di DA nei fatti di cui ai capi 5.6 e 5.7, oltre che MI IN e RO AD RO, persone coinvolte in significative attività illecite e in costante contatto con DA nel periodo c:orrispondente al loro rispettivo arresto. Del resto, oltre che autoaccusatorie, le dichiarazioni ammissive dei coimputati AR GA e CA UC hanno assunto valenza anche eteroaccusatoria nei confronti degli odierni ricorrenti, fornendo ulteriore riscontro al già illuminante materiale intercettivo acquisito. 1.2. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con gli elementi probatori acquisiti, il giudizio di colpevolezza degli imputati non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa e parziale delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, essendo costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione (cfr. ex multis • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 2. Restano da esaminare le residue censure sollevate nell'interesse di DA. 2.1. Quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, la Corte di appello ha osservato che ognuna delle condotte contestate si inseriva nel contesto di un'attività continuativa e organizzata di compravendita di quantitativi non modesti (nell'ordine di qualche etto) di sostanza stupefacente di tipo cocaina, con la compartecipazione di una pluralità di soggetti, ognuno dei quali impegnato a livello di "grossisti" e non di spacciatori al minuto, ciò a conferma di un'elevata potenzialità offensiva incompatibile con la fattispecie invocata. Orbene, tale impostazione appare senz'altro legittima, ponendosi in sintonia con l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5106.3 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente Murolo), con cui si è precisato che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facíe contraddittorie in tal senso;
il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrare, come avvenuto nella vicenda in esame con argomenti tutt'altro che illogici, di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti. 2.3. Anche nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata resiste alle obiezioni difensive, avendo la Corte di appello, nella rideterminazione della pena imposta dall'assorbimento del capo 5.3 nel capo 5.2., fissato la pena base a carico di DA in anni 8 di reclusione ed euro 30.000 di multa "in ragione del quantitativo di stupefacente ceduto", giustificando così il discostamento dal minimo edittale, non potendosi sottacere che all'imputato, nonostante la non lieve entità dei fatti, sono stai:e comunque riconosciute le attenuanti generiche, con riduzione di pena ad anni 5, mesi 4 ed euro 20.000, per cui non può affermarsi che la complessiva determinazione della pena sia stata ispirata da criteri di eccessivo rigore, e ciò anche considerando gli aumenti per la continuazione, contenuti in mesi 6 ed euro 2.000 per ciascuno dei due residui capi unificati ex art. 81 cod. pen., per un totale di anni 6, mesi 4 ed euro 22.000, pena su cui è stata applicata la riduzione finale di un terzo del rito abbreviato. • 3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze rispettivamente sollevate, i ricorsi di DA ME CA e di LO UT AN LO devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/02/2023