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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/06/2024, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO-PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2166 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022,
avente ad oggetto: "ripetizione indebito", vertente,
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Quirino Parte_1 C.F._1
Cianciaruso, giusta mandato in atti;
- attrice -
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_1
, filiale di , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_1
-convenuti contumaci –
Conclusioni:
le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. L'attrice, con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti epigrafati, ha esposto di aver prestato garanzia fideiussoria a favore di che in data 07.07.1995, il Parte_2
Pretore di aveva emesso (proc. R.G. n.811/95) ordinanza di assegnazione, in favore CP_1
del delle somme a lei dovute dall' Org_1 CP_1 Organizzazione_2
” – terzo pignorato-; che detta situazione debitoria originava dal decreto ingiuntivo n.
[...]
1 232/94 ottenuto dal ed opposto sia da essa attrice, quale fideiussore, sia dal Org_1
debitore principale, che la sentenza del tribunale di Avellino (n. 989/98), Parte_2
confermata in appello (n. 3350/2001), aveva limitato l'obbligo di essa garante al pagamento nel limite massimo garantito di lire 25.000.000 (oggi euro 12.911,42); che medio tempore, stante il sopravvenuto pensionamento, con nota contabile del 07/05/2008, l' di CP_3
aveva attestato di aver applicato sul trattamento pensionistico la ritenuta mensile di CP_1
euro 142,27, a decorrere dal 01.02.2002 e, pertanto, di aver versato alla Controparte_4
(società capogruppo che nel mentre aveva incorporato per fusione il , alla Org_1
data del 31.03.2008, la somma totale di € 10.527,98; che, nonostante il lasso di tempo trascorso, l' di (subentrata dal primo gennaio 2012 alla soppressa CP_1 CP_1 CP_3
aveva continuato illegittimamente ad applicare sulla pensione dovuta all'attrice la predetta trattenuta mensile di euro 142,27, in favore della Controparte_4
Tanto premesso, lamentando un indebito oggettivo, rimasta inevasa la diffida di messa in mora inviata a mezzo pec in data 11.02.2022, l'attrice ha citato in giudizio
[...]
ed chiedendo di accertare illegittimità delle Controparte_5 Controparte_6
trattenute applicate sul proprio trattamento pensionistico, operate dall' di e CP_1 CP_1
corrisposte alla oltre l'importo dovuto, e di condannarle alla Controparte_4
restituzione in suo favore della somma di € 21.517,92 o di quella diversa emergente in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole trattenute e fino all'effettivo soddisfo, nonché di condannare i convenuti al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese e competenze di causa con attribuzione al difensore.
Sebbene ritualmente citati, i convenuti non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
2. Inquadramento normativo
La fattispecie in oggetto è sussumibile sotto la previsione normativa di cui all'art.2033 c.c.,
essendo stata prospettata una ipotesi di indebito oggettivo. La norma richiamata recita testualmente che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”, contemplando l'evenienza in cui il debito non sussista, cioè sia privo di qualsiasi
causa di giustificazione. La giurisprudenza di merito ha più volte precisato che la norma ha
2 portata generale, va intesa necessariamente in senso ampio ed in quanto compatibile alle
situazioni di volta in volta considerate (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 17572/2023) e, pertanto,
sono da intendersi in essa ricomprese sia l'ipotesi in cui il debito non è mai sorto, sia quella
in cui esso si è estinto con adempimento o altro mezzo (ex multis Cass. Lav. Ord. n.
18266/2018; Cass. Sent. n. 5624/2009), come nel caso di specie.
In sostanza, all'effettuazione di un pagamento non dovuto, in assenza di un valido vincolo giuridico pregresso che abbia per contenuto oggettivo una prestazione e almeno due soggetti consistenti nel debitore e nel creditore, qualunque ne sia la causa genetica, consegue la nascita di un'obbligazione restitutoria in capo a colui che l'ha ricevuto.
In definitiva, l'assenza di una causa solvendi alla base di un pagamento, costituisce presupposto per la ripetizione dell'indebito oggettivo descritto dall'art. 2033 c.c..
Si tratta di una fonte “atipica” delle obbligazioni, in relazione a quanto stabilito dall'art. 1173 c.c., ulteriore e residuale rispetto alle due fonti tipiche che consistono nel contratto e nel fatto illecito;
principio di atipicità secondo cui le obbligazioni derivano da qualsiasi “atto” e qualsiasi “fatto” idoneo a produrle in conformità con l'ordinamento. Proprio tra i “fatti” è possibile annoverare, tra le diverse ipotesi, anche il pagamento dell'indebito.
3. Il caso concreto
E' in atti documentato che l' , quale terzo pignorato, ha continuato a prelevare sul CP_1
trattamento pensionistico dell'attrice - titolare della pensione n. 14077287-, la ritenuta mensile di euro 142,27 ed a versare la stessa ad , ente creditore, anche Controparte_6
successivamente al raggiungimento dell'intero importo dovuto a quest'ultimo, ossia lire 25.000.000 - oggi euro 12.911,42 -, come disposto dal Tribunale di Avellino prima e dalla Corte di Appello di Napoli, poi. Dall'altro lato, la banca ha continuato ad incassare nonostante il suo credito fosse stato soddisfatto.
Ciò si evince chiaramente dal depositato accreditamento pensionistico datato
05.05.2022 ed è stato, inoltre, confermato dalla disposta c.t.u. tecnica-contabile, che
3 questo giudice ritiene di dover pienamente condividere e far propria, poiché trattasi di un elaborato completo, logico, analitico e lineare, sulla scorta dei dati evincibili dalla documentazione depositata in atti.
Il C.T.U., dott.ssa , ha proceduto alla ricostruzione del rapporto tra le parti ed Persona_1
ha confermato che le somme effettivamente dovute dall'odierna attrice, in quanto terzo garante ed in base agli importi indicati nei provvedimenti giudiziari depositati in giudizio,
erano superiori ai limiti della garanzia fidejussoria prestata, pari ad euro 12.911,42; ha poi accertato che al fideiussore sono state applicate, dall' prima e dall' dopo, CP_3 CP_1
trattenute per un importo pari ad euro 142,27 mensili, a decorrere dal 01.02.2002, al mese di gennaio 2024 ed ancora in corso;
conclusivamente, ha stimato un importo complessivo delle trattenute operate a favore della pari ad euro 37.559,28, risultando una Controparte_6
somma indebitamente trattenuta, rispetto a quella indicata nel titolo definitivo, di euro
24.647,86.
Pertanto, risulta un indebito di € 24.647,86, da cui discende l'obbligo dei convenuti di restituire la somma suindicata all'attrice.
4. Sugli interessi
L'art. 2033 c.c., che disciplina la fattispecie dell'indebito oggettivo ed applicabile al caso di specie, riconosce all'accipiens anche il diritto ai frutti ed agli interessi dal giorno del pagamento in caso di mala fede del solvens e dal giorno della domanda in caso di buona fede;
l'espressione “dal giorno della domanda”, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, va intesa in senso ampio e non va riferita esclusivamente alla domanda giudiziale,
ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass, Sez. Unite, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019).
L'indagine sul concorso o meno della buona fede è demandata al magistrato, il quale forma il proprio giudizio apprezzando le circostanze della fattispecie sottoposta al suo esame.
È ormai principio consolidato quello secondo cui “In materia di indebito oggettivo, la buona
fede dell' "accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della
domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica,
4 derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando
applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo
essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire
gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede all'atto della
ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto
a conseguirla” (Cass. Sez. 1, Ord. n. 23448 /2020; Cass. Lav., Sent. n. 10815/2013).
Ebbene, nel caso concreto è da ritenersi provata dall'attrice la mala fede dei convenuti. Infatti, entrambi gli enti erano perfettamente a conoscenza dell'importo massimo da poter pignorare e del termine entro cui sospendere le ritenute mensili perché si trattava di evenienza desumibile da titoli giudiziali;
inoltre, non può non considerarsi il comportamento di totale incuranza dei convenuti rispetto alle legittime richieste provenienti dall'attrice.
Nessuna risposta, infatti, è mai pervenuta alla diffida e messa in mora o all'invito a negoziazione assistita, inoltrate sia all' che ad a mezzo pec;
peraltro, gli CP_1 Controparte_6
indicati enti, seppur ritualmente citati, non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio;
anzi, hanno persino continuato ad applicare illegittimamente la ritenuta mensile a carico dell'istante nel corso del giudizio. Inevasa risulta anche la richiesta di resoconto dei versamenti effettuati ad , inviata dall'attrice con pec del 31.3.22 all'ente previdenziale. Controparte_6
Gli interessi, quindi, vanno riconosciuti da ogni singolo pagamento non dovuto.
5.Sulla rivalutazione monetaria ed il risarcimento del danno
Altresì, l'attrice ha chiesto riconoscersi la rivalutazione monetaria dalle singole trattenute e fino all'effettivo soddisfo e di condannare parte convenuta al risarcimento del danno con valutazione anche equitativa.
Quanto alla rivalutazione, va ricordato che non può essere riconosciuta per i debiti di valuta;
in ogni caso, con riferimento all'art 2033 c.c., la giurisprudenza ha da tempo precisato che anche a tale fattispecie (che ha ad oggetto una obbligazione pecuniaria di fonte legale), va applicato l'art. 1224 c.c. in tema di interessi e di risarcimento del maggior danno (ex multis
Cass. 20 dicembre 1996 n. 11440; Cass. 24 aprile 1990 n. 3432).
5 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, essendo applicabile all'obbligo di restituzione l'art. 1244 c.c., oltre agli interessi spetta, se provato e con la stessa decorrenza (e quindi se vi
è malafede dalla data del pagamento), il maggior danno da svalutazione monetaria di cui al secondo comma (Cass. n. 11033/01, Cass. n. 1756/01, Cass. n. 4958/96, Cass. n. 11440/96,
Cass. n. 3634/98; si ricorda che l'art. 1224 c.c. al co.2 recita “Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento...” ); ha chiarito, altresì, che in caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 secondo comma 2, c.c., può dirsi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato è stato superiore al saggio degli interessi legali. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 17572/2023), salva la prova di danno maggiore.
Dal calcolo effettuato in proposito dal C.T.U., è emerso che gli interessi calcolati al tasso legale (euro 2.223,53) risultano minori di quelli calcolati al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato (euro 3.084,14), ragion per cui è in tale ultima misura che devono essere liquidati, indimostrato essendo un danno maggiore.
6. Liquidazione
Sulla scorta di tali argomentazioni e di quanto correttamente elaborato e conteggiato dal
C.T.U., la somma indebitamente trattenuta e da restituire all'attrice, complessiva degli interessi dal giorno del pagamento di ogni singola rata, è pari ad euro € 27.732,00.
I convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma suindicata, oltre ritenute successive al mese di gennaio 2024 ed interessi fino al soddisfo.
7. Spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in quota uguale ed in solido.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
1. condanna in solido , in persona del legale rappresentante p.t., filiale Controparte_2
di , ed , in persona del legale rapp.te pro tempore, alla restituzione CP_1 Controparte_5
in favore dell'attrice della somma di € 27.732,00, già comprensiva di interessi come in motivazione, nonché ritenute successive al gennaio 2024 ed interessi fino al soddisfo;
2. condanna in solido i convenuti alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Avellino, 11.6.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
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