Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Taddei ed Hakan Eller, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Imperia, in persona del Questore pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del provvedimento del Questore di Imperia Cat. -OMISSIS- di reg. del 14/05/2025 notificato il 22/01/2026 portante revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo-OMISSIS- rilasciato il 22/08/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. MA BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
TT e DI
Il ricorrente, con memoria versata in atti in data 3.4.2026, ha comunicato che nelle more del giudizio l’Amministrazione ha rilasciato un nuovo titolo di soggiorno di durata biennale e che ciò determinerebbe la cessazione della materia del contendere, chiedendo pertanto a questo T.A.R. di darne atto con sentenza, a spese compensate.
Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dal ricorrente e tenuto conto che il titolo di soggiorno rilasciato ha efficacia solo biennale e non di “lungo periodo” come quello revocato, riqualifica l’istanza del ricorrente e, pertanto, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe AR, Presidente
MA BO, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| MA BO | Giuseppe AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.