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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 29/01/2026, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1078/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
AR NS, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 418/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 16827/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011853655000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011853655000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011853655000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100112608204501
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110101290685502
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120165051670502
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7158/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento mdell'appello principale;
rigetto dell'appello incidentale
Resistente/Appellato: Accoglimento dell'appello incidentale;
rigetto dell'appello principale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.16827/2024, depositata il 25-11-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento dall'Agente di Riscossione n.0712024901185 3655000, notificata il 15-3-2024, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali: - 07120060089513443501, ad oggetto IRAP anno 2002 e presuntivamente notificata il
17/07/2007; n.07120090043955621501, ad oggetto iva anno 2005 e presuntivamente notificata in data
14/04/2009; n.07120100112608204501, ad oggetto irap ed iva anno 2006 e presuntivamente notificata in data 15/11/2010; n.07120110101290685502, ad oggetto irap (sanzioni ed interessi) anno 2007, ritenute irpef 2007 ed iva 2007 e presuntivamente notificata in data 26/07/2011; n.07120120079727410502, ad oggetto iva anno 2008 e presuntivamente notificata in data 29/12/2012; n.07120130079784304502, ad oggetto IVA anno 2009 e presuntivamente notificata il 3/11/2013; che la ricorrente aveva eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento, poste a base dell'intimazione impugnata e la prescrizione dei crediti;
che si era costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositando le relate delle notifiche delle indicate cartelle.
Aveva quindi osservato che le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato erano state tutte ritualmente notificate;
peraltro, i crediti di cui alle cartelle n.07120060089513443501 (ad oggetto irap anno
2002 e notificata il 17/07/2007) e n.07120090043955621501 (ad oggetto iva anno 2005 e notificata in data
14/04/2009) erano prescritti, non potendo applicarsi la sospensione di cui alla legislazione emergenziale anticovid e non potendosi tenere conto delle notifiche degli atti interruttivi depositati tardivamente;
per le altre cartelle -tenuto conto della sospensione dei termini di cui al decreto cura Italia- la prescrizione non era maturata. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto appello principale l'Ricorrente_1 lamentandone l'erroneità: a) nella parte in cui non aveva dichiarato la prescrizione (quinquennale) di sanzioni e interessi delle cartelle non annullate;
b) nella parte in cui non aveva dichiarato comunque la prescrizione dei crediti tributari di cui alle cartelle n.07120100112608204501 e n.07120110101290685502, maturata anche tenendo conto della sospensione covid;
aveva concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al difensore, antistatario.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto dell'appello principale stante la notifica di atti interruttivi e proponendo appello incidentale avverso la parte della sentenza che aveva parzialmente accolto il ricorso, rappresentando che la cartella di pagamento n.
07120060089513443000 era stata seguita dalle intimazioni di pagamento n. 07120179018392902000 notificata in data 12.05.2017 e n. 071202390067162 34/000, notificata il 24.10.2023 e che la cartella di pagamento n.07120090043955621000 era stata seguita della intimazione di pagamento n.0712018903147222000 notificata in data 30.08.2018 e dalla intimazione di pagamento n.071202390067162 34/000, notificata il 24.10.2023. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P. I di Napoli, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale negli stessi termini formulati dall'A.d.E.R.. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
L'appellante incidentale A.d.E.R. aveva depositato note di discussione.
L'appellante principale aveva depositato memorie di replica, formulando le seguenti osservazioni:
a) inammissibilità del deposito di notifiche nel giudizio di appello;
b) irregolarità delle notifiche delle intimazioni depositate:
b1) cartella n.07120060089513443501 annullata dalla sentenza di primo grado: la notifica a mezzo pec dell'intimazione n.07120179018392902000 non era andata a buon fine;
era stato effettuato il deposito presso la Camera di Commercio, ma la raccomandata informativa era stata inviata all'indirizzo della società in liquidazione e non a quello del liquidatore, rappresentante legale;
l'intimazione n.07120239006716234/000, era stata notificata in Indirizzo_1- centro polifunzionale INAIL- Torre 7- Piano 9 presso lo studio della dott.ssa Nominativo_1, a un indirizzo cessata dal 2010;
b2) cartella n.07120090043955621501 annullata dalla sentenza di primo grado: la notifica a mezzo pec dell'intimazione n.072101890314722200 non era andata a buon fine;
era stato effettuato il deposito presso al Camera di Commercio, ma non vi è prova della spedizione della raccomandata informativa;
della irregolarità della notificata della intimazione n.07120239006716234/000 si è detto al punto b1;
b3) cartella n.07120100112608204501: l'intimazione n.07120219014980 534000 era stata notificata in
Indirizzo_1- centro polifunzionale INAIL- Torre 7- Piano 9 presso lo studio della dott.ssa Gorga, a un indirizzo cessato dal 2010;
b4) cartella n.071201101010290685502; l'intimazione n. 0712022901820650 600 era stata notificata in
Indirizzo_1- centro polifunzionale INAIL- Torre 7- Piano 9 presso lo studio della dott.ssa Gorga, a un indirizzo cessata dal 2010.
All'odierna udienza è comparso il difensore dell'appellante principale che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione;
l'appello incidentale infondato e deve essere respinto.
L'impugnazione principale concerne la prescrizione della pretesa tributaria delle cartelle di pagamento non annullate dalla Corte provinciale;
in subordine la prescrizione di sanzioni e interessi relative alle pretese tributarie di cui a dette cartelle di pagamento.
In motivo sub 2 -che per ragioni di ordine logico deve essere esaminato per primo- è privo di fondamento e deve essere respinto.
L'art.68 co.1 D.L. 18/2020 richiama l'art.12 del D.L.vo 159/2015 che al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al co.2 stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre
2023.
Quindi, se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva natural-mente nel biennio 2020-2021
i termini di prescrizione e decadenza slittavano al 31 dicembre 2023; se fosse scaduto successivamente i termini di prescrizione sarebbero stati sospesi per 542 giorni.
Con riferimento al caso di specie deve osservarsi che la cartella di pagamento n. 07120100112608204501, riguardante irap anno 2006 era notificata in data 15/11/2010; trattandosi di tributo erariale la prescrizione decennale maturava il 15-11-2020; per il disposto dell'art.68 cit., la prescrizione era sospesa fino al
31-12-2023, oltre il periodo che va dall'inizio della sospensione al 15-11-2020; analogo discorso è da fare per la cartella n.07120110101290685502, riguardante irap anno 2007, notificata il 26/07/2011.
Per la cartella di pagamento n.07120130079784304000 non oggetto di gravame l'atto impugnato deve essere confermato per quanto concerne la sorta capitale.
Viceversa, è fondato il motivo di gravame concernente la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi di tutte le cartelle non annullate, maturata anteriormente all'inizio del periodo di sospensione.
L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione deve essere respinto. A prescindere dalle fondate obiezioni dell'appellante principale circa le evidenti criticità delle notifiche delle intimazioni prodotte per la prima volta in sede di gravame, appare decisivo il rilievo che detta produzione è inammissibile ai sensi dell'art.58 co.3 D.L.vo 546/92 nuovo testo, applicabile ratione temporis, trattandosi di procedimento iniziato con ricorso notificato dopo il 4-1-2025.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo del gravame principale deve essere dichiarata la prescrizione di sanzioni e interessi delle cartelle non annullate con la sentenza di primo grado. L'appello incidentale dell'Ufficio va respinto integralmente.
Il parziale accoglimento del ricorso e dell'appello principale giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale;
Rigetta l'appello incidentale;
Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
AR NS, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 418/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 16827/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011853655000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011853655000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249011853655000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100112608204501
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110101290685502
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120165051670502
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7158/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento mdell'appello principale;
rigetto dell'appello incidentale
Resistente/Appellato: Accoglimento dell'appello incidentale;
rigetto dell'appello principale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.16827/2024, depositata il 25-11-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento dall'Agente di Riscossione n.0712024901185 3655000, notificata il 15-3-2024, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali: - 07120060089513443501, ad oggetto IRAP anno 2002 e presuntivamente notificata il
17/07/2007; n.07120090043955621501, ad oggetto iva anno 2005 e presuntivamente notificata in data
14/04/2009; n.07120100112608204501, ad oggetto irap ed iva anno 2006 e presuntivamente notificata in data 15/11/2010; n.07120110101290685502, ad oggetto irap (sanzioni ed interessi) anno 2007, ritenute irpef 2007 ed iva 2007 e presuntivamente notificata in data 26/07/2011; n.07120120079727410502, ad oggetto iva anno 2008 e presuntivamente notificata in data 29/12/2012; n.07120130079784304502, ad oggetto IVA anno 2009 e presuntivamente notificata il 3/11/2013; che la ricorrente aveva eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento, poste a base dell'intimazione impugnata e la prescrizione dei crediti;
che si era costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositando le relate delle notifiche delle indicate cartelle.
Aveva quindi osservato che le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato erano state tutte ritualmente notificate;
peraltro, i crediti di cui alle cartelle n.07120060089513443501 (ad oggetto irap anno
2002 e notificata il 17/07/2007) e n.07120090043955621501 (ad oggetto iva anno 2005 e notificata in data
14/04/2009) erano prescritti, non potendo applicarsi la sospensione di cui alla legislazione emergenziale anticovid e non potendosi tenere conto delle notifiche degli atti interruttivi depositati tardivamente;
per le altre cartelle -tenuto conto della sospensione dei termini di cui al decreto cura Italia- la prescrizione non era maturata. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto appello principale l'Ricorrente_1 lamentandone l'erroneità: a) nella parte in cui non aveva dichiarato la prescrizione (quinquennale) di sanzioni e interessi delle cartelle non annullate;
b) nella parte in cui non aveva dichiarato comunque la prescrizione dei crediti tributari di cui alle cartelle n.07120100112608204501 e n.07120110101290685502, maturata anche tenendo conto della sospensione covid;
aveva concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al difensore, antistatario.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto dell'appello principale stante la notifica di atti interruttivi e proponendo appello incidentale avverso la parte della sentenza che aveva parzialmente accolto il ricorso, rappresentando che la cartella di pagamento n.
07120060089513443000 era stata seguita dalle intimazioni di pagamento n. 07120179018392902000 notificata in data 12.05.2017 e n. 071202390067162 34/000, notificata il 24.10.2023 e che la cartella di pagamento n.07120090043955621000 era stata seguita della intimazione di pagamento n.0712018903147222000 notificata in data 30.08.2018 e dalla intimazione di pagamento n.071202390067162 34/000, notificata il 24.10.2023. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P. I di Napoli, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale negli stessi termini formulati dall'A.d.E.R.. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
L'appellante incidentale A.d.E.R. aveva depositato note di discussione.
L'appellante principale aveva depositato memorie di replica, formulando le seguenti osservazioni:
a) inammissibilità del deposito di notifiche nel giudizio di appello;
b) irregolarità delle notifiche delle intimazioni depositate:
b1) cartella n.07120060089513443501 annullata dalla sentenza di primo grado: la notifica a mezzo pec dell'intimazione n.07120179018392902000 non era andata a buon fine;
era stato effettuato il deposito presso la Camera di Commercio, ma la raccomandata informativa era stata inviata all'indirizzo della società in liquidazione e non a quello del liquidatore, rappresentante legale;
l'intimazione n.07120239006716234/000, era stata notificata in Indirizzo_1- centro polifunzionale INAIL- Torre 7- Piano 9 presso lo studio della dott.ssa Nominativo_1, a un indirizzo cessata dal 2010;
b2) cartella n.07120090043955621501 annullata dalla sentenza di primo grado: la notifica a mezzo pec dell'intimazione n.072101890314722200 non era andata a buon fine;
era stato effettuato il deposito presso al Camera di Commercio, ma non vi è prova della spedizione della raccomandata informativa;
della irregolarità della notificata della intimazione n.07120239006716234/000 si è detto al punto b1;
b3) cartella n.07120100112608204501: l'intimazione n.07120219014980 534000 era stata notificata in
Indirizzo_1- centro polifunzionale INAIL- Torre 7- Piano 9 presso lo studio della dott.ssa Gorga, a un indirizzo cessato dal 2010;
b4) cartella n.071201101010290685502; l'intimazione n. 0712022901820650 600 era stata notificata in
Indirizzo_1- centro polifunzionale INAIL- Torre 7- Piano 9 presso lo studio della dott.ssa Gorga, a un indirizzo cessata dal 2010.
All'odierna udienza è comparso il difensore dell'appellante principale che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione;
l'appello incidentale infondato e deve essere respinto.
L'impugnazione principale concerne la prescrizione della pretesa tributaria delle cartelle di pagamento non annullate dalla Corte provinciale;
in subordine la prescrizione di sanzioni e interessi relative alle pretese tributarie di cui a dette cartelle di pagamento.
In motivo sub 2 -che per ragioni di ordine logico deve essere esaminato per primo- è privo di fondamento e deve essere respinto.
L'art.68 co.1 D.L. 18/2020 richiama l'art.12 del D.L.vo 159/2015 che al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al co.2 stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre
2023.
Quindi, se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva natural-mente nel biennio 2020-2021
i termini di prescrizione e decadenza slittavano al 31 dicembre 2023; se fosse scaduto successivamente i termini di prescrizione sarebbero stati sospesi per 542 giorni.
Con riferimento al caso di specie deve osservarsi che la cartella di pagamento n. 07120100112608204501, riguardante irap anno 2006 era notificata in data 15/11/2010; trattandosi di tributo erariale la prescrizione decennale maturava il 15-11-2020; per il disposto dell'art.68 cit., la prescrizione era sospesa fino al
31-12-2023, oltre il periodo che va dall'inizio della sospensione al 15-11-2020; analogo discorso è da fare per la cartella n.07120110101290685502, riguardante irap anno 2007, notificata il 26/07/2011.
Per la cartella di pagamento n.07120130079784304000 non oggetto di gravame l'atto impugnato deve essere confermato per quanto concerne la sorta capitale.
Viceversa, è fondato il motivo di gravame concernente la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi di tutte le cartelle non annullate, maturata anteriormente all'inizio del periodo di sospensione.
L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione deve essere respinto. A prescindere dalle fondate obiezioni dell'appellante principale circa le evidenti criticità delle notifiche delle intimazioni prodotte per la prima volta in sede di gravame, appare decisivo il rilievo che detta produzione è inammissibile ai sensi dell'art.58 co.3 D.L.vo 546/92 nuovo testo, applicabile ratione temporis, trattandosi di procedimento iniziato con ricorso notificato dopo il 4-1-2025.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo del gravame principale deve essere dichiarata la prescrizione di sanzioni e interessi delle cartelle non annullate con la sentenza di primo grado. L'appello incidentale dell'Ufficio va respinto integralmente.
Il parziale accoglimento del ricorso e dell'appello principale giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale;
Rigetta l'appello incidentale;
Compensa le spese di giudizio.