Articolo 125 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 124Articolo 126
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14 maggio 1978
Art. 125.

Alle spese di cui ai capitoli n. 7202 e n. 7203 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978