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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1230/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
NO FA NZ EUG, Presidente
EA US, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2926/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 425 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 29.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, relativo a
TARI per gli anni dal 2018 al 2022, per un valore di causa di € 8.188,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria, dal momento che gli immobili tassati erano nel possesso di altri soggetti, locatari degli stessi.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo riconosciuto fondate le ragioni del ricorrente. Allegava il provvedimento di annullamento del provvedimento impugnato.
In data 26.9.2025 parte ricorrente depositava istanza con la quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Reiterava la richiesta in data 9.12.2025.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la dimostrazione dell'avvenuto annullamento del provvedimento impugnato non vi è più ragione del contendere. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Le spese devono essere compensate fra le parti, come da esse concordemente richiesto.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
NO FA NZ EUG, Presidente
EA US, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2926/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 425 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 29.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, relativo a
TARI per gli anni dal 2018 al 2022, per un valore di causa di € 8.188,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria, dal momento che gli immobili tassati erano nel possesso di altri soggetti, locatari degli stessi.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo riconosciuto fondate le ragioni del ricorrente. Allegava il provvedimento di annullamento del provvedimento impugnato.
In data 26.9.2025 parte ricorrente depositava istanza con la quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Reiterava la richiesta in data 9.12.2025.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la dimostrazione dell'avvenuto annullamento del provvedimento impugnato non vi è più ragione del contendere. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Le spese devono essere compensate fra le parti, come da esse concordemente richiesto.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.