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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
CIMINI CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - NC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 003 2025 90022723 22 000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 571/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 6 ottobre 2025 Ricorrente_1 ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia contro l'intimazione di pagamento n. 003 2025 9002272322 000 notificato il 25.8.2025, riferito alla cartella di pagamento n. 003
2013 0010067867 000, relativa al presunto mancato pagamento dell'importo di euro 6.885,21, presuntivamente notificata il 25/01/2014, avente ad oggetto “IRPEF, indennità di fine rapporto lavoro dipendente”, per l'anno 2006.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto per i seguenti motivi: 1) intervenuta prescrizione quinquennale del credito erariale risalente all'anno 2006, in quanto mai interrotta;
2) violazione dello statuto del contribuente, della l. 241/90 e dell'art. 24 Costituzione, non avendo l'Agenzia allegato all'intimazione la cartella di pagamento ed eventuali atti prodromici, e non avendo l'atto individuato con chiarezza l'autorità amministrativa competente per un riesame dell'atto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-RI, che ha chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione del termine perentorio per la sua proposizione ex art. 21 d. lgs. 546/92, poiché la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata (per irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza, con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti dalla normativa) e non tempestivamente impugnata.
Quanto al preteso difetto di motivazione dell'atto, ha evidenziato che l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impositivi (cui è riferibile l'art. 7 della legge 212/00), per cui l'obbligo motivazionale è assolto nel richiamo al titolo esecutivo sottostante;
trattandosi poi di atto a contenuto vincolato, la motivazione contenuta al suo interno non è scelta dall'Agente della RI ma dall'ente impositore titolare della pretesa.
In ordine alla asserita prescrizione del credito, ha prodotto copia di tre atti interruttivi (avvisi di intimazione) notificati il 9.10.2018, il 3.7.2023 ed il 21.8.2023. Ciò posto ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 546/92, poiché il ricorrente aveva l'onere di far valere la doglianza della prescrizione impugnando gli atti notificati precedentemente.
L'11 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato memorie scritte, facendo presente che la notifica dell'estratto di ruolo contente la cartella di pagamento n. 00320130010067867000 sarebbe nulla, atteso il mancato rinvenimento dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione del destinatario e l'omesso recapito dell'avviso raccomandato inerente al deposito dell'atto presso la casa comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
1. In merito al termine di prescrizione della pretesa tributaria si discute da tempo se quello ordinario sia di cinque o dieci anni.
Secondo questa Corte di giustizia tributaria si è ormai consolidato un orientamento giurisprudenziale di legittimità, assolutamente condivisibile, secondo il quale - di regola - opera il termine prescrizionale di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c., a meno che vi sia una disposizione speciale che stabilisca una prescrizione più breve (es. in tema di tasse automobilistiche).
Dunque, il termine ordinario decennale di prescrizione è riferibile alle imposte dirette (IRPEF, IVA, IRAP), non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario, attesa l'autonomia dei singoli periodi di imposta, ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove e sempre autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi, da verificare ogni volta, ed altresì non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione solo per il fatto dell'iscrizione a ruolo e emissione della cartella.[1]
Ciò premesso il credito in questione non si è prescritto poiché, come dimostrato per tabulas dalla resistente, la cartella di pagamento impugnata è stata regolarmente notificata nel 2014 per irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza, con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti dalla normativa.
L'assunto del ricorrente, secondo cui la notifica in questione sarebbe incompleta, risulta smentito dalla produzione documentale allegata alle controdeduzioni (cfr. doc. n. 2), alla cui lettura si rimanda.
2. Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di ricorso, posto che l'atto di intimazione non può essere considerato atto impositivo e, dunque, non soggiace ai principi sanciti dall'art. 7 l. 212/00; tale atto, invero, si reputa adeguatamente motivato quando - come accaduto nel caso di specie - indichi con precisione e in dettaglio i tributi che costituivano oggetto della cartella antecedentemente notificata;
non è invece necessario che la cartella stessa sia allegata all'atto.
3. Il rigetto del ricorso implica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate-RI per la costituzione in giudizio, che si liquidano in 1.000,00 euro.
[1] Cfr., da ultimo, Cass. sez. VI, ordinanza n. 12740 del 20 gennaio 2020; ed ancora Cass. Sez. Trib., ordinanza n. 8120 del 9 dicembre 2020.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1000,00. IL GIUDICE CARLO CIMINI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
CIMINI CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - NC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 003 2025 90022723 22 000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 571/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 6 ottobre 2025 Ricorrente_1 ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia contro l'intimazione di pagamento n. 003 2025 9002272322 000 notificato il 25.8.2025, riferito alla cartella di pagamento n. 003
2013 0010067867 000, relativa al presunto mancato pagamento dell'importo di euro 6.885,21, presuntivamente notificata il 25/01/2014, avente ad oggetto “IRPEF, indennità di fine rapporto lavoro dipendente”, per l'anno 2006.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto per i seguenti motivi: 1) intervenuta prescrizione quinquennale del credito erariale risalente all'anno 2006, in quanto mai interrotta;
2) violazione dello statuto del contribuente, della l. 241/90 e dell'art. 24 Costituzione, non avendo l'Agenzia allegato all'intimazione la cartella di pagamento ed eventuali atti prodromici, e non avendo l'atto individuato con chiarezza l'autorità amministrativa competente per un riesame dell'atto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-RI, che ha chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione del termine perentorio per la sua proposizione ex art. 21 d. lgs. 546/92, poiché la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata (per irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza, con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti dalla normativa) e non tempestivamente impugnata.
Quanto al preteso difetto di motivazione dell'atto, ha evidenziato che l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impositivi (cui è riferibile l'art. 7 della legge 212/00), per cui l'obbligo motivazionale è assolto nel richiamo al titolo esecutivo sottostante;
trattandosi poi di atto a contenuto vincolato, la motivazione contenuta al suo interno non è scelta dall'Agente della RI ma dall'ente impositore titolare della pretesa.
In ordine alla asserita prescrizione del credito, ha prodotto copia di tre atti interruttivi (avvisi di intimazione) notificati il 9.10.2018, il 3.7.2023 ed il 21.8.2023. Ciò posto ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 546/92, poiché il ricorrente aveva l'onere di far valere la doglianza della prescrizione impugnando gli atti notificati precedentemente.
L'11 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato memorie scritte, facendo presente che la notifica dell'estratto di ruolo contente la cartella di pagamento n. 00320130010067867000 sarebbe nulla, atteso il mancato rinvenimento dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione del destinatario e l'omesso recapito dell'avviso raccomandato inerente al deposito dell'atto presso la casa comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
1. In merito al termine di prescrizione della pretesa tributaria si discute da tempo se quello ordinario sia di cinque o dieci anni.
Secondo questa Corte di giustizia tributaria si è ormai consolidato un orientamento giurisprudenziale di legittimità, assolutamente condivisibile, secondo il quale - di regola - opera il termine prescrizionale di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c., a meno che vi sia una disposizione speciale che stabilisca una prescrizione più breve (es. in tema di tasse automobilistiche).
Dunque, il termine ordinario decennale di prescrizione è riferibile alle imposte dirette (IRPEF, IVA, IRAP), non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario, attesa l'autonomia dei singoli periodi di imposta, ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove e sempre autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi, da verificare ogni volta, ed altresì non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione solo per il fatto dell'iscrizione a ruolo e emissione della cartella.[1]
Ciò premesso il credito in questione non si è prescritto poiché, come dimostrato per tabulas dalla resistente, la cartella di pagamento impugnata è stata regolarmente notificata nel 2014 per irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza, con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti dalla normativa.
L'assunto del ricorrente, secondo cui la notifica in questione sarebbe incompleta, risulta smentito dalla produzione documentale allegata alle controdeduzioni (cfr. doc. n. 2), alla cui lettura si rimanda.
2. Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di ricorso, posto che l'atto di intimazione non può essere considerato atto impositivo e, dunque, non soggiace ai principi sanciti dall'art. 7 l. 212/00; tale atto, invero, si reputa adeguatamente motivato quando - come accaduto nel caso di specie - indichi con precisione e in dettaglio i tributi che costituivano oggetto della cartella antecedentemente notificata;
non è invece necessario che la cartella stessa sia allegata all'atto.
3. Il rigetto del ricorso implica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate-RI per la costituzione in giudizio, che si liquidano in 1.000,00 euro.
[1] Cfr., da ultimo, Cass. sez. VI, ordinanza n. 12740 del 20 gennaio 2020; ed ancora Cass. Sez. Trib., ordinanza n. 8120 del 9 dicembre 2020.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1000,00. IL GIUDICE CARLO CIMINI