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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10164 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AR GR ER, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 8793/2023 alla quale sono stati riuniti i procedimenti iscritti al N. RG n. 9435/2023 ed al N. RG n. 10283/2023 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, Via Benedetto Croce n. 80 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Covanti che li rappresenta e difende, come da procura in atti
ATTORI
E
CONDOMINIO DI VIA BADIA DI CAVA nn. 36/56-VIA VEDANA n. 49, ROMA (c.f. ), in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Roma, Circonvallazione Clodia n. 80, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Mileto e rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Luccisano, come da procura in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni richiamando quelle in atti e precisamente, pagina 1 di 9 PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria stanza, nel merito:
1. dichiarare la nullità della delibera condominiale del 7 luglio 2022 in merito alla nomina dell'amministratore per i motivi dinanzi esposti;
Parte_3
2. dichiarare altresì annullabile la delibera del 14 novembre 2022 per le motivazioni addotte in premessa. Con vittoria di spese, competenze e compensi di lite, inclusi quelli sostenuti nei propedeutici procedimenti di mediazione e quant'altro dovuto in dipendenza del presente procedimento, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Voglia, inoltre, il Giudice pronunciarsi in merito alle mancate partecipazioni delle Mediazioni civili ai fini delle conseguenze derivanti ex art. 96 cpc”.
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, 3° comma cpc e, conseguentemente, fissare nuova udienza per l'integrazione delle difese da parte del convenuto nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc;
- accertare e dichiarare la tardività dell'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale del 7.7.2022 e, per l'effetto, l'intervenuta decadenza dall'azione medesima da parte degli attori;
- accertare e dichiarare l'avvenuta approvazione della nomina/conferma dell'amministratore, Sig. da parte degli odierni attori nell'assemblea Parte_3 condominiale del 7.7.2022 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'impugnazione da parte dei medesimi della predetta delibera;
- accertare e dichiarare in relazione alle avverse impugnazioni delle delibere assembleari del 7.7.2022 e del 14.11.2022 la mancata osservanza da parte degli odierni attori del necessario vincolo di simmetria tra il contenuto delle relative domande di mediazione ed il contenuto della conseguente domanda giudiziale e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'impugnazione delle delibere assembleari del 7.7.2022 e del 14.11.2022 relativamente alle nuove e diverse eccezioni sollevate per la prima volta nella presente sede giudiziale. Nel merito:
- respingere l'avversa impugnazione e le domande tutte formulate dai Sigg. Pt_2
e in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti da
[...] Parte_1 questa difesa e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia delle delibere assembleari del 7.7.2022 e del 14.11.2022 del Condominio di Via Badia di Cava 36/56- Via Vedana n. 49, qui impugnate;
pagina 2 di 9 - comunque, accertare e dichiarare la cessata materia del contendere in relazione all'avversa impugnazione della delibera condominiale del 14.11.2022;
- condannare, altresì, gli attori, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità processuale aggravata, per i motivi tutti esposti da questa difesa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
************ Con atto di citazione ritualmente notificato, e proprietari Parte_2 Parte_1 di alcune unità immobiliari ricomprese nel Condominio di Via Badia di Cava nn. 36/56- Via Vedana n. 49, hanno convenuto quest'ultimo in giudizio impugnando le delibere assembleari del 7.7.2022 e del 14.11.2022, la prima, limitatamente alla decisione in merito alla nomina dell'amministratore (punto 4 all'o.d.g.), la seconda, in merito all'approvazione del bilancio consuntivo “lavori scale” (punto 1 all'o.d.g.). Hanno dedotto a sostegno:
- che l'assemblea condominiale tenutasi il 7.7.2022 avrebbe proceduto alla nomina dell'amministratore con un quorum insufficiente;
- che l'amministratore non avrebbe indicato il proprio compenso né i propri dati;
- che l'approvazione del consuntivo per lavori scale di cui alla delibera del 14.11.2022 sarebbe avvenuta anch'essa con quorum insufficiente;
- che i bilanci approvati mancherebbero della necessaria documentazione (registro di contabilità) mentre la nota sintetica esplicativa allegata al consuntivo sarebbe generica;
- che, infine, non vi sarebbe stata l'esecuzione delle opere per cui non sarebbe dovuto l'addebito della spesa al loro carico pro quota pari a complessivi euro 4.556,00. Si è costituito il Condominio di Via Badia di Cava nn. 36/56-Via Vedana n. 49, Roma impugnando e contestando le domande attoree e chiedendone l'integrale rigetto. Hanno eccepito, in via preliminare, la nullità della vocatio in ius per non essere stati rispettati i termini a comparire previsti dall'art. 163 bis cpc (ante riforma Cartabia). Ha poi ritenuto tardiva l'impugnazione proposta avverso la delibera del 7.7.2022 per non essere stati rispettati i termini di cui all'art. 1137, co. 2, c.c. con conseguente inammissibilità della domanda. Ha spiegato a tal proposito che la mediazione ante causam era stata introdotta dalla sola attrice con oggetto riferito al solo difetto di quorum, come Parte_1 evincibile dallo stesso verbale;
inoltre, l'istanza avrebbe riportato la sola dicitura
“Impugnativa del verbale di Assemblea del 07/07/2022” e si sarebbe conclusa con pagina 3 di 9 verbale negativo del 28.9.2022 mentre, invece, la citazione è stata notificata solo in data 1.2.2023 con conseguente decadenza per aver abbondantemente superato il termine di 30 gg. previsto ex lege. Ha dedotto inoltre l'inammissibilità dell'impugnazione anche sotto un diverso profilo. Invero, la nomina dell'amministratore era avvenuta anche con il voto favorevole degli attori, presenti per delega, con difetto di legittimazione ai sensi dell'art. 1137, co. 2, c.c.. Infine, ha dedotto l'ulteriore inammissibilità/improcedibilità di entrambe le impugnazioni proposte del 7.7.2022 e del 14.11.2022 per asimmetria tra i motivi indicati nell'istanza di mediazione rispetto ai motivi indicati in citazione in quanto gli attori avrebbero censurato le delibere solo in merito al difetto di quorum. Nel merito, ha contestato le deduzioni attoree ritenute totalmente infondate sottolineando come il compenso dell'amministratore fosse stato sempre lo stesso da oltre trent'anni ricavabile dai bilanci via via approvati tra cui l'ultimo (preventivo gestione ordinaria e riscaldamento 01.07.2022-30.06.2023) approvato a maggioranza, con voto favorevole anche degli attori nella stessa assemblea del 7.7.2022. Ha aggiunto che l'assemblea non avrebbe proceduto a nominare un nuovo amministratore, dando atto della mancanza del quorum, bensì solo a confermare (anche con il voto favorevole degli attori) il precedente amministratore in prorogatio per il quale il compenso era evincibile dallo stesso bilancio. Infine, ha evidenziato che in ordine al difetto di quorum eccepito dagli attori in merito all'approvazione del rendiconto lavori scale, con successiva delibera del 11.1.2023 (prima della notifica della citazione), l'assemblea con quorum sufficiente, ha ratificato l'approvazione del suddetto rendiconto avvenuta con l'assemblea del 14.11.2022 determinando la cessazione della materia del contendere. Ha concluso, pertanto, anche per il rigetto del merito delle domande con condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.. Alla prima udienza di comparizione delle parti, constatato il mancato rispetto dei termini a comparire, la causa è stata differita ai sensi dell'art. 164, co. 3, c.p.c.. Alla successiva udienza del 1° dicembre 2023 veniva disposta la riunione per connessione soggettiva ed oggettiva dei procedimenti RG n. 9435/2023 e 10283/2023 e sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.. Rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni all'udienza del 1° aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisone con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie in replica.
******************
pagina 4 di 9 Ciò premesso, in ordine logico occorre partire dall'esame dei rilievi di inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione delle delibere assembleari del 7.7.2022 e del 14.11.2022. Va preliminarmente chiarito che si qualificano annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto essendo, invece, la nullità delle delibere un'ipotesi residuale rispetto all'annullabilità (così in via generale Cass. civ. Sez. Unite n. 4806/ 2005 e Cass. civ., Sez. Unite n. 9839/2021). Esclusi pertanto profili di nullità con riguardo alla nomina dell'amministratore senza la maggioranza di cui al co. 4° dell'art. 1136 c.c. ( (nella parte in cui stabilisce la necessità, anche in seconda convocazione, della maggioranza degli intervenuti pari almeno alla metà del valore dell'edificio per le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore) è da rilevare che la sola attrice (e non l'attore Parte_1
ha presentato l'istanza di mediazione in data 1.8.2022 (istanza n. Parte_2
476/2022) ed il procedimento si è concluso con verbale negativo del 28.9.2022 (cfr. doc. 2, all. atto di citazione). Gli attori (entrambi) hanno introdotto il presente giudizio con citazione notificata in data 1.2.2023 e, dunque, oltre il termine di decadenza stabilito dall'art. 1137 c.c.. Come chiaramente evincibile dall'istanza di mediazione in atti (cfr. doc. n. 3, all. comparsa di costituzione), il motivo di impugnazione indicato nell'istanza in merito agli argomenti all'o.d.g. del deliberato era riferito alla mancanza di quorum senza indicazione di ulteriori questioni. Pertanto, come dedotto ed eccepito dal Condominio convenuto, oltre alla citata decadenza ex art. 1137 c.c., vi sarebbe un'asimmetria tra i motivi indicati nell'istanza e quanto poi lamentato con l'atto introduttivo laddove gli attori hanno indicato, quale ulteriore motivo di doglianza, la nullità della decisione in ordine alla nomina dell'amministratore per non essere stato indicato il relativo compenso. Ora, l'analisi del verbale del 7.7.2022 porta ad escludere che vi sia stata una delibera di nomina dell'amministratore. Invero nel verbale si da espressamente atto che, non sussistendo il numero legale (maggioranza di cui al co. 4° dell'art. 1136 c.c.), non può procedersi a deliberare sulla nomina e/o conferma dell'amministratore per cui l'assemblea (a cui hanno partecipato gli stessi attori votando favorevolmente) ha confermato l'amministratore, formalmente cessato dall'incarico, per assicurare la continuità nella gestione del condominio in attesa di un successore. Non trattasi, pagina 5 di 9 pertanto, di delibera assunta ai sensi dell'art. 1136, co. 4, c.c. quanto, piuttosto, di una decisione presa per assicurare la continuità del mandato dell'organo gestorio in prorogatio imperii e per la quale la votazione è stata del tutto ultronea. Invero, ratio dell'istituto è quella di evitare che il condominio si trovi improvvisamente sprovvisto dell'organo amministrativo con possibili ripercussioni negative generate dalla stasi della gestione condominiale. Tuttavia, è bene ricordare che all'amministratore cessato dall'incarico non spetta alcun compenso per le opere prestate durante la prorogatio ma solo la restituzione delle spese da questi anticipate nel periodo transitorio per cui non si pone alcuna questione in merito alla indicazione dei compensi che, a pena di nullità della nomina, è richiesta dall'art. 1129, co. 14, c.c.. In ultima analisi, non trattandosi di votazione espressa per la nomina e/o conferma dell'amministratore, i profili di censura dedotti dagli attori andavano proposti nel termine di decadenza di 30 gg. dal deposito del verbale negativo di mediazione del 28.9.2022. Avendo gli attori notificato la citazione avverso tale deliberato in data 1.2.2023, l'impugnazione proposta va dichiarata improcedibile in quanto tardiva. Ad analoghe conclusioni, seppur sotto diverso profilo, si perviene in merito alla impugnazione della delibera del 14.11.2022 posto che, come dato atto e documentato dal convenuto (cfr. doc. n. 10, all. comparsa di costituzione), in data 11.1.2023 l'assemblea dei condomini (alla quale hanno partecipato gli attori per delega), presenti 146 condòmini su 319 per un totale di 489,09 millesimi, al punto 2 all'o.d.g. ha ratificato, con il solo voto contrario degli attori per mill. 9,99, la delibera del 12.11.2022 determinando, per così dire, la cessazione della materia del contendere. Si osserva che, la cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, alla pronuncia del giudice sul merito della controversia. Essa postula che, nel corso del giudizio, si siano verificati fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, dunque, il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio che, secondo i principi generali previsti dall'art. 100 c.p.c., deve persistere fino alla decisione della causa (Cfr.: Cass. n. 8309/2015 e Cass. n. 13217/2013). Nello specifico caso delle impugnazioni delle delibere, in applicazione analogica dell'art. 2377, ultimo comma, c.c. (norma di portata generale) l'annullamento della deliberazione (invalida) non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra, presa in conformità della legge e del regolamento. A tal proposito, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione,
“la norma dell'art. 2377, ult.co., cod. civ., benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee dei pagina 6 di 9 condomini edilizi, cosicché va dichiarata cessata la materia del contendere, quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata ((cfr. Cass. n. 20071/2017; Cass. n. 24957/2016, Cass. n. 2999/2010; Cass. n. 11961/2004). Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, quando risulti che l'assemblea, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della delibera impugnata, si verifica la “cessazione della materia del contendere”, senza che nel detto giudizio possa inserirsi questione circa la legittimità della nuova deliberazione, semmai oggetto di nuova e diversa impugnazione ove si ritenga che anch'essa non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo. In altri termini, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida, l'annullamento non può avere luogo e interviene la “cessazione della materia del contendere”, restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere-dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo (cfr. Cass. n. 20005/2022 e Cass. n. 10847/2020). Né rileva la circostanza che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la precedente delibera, affetta da vizi e/o irregolarità, ma a sostituire la delibera impugnata di cui è causa. In tal caso, ossia ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ai sensi dell'art. 2377 c.c., al verificarsi della situazione prevista dal suo ottavo comma, la nuova delibera, sostitutiva di quella impugnata, provoca la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse (in senso conforme Cass. n. 11961/2004 e Cass. n. 12439/1997). Solo in ipotesi di delibere nulle (e il vizio di nullità non può mai essere sanato con una successiva delibera) o precedentemente annullate dall'autorità giudiziaria con sentenza passata in giudicato (in questo caso la nuova delibera di ratifica violerebbe il giudicato), l'adozione da parte del condominio di una delibera dello stesso contenuto e tenore rispetto a quella impugnata non può essere ratificata e non sana la precedente. Ora, qualora si verifichi la cessazione della materia del contendere e non vi sia accordo sulle spese di giudizio il giudicante è impegnato nella decisione sulle spese secondo la regola della c.d. “soccombenza virtuale” in base alla quale si dovrà procedere con un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni, al fine di statuire a carico di quale parte dovranno essere poste le spese di lite (Cass. civ., ord. n. 12932 del 22.04.2022). Tuttavia, nello specifico caso esaminato, posto che è provato in atti (e non è contestato) che la delibera sostitutiva di quella impugnata da parte dell'assemblea del Condominio è pagina 7 di 9 intervenuta nelle more del procedimento di mediazione (concluso con verbale negativo del 12.1.2023) e prima della notifica dell'atto di citazione (avvenuta in data 1.2.2023), l'impugnazione proposta risulta carente di interesse. Come dedotto dalla convenuta e attestato da produzione documentale dalla stessa parte attrice (cfr. allegati all'atto di citazione e alla comparsa), gli attori avevano già conoscenza della convocazione dell'assemblea del 11.1.2023 (alla quale partecipavano esprimendo voto contrario) nonché dell'adozione della delibera sostitutiva di quella precedente ed impugnata, per cui la carenza di interesse ad agire non è sopravvenuta in corso di giudizio ma, al contrario, l'interesse ad agire difettava ab origine, fin dall'avvio del processo. Gli attori, difatti, alla data di notifica della citazione del 1.2.2023 non erano titolari di un interesse ad agire posto che, per i principi richiamati, la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano “nel corso del giudizio” fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse alla domanda. (Cass. n. 26299/2018). Del resto, al momento della notifica, la delibera impugnata non esisteva più in quanto sostituita da quella adottata il 11.1.2023 per cui, per i motivi addotti a fondamento dell'impugnazione, non vi era alcun interesse ad ottenere il provvedimento giudiziale richiesto. L'interesse ad agire rappresenta una condizione dell'azione e sussiste, in generale, solo quando è astrattamente configurabile per l'attore un'utilità dipendente dall'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto impugnato (cfr. Cass. n. 12326/2005). In tema di impugnazione delle delibere assembleari condominiali, la domanda proposta dal condòmino ai sensi dell'articolo 1137 c.c. è sorretta da un concreto interesse alla sua caducazione ed è concessa al fine impedire che si realizzi in concreto il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato o avrebbe votato qualora fosse stato presente. Il condòmino, dunque, per impugnare una delibera, deve avere un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, rappresentato dalla posizione di vantaggio effettivo che può derivare dalla pronunzia di merito. Ebbene, al momento della proposizione della domanda ai sensi dell'art. 1137 c.c. gli attori non avevano alcun concreto interesse posto che il deliberato impugnato era stato già sostituito da quello successivo e dunque era oramai privo di efficacia. La domanda, pertanto, va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire senza possibilità di esaminare il merito del giudizio ai fini della liquidazione delle spese secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale” per la cessata materia del contendere e, conseguentemente, anche le spese di lite per tale impugnazione saranno a carico degli attori.
pagina 8 di 9 Queste si liquidano in dispositivo, secondo i parametri di legge (ex D.M. n. 55/2014 come aggiornati ex D.M. n. 147/2022) ai medi ai medi tariffari tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della causa. Non sussistono i presupposti per la condanna alla lite temeraria richiesta dal Condominio convenuto non essendo oggettivamente configurabile la sussistenza di un "abuso del processo", quale emerge dagli atti processuali e dal loro contenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara improcedibile ex art. 1137, co. 2, c.c. la domanda di annullamento della delibera resa dall'assemblea del Condominio Via Badia di Cava nn. 36/56-Via Vedana n. 49, Roma in data 7.7.2022;
- dichiara inammissibile la domanda di annullamento della delibera resa dal Condominio Via Badia di Cava nn. 36/56-Via Vedana n. 49, Roma in data 14.11.2022 per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
- condanna gli attori, in solido, alla rifusione in favore del Condominio Via Badia di Cava nn. 36/56-Via Vedana n. 49, Roma delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per onorari di giudizio, oltre IVA e CPA nella misura di legge e rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in Roma il 7 luglio 2025
Il Giudice
AR GR ER
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