Articolo 350 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 349Articolo 319
Versione
1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 350. Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi 1. I provvedimenti adottati dall' ((IVASS)) a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati ((dalla CONSAP)) a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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