Versione
1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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Art. 350. Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi 1. I provvedimenti adottati dall' ((IVASS)) a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati ((dalla CONSAP)) a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati ((dalla CONSAP)) a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
Commentari • 13
- 1. Piazzola di emergenza in autostrada: usi consentitiAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 18 febbraio 2026 · 1
Nuova versione della tabella sanzioni Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato di aver diffuso una seconda versione della tabella sanzioni aggiornata, elaborata nell'ambito del confronto con operatori e associazioni di categoria sulla riforma del Codice della Strada. Il processo di revisione trae origine dalla delega legislativa prevista dalla legge 177/2024 e punta a un rinnovamento complessivo dell'impianto sanzionatorio. Rispetto alla bozza circolata a inizio agosto, gli importi risultano generalmente ridotti, come confermato dallo stesso Ministero. La tabella sanzioni aggiornata resta comunque una bozza non definitiva, ancora soggetta a modifiche prima …
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Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/05/2009, n. 1183Provvedimento: […] Per effetto della generica formulazione dell'art. 350, 2° comma del Codice delle assicurazioni private (che non prevede disposizioni particolari in materia di competenza territoriale dei T.A.R.), la fattispecie deve pertanto essere risolta mediante applicazione degli ordinari criteri di riparto di competenza previsti dagli artt. 2 e 3 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034; ed a questo proposito, la Sezione (con la sentenza T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 6 novembre 2008 n. 3173) ha già rilevato come, <Leggi di più...
>. - art. 2 e 3 l. 6 dicembre 1971 n. 1034·
- diniego di iscrizione a ruolo dei periti assicurativi·
- art. 24, 5° comma l. 28 dicembre 2005 n. 262·
- competenza territoriale·
- compensazione delle spese di giudizio·
- art. 350 d.lgs. n. 209/05·
- criterio di radicamento territoriale·
- regolamento di competenza