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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/10/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1081/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 09 ottobre 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 1081/2025 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso” (codice 144022), promossa da
(c.f. ), come rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Anita Galeotti, del Foro di Vercelli
E
(c.f. ), come rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv.to Anita Galeotti, del Foro di Vercelli
ATTORI
CONTRO
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice, come da memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. depositata in data 23 maggio 2025 ed a verbale d'udienza 09 ottobre 2025 richiamata a formarne parte integrante:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare:
- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 01.11.2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Alessandria il 17.11.2023 (protocollo n.
23111712135620858); nel merito,
pagina 1 di 5 - ordinare l'immediata riconsegna del bene;
- condannare la controparte al pagamento dei canoni ad oggi inevasi;
- condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, oltre accessori>>.
Per parte convenuta contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e richiesta di adozione di decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c., e Parte_1 CP_3
erano ad esporre:
[...]
1) di aver concesso in locazione, con contratto sottoscritto in data 01 novembre 2023, registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 17 novembre 2023 al n.° 006105, serie 3T, ad uso commerciale, a l'unità immobiliare sita Controparte_2
in Alessandria (AL), Piazzetta Bini, civici numeri 7 - 5a - 5b, identificata al N.C.E.U. del
Comune di Alessandria al foglio 268, particella 5183, subalterno 76, categoria C/1;
2) il contratto in oggetto prevedere durata di anni sei a decorrere dal 01 novembre
2023, rinnovabili salvo disdetta;
3) il canone di locazione essere stato convenuto nell'importo di € 8.400,00 annui, da corrispondersi in n.° 12 rate mensili dell'importo di € 700,00 caduna entro il giorno 25 di ogni mese;
4) il conduttore aver omesso il versamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di novembre 2023, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024, così maturando, alla data di redazione dell'atto introduttivo del giudizio, morosità pari a complessivi € 6.900,00 (così in atti) oltre € 393,71 a titolo di spese condominiali.
Su tali presupposti, gli odierni attori procedevano quindi alla notifica del relativo atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida per l'udienza del
28 aprile 2025 (poi d'ufficio posticipata al 06 maggio 2025).
La causa veniva iscritta a ruolo innanzi il Tribunale di Alessandria, assumendo R.G. n.°
2743/2024.
L'intimato benché tentata la notifica dell'atto introduttivo, Controparte_2
risultava tuttavia irreperibile.
Veniva pertanto disposto il mutamento del rito, fissata udienza di discussione al 09 ottobre 2025 e mandata parte intimante a notificare all'intimato medesimo l'atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida, unitamente al pagina 2 di 5 verbale d'udienza 06 maggio 2025, all'ordinanza di mutamento del rito ed alla, eventuale, memoria integrativa di cui all'art. 426 c.p.c., entro il 30 giugno 2025.
All'udienza suddetta, del 09 ottobre 2025, verificata la regolare costituzione del contradittorio e dichiarata la contumacia del convenuto, il processo perveniva quindi in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
Le domande attoree sono fondate e debbono per gli effetti essere accolte.
In ordine, difatti, al mancato versamento dei canoni di locazione inevasi, a fronte del contratto di locazione sottoscritto tra le parti e debitamente registrato presso il competente
Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, prodotto agli atti, non risulta, nella fattispecie, parte resistente aver in alcun modo provato, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento (di evidente apprezzabile gravità ex art. 1455 c.c., afferendo la principale obbligazione gravante in capo al conduttore) sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ella stessa non imputabile.
E nemmeno risulta essere stata fornita prova di eventuali inadempimenti di parte locatrice legittimanti eccezione ex art. 1460 c.c.
Premesso quindi che, in punto canoni di locazione/indennità di occupazione alla data odierna inevasi, può richiamarsi il principio per cui in tema di locazione di immobili urbani la condanna del conduttore al pagamento dei canoni in corso di causa maturati, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c.), costituisce mero ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, alla declaratoria di tale risoluzione per inadempimento consegue per gli effetti condanna di
Controparte_2
- all'immediato rilascio, libera da persone e cose, in favore di e Parte_1
dell'unità immobiliare sita in Alessandria (AL), Piazzetta Bini, civici CP_3
numeri 7 - 5a - 5b, identificata al N.C.E.U. del Comune di Alessandria al foglio 268, particella 5183, subalterno 76, categoria C/1;
- al versamento, ex art. 1591 c.c., degli importi derivanti a titolo di canoni di locazione inevasi e/o indennità di occupazione, nella misura mensilmente computata di € 700,00, sino pagina 3 di 5 alla data odierna, pari a complessivi € 13.900,00 (dato atto che: parte attorea non ha chiesto condanna della propria controparte al pagamento degli ulteriori canoni di locazione e/o indennità di occupazione debendi sino all'effettivo rilascio dell'immobile; ad oggi, la mensilità di ottobre 2025 non è scaduta, il pagamento dovendo ex contractu difatti intervenire entro il giorno 25; parte attorea stessa, in atti, ha indicato quale precipuo ammontare della morosità pregressa all'introduzione del giudizio, ancorché per n.° 10 mensilità, la somma di €
6.900,00 in luogo di quella, apparentemente più corretta, di € 7.000,00; non vi è infine domanda di condanna di in sede di rassegnate conclusioni, al pagamento Controparte_2
degli oneri condominiali eventualmente inevasi).
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua, come sopra illustrato, che pronunciare in conformità agli assunti motivi che precedono.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nel valore conforme alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio, introduttiva, trattazione e decisoria, previa loro riduzione in misura prossima al 30%), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- dichiara risolto il contratto di locazione tra e in Parte_1 CP_3
qualità di locatori, e in qualità di conduttore, sottoscritto in data 01 Controparte_2 novembre 2023, registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 17 novembre 2023 al n.° 006105, serie 3T, ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in
Alessandria (AL), Piazzetta Bini, civici numeri 7 - 5a - 5b, identificata al N.C.E.U. del
Comune di Alessandria al foglio 268, particella 5183, subalterno 76, categoria C/1;
- condanna per gli effetti all'immediato rilascio, libera da persone Controparte_2
e cose, in favore di e dell'unità immobiliare sita in Parte_1 CP_3
Alessandria (AL), Piazzetta Bini, civici numeri 7 - 5a - 5b, identificata al N.C.E.U. del
Comune di Alessandria al foglio 268, particella 5183, subalterno 76, categoria C/1;
- condanna al pagamento, in favore di e Controparte_2 Parte_1
della somma di € 13.900,00 (tredicimilanovecento/00) a titolo di canoni di CP_3
locazione e/o indennità di locazione alla data odierna insoluti;
pagina 4 di 5 - condanna alla rifusione delle spese legali da e Controparte_2 Parte_1
nel presente giudizio affrontate che, in favore degli stessi, si liquidano in CP_3 complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre €
264,00 (duecentosessantaquattro/00) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 09 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 09 ottobre 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 1081/2025 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso” (codice 144022), promossa da
(c.f. ), come rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Anita Galeotti, del Foro di Vercelli
E
(c.f. ), come rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv.to Anita Galeotti, del Foro di Vercelli
ATTORI
CONTRO
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice, come da memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. depositata in data 23 maggio 2025 ed a verbale d'udienza 09 ottobre 2025 richiamata a formarne parte integrante:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare:
- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 01.11.2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Alessandria il 17.11.2023 (protocollo n.
23111712135620858); nel merito,
pagina 1 di 5 - ordinare l'immediata riconsegna del bene;
- condannare la controparte al pagamento dei canoni ad oggi inevasi;
- condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, oltre accessori>>.
Per parte convenuta contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e richiesta di adozione di decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c., e Parte_1 CP_3
erano ad esporre:
[...]
1) di aver concesso in locazione, con contratto sottoscritto in data 01 novembre 2023, registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 17 novembre 2023 al n.° 006105, serie 3T, ad uso commerciale, a l'unità immobiliare sita Controparte_2
in Alessandria (AL), Piazzetta Bini, civici numeri 7 - 5a - 5b, identificata al N.C.E.U. del
Comune di Alessandria al foglio 268, particella 5183, subalterno 76, categoria C/1;
2) il contratto in oggetto prevedere durata di anni sei a decorrere dal 01 novembre
2023, rinnovabili salvo disdetta;
3) il canone di locazione essere stato convenuto nell'importo di € 8.400,00 annui, da corrispondersi in n.° 12 rate mensili dell'importo di € 700,00 caduna entro il giorno 25 di ogni mese;
4) il conduttore aver omesso il versamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di novembre 2023, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024, così maturando, alla data di redazione dell'atto introduttivo del giudizio, morosità pari a complessivi € 6.900,00 (così in atti) oltre € 393,71 a titolo di spese condominiali.
Su tali presupposti, gli odierni attori procedevano quindi alla notifica del relativo atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida per l'udienza del
28 aprile 2025 (poi d'ufficio posticipata al 06 maggio 2025).
La causa veniva iscritta a ruolo innanzi il Tribunale di Alessandria, assumendo R.G. n.°
2743/2024.
L'intimato benché tentata la notifica dell'atto introduttivo, Controparte_2
risultava tuttavia irreperibile.
Veniva pertanto disposto il mutamento del rito, fissata udienza di discussione al 09 ottobre 2025 e mandata parte intimante a notificare all'intimato medesimo l'atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida, unitamente al pagina 2 di 5 verbale d'udienza 06 maggio 2025, all'ordinanza di mutamento del rito ed alla, eventuale, memoria integrativa di cui all'art. 426 c.p.c., entro il 30 giugno 2025.
All'udienza suddetta, del 09 ottobre 2025, verificata la regolare costituzione del contradittorio e dichiarata la contumacia del convenuto, il processo perveniva quindi in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
Le domande attoree sono fondate e debbono per gli effetti essere accolte.
In ordine, difatti, al mancato versamento dei canoni di locazione inevasi, a fronte del contratto di locazione sottoscritto tra le parti e debitamente registrato presso il competente
Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, prodotto agli atti, non risulta, nella fattispecie, parte resistente aver in alcun modo provato, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento (di evidente apprezzabile gravità ex art. 1455 c.c., afferendo la principale obbligazione gravante in capo al conduttore) sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ella stessa non imputabile.
E nemmeno risulta essere stata fornita prova di eventuali inadempimenti di parte locatrice legittimanti eccezione ex art. 1460 c.c.
Premesso quindi che, in punto canoni di locazione/indennità di occupazione alla data odierna inevasi, può richiamarsi il principio per cui in tema di locazione di immobili urbani la condanna del conduttore al pagamento dei canoni in corso di causa maturati, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c.), costituisce mero ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, alla declaratoria di tale risoluzione per inadempimento consegue per gli effetti condanna di
Controparte_2
- all'immediato rilascio, libera da persone e cose, in favore di e Parte_1
dell'unità immobiliare sita in Alessandria (AL), Piazzetta Bini, civici CP_3
numeri 7 - 5a - 5b, identificata al N.C.E.U. del Comune di Alessandria al foglio 268, particella 5183, subalterno 76, categoria C/1;
- al versamento, ex art. 1591 c.c., degli importi derivanti a titolo di canoni di locazione inevasi e/o indennità di occupazione, nella misura mensilmente computata di € 700,00, sino pagina 3 di 5 alla data odierna, pari a complessivi € 13.900,00 (dato atto che: parte attorea non ha chiesto condanna della propria controparte al pagamento degli ulteriori canoni di locazione e/o indennità di occupazione debendi sino all'effettivo rilascio dell'immobile; ad oggi, la mensilità di ottobre 2025 non è scaduta, il pagamento dovendo ex contractu difatti intervenire entro il giorno 25; parte attorea stessa, in atti, ha indicato quale precipuo ammontare della morosità pregressa all'introduzione del giudizio, ancorché per n.° 10 mensilità, la somma di €
6.900,00 in luogo di quella, apparentemente più corretta, di € 7.000,00; non vi è infine domanda di condanna di in sede di rassegnate conclusioni, al pagamento Controparte_2
degli oneri condominiali eventualmente inevasi).
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua, come sopra illustrato, che pronunciare in conformità agli assunti motivi che precedono.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nel valore conforme alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio, introduttiva, trattazione e decisoria, previa loro riduzione in misura prossima al 30%), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- dichiara risolto il contratto di locazione tra e in Parte_1 CP_3
qualità di locatori, e in qualità di conduttore, sottoscritto in data 01 Controparte_2 novembre 2023, registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 17 novembre 2023 al n.° 006105, serie 3T, ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in
Alessandria (AL), Piazzetta Bini, civici numeri 7 - 5a - 5b, identificata al N.C.E.U. del
Comune di Alessandria al foglio 268, particella 5183, subalterno 76, categoria C/1;
- condanna per gli effetti all'immediato rilascio, libera da persone Controparte_2
e cose, in favore di e dell'unità immobiliare sita in Parte_1 CP_3
Alessandria (AL), Piazzetta Bini, civici numeri 7 - 5a - 5b, identificata al N.C.E.U. del
Comune di Alessandria al foglio 268, particella 5183, subalterno 76, categoria C/1;
- condanna al pagamento, in favore di e Controparte_2 Parte_1
della somma di € 13.900,00 (tredicimilanovecento/00) a titolo di canoni di CP_3
locazione e/o indennità di locazione alla data odierna insoluti;
pagina 4 di 5 - condanna alla rifusione delle spese legali da e Controparte_2 Parte_1
nel presente giudizio affrontate che, in favore degli stessi, si liquidano in CP_3 complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre €
264,00 (duecentosessantaquattro/00) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 09 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 5 di 5