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Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2023, n. 11026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11026 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 11026 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CRICENTI GIUSEPPE Data pubblicazione: 26/04/2023 1.-P CA ha agito in giudizio, quale difensore di se stesso, nei confronti, originariamente, della Provincia di Roma, in seguito diventata Città Metropolitana di Roma. Egli era proprietario di un capannone, nel Comune di Tivoli, che è andato distrutto a causa di una frana originata dal costone adiacente, dovuta, secondo il ricorrente, ad un difetto di custodia da parte della Provincia, o meglio, di manutenzione del terreno, privo di opere di canalizzazione adeguate. 2.-Il Tribunale di Tivoli, davanti a cui si è svolto il primo grado di giudizio, ha rigettato la domanda. 3.-Il difensore della Provincia, poi Città Metropolitana, ha notificato la sentenza per posta elettronica certificata, facendo decorrere in tal modo il termine breve di impugnazione, cui ha fatto seguito l’appello del CA, che però la Corte di Appello di Roma ha ritenuto tardivo in quanto proposto oltre il termine dei trenta giorni: l’impugnazione è stata dunque dichiarata inammissibile. 4.-Avverso tale pronuncia CA propone nove motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto la Città Metropolitana di Roma, costituitasi con controricorso. Il PG ha chiesto parimenti il rigetto. Considerato che 5.- La Corte di Appello di Roma non è entrata nel merito della responsabilità da custodia dell’ente pubblico, in quanto ha ritenuto tardivo l’appello: la sentenza di primo grado risulta notificata per PEC il 18.11.2015, mentre l’appello risulta proposto con due successive citazioni, la prima dell’11.2.2016, la seconda del 29.2.2016. 5.1- Il ricorrente, con i primi sei motivi, contesta questa decisione, sostenendo che la notifica non era valida o comunque non idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. In particolare: 6.- Con il primo motivo egli denuncia violazione dell’articolo 16 undecies comma 3 DL 179 del 2012 e successive modificazioni, nonché dell’articolo 132 c.p.c. La tesi è la seguente. La controparte ha notificato, via PEC, e dunque in formato digitale, una sentenza depositata in formato analogico, in un periodo in cui tale possibilità era transitoriamente esclusa. Secondo il ricorrente, fino a che non sono state emanate le specifiche tecniche di attuazione dell’articolo 16 undecies comma 3 l. n. 179 del 2012, e cioè fino a quando non è stato emanato il DM 28.12.2015 che conteneva, per l’appunto, quelle specifiche tecniche, non era possibile notificare un atto analogico per via digitale, ma solo notificare per via digitale un atto che era altresì nativo digitale. In conclusione, secondo il ricorrente, nel periodo tra il 21 agosto 2015 ed il 9.1.2016 (data di entrata in vigore del DM) non era possibile notificare in via digitale, dunque anche per posta elettronica, un atto che fosse nativo in forma analogica. Il motivo è infondato. La tesi secondo cui in quel periodo, in attesa della emanazione delle specifiche tecniche, non si poteva notificare in forma digitale un atto originariamente in forma analogica, non ha alcun fondamento normativo, tanto meno nelle norme richiamate dal ricorrente. E’ noto che è ammessa la notifica degli atti giudiziari (comprese le sentenze) attraverso la posta elettronica certificata, purché ad un indirizzo ufficiale, tra cui rientra quello dichiarato dal destinatario all’ordine degli avvocati di appartenenza. La notifica per via telematica di un atto in forma analogica presuppone che chi notifica attesti la conformità di ciò che sta notificando all’originale. L’articolo 16 uindecies l. 179 del 2012, ora abrogato, prevedeva che quando si notificava una copia analogica, l’attestazione di conformità si facesse o in margine o in calce alla copia stessa, oppure su foglio separato ma spillato o congiunto. Invece, per la notifica di copie informatiche l’attestazione di conformità andava apposta sul documento informatico secondo le specifiche tecniche ministeriali. Se ne deduce chiaramente che, ferma restando la possibilità di notificare a mezzo posta elettronica una sentenza originariamente depositata in formato analogico, le specifiche tecniche cui si riferisce il ricorrente non riguardano questo caso, ma quello, diverso, della notifica di un atto nativo digitale. Comunque sia, né la norma in questione, né quelle che l’hanno seguita, ha mai previsto un divieto di notificare via posta elettronica un atto depositato in cartaceo. Con la conseguenza che la notifica è stata correttamente eseguita, essendo stata indirizzata all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario all’ordine di appartenenza. 7.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli articoli 132 e 115 c.p.c.. La sua censura alla sentenza impugnata è la seguente. I giudici di appello hanno asserito che è stato lo stesso ricorrente, che in quel grado di giudizio era appellante, ad ammettere di aver ricevuto la notifica via posta elettronica. Il ricorrente, tuttavia, contesta questa affermazione e ritiene che si sia trattato di un errore di fatto, non avendo egli mai, nell’atto indicato dai giudici di appello, ossia l’istanza di riunione, ammesso di aver ricevuto la notifica. Anzi, egli aveva chiesto ai giudici di merito di disporre una consulenza tecnica per accertare che la mail non era mai stata ricevuta o comunque aperta anche a causa di attacchi di virus sul suo computer. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile posto che la ratio della decisione impugnata non è quella: i giudici di appello ricavano che la mail è stata ricevuta non tanto dalla asserita ammissione del destinatario, quanto dalla ricevuta prodotta dal sistema di avvenuta consegna (“la sentenza impugnata è stata invero notificata tramite pec all’avv. CA il 18.11.2015, data in cui il gestore della pec del destinatario ha generato la ricevuta di avvenuta consegna”, p. 4). Con la conseguenza che, se anche venisse meno l’argomento basato sull’ammissione di aver ricevuto la mail, rimarrebbe comunque quello basato sulla ricevuta formale di ricezione. E’ infondato il motivo nella parte in cui ritiene che l’eventuale, ma neanche dimostrato, attacco di virus ha reso impossibile leggere o ricevere la mail. E’ infatti principio di diritto che “in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato” (Cass. 6912/ 2022). Prova contraria che evidentemente il giudice di merito ha ritenuto del tutto generica, con giudizio di fatto qui non sindacabile. 8.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c. Secondo il ricorrente la Corte di Appello ha omesso del tutto di considerare la questione, che lui avrebbe posto in appello, del difetto di ius postulandi del difensore di controparte, sia in quanto privo dell’autorizzazione del Dirigente della Provincia, sia in quanto il mandato era stato conferito per patrocinare davanti al Tribunale di Roma e non di Tivoli. La Corte non se ne sarebbe occupata affatto. 8.1.- Il quarto motivo è svolto come conseguente al terzo: denuncia violazione della legge n. 53 del 1994, nel senso che una valida notifica postula, secondo il ricorrente, una valida procura, la quale, però, come detto al terzo motivo, difetta. Anche perché oltre che priva dell’autorizzazione del Dirigente, e rilasciata per un giudizio davanti al Tribunale di Roma, è altresì riferita alla Provincia di Roma e non alla Città metropolitana. 8.2.- Con il quinto motivo, che denuncia motivazione apparente, e dunque violazione dell’articolo 132 c.p.c., il ricorrente ribadisce che, sebbene la sentenza impugnata si sia occupata di accertare che v’è stata successione tra la provincia e la Città Metropolitana, e che dunque la procura rilasciata dalla prima è valsa anche a rappresentare in giudizio la seconda, non ha però prestato attenzione al fatto che proprio la prima procura, quella rilasciata dalla Provincia, doveva ritenersi nulla, in quanto conferita per la difesa davanti al Tribunale di Roma e non di Tivoli. I tre motivi, che pongono questioni comuni, sono inammissibili o comunque infondati. Intanto, l’eccezione secondo cui a conferire la procura sarebbe stato un dirigente privo di poteri, è generica, non indica le ragioni su cui è fondata: quale dirigente ha rilasciato la procura, e perché privo dei poteri. Per il resto, i motivi vertono sulla circostanza, che secondo il ricorrente comporterebbe nullità della procura, che essa è stata rilasciata per la difesa davanti al Tribunale di Roma e non di Tivoli, dove si è svolto effettivamente il giudizio. E tuttavia, questo vizio, assunto come causa di nullità l’atto, è in realtà una mera irregolarità: non risulta che l’indicazione, per mero errore, di un diverso Tribunale, abbia impedito di identificare il giudizio per il quale la procura è stata rilasciata, e del resto l’atto ha raggiunto lo scopo, dal momento che, pur essendovi nella procura l’indicazione di un Tribunale errato, ciò non ha impedito al ricorrente di difendersi e comunque di intendere chiaramente che la procura era stata rilasciata proprio per il giudizio da lui instaurato e non per un altro. Correttamente poi la Corte d’Appello ha osservato come, trattandosi di successione a titolo universale, il potere conferito dalla Provincia è valso a notificare l’appello nell’interesse dell’ente successore, ossia la Città Metropolitana. 9.- Il sesto motivo denuncia violazione oltre che dell’articolo 132 c.p.c., altresì degli articoli 170 e 326 c.p.c. Sostiene il ricorrente che l’appello è stato notificato a lui quale parte personalmente e non già a lui quale difensore (di se stesso) come avrebbe dovuto essere. Rispetto a tale censura va ricordato che il ricorrente era avvocato di se stesso, dunque sia parte che difensore, per cui vale il principio che “la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione” (Cass. 2017 n. 18053). 10.- I motivi settimo, ottavo, nono censurano la decisione di primo grado (poiché quella di appello, come è ovvio non se ne è occupata) quanto al merito della controversia, ossia alla violazione dell’articolo 2051 c.c. ed all’accertamento del fatto da tale norma presupposto. Si tratta di motivi, oltre che assorbiti dal rigetto degli altri, altresì del tutto inammissibili, poiché fondamentale posti a censura del merito di cui si è discusso in primo grado. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di 5000,00 euro, oltre 200,00 per rimborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13 . Roma 30.3.2023 L’estensore Il Presidente
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di 5000,00 euro, oltre 200,00 per rimborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13 . Roma 30.3.2023 L’estensore Il Presidente