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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10448/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario MILAZZO, presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario MILAZZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
Rimessa in decisione all'udienza di comparizione del 17/03/2025, sull'accordo raggiunto dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 12/10/2024, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dalla moglie , con cui ha contratto CP_1
matrimonio a RO ET (CT) il 26/05/2016 e dalla cui unione è nato, a Catania, il
23/11/2013, il figlio Persona_1
Ha dedotto il ricorrente che nel tempo era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza ed ha quindi chiesto l'affidamento congiunto del figlio , con collocamento stabile e prevalente presso il domicilio della madre e Per_1
regolamentazione dei suoi incontri con il figlio secondo le modalità indicate in ricorso,
onerando esso ricorrente di corrispondere alla moglie la somma di € 300,00 (trecento/00), a titolo di mantenimento per il figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione del 17/03/2025, è personalmente comparsa CP_1
dinanzi al giudice delegato, essendosi costituita (giusta procura rilasciata all'avvocato
Milazzo) al solo fine di ottenere una pronuncia di separazione sulla base delle concordi condizioni stabilite in seno all'accordo già sottoscritto da entrambi i coniugi.
Quindi il giudice delegato, preso atto delle dichiarazioni dei coniugi di non volersi riconciliare e della conferma delle condizioni pattuite in seno all'accordo da entrambi liberamente raggiunto e già sottoscritto in forma cartacea (oltre che prodotto telematicamente), il Giudice
2 si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per l'acquisizione del relativo parere.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In seno all'accordo in atti, sottoscritto da entrambi i coniugi e dal loro difensore, le parti hanno chiesto che il Tribunale voglia omologare la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati e decideranno la loro residenza ovunque riterranno opportuno
salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- il figlio minore rimane affidato congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1
collocamento stabile e prevalente presso l'abitazione della madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel week-end a settimane alterne e tre
pomeriggi a settimana, fatti salvi i casi in cui ciò non sia compatibile con gli impegni
extrascolastici del minore, ed inoltre il padre potrà altresì tenere con sé il figlio per quindici
giorni consecutivi durante il periodo estivo che saranno concordati liberamente tra i coniugi,
per cinque giorni continuativi ad anni alterni della festività di Natale o quella del Capodanno,
nel periodo natalizio, inoltre per tre giorni, continuativi ad anni alterni della festività della
Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo nel periodo pasquale;
3 - i genitori si impegnano ed obbligano, comunque, al rispetto delle esigenze, dei bisogni e dei
desideri del figlio minore e potranno stabilire, di comune accordo, modifiche ai patti
sopracitati, nell'interesse esclusivo del figlio, ed in ogni caso, nel pieno rispetto dei suoi
desideri ed esigenze come riportate nel piano genitoriale già in atti (cfr. doc.4);
- il IG. si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno 10 Pt_1
(dieci) di ogni mese, la somma di euro 300,00 (trecento/00), a titolo di mantenimento per il
figlio minore. Tale somma sarà annualmente aggiornata sulla base degli indici ISTAT, senza
necessità di specifica richiesta. Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i
coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno
essere preventivamente concordate;
- Con riferimento all'immobile, del quale gli istanti sono comproprietari, sito nel Comune di
Catania ed iscritto all'N.C.E.U. di Catania, Foglio 69, Particella 20542, Subalterno 21, con
rendita di euro 4.690,00, zona censuaria 1, Categoria D/2, acquistato con atto rogato in Aci
Castello (CT) al n. 28149.1/2017 n. rep 31236, il IG. trasferisce il Parte_1
restante 1/2 di titolo di proprietà alla IG.ra che diviene titolare piena CP_1
dell'immobile nella misura del 100%. (cfr. “Visura immobile” all.1)
Il valore delle predette quote ed il relativo prezzo del trasferimento si intenderà integralmente
compensato con il maggior credito vantato dalla IG.ra a titolo di mancato CP_1
versamento da parte del IG. del contributo di mantenimento maturato Parte_1
sino ad oggi. La presente promessa di trasferimento viene accettata dalla IG.ra
[...]
. Le parti convengono che l'atto pubblico di trasferimento verrà stipulato entro e non CP_1
oltre giorni trenta dalla pronuncia da parte del Tribunale di Catania della sentenza di
separazione personale dei coniugi, innanzi al Notaio da convenirsi fra esse. Tale termine
4 deve considerarsi essenziale, nel senso che lo stesso non è prorogabile. Qualora il IG.
non dovesse ottemperare alle pattuizioni convenute in seno alla presente Parte_1
scrittura, la IG.ra si riserva la facoltà di adire le vie legali al fine di ottenere CP_1
una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso.
Le parti dichiarano che tale accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai
fini della risoluzione della crisi coniugale.;
- i coniugi rilasceranno il consenso reciproco per il rilascio del passaporto ed il rinnovo dello
stesso;
- nessuna disposizione in merito alla casa coniugale;
- i coniugi essendo economicamente indipendenti, dichiarano reciprocamente di rinunciare
a qualunque assegno di mantenimento nei confronti dell'altro.”.
Va precisato che la condizione, di cui all'accordo sopra riportato, afferente il trasferimento immobiliare va intesa come obbligo a trasferire, stante che le stesse parti l'hanno definita
“promessa di trasferimento” e hanno convenuto un termine, entro cui stipulare l'atto pubblico di trasferimento, successivo alla pronuncia da parte dell'intestato Tribunale della sentenza di separazione personale dei coniugi.
Con la superiore precisazione, trattasi di condizioni che non presentano profili di contrarietà
all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che appaiono atte a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda le previsioni d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, ad assicurargli condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
5 In considerazione dell'esito concordato del giudizio, le spese tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10448/2024 R.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e nato a Parte_1
CATANIA il 29/12/1987, e , nata a [...] il [...], che hanno CP_1
contratto matrimonio a RO ET (CT) il 26/05/2016, alle condizioni di cui in motivazione;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
RO ET (CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000
(Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di RO ET, n.
2, parte 2, serie C, anno 2016);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.4.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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