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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 1030 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 27/11/2025), nella causa n. 1030/2022 RGL, promossa da:
, , ass. Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to SIMONE FORTE,
PARTE RICORRENTE
contro
:
ass. dall'Avv.ta MARIA Controparte_1 P.IVA_2
ELISABETTA PORCU,
, ass. dall'Avv.ta MARIA ANTONIETTA CANU;
CP_2 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
1. parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il giudizio chiedendo:
“1. in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei ruoli, delle carte, degli avvisi di addebito mai notificati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla società ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere mai notificate comunque prescritte e per la presenza dell'istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi della legge 228/2012, l'esecutività dell'atto impugnato;
2. in via preliminare, nel merito: accogliere integralmente il presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10220229002689079000 e l'illegittimità, l'intervenuta prescrizione, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i titoli impugnati in premessa e conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
3. nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati in premessa n.:
1 10220170000553721001, 40220180000028241000, 40220180002352736000, 40220180002510735000, 40220180003649981000, 40220180004419154000 4. nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei seguenti avvisi di addebito: 10220170000553721001
5. accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10220229002689079000, per i motivi esposti in narrativa;
6. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario” ;
2. parte convenuta si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via cautelare
- rigettare la richiesta di sospensione non sussistendone i presupposti richiesti dalla legge;
In via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per tutti i motivi di opposizione non imputabili alla sua attività, dovendo gli stessi essere fatti valere esclusivamente nei confronti dell'ente titolare delle pretese;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e la tardività del ricorso per i motivi di cui all'espositiva; Nel merito
- accertare e dichiarare legittimo l'operato di Controparte_3
e per l'effetto rigettare la domanda formulata da parte ricorrente
[...] nei confronti della stessa. In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”;
3. parte convenuta ha chiesto di “Rigettare il ricorso perché infondato in fatto CP_2 ed in diritto“ ;
4. con note del 17/1/24 parte ricorrente ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/22 art. 1, comma 236 e ha chiesto dichiararsi la sospensione ovvero l'estinzione del giudizio con spese compensate;
ha depositato le comunicazioni relative alle somme dovute pervenute da (doc. 1.1, 1.2, 1.3); CP_4
5. nelle note del 26/11/25 parte resistente ha confermato che parte CP_4 ricorrente è stata ammessa alla definizione agevolata in relazione a tutti i titoli oggetto di giudizio e ha chiesto che venga disposta la sospensione del giudizio prevista dall'art. 1 comma 236 L. n. 197/22;
6. preso atto che la Suprema Corte, con ordinanza n. 15722/23, in fattispecie parimenti relativa alla medesima definizione agevolata, ha affermato:
2 “6. nelle more del presente giudizio, la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. «rottamazione quater»), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia.
7. la dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima;
8. in fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motiv, § f);
9. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso;
10. per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti con la parte controricorrente, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa”;
7. che, applicando i suddetti principi al caso di specie, deve rilevarsi una inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse al processo posto che, ai sensi dell'art. 1 comma 236 L. n. 197/22, le istanze di definizione agevolata non possono prescindere dall'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ivi contemplati e parte ricorrente conferma tale intenzione nel presente giudizio domandando che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere all'esito dell'ammissione alle definizioni agevolate;
8. che, pertanto, occorre provvedere in tal senso, come da dispositivo, con compensazione delle spese di lite per le stesse ragioni esposte nella pronuncia della Corte di cassazione richiamata.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Sassari, il 02/12/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 27/11/2025), nella causa n. 1030/2022 RGL, promossa da:
, , ass. Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to SIMONE FORTE,
PARTE RICORRENTE
contro
:
ass. dall'Avv.ta MARIA Controparte_1 P.IVA_2
ELISABETTA PORCU,
, ass. dall'Avv.ta MARIA ANTONIETTA CANU;
CP_2 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
1. parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il giudizio chiedendo:
“1. in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei ruoli, delle carte, degli avvisi di addebito mai notificati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla società ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere mai notificate comunque prescritte e per la presenza dell'istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi della legge 228/2012, l'esecutività dell'atto impugnato;
2. in via preliminare, nel merito: accogliere integralmente il presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10220229002689079000 e l'illegittimità, l'intervenuta prescrizione, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i titoli impugnati in premessa e conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
3. nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati in premessa n.:
1 10220170000553721001, 40220180000028241000, 40220180002352736000, 40220180002510735000, 40220180003649981000, 40220180004419154000 4. nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei seguenti avvisi di addebito: 10220170000553721001
5. accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10220229002689079000, per i motivi esposti in narrativa;
6. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario” ;
2. parte convenuta si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via cautelare
- rigettare la richiesta di sospensione non sussistendone i presupposti richiesti dalla legge;
In via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per tutti i motivi di opposizione non imputabili alla sua attività, dovendo gli stessi essere fatti valere esclusivamente nei confronti dell'ente titolare delle pretese;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e la tardività del ricorso per i motivi di cui all'espositiva; Nel merito
- accertare e dichiarare legittimo l'operato di Controparte_3
e per l'effetto rigettare la domanda formulata da parte ricorrente
[...] nei confronti della stessa. In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”;
3. parte convenuta ha chiesto di “Rigettare il ricorso perché infondato in fatto CP_2 ed in diritto“ ;
4. con note del 17/1/24 parte ricorrente ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/22 art. 1, comma 236 e ha chiesto dichiararsi la sospensione ovvero l'estinzione del giudizio con spese compensate;
ha depositato le comunicazioni relative alle somme dovute pervenute da (doc. 1.1, 1.2, 1.3); CP_4
5. nelle note del 26/11/25 parte resistente ha confermato che parte CP_4 ricorrente è stata ammessa alla definizione agevolata in relazione a tutti i titoli oggetto di giudizio e ha chiesto che venga disposta la sospensione del giudizio prevista dall'art. 1 comma 236 L. n. 197/22;
6. preso atto che la Suprema Corte, con ordinanza n. 15722/23, in fattispecie parimenti relativa alla medesima definizione agevolata, ha affermato:
2 “6. nelle more del presente giudizio, la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. «rottamazione quater»), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia.
7. la dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima;
8. in fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motiv, § f);
9. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso;
10. per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti con la parte controricorrente, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa”;
7. che, applicando i suddetti principi al caso di specie, deve rilevarsi una inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse al processo posto che, ai sensi dell'art. 1 comma 236 L. n. 197/22, le istanze di definizione agevolata non possono prescindere dall'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ivi contemplati e parte ricorrente conferma tale intenzione nel presente giudizio domandando che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere all'esito dell'ammissione alle definizioni agevolate;
8. che, pertanto, occorre provvedere in tal senso, come da dispositivo, con compensazione delle spese di lite per le stesse ragioni esposte nella pronuncia della Corte di cassazione richiamata.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Sassari, il 02/12/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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