CA
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/08/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 47/2023 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: società (p. Iva Parte_1
), già denominata P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
[...]
Avvocati Alessandro Pelucchi e Milena Ghezzi, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Monza alla Via Italia 46
APPELLANTE
contro
: società (p. Iva ) in persona del Parte_3 P.IVA_2 legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro
Stievanin, Simone Rizzi e Zuana Griggio, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Padova alla Galleria Giovanni Berchet 3
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 952/2022 del
Tribunale di Rovigo, depositata in data 28 novembre 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.
952/2022 resa dal Tribunale di Rovigo in data 28 novembre 2022 contrariis rejectis, così giudicare:
In riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni e qualsivoglia domanda e/o deduzione e/o eccezione di controparte, ogni contraria istanza disattesa, nel merito in via principale: dichiarare nullo, annullare, revocare o, con qualsiasi altra statuizione, porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 17/2018 ing. e 3284/2017 RG emesso in data 8.1.2017 dal Tribunale Ordinario di Rovigo e dichiarare che nulla deve parte attrice opponente all'odierna opposta Parte_1
Parte_3
In via subordinata: dichiarare nullo, annullare, revocare o, con qualsiasi altra statuizione, porre nel nulla, per tutte le ragioni meglio esposte in premessa dell'atto introduttivo del presente giudizio, l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 17/2018 ing. e 3284/2017 RG emesso in data 8.1.2017 dal Tribunale
Ordinario di Rovigo e ridurre proporzionalmente il corrispettivo richiesto da controparte nei limiti contrattualmente stabiliti ed in considerazione delle prestazioni d'opera effettivamente svolte dalla ed, in Parte_3
ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in atti, l'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali su di essa gravanti e rideterminare l'eventuale minor somma che dovesse risultare dovuta da parte attrice opponente all'odierna opposta.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del giudizio di I e II grado ivi comprese le spese di CTU con condanna di controparte alla restituzione delle somme versate dall in Parte_1
ragione del decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria: si insiste per le istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse.
Di parte appellata
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, nel merito
1) in via principale: rigettare integralmente l'appello formulato da
[...]
in quanto infondato e, Parte_1
conseguentemente e per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 952/2022 pubblicata il 28.11.2022 impugnata da;
Parte_1
2) in via subordinata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la
Corte d'Appello adita ritenesse fondato anche in parte l'appello proposto da
, condannare comunque Parte_1
a pagare la somma di Pt_1 Parte_1
euro 214.430,00 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, oltre spese legali e di CTU di primo grado;
3) Spese e competenze legali per il presente grado di giudizio interamente rifuse, oltre rimborso spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, Cpa ed Iva come per legge.
In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuto necessario approfondimento istruttorio, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado, come riportati in memoria ex art. 183 c.p.c n. 2 di parte e riprodotti per esteso nella comparsa di Parte_3
costituzione e risposta nel presente giudizio depositata il 7.4.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Rovigo depositato in data 27 novembre 2017 la società premessasi creditrice della società Parte_3 [...]
della complessiva somma di € Parte_4
214.430,00 quale corrispettivo della fornitura e della posa in opera di manufatti, consistenti in infissi, porte interne di vario tipo, il tutto con gli accessori d'uso, oltre che del rivestimento di facciata ventilata, che da quella le erano stati commissionati con i contratti stipulati nelle date del 4 luglio 2016 e del 12 luglio 2016 e con le varianti richieste in corso d'opera, ha chiesto che fosse ingiunto alla detta società il relativo pagamento maggiorato degli interessi legali e di mora nonché dei compensi del procedimento.
Avverso il decreto, emesso dal Tribunale in accoglimento del ricorso, la società ha proposto Parte_2
opposizione contestando la sussistenza e l'ammontare della pretesa rivoltale, a tal fine rilevando che, sulla base della documentazione prodotta a corredo del ricorso per ingiunzione, non potesse dirsi intercorso alcun valido vincolo contrattuale, e comunque eccependo l'inesigibilità del credito per essere intervenuta la dichiarazione di risoluzione del contratto formulata dalla medesima società con la comunicazione del 24 Parte_3
novembre 2017, il che dunque escludeva la possibilità di chiedere giudizialmente l'adempimento, ed altresì eccependo la carenza di prova del credito azionato.
Nell'effettivo contraddittorio dell'opposta, che ha ribadito la sussistenza e l'ammontare della pretesa dedotta in monitorio, il Tribunale ha istruito la causa disponendo procedersi a consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'effettiva posa in opera dei beni nonché l'esecuzione e la necessarietà delle opere extra contratto, nonché ordinando all'ufficio di
Rovigo dell'Agenzia delle Entrate l'esibizione di documentazione fiscale di interesse della società , indi ha deciso la causa rigettando Parte_1
l'opposizione con conferma del decreto opposto e ponendo a carico dell'opponente le spese di lite.
Avverso la decisione ha interposto appello la società
[...]
chiedendone l'integrale riforma mediante Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'appellata ha resistito al gravame instando per il rigetto.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile, indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 18 novembre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 12 giugno 2025 e da parte appellata in data 26 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con l'atto di impugnazione l'appellante ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel precorso grado e non ammesse dal
Tribunale, ribadendo la medesima richiesta in occasione della definitiva precisazione delle conclusioni.
Sta di fatto che l'istanza, per come formulata, va dichiarata inammissibile non risultando che l'appellante abbia specificato a quali istanze di prova abbia inteso riferirsi ma, soprattutto, non avendo neppure accennato alle ragioni di critica rivolte alla decisione di non ammissione da parte del precedente giudicante.
Pur tuttavia la Corte rileva che nel precorso grado l'unica istanza formulata dall'allora opponente era stata quella d'una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare “… se le opere pattuite siano state interamente e correttamente realizzate ad opera d'arte, e a quantificare il giusto corrispettivo di tali opere, indicando i prezzi ad esse applicabili e, in relazione a quanto realizzato dall'impresa, la congruità dell'importo versato dall'opponente” (così testualmente nella memoria datata 30 gennaio 2019): a tal riguardo la Corte rileva che il Tribunale, con l'ordinanza datata
16 gennaio 2020, aveva disposto di dare corso ad una consulenza tecnica demandando all'ausiliare di dare risposta ad un dettagliato quesito di contenuto ben più ampio e completo di quello indicato dalla parte opponente, il che dunque conferma la superfluità della generica reiterazione nel grado delle istanze istruttorie come formulata da parte appellante.
- Passando al merito dell'impugnazione l'appellante ha veicolato con un unico motivo la sua doglianza rivolgendola alla valutazione delle prove asserendo che il precedente giudicante avrebbe deciso la causa travalicando i limiti del libero convincimento e fondandolo su elementi di solo rango presuntivo.
La censura ad avviso della Corte è infondata in ciascuna delle sue formulazioni.
Il rapporto intercorso tra le parti – che pure l'opponente aveva inizialmente contestato nella sua sussistenza giuridica – può dirsi senz'altro perfezionato in ogni suo aspetto inerente l'oggetto della prestazione ed il suo corrispettivo ciò potendosi desumere, in termini di piena prova, dai due documenti prodotti dall'appellata e denominati l'uno conferma d'ordine datato 4 luglio 2016 e l'altro preventivo per la fornitura e posa di facciata ventilata del 12 luglio 2016, ad entrambi i quali risulta apposto timbro e firma dell'amministratore della appellante: non constando alcun disconoscimento di quella sottoscrizione né alcuna contestazione quanto alla qualità del firmatario deve dunque affermarsi, in ciò condividendo la valutazione datane dal Tribunale, che le parti abbiano pattuito sia le prestazioni che il relativo corrispettivo. Quanto all'adempimento dell'obbligazione può altrettanto dirsi raggiunta la prova dell'avvenuta consegna dei singoli manufatti cui l'appellata si era obbligata traendone conferma dalla documentazione da quest'ultima prodotta e consistente nei documenti di trasporto dimessi in atti sottoscritti, quale consegnatario, dal direttore dei lavori.
A tal ultimo riguardo si impone una duplice considerazione di smentita della petizione d'appello: per un verso non è insorta contestazione da parte appellante sulla funzione e sui compiti attribuiti al direttore dei lavori – peraltro di designazione della committente –, e per altro verso neppure consta alcuna censura d'appello rivolta alla efficacia di prova della detta documentazione.
Quanto poi alla prova della regolare posa in opera dei manufatti, pure oggetto della critica d'appello, va osservato che il Tribunale ha correttamente attribuito piena efficacia di prova alla certificazione datata 15 settembre 2017 redatta dal geometra nella specifica veste Controparte_1
di direttore dei lavori, resa a conclusione della prestazione della
[...]
attestante sia l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle Parte_5
installazioni, che l'ottima qualità dei materiali adoperati, come pure la piena corrispondenza delle opere realizzate con le pattuizioni contrattuali intercorse.
Ulteriormente l'esattezza dell'adempimento può dirsi confermata dal rilievo eseguito dal consulente tecnico designato dal Tribunale, niente affatto inciso dalle marginali difformità rinvenute dall'ausiliare ragionevolmente spiegabili con il lasso temporale intercorso tra l'ultimazione delle opere
(certificata dal direttore dei lavori al settembre 2017) e l'inizio delle operazioni peritali svoltosi nel novembre 2020, vale a dire dopo oltre tre anni.
Ciò considerato è dunque da escludersi, come ipotizzato con la tesi d'impugnazione, che il Tribunale abbia immotivatamente affidato al suo libero convincimento la decisione reiettiva dell'opposizione, dovendosi invece apprezzare i plurimi elementi di prova sui quali la decisione risulta fondata.
Quanto, infine, all'eccepito inadempimento della le Parte_3
doglianze dell'appellante, reiterative delle allegazioni del precorso grado, sono rimaste indimostrate ed anzi smentite dai rilievi peritali svolti dall'ausiliare.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni restante questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, determinata tenuto conto del valore della causa rapportato ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002 la società appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 952/2022 del Tribunale di Rovigo, depositata in data 28 novembre 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 9.991,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 47/2023 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: società (p. Iva Parte_1
), già denominata P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
[...]
Avvocati Alessandro Pelucchi e Milena Ghezzi, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Monza alla Via Italia 46
APPELLANTE
contro
: società (p. Iva ) in persona del Parte_3 P.IVA_2 legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro
Stievanin, Simone Rizzi e Zuana Griggio, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Padova alla Galleria Giovanni Berchet 3
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 952/2022 del
Tribunale di Rovigo, depositata in data 28 novembre 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.
952/2022 resa dal Tribunale di Rovigo in data 28 novembre 2022 contrariis rejectis, così giudicare:
In riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni e qualsivoglia domanda e/o deduzione e/o eccezione di controparte, ogni contraria istanza disattesa, nel merito in via principale: dichiarare nullo, annullare, revocare o, con qualsiasi altra statuizione, porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 17/2018 ing. e 3284/2017 RG emesso in data 8.1.2017 dal Tribunale Ordinario di Rovigo e dichiarare che nulla deve parte attrice opponente all'odierna opposta Parte_1
Parte_3
In via subordinata: dichiarare nullo, annullare, revocare o, con qualsiasi altra statuizione, porre nel nulla, per tutte le ragioni meglio esposte in premessa dell'atto introduttivo del presente giudizio, l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 17/2018 ing. e 3284/2017 RG emesso in data 8.1.2017 dal Tribunale
Ordinario di Rovigo e ridurre proporzionalmente il corrispettivo richiesto da controparte nei limiti contrattualmente stabiliti ed in considerazione delle prestazioni d'opera effettivamente svolte dalla ed, in Parte_3
ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in atti, l'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali su di essa gravanti e rideterminare l'eventuale minor somma che dovesse risultare dovuta da parte attrice opponente all'odierna opposta.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del giudizio di I e II grado ivi comprese le spese di CTU con condanna di controparte alla restituzione delle somme versate dall in Parte_1
ragione del decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria: si insiste per le istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse.
Di parte appellata
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, nel merito
1) in via principale: rigettare integralmente l'appello formulato da
[...]
in quanto infondato e, Parte_1
conseguentemente e per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 952/2022 pubblicata il 28.11.2022 impugnata da;
Parte_1
2) in via subordinata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la
Corte d'Appello adita ritenesse fondato anche in parte l'appello proposto da
, condannare comunque Parte_1
a pagare la somma di Pt_1 Parte_1
euro 214.430,00 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, oltre spese legali e di CTU di primo grado;
3) Spese e competenze legali per il presente grado di giudizio interamente rifuse, oltre rimborso spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, Cpa ed Iva come per legge.
In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuto necessario approfondimento istruttorio, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado, come riportati in memoria ex art. 183 c.p.c n. 2 di parte e riprodotti per esteso nella comparsa di Parte_3
costituzione e risposta nel presente giudizio depositata il 7.4.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Rovigo depositato in data 27 novembre 2017 la società premessasi creditrice della società Parte_3 [...]
della complessiva somma di € Parte_4
214.430,00 quale corrispettivo della fornitura e della posa in opera di manufatti, consistenti in infissi, porte interne di vario tipo, il tutto con gli accessori d'uso, oltre che del rivestimento di facciata ventilata, che da quella le erano stati commissionati con i contratti stipulati nelle date del 4 luglio 2016 e del 12 luglio 2016 e con le varianti richieste in corso d'opera, ha chiesto che fosse ingiunto alla detta società il relativo pagamento maggiorato degli interessi legali e di mora nonché dei compensi del procedimento.
Avverso il decreto, emesso dal Tribunale in accoglimento del ricorso, la società ha proposto Parte_2
opposizione contestando la sussistenza e l'ammontare della pretesa rivoltale, a tal fine rilevando che, sulla base della documentazione prodotta a corredo del ricorso per ingiunzione, non potesse dirsi intercorso alcun valido vincolo contrattuale, e comunque eccependo l'inesigibilità del credito per essere intervenuta la dichiarazione di risoluzione del contratto formulata dalla medesima società con la comunicazione del 24 Parte_3
novembre 2017, il che dunque escludeva la possibilità di chiedere giudizialmente l'adempimento, ed altresì eccependo la carenza di prova del credito azionato.
Nell'effettivo contraddittorio dell'opposta, che ha ribadito la sussistenza e l'ammontare della pretesa dedotta in monitorio, il Tribunale ha istruito la causa disponendo procedersi a consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'effettiva posa in opera dei beni nonché l'esecuzione e la necessarietà delle opere extra contratto, nonché ordinando all'ufficio di
Rovigo dell'Agenzia delle Entrate l'esibizione di documentazione fiscale di interesse della società , indi ha deciso la causa rigettando Parte_1
l'opposizione con conferma del decreto opposto e ponendo a carico dell'opponente le spese di lite.
Avverso la decisione ha interposto appello la società
[...]
chiedendone l'integrale riforma mediante Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'appellata ha resistito al gravame instando per il rigetto.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile, indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 18 novembre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 12 giugno 2025 e da parte appellata in data 26 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con l'atto di impugnazione l'appellante ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel precorso grado e non ammesse dal
Tribunale, ribadendo la medesima richiesta in occasione della definitiva precisazione delle conclusioni.
Sta di fatto che l'istanza, per come formulata, va dichiarata inammissibile non risultando che l'appellante abbia specificato a quali istanze di prova abbia inteso riferirsi ma, soprattutto, non avendo neppure accennato alle ragioni di critica rivolte alla decisione di non ammissione da parte del precedente giudicante.
Pur tuttavia la Corte rileva che nel precorso grado l'unica istanza formulata dall'allora opponente era stata quella d'una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare “… se le opere pattuite siano state interamente e correttamente realizzate ad opera d'arte, e a quantificare il giusto corrispettivo di tali opere, indicando i prezzi ad esse applicabili e, in relazione a quanto realizzato dall'impresa, la congruità dell'importo versato dall'opponente” (così testualmente nella memoria datata 30 gennaio 2019): a tal riguardo la Corte rileva che il Tribunale, con l'ordinanza datata
16 gennaio 2020, aveva disposto di dare corso ad una consulenza tecnica demandando all'ausiliare di dare risposta ad un dettagliato quesito di contenuto ben più ampio e completo di quello indicato dalla parte opponente, il che dunque conferma la superfluità della generica reiterazione nel grado delle istanze istruttorie come formulata da parte appellante.
- Passando al merito dell'impugnazione l'appellante ha veicolato con un unico motivo la sua doglianza rivolgendola alla valutazione delle prove asserendo che il precedente giudicante avrebbe deciso la causa travalicando i limiti del libero convincimento e fondandolo su elementi di solo rango presuntivo.
La censura ad avviso della Corte è infondata in ciascuna delle sue formulazioni.
Il rapporto intercorso tra le parti – che pure l'opponente aveva inizialmente contestato nella sua sussistenza giuridica – può dirsi senz'altro perfezionato in ogni suo aspetto inerente l'oggetto della prestazione ed il suo corrispettivo ciò potendosi desumere, in termini di piena prova, dai due documenti prodotti dall'appellata e denominati l'uno conferma d'ordine datato 4 luglio 2016 e l'altro preventivo per la fornitura e posa di facciata ventilata del 12 luglio 2016, ad entrambi i quali risulta apposto timbro e firma dell'amministratore della appellante: non constando alcun disconoscimento di quella sottoscrizione né alcuna contestazione quanto alla qualità del firmatario deve dunque affermarsi, in ciò condividendo la valutazione datane dal Tribunale, che le parti abbiano pattuito sia le prestazioni che il relativo corrispettivo. Quanto all'adempimento dell'obbligazione può altrettanto dirsi raggiunta la prova dell'avvenuta consegna dei singoli manufatti cui l'appellata si era obbligata traendone conferma dalla documentazione da quest'ultima prodotta e consistente nei documenti di trasporto dimessi in atti sottoscritti, quale consegnatario, dal direttore dei lavori.
A tal ultimo riguardo si impone una duplice considerazione di smentita della petizione d'appello: per un verso non è insorta contestazione da parte appellante sulla funzione e sui compiti attribuiti al direttore dei lavori – peraltro di designazione della committente –, e per altro verso neppure consta alcuna censura d'appello rivolta alla efficacia di prova della detta documentazione.
Quanto poi alla prova della regolare posa in opera dei manufatti, pure oggetto della critica d'appello, va osservato che il Tribunale ha correttamente attribuito piena efficacia di prova alla certificazione datata 15 settembre 2017 redatta dal geometra nella specifica veste Controparte_1
di direttore dei lavori, resa a conclusione della prestazione della
[...]
attestante sia l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle Parte_5
installazioni, che l'ottima qualità dei materiali adoperati, come pure la piena corrispondenza delle opere realizzate con le pattuizioni contrattuali intercorse.
Ulteriormente l'esattezza dell'adempimento può dirsi confermata dal rilievo eseguito dal consulente tecnico designato dal Tribunale, niente affatto inciso dalle marginali difformità rinvenute dall'ausiliare ragionevolmente spiegabili con il lasso temporale intercorso tra l'ultimazione delle opere
(certificata dal direttore dei lavori al settembre 2017) e l'inizio delle operazioni peritali svoltosi nel novembre 2020, vale a dire dopo oltre tre anni.
Ciò considerato è dunque da escludersi, come ipotizzato con la tesi d'impugnazione, che il Tribunale abbia immotivatamente affidato al suo libero convincimento la decisione reiettiva dell'opposizione, dovendosi invece apprezzare i plurimi elementi di prova sui quali la decisione risulta fondata.
Quanto, infine, all'eccepito inadempimento della le Parte_3
doglianze dell'appellante, reiterative delle allegazioni del precorso grado, sono rimaste indimostrate ed anzi smentite dai rilievi peritali svolti dall'ausiliare.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni restante questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, determinata tenuto conto del valore della causa rapportato ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002 la società appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 952/2022 del Tribunale di Rovigo, depositata in data 28 novembre 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 9.991,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni