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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2595/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2595/2019, avente a oggetto “Proprietà” e promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1 e difeso dall'Avv. LIBONATI COSIMO DAMIANO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE - contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CALICIURI TOMMASO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha convenuto in Parte_1 giudizio deducendo che: Controparte_2
- è proprietaria di un complesso immobiliare sito nel Comune di Mandatoriccio alla località Macchia
Della Corte, realizzato a seguito di regolare Concessione edilizia n. 48/86 e successive varianti;
- il complesso immobiliare è pervenuto all'attrice con atto di fusione per Dott. Notaio in CP_3
Milano, del 13 settembre 2010 n. 1223/763 di repertorio, registrato in Milano "4" il 21 luglio 2010 al n.
16376, Serie 1T e trascritto in Cosenza in data 31 agosto 2010 sotto i numeri 27697 R.G. e 19454 R.P.,
a cui ha fatto seguito atto integrativo di atto di fusione sempre per Dott. Notaio in Milano, CP_3 del 21 settembre 2010 n. 1360/830 di repertorio, registrato in Milano "4" il 6 ottobre 2010 al n. 3904,
Serie 1T e trascritto in Cosenza in data 11 ottobre 2010 sotto i numeri 32444 R.G. e 22552 R.P.;
- l'immobile è di piena proprietà della società già Parte_1 Controparte_4 in forza di atto di trasformazione in data 1 ottobre 2014;
- il complesso immobiliare, infatti, ha subito vari passaggi come si evince dalla visura camerale che si allega in atti;
- l'immobile in oggetto è stato costruito in virtù ed in conformità dei seguenti titoli edilizi: n. 48 del 31 dicembre 1986, prot. n. 3767 e successiva variante n. 12/90, tutte rilasciate dal Comune di Mandatoriccio;
- successivamente è stato dichiarato abitabile ed agibile dal predetto Comune a decorrere dal 1992;
- l'odierna attrice, a seguito di una verifica dei beni (trattasi di oltre 400 miniappartamento), è venuta a conoscenza del fatto che il sig. detiene senza titolo ed arbitrariamente un appartamento CP_1 di proprietà della Società, identificato catastalmente al foglio 1, p.lla 401, edificio M 2 sub 30 cat. A/3, ubicato al 2 Piano, esteso 33 mq;
pagina 1 di 7 - vano si è rivelato ogni tentativo di addivenire ad una bonaria soluzione della vicenda;
- ai fini del concreto esercizio della presente azione, inoltre, è stata esperita la procedura di mediazione, con un primo incontro in data 27/03/2018, ed il secondo fissato per il 16/04/2018, incontro a cui il sig. non ha partecipato, facendo pervenire una dichiarazione con la quale asserisce di occupare una CP_1 porzione di edificio (Palazzina M2) usato come deposito, sito al secondo piano Mansarda, Foglio di mappa 1, particella 401, sub 36 cat A/3. L'odierno convenuto, inoltre, affermava nella dichiarazione di essere d'accordo a trovare una soluzione tra le parti, senza di fatto rendersi disponibile successivamente;
- l'odierna attrice è stata spogliata del possesso della sua proprietà da tal sig. alcuni CP_1 anni addietro;
- la società è legittimata alla presente azione di rivendicazione del diritto di proprietà, Parte_1 nonché al risarcimento del danno ingiusto subito e cagionato dalla condotta illecita del CP_1
- la condotta posta in essere dal convenuto, infatti, risulta palesemente illecita e non può più essere tollerata dalla società proprietaria del bene, atteso che illegittima è l'occupazione dell'immobile de quo di proprietà di da parte del convenuto;
Parte_1
- pertanto, l'odierna attrice propone azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. nei confronti del convenuto sig. per l'accertamento della proprietà dell'immobile de quo al fine di riacquistarne CP_1 il relativo possesso;
- parte convenuta deve essere condannata al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione;
- infatti, accertata la insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte del convenuto dell'unità immobiliare per cui è causa, il medesimo deve essere condannato al rilascio immediato dell'immobile;
- il proprietario può far riconoscere il suo diritto nei confronti di colui il quale occupa abusivamente il suo immobile, affinché il bene, sottrattogli contro la sua volontà, venga a lui restituito;
- per conseguire giudizialmente tale risultato, in base ai principi ed alle norme vigenti in materia, l'attore ha il solo l'obbligo di fornire prova del titolo di proprietà fino a risalire ad un acquisto a titolo originario;
- tale onere è ampiamente assolto, anche nel presente giudizio, con la produzione della concessione edilizia, certificazione di abitabilità nonché della documentazione catastale che si allegano e che provano, in modo pieno, che la titolarità del bene è in capo alla società attrice;
- il danno ingiusto subito dalla società cagionato dalla condotta illecita del sig. Parte_1 per la quale è causa, consiste nel mancato uso del bene immobile, a partire dal 2003, circostanza CP_1 quest'ultima desumibile anche dalla dichiarazione trasmessa al Mediatore dallo stesso sig. con CP_1 la quale ammette la detenzione di un appartamento (adiacente a quello per cui è causa – indicato al Foglio
1, p.lla 401 sub 36) sulla base di una sedicente scrittura privata di vendita, datata 2003;
- il sig. detiene illecitamente ed abusivamente 2 (due) unità immobiliari, precisamente CP_1 identificate al Foglio 1, p.lla 401 sub 30 (quella per cui è causa) e il sub n. 29 (erroneamente indicata dallo stesso con il sub 36), occupate senza titolo dal 2003;
- pertanto, l'odierna attrice ha diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittima detenzione, che si quantifica in € 24.000,00, calcolato su una rendita minima di € 1.500,00 annuali per 16 anni, dal 2003 al 2019, ovvero a quella somma diversa, minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto. In mancanza, chiede di liquidarsi le somme spettanti anche in via equitativa e d'ufficio nell'emananda sentenza;
- a tale ammontare, inoltre, deve aggiungersi quanto spettante a titolo di spese legali per la fase stragiudiziale, in ragione dell'assistenza legale di cui si è avvalsa la società danneggiata, quantificata nella misura di legge, nonché le spese relative al presente giudizio;
- nonostante l'illegittima detenzione dell'immobile, il sig. senza giustificato motivo, ha CP_1 omesso di partecipare al procedimento di mediazione, anzi, per le vie brevi, ha riconosciuto la proprietà, impegnandosi a cercare una soluzione bonaria, ma senza alcun esito sino ad oggi;
pagina 2 di 7 - di tale comportamento si chiede a codesto Giudice adito di voler desumere, ai sensi dell'art. 8 comma
5 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, argomenti di prova a favore dell'accoglimento della domanda di rivendica dell'attore. Tanto premesso, a rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Dichiarare l'istante unico e solo proprietario dell'unità immobiliare ubicata in Mandatoriccio alla località Macchia Della Corte, identificato catastalmente al foglio 1, P.lla 401, subalterno 30, piano secondo della palazzina denominata M2 e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza di ogni pretesa del detentore (o possessore) tale sig. che occupa senza titolo alcuno l'immobile de quo;
CP_1 Condannare il sig. a rilasciare libero l'immobile identificato catastalmente al foglio CP_1
1, P.lla 401, subalterno 30, piano secondo della palazzina denominata M2 de quo, da persone e cose, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso della proprietaria fissando Parte_2 contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
Condannare il sig. al pagamento della indennità di occupazione alla complessiva CP_1 somma di € 24.000,00 (ventiquattromila), calcolata secondo quanto descritto sopra o in quella somma maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.12.2019 si è costituito in giudizio il convenuto deducendo che:
- la domanda è assolutamente infondata;
- il ha acquistato l'immobile de quo dalla società incorporata per fusione con la CP_1 CP_5 società giusto contratto di compravendita del 19/12/2003; Parte_1
- il predetto atto ha perfezionato il regolare e legittimo trasferimento dell'immobile de quo in capo a
; CP_1
- la scrittura privata del 19/12/2003 ha incontrovertibilmente quale oggetto un regolare contratto di compravendita e ne contiene tutti gli elementi essenziali e presupposti di cui agli art 1321 e ss.;
- il bene trasferito è l'immobile oggetto del presente giudizio;
- il prezzo di acquisto è specificatamente convenuto tra le parti ed indicato negli artt. 3) e 4) del contratto e puntualmente onorato dal CP_1
- il possesso dell'immobile in capo al è avvenuto ancor prima del contratto di compravendita CP_1 ed il ha provveduto al suo completamento, avendolo acquistato allo stato rustico e pertanto non CP_1 ancora completo o finito;
- non vi è dubbio, perciò, che l'immobile de quo appartiene al per averlo legittimamente CP_1 acquistato dalla società con l'atto di compravendita del 19/12/2003: CP_5
- l'azione proposta dalle è altresì infondata, oltre che inammissibile, risultando il Parte_1 proprietario e possessore dell'immobile ancora prima della predetta “fusione”; CP_1
- è incontestabile, infatti, che l'immobile de quo originariamente apparteneva alla società CP_5 dante causa del ed è altrettanto pacifico che il lo possedeva all'atto della “fusione”, CP_1 CP_1 posta a base dell'ipotetico “subingresso” nell'immobile da parte della società attrice,
- mai, pertanto, la ha avuto il possesso di tale immobile, ne altri diritti, e tra essi il Controparte_6 fantomatico o inesistente diritto di proprietà, infondatamente dichiarato da essa società per effetto dell'atto di fusione. Correlativamente, e solo per completezza difensiva, la fantomatica richiesta di danni da detenzione abusiva è solo ed assolutamente temeraria;
- il non possiede altri immobili se non quello indicato nell'atto di compravendita e la diversità CP_1 della particella è senz'altro dovuta ad errore catastale, nella certezza che l'immobile in questione è quello attualmente posseduto e di cui alla predetta scrittura;
- trattasi, conseguentemente, di evidente errore nelle indicazioni catastale;
a comprova, tra l'altro, si richiamano le stesse missive della controparte;
- ogni altra situazione diversa indicata dall'attrice è priva di qualsia rilievo o, più semplicemente, è
pagina 3 di 7 assolutamente estranea all'immobile di cui il è legittimo proprietario;
CP_1
- la società attrice ha riconosciuto e preso atto, e non poteva tessere altrimenti, della scrittura privata di acquisto con la quale, e si ripete, la ha venduto al l'immobile de quo; CP_5 CP_1
- nella missiva del 14.3.2014, già in atti, si dichiara solo la mancanza di prova in ordine all'avvenuto pagamento dell'immobile medesimo;
sul pagamento del prezzo si richiamano gli artt. 3) e 4) della richiamata scrittura di compravendita;
- fermo restando tutto quanto sopra, il Sig. con il presente atto, in via riconvenzionale, CP_1 propone azione di usucapione ex art. 1158 c.c., con acquisto della proprietà, possedendo il bene de quo pacificamente, e pubblicamente et uti domine da oltre vent'anni a far data quanto meno dall'anno 1990 ed ancor prima, allorquando l'immobile medesimo era ancora allo stato rustico;
- ulteriore domanda in riconvenzionale, e ancor più gradata, il spiega al fine di ottenere dalla CP_1 società attrice i costi per tutte le spese per il completamento dell'immobile e conseguenziale “migliorie” che, allo stato, e salvo diversa quantificazione in corso di causa, si indicano in €. 15.300,00 (perizia estimativa costi con allegati, redatta dal Geom. del 17.12.2019). Persona_1
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“a) rigettare integralmente la domanda attrice in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
b) Rigettare la domanda attrice in quanto non provata;
c) In via gradata, ritenere e dichiarare, avvenuto per usucapione, l'acquisto della proprietà da parte del Sig. dell'immobile oggetto di causa e disporre le conseguenziali annotazioni e CP_1 trascrizioni ex-lege;
d) Ancora in via ulteriormente gradata, ritenere dovute le spese per le migliorie apportate all'immobile di cui è causa, e per l'effetto condannare la società attrice al pagamento della conseguenziale somma di
€. 15.300,00 o a quella risultante in corso di causa. e) Condannare, sempre e comunque, la società al pagamento delle spese e compensi Parte_1 di lite.”. All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co., c.p.c. le prove orali richieste sono state ritenute superflue dal precedente G.I. e la causa è stata ritenuta matura per la decisione. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.9.2024, sostituta con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Ragione più liquida
In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale
Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del
2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare pagina 4 di 7 precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. Nel merito
3.1. Nel caso in esame la parte attrice, assumendo che il convenuto abbia la disponibilità di un appartamento sito nel Comune di Mandatoriccio, alla località Macchia Della Corte, identificato catastalmente al foglio 1, p.lla 401, edificio M 2 sub 30 cat. A/3, ubicato al 2 Piano, esteso 33 mq, ha chiesto l'accertamento della proprietà del bene in suo favore, con condanna del convenuto al “rilascio”. L'azione esperita deve inquadrarsi nell'ambito dell'azione di rivendicazione, disposta dall'art. 948 cod. civ.. Quest'ultima, infatti, è concessa a favore di chi si afferma titolare del diritto di proprietà, benché la cosa oggetto del diritto sia posseduta o detenuta da un soggetto diverso, ed agisce, quindi, contro il possessore o detentore al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto, oltre alla conseguente consegna del bene. Giova ricordare che in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. Con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatti ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso;
con la seconda, di natura personale, l'attore non mira a ottenere il riconoscimento di tale diritto ma solo la riconsegna del bene. Ne consegue che può limitarsi a dimostrare la consegna del bene in base a un titolo e il venir meno di questo per qualsiasi causa. Nello specifico, come affermato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7305/2014, l'azione di rivendicazione ricorre “quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo.
Non pare ultroneo ricordare che il discrimen tra l'azione di rivendicazione e l'azione, pur reale, di accertamento della proprietà è dato dal possesso del bene. Infatti, nell'azione di rivendicazione l'attore assume di essere proprietario del bene ma di non averne il possesso, tant'è che agisce nei confronti di colui che di fatto possegga o detenga la cosa, per conseguire, oltre al riconoscimento giurisdizionale del proprio diritto anche il recupero materiale del bene;
nella seconda, invece, è richiesto che l'istante deduca, non solo di essere proprietario ma anche di avere, se non la materiale detenzione, il possesso del bene, poiché, con tale azione, intende non già ottenere la modifica di uno stato di fatto bensì l'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa mercé la dichiarazione della puntuale rispondenza di esso allo stato di diritto. Quanto al contenuto dell'onere della prova in conformità all'art. 2697 cod. civ., chi agisce in rivendicazione ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà: peraltro, se l'acquisto non è a titolo originario, il titolare dovrà dimostrare il proprio titolo d'acquisto ed il titolo dei suoi danti causa sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica). Dev'essere rilevato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice
pagina 5 di 7 anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico” (Cass. 28865/2021; ex pluris Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018).
3.2 Tanto premesso, parte attrice non ha provato la proprietà del bene del quale rivendica la proprietà. A tal fine, in effetti, la documentazione prodotta da parte attrice è insufficiente a fondare l'azione di rivendica.
In particolare, la società assume che l'intero complesso immobiliare sito nel Comune di Mandatoriccio alla località Macchia Della Corte, le è pervenuto con atto di fusione per Notaio del 13 CP_3 settembre 2010 n. 1223/763 di repertorio, registrato in Milano "4" il 21 luglio 2010 al n. 16376, Serie 1T e trascritto in Cosenza in data 31 agosto 2010 sotto i numeri 27697 R.G. e 19454 R.P., a cui ha fatto seguito atto integrativo di atto di fusione sempre per Notaio del 21 settembre 2010 n. CP_3
1360/830 di repertorio, registrato in Milano "4" il 6 ottobre 2010 al n. 3904, Serie 1T e trascritto in
Cosenza in data 11 ottobre 2010 sotto i numeri 32444 R.G. e 22552 R.P..
Alcuna di tali operazioni, tuttavia, è stata documentata da parte attrice e non è possibile verificare l'appartenenza del bene al patrimonio delle società coinvolte nelle operazioni di fusione.
Per l'effetto, non è stata fornita la prova della dedotta titolarità del bene a seguito di tali operazioni societarie.
Ancora, parte attrice assume che l'immobile è di piena proprietà della società già Parte_1 di in forza di atto di trasformazione in data 1 ottobre 2014. Controparte_4 CP_4
Anche in tal caso, tuttavia, non risulta depositato alcun documento dal quale evincere la titolarità del bene in capo a né è presente in atti l'atto di trasformazione. Controparte_4 CP_4
Infine, la parte attrice assume altresì che la titolarità del bene verrebbe dimostrata anche con la produzione della concessione edilizia, della certificazione di abitabilità, nonché della documentazione catastale. Sul punto va evidenziato che, secondo l'allegazione attore, l'immobile in oggetto è stato costruito in virtù ed in conformità della concessione edilizia n. 48 del 31 dicembre 1986, prot. n. 3767 e successiva variante n. 12/90, tutte rilasciate dal Comune di Mandatoriccio.
Ebbene, la sola produzione della concessione edilizia e della variante – aventi tutte come richiedenti la società - non sono idonee all'affermazione della proprietà dell'immobile rivendicato in CP_7 capo alla società attrice, non rappresentando titoli di acquisto della proprietà.
Neppure, ai fini della prova della proprietà assumono rilievo le risultanze catastali.
Alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle sole visure catastali, né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario, in tale materia, l'atto scritto “ad substantiam”, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione, né, del resto, è possibile riconoscere la (com)proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass. Civ. n. 11115 del 1997). Quanto alle difese del convenuto, invero, alcun elemento può trarsi ai fini dell'attenuazione dell'onere della prova in favore dell'attore. A tal fine, infatti, va evidenziato quanto segue.
In effetti, il convenuto assume di essere titolare del bene in forza di una compravendita, stipulata in forma di scrittura privata, con la società in ipotesi, successivamente incorporata per fusione alla CP_5 società Parte_1
In atti, tuttavia, non vi è prova del collegamento tra la società e la Ed CP_5 Controparte_8 infatti, dalla visura camerale della società attrice, non emerge alcuna operazione di fusione intercorsa con la società ma solo con la società CP_5 CP_9
pagina 6 di 7 Di fatto, alcuna delle diverse operazioni di trasformazione e fusione che hanno coinvolto la società
[...]
è stata oggetto di prova, né a fortiori vi è prova della composizione del patrimonio delle CP_8 società prima e dopo le operazioni di fusione e trasformazione.
Peraltro, è anche controverso tra le parti che la scrittura privata richiamata dal convenuto abbia ad oggetto il bene per cui è causa.
Ed infatti, la scrittura privata si riferisce al sub 36 e non al sub 30 oggetto di rivendica, mentre parte attrice assume che il convenuto abbia occupato anche un altro bene, identificato al sub 29 ed erroneamente individuato dal convenuto con il sub 36, in quanto la titolarità di quest'ultimo bene farebbe capo ad un terzo soggetto.
Infine, tra le parti è anche controversa la stessa natura della pattuizione, che secondo l'attrice integra solo un contratto preliminare, di cui parte attrice ha anche contestato la validità ed efficacia nei suoi confronti.
In definitiva, in assenza dell'assolvimento del rigoroso onere probatorio previsto in tema di rivendica la domanda attorea va rigettata. In virtù del rigetto della domanda principale, resta assorbito l'esame delle ulteriori domanda promosse dell'attore e delle domande riconvenzionali subordinate proposte dal convenuto.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto:
- dell'applicazione delle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55;
- del disposto dell'art. 15, co. 3 c.p.c., secondo il quale: “Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti;
e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile”;
- dell'assenza di elementi idonei a determinare il valore dell'immobile;
- del valore indeterminabile della causa con applicazione dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, in ragione del numero scarno di questioni controverse, degli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità e della snellezza della fase istruttoria;
- degli aumenti e delle diminuzioni operabili sui valori medi ai sensi dell'art. 4, co. 1 del citato d.m..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
2. CONDANNA la parte attrice l pagamento in favore della parte convenuta, Parte_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in €.2.538,50 per compenso, oltre i.v.a., CP_1
c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Tommaso Caliciuri ex art. 93 c.p.c.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2595/2019, avente a oggetto “Proprietà” e promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1 e difeso dall'Avv. LIBONATI COSIMO DAMIANO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE - contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CALICIURI TOMMASO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha convenuto in Parte_1 giudizio deducendo che: Controparte_2
- è proprietaria di un complesso immobiliare sito nel Comune di Mandatoriccio alla località Macchia
Della Corte, realizzato a seguito di regolare Concessione edilizia n. 48/86 e successive varianti;
- il complesso immobiliare è pervenuto all'attrice con atto di fusione per Dott. Notaio in CP_3
Milano, del 13 settembre 2010 n. 1223/763 di repertorio, registrato in Milano "4" il 21 luglio 2010 al n.
16376, Serie 1T e trascritto in Cosenza in data 31 agosto 2010 sotto i numeri 27697 R.G. e 19454 R.P.,
a cui ha fatto seguito atto integrativo di atto di fusione sempre per Dott. Notaio in Milano, CP_3 del 21 settembre 2010 n. 1360/830 di repertorio, registrato in Milano "4" il 6 ottobre 2010 al n. 3904,
Serie 1T e trascritto in Cosenza in data 11 ottobre 2010 sotto i numeri 32444 R.G. e 22552 R.P.;
- l'immobile è di piena proprietà della società già Parte_1 Controparte_4 in forza di atto di trasformazione in data 1 ottobre 2014;
- il complesso immobiliare, infatti, ha subito vari passaggi come si evince dalla visura camerale che si allega in atti;
- l'immobile in oggetto è stato costruito in virtù ed in conformità dei seguenti titoli edilizi: n. 48 del 31 dicembre 1986, prot. n. 3767 e successiva variante n. 12/90, tutte rilasciate dal Comune di Mandatoriccio;
- successivamente è stato dichiarato abitabile ed agibile dal predetto Comune a decorrere dal 1992;
- l'odierna attrice, a seguito di una verifica dei beni (trattasi di oltre 400 miniappartamento), è venuta a conoscenza del fatto che il sig. detiene senza titolo ed arbitrariamente un appartamento CP_1 di proprietà della Società, identificato catastalmente al foglio 1, p.lla 401, edificio M 2 sub 30 cat. A/3, ubicato al 2 Piano, esteso 33 mq;
pagina 1 di 7 - vano si è rivelato ogni tentativo di addivenire ad una bonaria soluzione della vicenda;
- ai fini del concreto esercizio della presente azione, inoltre, è stata esperita la procedura di mediazione, con un primo incontro in data 27/03/2018, ed il secondo fissato per il 16/04/2018, incontro a cui il sig. non ha partecipato, facendo pervenire una dichiarazione con la quale asserisce di occupare una CP_1 porzione di edificio (Palazzina M2) usato come deposito, sito al secondo piano Mansarda, Foglio di mappa 1, particella 401, sub 36 cat A/3. L'odierno convenuto, inoltre, affermava nella dichiarazione di essere d'accordo a trovare una soluzione tra le parti, senza di fatto rendersi disponibile successivamente;
- l'odierna attrice è stata spogliata del possesso della sua proprietà da tal sig. alcuni CP_1 anni addietro;
- la società è legittimata alla presente azione di rivendicazione del diritto di proprietà, Parte_1 nonché al risarcimento del danno ingiusto subito e cagionato dalla condotta illecita del CP_1
- la condotta posta in essere dal convenuto, infatti, risulta palesemente illecita e non può più essere tollerata dalla società proprietaria del bene, atteso che illegittima è l'occupazione dell'immobile de quo di proprietà di da parte del convenuto;
Parte_1
- pertanto, l'odierna attrice propone azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. nei confronti del convenuto sig. per l'accertamento della proprietà dell'immobile de quo al fine di riacquistarne CP_1 il relativo possesso;
- parte convenuta deve essere condannata al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione;
- infatti, accertata la insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte del convenuto dell'unità immobiliare per cui è causa, il medesimo deve essere condannato al rilascio immediato dell'immobile;
- il proprietario può far riconoscere il suo diritto nei confronti di colui il quale occupa abusivamente il suo immobile, affinché il bene, sottrattogli contro la sua volontà, venga a lui restituito;
- per conseguire giudizialmente tale risultato, in base ai principi ed alle norme vigenti in materia, l'attore ha il solo l'obbligo di fornire prova del titolo di proprietà fino a risalire ad un acquisto a titolo originario;
- tale onere è ampiamente assolto, anche nel presente giudizio, con la produzione della concessione edilizia, certificazione di abitabilità nonché della documentazione catastale che si allegano e che provano, in modo pieno, che la titolarità del bene è in capo alla società attrice;
- il danno ingiusto subito dalla società cagionato dalla condotta illecita del sig. Parte_1 per la quale è causa, consiste nel mancato uso del bene immobile, a partire dal 2003, circostanza CP_1 quest'ultima desumibile anche dalla dichiarazione trasmessa al Mediatore dallo stesso sig. con CP_1 la quale ammette la detenzione di un appartamento (adiacente a quello per cui è causa – indicato al Foglio
1, p.lla 401 sub 36) sulla base di una sedicente scrittura privata di vendita, datata 2003;
- il sig. detiene illecitamente ed abusivamente 2 (due) unità immobiliari, precisamente CP_1 identificate al Foglio 1, p.lla 401 sub 30 (quella per cui è causa) e il sub n. 29 (erroneamente indicata dallo stesso con il sub 36), occupate senza titolo dal 2003;
- pertanto, l'odierna attrice ha diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittima detenzione, che si quantifica in € 24.000,00, calcolato su una rendita minima di € 1.500,00 annuali per 16 anni, dal 2003 al 2019, ovvero a quella somma diversa, minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto. In mancanza, chiede di liquidarsi le somme spettanti anche in via equitativa e d'ufficio nell'emananda sentenza;
- a tale ammontare, inoltre, deve aggiungersi quanto spettante a titolo di spese legali per la fase stragiudiziale, in ragione dell'assistenza legale di cui si è avvalsa la società danneggiata, quantificata nella misura di legge, nonché le spese relative al presente giudizio;
- nonostante l'illegittima detenzione dell'immobile, il sig. senza giustificato motivo, ha CP_1 omesso di partecipare al procedimento di mediazione, anzi, per le vie brevi, ha riconosciuto la proprietà, impegnandosi a cercare una soluzione bonaria, ma senza alcun esito sino ad oggi;
pagina 2 di 7 - di tale comportamento si chiede a codesto Giudice adito di voler desumere, ai sensi dell'art. 8 comma
5 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, argomenti di prova a favore dell'accoglimento della domanda di rivendica dell'attore. Tanto premesso, a rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Dichiarare l'istante unico e solo proprietario dell'unità immobiliare ubicata in Mandatoriccio alla località Macchia Della Corte, identificato catastalmente al foglio 1, P.lla 401, subalterno 30, piano secondo della palazzina denominata M2 e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza di ogni pretesa del detentore (o possessore) tale sig. che occupa senza titolo alcuno l'immobile de quo;
CP_1 Condannare il sig. a rilasciare libero l'immobile identificato catastalmente al foglio CP_1
1, P.lla 401, subalterno 30, piano secondo della palazzina denominata M2 de quo, da persone e cose, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso della proprietaria fissando Parte_2 contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
Condannare il sig. al pagamento della indennità di occupazione alla complessiva CP_1 somma di € 24.000,00 (ventiquattromila), calcolata secondo quanto descritto sopra o in quella somma maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.12.2019 si è costituito in giudizio il convenuto deducendo che:
- la domanda è assolutamente infondata;
- il ha acquistato l'immobile de quo dalla società incorporata per fusione con la CP_1 CP_5 società giusto contratto di compravendita del 19/12/2003; Parte_1
- il predetto atto ha perfezionato il regolare e legittimo trasferimento dell'immobile de quo in capo a
; CP_1
- la scrittura privata del 19/12/2003 ha incontrovertibilmente quale oggetto un regolare contratto di compravendita e ne contiene tutti gli elementi essenziali e presupposti di cui agli art 1321 e ss.;
- il bene trasferito è l'immobile oggetto del presente giudizio;
- il prezzo di acquisto è specificatamente convenuto tra le parti ed indicato negli artt. 3) e 4) del contratto e puntualmente onorato dal CP_1
- il possesso dell'immobile in capo al è avvenuto ancor prima del contratto di compravendita CP_1 ed il ha provveduto al suo completamento, avendolo acquistato allo stato rustico e pertanto non CP_1 ancora completo o finito;
- non vi è dubbio, perciò, che l'immobile de quo appartiene al per averlo legittimamente CP_1 acquistato dalla società con l'atto di compravendita del 19/12/2003: CP_5
- l'azione proposta dalle è altresì infondata, oltre che inammissibile, risultando il Parte_1 proprietario e possessore dell'immobile ancora prima della predetta “fusione”; CP_1
- è incontestabile, infatti, che l'immobile de quo originariamente apparteneva alla società CP_5 dante causa del ed è altrettanto pacifico che il lo possedeva all'atto della “fusione”, CP_1 CP_1 posta a base dell'ipotetico “subingresso” nell'immobile da parte della società attrice,
- mai, pertanto, la ha avuto il possesso di tale immobile, ne altri diritti, e tra essi il Controparte_6 fantomatico o inesistente diritto di proprietà, infondatamente dichiarato da essa società per effetto dell'atto di fusione. Correlativamente, e solo per completezza difensiva, la fantomatica richiesta di danni da detenzione abusiva è solo ed assolutamente temeraria;
- il non possiede altri immobili se non quello indicato nell'atto di compravendita e la diversità CP_1 della particella è senz'altro dovuta ad errore catastale, nella certezza che l'immobile in questione è quello attualmente posseduto e di cui alla predetta scrittura;
- trattasi, conseguentemente, di evidente errore nelle indicazioni catastale;
a comprova, tra l'altro, si richiamano le stesse missive della controparte;
- ogni altra situazione diversa indicata dall'attrice è priva di qualsia rilievo o, più semplicemente, è
pagina 3 di 7 assolutamente estranea all'immobile di cui il è legittimo proprietario;
CP_1
- la società attrice ha riconosciuto e preso atto, e non poteva tessere altrimenti, della scrittura privata di acquisto con la quale, e si ripete, la ha venduto al l'immobile de quo; CP_5 CP_1
- nella missiva del 14.3.2014, già in atti, si dichiara solo la mancanza di prova in ordine all'avvenuto pagamento dell'immobile medesimo;
sul pagamento del prezzo si richiamano gli artt. 3) e 4) della richiamata scrittura di compravendita;
- fermo restando tutto quanto sopra, il Sig. con il presente atto, in via riconvenzionale, CP_1 propone azione di usucapione ex art. 1158 c.c., con acquisto della proprietà, possedendo il bene de quo pacificamente, e pubblicamente et uti domine da oltre vent'anni a far data quanto meno dall'anno 1990 ed ancor prima, allorquando l'immobile medesimo era ancora allo stato rustico;
- ulteriore domanda in riconvenzionale, e ancor più gradata, il spiega al fine di ottenere dalla CP_1 società attrice i costi per tutte le spese per il completamento dell'immobile e conseguenziale “migliorie” che, allo stato, e salvo diversa quantificazione in corso di causa, si indicano in €. 15.300,00 (perizia estimativa costi con allegati, redatta dal Geom. del 17.12.2019). Persona_1
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“a) rigettare integralmente la domanda attrice in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
b) Rigettare la domanda attrice in quanto non provata;
c) In via gradata, ritenere e dichiarare, avvenuto per usucapione, l'acquisto della proprietà da parte del Sig. dell'immobile oggetto di causa e disporre le conseguenziali annotazioni e CP_1 trascrizioni ex-lege;
d) Ancora in via ulteriormente gradata, ritenere dovute le spese per le migliorie apportate all'immobile di cui è causa, e per l'effetto condannare la società attrice al pagamento della conseguenziale somma di
€. 15.300,00 o a quella risultante in corso di causa. e) Condannare, sempre e comunque, la società al pagamento delle spese e compensi Parte_1 di lite.”. All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co., c.p.c. le prove orali richieste sono state ritenute superflue dal precedente G.I. e la causa è stata ritenuta matura per la decisione. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.9.2024, sostituta con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Ragione più liquida
In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale
Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del
2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare pagina 4 di 7 precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. Nel merito
3.1. Nel caso in esame la parte attrice, assumendo che il convenuto abbia la disponibilità di un appartamento sito nel Comune di Mandatoriccio, alla località Macchia Della Corte, identificato catastalmente al foglio 1, p.lla 401, edificio M 2 sub 30 cat. A/3, ubicato al 2 Piano, esteso 33 mq, ha chiesto l'accertamento della proprietà del bene in suo favore, con condanna del convenuto al “rilascio”. L'azione esperita deve inquadrarsi nell'ambito dell'azione di rivendicazione, disposta dall'art. 948 cod. civ.. Quest'ultima, infatti, è concessa a favore di chi si afferma titolare del diritto di proprietà, benché la cosa oggetto del diritto sia posseduta o detenuta da un soggetto diverso, ed agisce, quindi, contro il possessore o detentore al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto, oltre alla conseguente consegna del bene. Giova ricordare che in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. Con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatti ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso;
con la seconda, di natura personale, l'attore non mira a ottenere il riconoscimento di tale diritto ma solo la riconsegna del bene. Ne consegue che può limitarsi a dimostrare la consegna del bene in base a un titolo e il venir meno di questo per qualsiasi causa. Nello specifico, come affermato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7305/2014, l'azione di rivendicazione ricorre “quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo.
Non pare ultroneo ricordare che il discrimen tra l'azione di rivendicazione e l'azione, pur reale, di accertamento della proprietà è dato dal possesso del bene. Infatti, nell'azione di rivendicazione l'attore assume di essere proprietario del bene ma di non averne il possesso, tant'è che agisce nei confronti di colui che di fatto possegga o detenga la cosa, per conseguire, oltre al riconoscimento giurisdizionale del proprio diritto anche il recupero materiale del bene;
nella seconda, invece, è richiesto che l'istante deduca, non solo di essere proprietario ma anche di avere, se non la materiale detenzione, il possesso del bene, poiché, con tale azione, intende non già ottenere la modifica di uno stato di fatto bensì l'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa mercé la dichiarazione della puntuale rispondenza di esso allo stato di diritto. Quanto al contenuto dell'onere della prova in conformità all'art. 2697 cod. civ., chi agisce in rivendicazione ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà: peraltro, se l'acquisto non è a titolo originario, il titolare dovrà dimostrare il proprio titolo d'acquisto ed il titolo dei suoi danti causa sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica). Dev'essere rilevato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice
pagina 5 di 7 anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico” (Cass. 28865/2021; ex pluris Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018).
3.2 Tanto premesso, parte attrice non ha provato la proprietà del bene del quale rivendica la proprietà. A tal fine, in effetti, la documentazione prodotta da parte attrice è insufficiente a fondare l'azione di rivendica.
In particolare, la società assume che l'intero complesso immobiliare sito nel Comune di Mandatoriccio alla località Macchia Della Corte, le è pervenuto con atto di fusione per Notaio del 13 CP_3 settembre 2010 n. 1223/763 di repertorio, registrato in Milano "4" il 21 luglio 2010 al n. 16376, Serie 1T e trascritto in Cosenza in data 31 agosto 2010 sotto i numeri 27697 R.G. e 19454 R.P., a cui ha fatto seguito atto integrativo di atto di fusione sempre per Notaio del 21 settembre 2010 n. CP_3
1360/830 di repertorio, registrato in Milano "4" il 6 ottobre 2010 al n. 3904, Serie 1T e trascritto in
Cosenza in data 11 ottobre 2010 sotto i numeri 32444 R.G. e 22552 R.P..
Alcuna di tali operazioni, tuttavia, è stata documentata da parte attrice e non è possibile verificare l'appartenenza del bene al patrimonio delle società coinvolte nelle operazioni di fusione.
Per l'effetto, non è stata fornita la prova della dedotta titolarità del bene a seguito di tali operazioni societarie.
Ancora, parte attrice assume che l'immobile è di piena proprietà della società già Parte_1 di in forza di atto di trasformazione in data 1 ottobre 2014. Controparte_4 CP_4
Anche in tal caso, tuttavia, non risulta depositato alcun documento dal quale evincere la titolarità del bene in capo a né è presente in atti l'atto di trasformazione. Controparte_4 CP_4
Infine, la parte attrice assume altresì che la titolarità del bene verrebbe dimostrata anche con la produzione della concessione edilizia, della certificazione di abitabilità, nonché della documentazione catastale. Sul punto va evidenziato che, secondo l'allegazione attore, l'immobile in oggetto è stato costruito in virtù ed in conformità della concessione edilizia n. 48 del 31 dicembre 1986, prot. n. 3767 e successiva variante n. 12/90, tutte rilasciate dal Comune di Mandatoriccio.
Ebbene, la sola produzione della concessione edilizia e della variante – aventi tutte come richiedenti la società - non sono idonee all'affermazione della proprietà dell'immobile rivendicato in CP_7 capo alla società attrice, non rappresentando titoli di acquisto della proprietà.
Neppure, ai fini della prova della proprietà assumono rilievo le risultanze catastali.
Alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle sole visure catastali, né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario, in tale materia, l'atto scritto “ad substantiam”, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione, né, del resto, è possibile riconoscere la (com)proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass. Civ. n. 11115 del 1997). Quanto alle difese del convenuto, invero, alcun elemento può trarsi ai fini dell'attenuazione dell'onere della prova in favore dell'attore. A tal fine, infatti, va evidenziato quanto segue.
In effetti, il convenuto assume di essere titolare del bene in forza di una compravendita, stipulata in forma di scrittura privata, con la società in ipotesi, successivamente incorporata per fusione alla CP_5 società Parte_1
In atti, tuttavia, non vi è prova del collegamento tra la società e la Ed CP_5 Controparte_8 infatti, dalla visura camerale della società attrice, non emerge alcuna operazione di fusione intercorsa con la società ma solo con la società CP_5 CP_9
pagina 6 di 7 Di fatto, alcuna delle diverse operazioni di trasformazione e fusione che hanno coinvolto la società
[...]
è stata oggetto di prova, né a fortiori vi è prova della composizione del patrimonio delle CP_8 società prima e dopo le operazioni di fusione e trasformazione.
Peraltro, è anche controverso tra le parti che la scrittura privata richiamata dal convenuto abbia ad oggetto il bene per cui è causa.
Ed infatti, la scrittura privata si riferisce al sub 36 e non al sub 30 oggetto di rivendica, mentre parte attrice assume che il convenuto abbia occupato anche un altro bene, identificato al sub 29 ed erroneamente individuato dal convenuto con il sub 36, in quanto la titolarità di quest'ultimo bene farebbe capo ad un terzo soggetto.
Infine, tra le parti è anche controversa la stessa natura della pattuizione, che secondo l'attrice integra solo un contratto preliminare, di cui parte attrice ha anche contestato la validità ed efficacia nei suoi confronti.
In definitiva, in assenza dell'assolvimento del rigoroso onere probatorio previsto in tema di rivendica la domanda attorea va rigettata. In virtù del rigetto della domanda principale, resta assorbito l'esame delle ulteriori domanda promosse dell'attore e delle domande riconvenzionali subordinate proposte dal convenuto.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto:
- dell'applicazione delle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55;
- del disposto dell'art. 15, co. 3 c.p.c., secondo il quale: “Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti;
e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile”;
- dell'assenza di elementi idonei a determinare il valore dell'immobile;
- del valore indeterminabile della causa con applicazione dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, in ragione del numero scarno di questioni controverse, degli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità e della snellezza della fase istruttoria;
- degli aumenti e delle diminuzioni operabili sui valori medi ai sensi dell'art. 4, co. 1 del citato d.m..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
2. CONDANNA la parte attrice l pagamento in favore della parte convenuta, Parte_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in €.2.538,50 per compenso, oltre i.v.a., CP_1
c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Tommaso Caliciuri ex art. 93 c.p.c.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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