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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/06/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4508/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4508/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del
09.06.2025 e promossa promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Giardini Naxos, via Lombardo n.11, presso lo studio dell'avv. LO TURCO
GRAZIELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. . CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI
La ricorrente precisa come da verbale.
FATTO E DIRITTO
1 n. 4508/2024 R.G.
Con ricorso ritualmente depositato in data 31.10.2024, Parte_1
chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Castiglione Di Sicilia il 19/07/1990 con (trascritto nei CP_1
registri dello stato civile Anno 1990 Atto N. 14 parte 2 serie A), atteso che, con decreto di omologazione del 10/04/2021, il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione personale dei coniugi ed erano ormai trascorsi i termini di legge per la proponibilità dell'azione.
Evidenziava, inoltre, che dal matrimonio era nato, l'08.06.1992, il figlio , Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che tra i coniugi non era intervenuta alcuna riconciliazione.
Con decreto del 08/11/2024, veniva disposta la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 9 giugno 2025 compariva solo la ricorrente ed il Giudice delegato, precisate le conclusioni e discussa la causa, assegnava la stessa a sentenza riservando di riferire al Collegio.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del resistente, stante la regolare notifica dell'atto introduttivo nonché degli atti e provvedimenti successivi e la mancata costituzione in giudizio.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , meriti accoglimento. CP_1
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto del Tribunale Di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione.
Tenuto conto della natura della controversia, della contumacia del resistente e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio.
2 n. 4508/2024 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, nella causa fra Parte_1
e , nella contumacia di quest'ultimo, disattesa ogni contraria CP_1
istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4508/2024 R.G., così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
CASTIGLIONE DI SICILIA il 19/07/1990 tra e Parte_1
(trascritto nei registri dello stato civile Anno 1990 Atto N. CP_1
14 parte 2 serie A);
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione Di Sicilia di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale del 10.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania
Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4508/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del
09.06.2025 e promossa promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Giardini Naxos, via Lombardo n.11, presso lo studio dell'avv. LO TURCO
GRAZIELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. . CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI
La ricorrente precisa come da verbale.
FATTO E DIRITTO
1 n. 4508/2024 R.G.
Con ricorso ritualmente depositato in data 31.10.2024, Parte_1
chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Castiglione Di Sicilia il 19/07/1990 con (trascritto nei CP_1
registri dello stato civile Anno 1990 Atto N. 14 parte 2 serie A), atteso che, con decreto di omologazione del 10/04/2021, il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione personale dei coniugi ed erano ormai trascorsi i termini di legge per la proponibilità dell'azione.
Evidenziava, inoltre, che dal matrimonio era nato, l'08.06.1992, il figlio , Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che tra i coniugi non era intervenuta alcuna riconciliazione.
Con decreto del 08/11/2024, veniva disposta la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 9 giugno 2025 compariva solo la ricorrente ed il Giudice delegato, precisate le conclusioni e discussa la causa, assegnava la stessa a sentenza riservando di riferire al Collegio.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del resistente, stante la regolare notifica dell'atto introduttivo nonché degli atti e provvedimenti successivi e la mancata costituzione in giudizio.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , meriti accoglimento. CP_1
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto del Tribunale Di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione.
Tenuto conto della natura della controversia, della contumacia del resistente e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio.
2 n. 4508/2024 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, nella causa fra Parte_1
e , nella contumacia di quest'ultimo, disattesa ogni contraria CP_1
istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4508/2024 R.G., così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
CASTIGLIONE DI SICILIA il 19/07/1990 tra e Parte_1
(trascritto nei registri dello stato civile Anno 1990 Atto N. CP_1
14 parte 2 serie A);
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione Di Sicilia di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale del 10.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania
Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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