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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5199 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Bene-
vento, pubblicata in data 20 luglio 2022 e contraddistinta dal n.1765/2022 iscritto al
n.237/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 03 dicembre 2024 e pendente
TRA
C.F.: ), in persona del suo amministratore e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti EL OM
(C.F.: ), DE OM (C.F.: ) e C.F._1 C.F._2
RO OM (C.F.: ), giusta procura in calce rilasciata C.F._3
su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, PEC: Email_1
-APPELLANTE-
E REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
Sesta , in persona del legale rappresentante p.t, C.F.: rappresen- Pt_2 P.IVA_2
tata e difesa dall'avv. Carlo Iannace (CF: ), giusta procura alle liti C.F._4
a margine della comparsa di costituzione di primo grado, PEC: Email_2
[...]
-APPELLATA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. notificava il 13.01.2023 appello avverso la sen- Parte_1
tenza del Tribunale di Benevento emessa nel procedimento n. 3766/2020 del R.G.C.
promosso da nei confronti dell'attuale appellante, avente ad oggetto l'oppo- Parte_3
sizione al d.i. 947/2020 del medesimo Tribunale. Il decreto di pagamento era stato ac-
cordato a per l'importo di €. 315.840,00 indicato come saldo Pt_1 Parte_1
del corrispettivo contrattuale pattuito tra le parti per la vendita ed installazione dell'am-
pliamento di un edificio industriale e aveva proposto opposizione allegando Parte_3
l'inadempimento della ricorrente nell'esecuzione delle prestazioni assunte.
2. In punto di fatto documentava di aver comunicato, Pt_1 Parte_1
con pec del 17/12/2018, di essere pronta alla consegna del materiale prodotto, rice-
vendo la replica di di comunicazione del mancato completamento delle opere Parte_3
preparatorie del sito previste in contratto. Dette opere erano a carico della stessa . Pt_3
inviava quindi inutilmente una pec con diffida ad adempiere. Parte_1
Nel corso del rapporto aveva corrisposto a nu- Parte_3 Parte_1
merosi acconti per complessivi € 140.675,00, da aggiungersi alla somma di € 20.500,00
originariamente corrisposta. Ad un'ulteriore pec di inviata Parte_1
prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, versava un ulteriore Pt_3
acconto per € 18.675,00. Il decreto ingiuntivo, concesso immediatamente esecutivo era in corso di causa sospeso dopo che aveva promosso un Parte_1
pignoramento presso terzi. Nel corso del giudizio comunque le attività del cantiere dei proseguivano e l'opponente inviava a una diffida ad adempiere ex art. Pt_3 Pt_1
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1454 c.c. alla quale l'opposta replicava precisando come il termine del 30 novembre,
contrattualmente pattuito per l'avvio delle operazioni, non fosse ancora decorso. Per
detta data- il 30 novembre - la direzione dei lavori, tramite pec del 28 ottobre 2020,
convocava in cantiere che confermava che avrebbe pre- Parte_1
senziato, “al fine di verificare ed accertare tutto quanto necessario all'immediato avvio delle operazioni di montaggio del manufatto prefabbricato”. Due giorni prima, il 28 no-
vembre 2020, la stessa direzione lavori tuttavia trasmetteva un'altra comunicazione con la quale evidenziava che, per un errore materiale, era stato indicato nella precedente comunicazione il 30 novembre per la convocazione quando in realtà si voleva intendere il 30 ottobre.
Il 30 novembre comunque si teneva l'incontro e, dall'ispezione del cantiere, emergeva,
secondo la prospettazione dei fatti proveniente da , che si dichiarava disponibile Pt_1
ad iniziare l'opera, che il piano di lavoro rullato con massicciata calcarea non era stato predisposto per l'intero cantiere e che vi erano diversi impedimenti da rimuovere prima del montaggio, nonostante quanto ritenuto dalla direzione lavori, secondo la quale il cantiere era pronto per l'opera.
Il giorno seguente comunque comunicava alla di ritenere necessaria Pt_3 Pt_1
“prima dell'avvio di qualsivoglia lavorazione”, la soluzione e il chiarimento di alcune que-
stioni ritenute pregiudiziali (tra le quali il pignoramento presso terzi promosso in virtù del decreto ingiuntivo opposto), ottenendo la replica della ricorrente di contestazione delle doglianze con conferma della propria disponibilità all'esecuzione dei lavori.
Il 9 dicembre 2020 comunicava di ritenere risolto il contratto ed incardinava au- Pt_3
tonomo giudizio per l'accertamento della risoluzione per inadempimento del contratto dinanzi al Tribunale di Benevento, rubricato con il numero di R.G 207/2021.
3. Il contenzioso scaturito dall'opposizione, secondo il giudice, non necessitava di istruzione con la conseguenza che, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclu-
sioni e del deposito delle difese finali, il Tribunale emetteva l'impugnata sentenza di
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accoglimento dell'opposizione, revoca del decreto ingiuntivo n. 947/20 e compensa-
zione delle spese di lite.
In motivazione il giudice richiamava il principio della “ragione più liquida” sottolineando come le parti non avessero chiesto “l'accertamento delle inverse e reali partite debitorie e creditorie, che, evidentemente, hanno demandato ad altro giudizio in corso davanti a questo stesso Tribunale”; rilevava l'esistenza del reciproco addebito di inadempimento affermando come nessuna delle parti fosse riuscita a dimostrare di aver correttamente adempiuto, con la conseguenza di dover ritenere non sussistente il requisito della cer-
tezza del credito della ricorrente all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo.
4. proponeva appello sottoponendo alla Corte i se- Parte_1
guenti motivi:
a. Erroneità della sentenza per non aver il giudice assunto una decisione sul merito della controversia avendo limitato la disamina sulla sola sussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Erronea decisione per aver il giudice ritenuto che le parti avrebbero dovuto richiedere espressamente una pronuncia relativa alla sussi-
stenza del credito non considerando che detto credito costituiva l'oggetto del giudizio già in conseguenza alla proposizione dell'opposizione, anche a prescindere dalla pen-
denza dell'altro giudizio successivamente promosso, frutto della domanda di risolu-
zione per inadempimento formulata da Parte_3
b. Erroneità della sentenza per aver ritenuto il giudizio concernente un caso di re-
ciproco inadempimento dopo aver dato atto che non aveva consentito l'avvio Parte_3
dei lavori di posa in opera del manufatto nei tempi stabiliti. L'ostacolo frapposto alla prestazione rendeva non esigibile l'obbligazione di consegna e montaggio gravante su e quindi escludeva il suo inadempimento. La sentenza argomentava in merito Pt_1
all'esistenza di una simmetria nell'inadempimento che in realtà non sussisteva perché
aveva prodotto i beni e aveva corrisposto una somma pari a meno della Pt_1 Pt_3
metà del valore dei beni prodotti. aveva anche violato i principi generali di Pt_3
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correttezza, lealtà e buona fede ed il dovere di cooperazione all'adempimento dell'altro contraente. La sentenza confermava come avesse realizzato tutti gli elementi Pt_1
prefabbricati, la cui esistenza era verificato nel corso del sopralluogo del 13/09/2019
quando i tecnici di sollevavano contestazioni circa la mancanza di pochi elementi Pt_3
del manto di copertura e di alcuni infissi ricevendo la replica di in merito alla Pt_1
presenza degli elementi del manto di copertura presso il proprio fornitore e dell'avvenuto ordine di infissi, porte e portoni a con impegno alla consegna e posa in CP_1
opera al termine del montaggio dell'edificio prefabbricato. Allegavano al verbale di so-
pralluogo il contratto che dimostrava come l'ordine fosse stato inoltrato il 08/11/2018.
La produzione comunque necessitava solo di qualche settimana e l'art. 4, comma 2, del contratto di appalto prevedeva come sussistesse l'obbligazione di pagamento per Pt_3
anche se i portoni, gli infissi e le rifiniture non fossero stati installati contestualmente al montaggio degli elementi prefabbricati. Errava quindi il giudice nel dichiarare i manufatti non completi come errava altresì a motivare che aveva diffidato inutilmente Parte_3
all'adempimento dopo la scadenza del termine previsto in con- Parte_1
tratto, trascurando la disponibilità al montaggio che aveva comunicato nel corso Pt_1
sopralluogo del 30/11/2020, pur riscontrando l'incompleta preparazione dell'area di cantiere. Il giudice non considerava che , il giorno seguente la comunicazione di Pt_3
detta disponibilità al montaggio, non era stata disponibile a far iniziare i lavori rappre-
sentando la necessità di previamente risolvere ulteriori questioni, tra le quali quella del pignoramento presso terzi ancora pendente, e, pochi giorni seguenti, impediva la rea-
lizzazione dei lavori comunicando di ritenere risolto il contratto. Non teneva il giudice in debito conto, in poche parole, che era stata a impedire l'adempimento. Pt_3
Il Tribunale, oltretutto, non valutava l'entità dei supposti rispettivi adempimenti, non di eguale rilevanza e l'effetto della revoca integrale del decreto ingiuntivo era stato quello di causare un evidente pregiudizio a che aveva realizzato gran parte del mate- Pt_1
riale ricevendo una quota ampiamente inferiore del corrispettivo previsto. aveva Pt_3
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valutato in € 90.500,00 le prestazioni residue che avrebbe dovuto perfezionare Pt_1
mentre la quota di prezzo non pagata era pari a € 203.790,00. L'appellante quindi la-
mentava anche che il giudice non aveva per nulla considerato come avesse Pt_1
tentato di effettuare la consegna dei materiali presso il cantiere, impedita da . Pre- Pt_3
cisava che gli elementi prefabbricati erano ancora a disposizione di . Pt_3
c. Erronea applicazione delle clausole contrattuali con riferimento all'art. 4 che re-
golava la consegna della merce e la decorrenza dei termini di pagamento. In virtù di quanto pattuito avrebbe dovuto eseguire le proprie obbligazioni entro il Pt_1
28/11/2018. A tale data tuttavia non poteva ricevere la consegna dei manufatti Pt_3
per non aver adempiuto alle obbligazioni propedeutiche al montaggio. Tale situazione rendeva applicabile il terzo comma dell'art. 4 del contratto in virtù del quale trascorsi 30
giorni dalla data prevista di inizio consegna senza l'adempimento da parte del commit-
tente, il materiale doveva intendersi come consegnato con conseguente obbligo del committente a pagare tutto l'importo contrattuale nei tempi e modi previsti, senza ecce-
zione o riserva alcuna, di responsabilità e di rischio. Anche il rischio di deterioramento dei materiali diveniva ad esclusivo carico del committente con effetti liberatori da ogni obbligazione della venditrice. Il giudice avrebbe dovuto decidere esaminando il regola-
mento contrattuale e non vagliando il rapporto concluso e le prestazioni rese senza in-
teressarsi del programma negoziale. La sentenza errava nello statuire che nessuna parte aveva dimostrato di aver assolto integralmente agli obblighi contrattualmente as-
sunti, perché il contratto prevedeva, all'art. 4 secondo comma, che in caso di consegna e montaggio degli elementi prefabbricati, l'eventuale mancanza di alcuni elementi ac-
cessori non impediva il decorrere dei termini di pagamento e, in caso di mancata con-
segna per colpa della committente, decorsi i termini indicati nell'art. 4 iniziavano a de-
correre quelli di pagamento.
L'opposizione andava rigettata anche a limitare l'indagine alla sola verifica delle condi-
zioni per l'emissione del decreto ingiuntivo perché aveva diritto al pagamento Pt_1
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dell'intero prezzo, come stabilito in contratto.
d. Mancata erronea valutazione del riconoscimento del debito associato al paga-
mento spontaneo di parte delle somme dovute ed alla proposta di rateizzazione che,
per l'appellante, costituiva un inequivoco comportamento tacito a dimostrazione dell'esi-
stenza del debito per l'intero importo del corrispettivo, anche in assenza di consegna,
coerentemente con quanto stabilito dalla disciplina negoziale. Ogni discussione sul quantum del credito implicava necessariamente la previa accettazione della sua esi-
stenza e confermava l'operatività dei principi stabiliti dall'art. 4 sui termini di pagamento e quindi comportava effetti sull'intero importo dei pagamenti.
Così l'appellante concludeva: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni av-
versa istanza, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
- rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto e confermare integralmente
il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, previo accertamento dell'effettiva entità dell'adempimento di CP_2
e della mai contestata disponibilità alla consegna dei manufatti realizzati, con-
[...]
dannare in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento del corri- Parte_3
spettivo delle prestazioni effettivamente rese dall'appellante, ferma la riserva di agire
per il resto in separata sede;
- Vinte, in ogni caso, le spese di lite del doppio grado e della fase monitoria.”
4. si costituiva nel grado del giudizio ricapitolando la vicenda oggetto di causa Parte_3
ed evidenziando anche il ruolo della società incaricata della realizzazione CP_3
delle opere preliminari a quelle della . La nviava richieste di pagamento di Pt_1 CP_3
somme non dovute, otteneva 5 decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, avviava diverse procedure esecutive costringendo a pagare. Anche il decreto ingiuntivo Pt_3
richiesto dalla era emesso provvisoriamente esecutivo con l'esen- Parte_1
zione del termine per il precetto pur essendo relativo ad un'opera mai realizzata.
Tanto premesso eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli Parte_3
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artt. 342 e 348 bis c.p.c. per la sua genericità e l'assenza di un'esatta delimitazione delle
“parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richie-
ste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” e “delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impu-
gnata”
Per l'appellata era inammissibile l'atto di appello anche nella parte finalizzata alla richie-
sta di accertamento dei fatti di causa senza reiterare le richieste istruttorie formulate in primo grado, in precedenza neppure riproposte in occasione della precisazione delle conclusioni.
L'atto di appello era inammissibile anche nella parte in cui avanzava la domanda, rite-
nuta nuova, di accertamento dell'effettivo dare/avere tra le parti senza la verifica degli
Part effettivi lavori effettuati, dei pagamenti ricevuti, dei lavori prodromici effettuati dalla
[...
, dello stato del cantiere all'atto di risoluzione contrattuale, dell'accertamento della corretta esecuzione dei lavori.
Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'appello in quanto correttamente il giudice rite-
neva di non poter procedere ad alcun accertamento del credito presuntivamente vantato dalla in mancanza di riscontro del proprio completo adempimento contrattuale. Pt_1
La mancata esecuzione dell'intera opera non consentiva di chiedere l'intero prezzo pat-
tuito e costituiva un “motivo assorbente” per la revoca del decreto ingiuntivo e per la declaratoria di inesigibilità, illiquidità ed anche incertezza del credito portato con il de-
creto ingiuntivo.
L'appello era infondato anche perché il rapporto negoziale costituiva un appalto e non una vendita, essendo prevalente il requisito del facere, risultando nominato un D.L.,
dovendosi tener conto del progetto stilato per , delle modalità di esecuzione Pt_3
dell'opera e delle regole dettate in materia di appalto di costruzioni, non risultando osta-
tivo il nomen juris indicato nella scrittura, dovendosi concedere precedenza alla so-
stanza del rapporto. Il credito incorporato nel decreto ingiuntivo era quindi inesigibile
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oltre che incerto ed illiquido. Anche le modalità di pagamento pattuite contribuivano a qualificare il contratto come appalto ed erano connesse con il facere della opposta pre-
vedendo un acconto all'ordine, un altro all'inizio del montaggio, ancora uno alla fine lavori manto copertura, con saldo a seguito della redazione di un verbale di regolare esecuzione dei lavori che avrebbe dovuto redigere la DL
La verifica, il collaudo e l'accettazione sono elementi tipici del contratto di appalto.
L'appellato eccepiva l'infondatezza della pretesa di pagamento avanzata in via monito-
ria dalla alla luce dell'inadempimento alle obbligazioni previste nel contratto sot- Pt_1
toscritto, vale a dire la realizzazione, la consegna ed il montaggio di un capannone pre-
fabbricato, per colpa avendo chiesto somme del tutto non dovute e non contemplate nel contratto. Sottolineava di aver pagato in favore dell'appellante l'importo di circa €.
300.000,00 su un montante contrattuale pari ad €. 410.000,00, nonostante fosse stata pattuita la seguente tempistica:
- 5% a titolo di acconto
- 10% ad inizio montaggio
- 15% a fine lavori manto di copertura
- saldo in 13 rate mensili a partire da 90 gg. dall'ultimazione della posa in opera.
l'opponente forniva prova anche di aver accantonato ai fini dell'eventuale saldo (in virtù
delle procedure esecutive avviate) un importo maggiore di quello di cui al provvedimento monitorio opposto e, con esattezza, l'importo di €.406.533,00.
Con riferimento all'esecuzione delle prestazioni prodromiche rispetto alle obbligazioni ricadenti ex contractu su , precisava che dalla comunicazione della direzione dei Pt_1
lavori emergeva l'avvenuta esecuzione di tutte le opere propedeutiche al montaggio ed all'installazione del prefabbricato.
Eccepiva che la causa contrattuale è chiaramente “inutile” in quanto invalida e contraria
Part alle norme dettate in tema di appalto e quindi che non poteva essere possibile che sta provvedesse al pagamento del saldo senza che l'altra parte avesse eseguito
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neanche parzialmente la propria prestazione.
Dall'art.4 del contratto emergeva che non avrebbe potuto richiedere il paga- Pt_1
mento dell'intero saldo del prezzo, in un'unica soluzione e senza prima di aver realizzato l'opera. In caso di ritardo imputabile a questa avrebbe comunque dovuto pagare Pt_3
l'opera commissionata ma sempre e solo a condizione che avesse eseguito le Pt_1
proprie prestazioni. Il ritardo nell'esecuzione dell'opera avrebbe potuto causare solo la maturazione di un eventuale diritto alla corresponsione di un'indennità per il prolunga-
mento dei tempi e la condizione prevista nel contratto all'art. 4, ove sanciva l'obbligo di pagamento dell'intero importo contrattuale senza possibilità di eccezione o riserva al-
cuna era stata mal interpretata dall'opposta ed, ad ogni modo , è da ritenersi totalmente illegittima e nulla.
L'appellato insisteva nell'eccepire l'invalidità della clausola negoziale evidenziando l'ine-
sistenza nel contratto di una clausola di previsione della decadenza del beneficio del termine in caso di mancata accettazione del manufatto.
L'art. 4 prevedeva che, decorso di trenta giorni il termine convenuto per la consegna senza che avesse ottemperato ai propri obblighi “il materiale si intenderà conse- Pt_3
gnato a tutti gli effetti anche contrattuali di pagamento obbligandosi la committente a pagare tutto l'importo contrattuale nei tempi e nei modi previsti…” con ciò dovendosi intendere, per l'appellata, che si trattava di una previsione di mora del creditore ex art. 1217 c.c. e non una previsione di immediata esigibilità del credito non maturato. Il de-
creto ingiuntivo non poteva essere emesso perché il credito ingiunto non era esigibile avendo pagato quanto dovuto nei modi e tempi prestabiliti dal contratto. Parte_3
La clausola contrattuale era definita equivoca, vessatoria, non chiara ed intellegibile per la parte sottoscrivente. Ad interpretarla come clausola di decadenza del beneficio del termine ne conseguirebbe la sua nullità e/o inefficacia in quanto equivoca, di non chiara interpretazione, non espressa e comunque contraria al disposto di cui all'art. 1186 c.c.,
non derogabile e che non consente la sua applicazione ad ipotesi diverse da quelle
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dell'insolvenza ovvero della perdita della garanzia ovvero della mancata prestazione della garanzia. La clausola negoziale va quindi dichiarata nulla nella parte in cui richia-
mava l'applicabilità dell'art. 1186 cc. nell'ipotesi di mero inadempimento nell'accetta-
zione della consegna del manufatto.
Ulteriore profilo di invalidità della clausola discendeva dalle espressioni in essa utilizzate
“il materiale stesso s'intenderà consegnato a tutti gli effetti anche contrattuali di paga-
mento” e “obbligandosi la committente a pagare tutto l'importo contrattuale nei modi e nei tempi previsti”, ritenute indice di una volontà di slegare il saldo del prezzo dalla consegna dell'opera che, decorsi trenta giorni dalla data prevista doveva essere consi-
derata accettata ed anche realizzata senza installazione e con preventiva rinuncia del committente alla verifica dell'opera prevista dall'art. 1665 c.c.
L'invalidità derivava dalla illegittima deroga all'art. 1665 c.c., non essendo prevista la rinuncia preventiva e, trattandosi di clausola atipica, perché non meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., altrimenti riconoscendosi il diritto al pagamento per l'appalta-
tore nonostante la presenza di vizi o difformità con squilibrio ingiustificato del sinallagma contrattuale.
contestava anche l'assunto dell'appellante secondo il quale il pagamento Parte_3
degli acconti perfezionava un riconoscimento del debito perché l'accettazione dell'opera presupponeva una verifica in contraddittorio e stesura di un verbale da parte della dire-
zione dei lavori.
Ribadiva come il contratto si fosse risolto a seguito di diffida ad adempiere inviata dalla nelle more del giudizio per inadempimento dell'appaltatore, in virtù delle Parte_3
modalità dell'accaduto che riassumeva. aveva ordinato a la realizzazione Pt_3 Pt_1
di un opificio industriale ed alla e opere preparatorie. Il rallentamento della pre- CP_3
stazione di ra noto a , se non altro gli amministratori delle due società CP_3 Pt_1
sono fratelli. La consecutio degli accadimenti rendeva poi chiaro che potesse pro- Pt_3
porre l'eccezione di adempimento ex art. 1460 c.c. perché chiedeva a Pt_1 Pt_3
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pagamenti nonostante l'assenza della controprestazione, invitata a rea- Pt_3 Pt_1
lizzare l'opera e si opponeva condizionando la propria prestazione al pagamento Pt_1
del saldo e di altri ulteriori e nuovi costi in violazione delle pattuizioni sottoscritte e delle norme codicistiche oltre chiaramente ai principi di buona fede e correttezza. L'appalta-
tore non aveva oltretutto completato l'opera sia sotto il profilo della produzione dei manufatti che quanto alla consegna ed al montaggio.
L'appellante definiva “presunta” l'offerta di adempimento da parte di Controparte_4
perchè condizionata al pagamento del saldo e di ulteriori prestazioni a carico di
[...]
. Detta offerta era considerata non seria ed effettiva perché non si traduceva in Pt_3
una concreta manifestazione di volontà di pronto adempimento, risultando carente del carattere della contemporaneità richiesto dall'art. 1460 c.c., in quanto subordinata all'esecuzione dell'altrui prestazione e quindi implicante la pretesa illegittima di una parte d'instaurare un insussistente ordine gerarchico delle obbligazioni. Un'offerta su-
bordinata ad altre condizioni, diverse dall'altrui adempimento, è priva dei requisiti di se-
rietà, concretezza ed effettività richiesti dalla norma.
L'appaltatore che non consegni e installi gli elementi prefabbricati viene a trovarsi in una situazione di pressocché totale inadempienza, legittimando di conseguenza il rifiuto di saldarne il prezzo. Legittimamente il committente rifiutava di saldare il corrispettivo della realizzazione del capannone industriale ex art. 1460 c.c., avendo già versato oltre la metà del prezzo a un appaltatore totalmente inadempiente.
Così quindi concludeva: “ In via preliminare 1). Dichiarare l'inammissibilità Parte_3
dell'appello proposto ex adverso per tutte le ragioni esposte ai punti nn. 1, 2 e 3 della
presente comparsa con ogni conseguenza di legge;
Ad ogni modo, nel merito 2). Riget-
tare l'appello proposto perché assolutamente inammissibile, pretestuoso ed infondato
sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni innanzi esposte con conseguenza conferma
dell'impugnata statuizione;
3). Condannare l'appellante società, in persona del legale
rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con
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distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
5. La Corte, all'udienza del tre dicembre 2024, tenuta a trattazione scritta, riser-
vava la causa in decisione senza concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
6. La Corte ritiene il gravame ammissibile, alla luce del disposto della Sentenza 16
novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen-
tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto al-
ternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della per-
manente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fat-
tispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione,
riportata testualmente nella parte impugnata e la loro rilevanza nell'economia della de-
cisione.
7. La documentazione versata in atti dalle parti è esaustiva per la decisione del giudizio e la Corte non giudica necessaria alcuna ulteriore istruttoria.
8. Il primo motivo di gravame è fondato. La Corte non fa propria l'impostazione data alla sentenza di primo grado, basata sul principio della ragione più liquida non esami-
nando le numerose altre questioni poste dal contenzioso in esame. Ne consegue per la
Corte la necessità di dover esaminare per la prima volta il merito del giudizio.
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Il giudice riteneva di dover valutare esclusivamente l'esistenza dei presupposti idonei all'emissione del decreto ingiuntivo e incentrava la disamina sui requisiti del credito fatto valere in via monitoria. Riteneva carente l'elemento della certezza del credito rivendicato con l'ingiunzione sul presupposto della sussistenza del reciproco inadempimento delle parti alle obbligazioni derivanti dal negozio perfezionato e considerando come fosse necessario un “accertamento più approfondito delle responsabilità e delle partite eco-
nomiche residuate tra le parti” che non riteneva essere stato oggetto di specifica richie-
sta in giudizio. Considerava che tale situazione implicasse la sola necessità di dover esaminare il solo momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, la sussistenza dei requisiti in tale fase necessari. Così operando il giudice ometteva di considerare come il rapporto negoziale fosse proseguito anche dopo la fase monitoria, trascurando del tutto tale fase del rapporto che invece per la Corte meritava la dovuta attenzione. Quel
che la Corte non condivide dell'impostazione della sentenza di primo grado è l'indivi-
duazione dell'oggetto del giudizio, l'individuazione del perimetro decisorio.
Il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'e-
sistenza del credito, non la sussistenza dei requisiti creditori al momento dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento. L'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di im-
pugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Tra le tante pronunce al riguardo, essendo il principio pacifico, si cita la sentenza n.11660/2007 della S.C. che precisa come l'oggetto del giudizio di opposizione a de-
creto ingiuntivo non sia limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi
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con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Il giudizio di oppo-
sizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla "plena cognitio" ed il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (S.C. n. 14473/2019). L'autonomia dell'esame smentisce l'assunto della sentenza impugnata secondo il quale sarebbe stata necessaria una domanda aggiuntiva oltre a quelle formulate dalle parti, di revoca o di conferma del decreto ingiuntivo. Erra la sentenza nella parte in cui afferma che dovevano essere formulate domande per l'accertamento “delle inverse e reali partite debitorie e creditorie” perché l'accertamento era necessariamente oggetto del giudizio già a seguito della proposizione della domanda con il ricorso monitorio. La disamina della fondatezza della pretesa doveva seguire il vaglio della legittimità delle ragioni esposte nel corso dal giudizio dall'apponente e dall'opposto.
9. Anche il secondo motivo è in parte fondato. La disamina del reciproco inadem-
pimento, necessita, per essere valutato, della previa descrizione del regolamento nego-
ziale sottoscritto dalle parti e della disamina dei fatti accaduti secondo una sequenza temporale non indifferente in giudizio. Il riferimento è il principio giurisprudenziale san-
cito dalla S.C, con la sentenza n. 3273/2020, ma anche in precedenza fatto proprio dalla sentenza n. 22372/2018, in materia di reciproco inadempimento. In tema di contratti con prestazioni corrispettive, nell'ipotesi di reciproche inadempienze, bisogna comparare il comportamento di entrambe le parti per individuare quale di esse si sia resa responsa-
bile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte e un'alterazione del sinallagma.
Costituisce elemento rilevante nel giudizio della controversia anche la qualifica del
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contratto perfezionato tra le parti che la Corte giudica di appalto e non di vendita, pre-
scindendo dal dato formale proveniente dall'indicazione data nella scrittura. Depone in tal senso la rilevanza dell'obbligazione di facere aggiunta a quella di dare. Nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, così come reciproca-
mente nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare.
Quel che risulta determinante nel qualificare il rapporto nell'uno o nell'altro senso è se l'obbligazione del fornitore comporti o meno la realizzazione di un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso è prevalente l'obbligazione di “facere”,
configurandosi elementi peculiari del contratto di appalto con riferimento all'”intuitus per-
sonae” e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore. La S.C., con la sentenza n. 5935/2018 precisa, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, che quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, ti-
pica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia,
con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produ-
zione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto. Il contratto perfezionato indicava come oggetto la “vendita, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati” e nelle premesse erano descritte le caratteristiche del “sistema costruttivo proposto” con illu-
strazione dei pannelli montati da assemblare con il manto di copertura. Il tutto con la predisposizione del cantiere da parte di e con montaggio da parte di e Pt_3 Pt_1
controllo da parte del committente, tramite il D.L., e pagamento completo a chiusura del cantiere con realizzazione dell'opera. Era quindi l'appalto il riferimento della volontà
delle parti perché il contratto non aveva ad oggetto una semplice fornitura di pannelli dovendosi rintracciare la sua causa nella realizzazione, anche tramite la fornitura ma con l'assemblaggio e la supervisione di un D.L., di un quid novi, cioè di un opificio. La
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fornitura dei materiali costituiva un semplice mezzo per la produzione dell'opera finale,
scopo del contratto. Le norme di riferimento del rapporto erano quindi quelle dell'ap-
palto.
Tanto premesso, in merito al quadro normativo ed alla prima giurisprudenza da citare come riferimento, i fatti, pacifici perché non oggetto di specifica contestazione e comun-
que fondati su prova documentale, sono i seguenti:
- Perfezionamento del contratto del 27.7.2018 con previsione, nei tratti salienti,
della consegna dei pannelli e montaggio della struttura per il prezzo complessivo di €.
410.000,00,
- Pattuizione dei seguenti termini di pagamento: 5% all'ordine; 10% ad inizio mon-
taggio; 15% a fine lavori manto di copertura;
saldo con 13 bonifici dalla data di comuni-
cazione di ultimazione posa del manto e verbale di regolare esecuzione da redigere dal
D.L.:
- Consegna del materiale a 75 gg dalla data di benestare alla produzione, previa realizzazione da parte della committente dei lavori preliminari, necessari per il montag-
gio. In caso di decorrenza di trenta giorni dalla data prevista di consegna, secondo quanto disposto dall'art. 4 del contratto, in mancanza dell'adempimento degli obblighi gravanti sul committente, il materiale “si intenderà consegnato a tutti gli effetti anche contrattuali di pagamento, obbligandosi la committente a pagare tutto l'importo contrat-
tuale nei tempi e modi previsti, senza eccezione o riserva alcuna, di responsabilità e di rischio, e così per il deterioramento che è ad esclusivo carico della committente, con effetti liberatori da ogni obbligazione della venditrice”.
Il benestare alla produzione dei pannelli era comunicato il 14.9.2018 e decorrevano sia i 75 giorni che i successivi 30 previsti dall'art. 4 senza che il committente avesse predi-
sposto il cantiere per il montaggio dei pannelli. I lavori di predisposizione del cantiere
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erano affidati ad una società terza nei cui confronti era promosso dalla committente un contenzioso che terminava in primo grado con la sentenza del Tribunale di Benevento
n. 49/2022, versata in atti da che disattendeva le contestazioni mosse da CP_5
Controparte_6
dichiarava di essere pronta alla fornitura e montaggio dal 17/12/2018 e, decorsi
[...]
i termini già menzionati, chiedeva il pagamento del residuo contrattuale ancora dovuto.
Inviava diffida ad adempiere a il 25.2.2019 e quindi, all'esito dei 15 giorni Parte_3
inutilmente concessi, chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo in esame per ottenere l'adempimento, non la risoluzione del contratto che restava valido ed efficace. Un so-
pralluogo intervenuto il 13.9.2019 dava atto della produzione dei pannelli, giacenti presso l'appaltatore, e constatava come non fosse inadempiente perché quel Pt_1
che mancava ai pannelli, compresi i serramenti, secondo l'art. 4 del contratto ben pote-
vano essere realizzati in un secondo momento. Il bene principale, da fornire e montare,
era realizzato e presente presso l'appaltatore.
Il 30.11.2020 il D.L. rappresentava come potesse procedere alla fornitura ed al Pt_1
montaggio che, nei fatti, era impedito da il giorno seguente con la dichiarazione Pt_3
secondo la quale, per acconsentire, occorreva prima affrontare aspetti pregiudiziali, in-
clusivi del pignoramento nel frattempo azionato. replicava negando quanto chie- Pt_1
sto e confermando la disponibilità al montaggio e , dopo aver inviato diffida ad CP_7
adempiere, con comunicazione del 09.12.20, dichiarava di ritenere risolto il contratto.
Tanto esposto, la Corte non concorda con l'impostazione data alla sentenza di primo grado che semplicemente considerava entrambe le parti inadempimenti. Da quanto esposto, ricavato dalla documentazione versata in atti, emergeva che l'appaltatore di-
chiarava di essere pronto ad adempiere ma che la prestazione non era espletata perché
il committente non era in grado, per motivi estranei alla condotta dell'appaltatore, di
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ricevere la prestazione, facendo così decorrere i termini sanciti in contratto dall'art. 4,
senza che le “mancanze” dei pannelli, riscontrate in occasione del successivo sopral-
luogo, costituissero un inadempimento a carico dell'appaltatore che, in virtù del con-
tratto perfezionato, poteva completarli in un secondo momento. Anche in un succes-
sivo momento era ad impedire all'appaltatore di adempiere, come già illustrato. Pt_3
Secondo la giurisprudenza in precedenza menzionata, alla quale la Corte aderisce,
l'inadempimento, nella fattispecie in esame, deve essere imputato a posto Parte_3
che era la condotta della committente ad impedire la realizzazione del programma ne-
goziale impedendo che adempiesse all'obbligazione contratta. L'inadempimento Pt_1
dell'appaltatore era quindi riconducibile alla condotta della committente.
10. L'indagine deve essere spostata sulla rilevanza ed efficacia dell'art. 4 del con-
tratto in virtù del quale l'appaltatore azionava la pretesa monitoria. Parte committente,
sino all'offerta di consegna per il montaggio dei pannelli non poteva essere giudicata insolvente tenuto conto come non fosse contestato l'inadempimento nel pagamento de-
gli acconti concordati, che prevedevano il 5% all'ordine; 10% ad inizio montaggio;
15%
a fine lavori manto di copertura ed il saldo dopo la fine lavori. La disciplina pattizia pre-
vedeva che decorso di trenta giorni il termine convenuto per la consegna, senza che avesse ottemperato ai propri obblighi di predisposizione del cantiere, “il materiale Pt_3
si intenderà consegnato a tutti gli effetti anche contrattuali di pagamento obbligandosi la committente a pagare tutto l'importo contrattuale nei tempi e nei modi previsti…”. In
virtù dell'effetto di tale disposto per l'appellante il committente doveva essere obbligato al pagamento dell'intero importo pattuito, oggetto dell'ingiunzione di pagamento oppo-
sta.
L'appellata, di contro, opponeva che la disciplina dell'art. 4 poteva essere intesa solo come previsione di mora del creditore ex art. 1217 c.c. e non già come costitutiva della
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previsione di immediata esigibilità del credito non maturato, perché altrimenti avrebbe perfezionato una clausola di decadenza dal beneficio del termine non conforme al di-
sposto dell'art. 1186 c.c. e, a volerla considerare atipica, non meritevole ex art. 1322
c.c., sancendo l'obbligo di pagamento per parte committente in mancanza della presta-
zione oggetto del negozio. Per l'appellata non sarebbe stato possibile derogare alle fat-
tispecie sancite dall'art. 1186 c.c. per ottenere la decadenza dal beneficio del termine di pagamento sancito in contratto. Non è questo tuttavia il punto perché la S.C., con l'ordinanza n. 2411 del 27.01.2022 ma anche con le sentenze n. 9307 del 1994 e n.
20042 del 2020, statuisce invece come la disposizione dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha di-
minuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti.
La questione rilevante è che sancisce l'inefficacia della clausola citata è da rintracciarsi nei limiti della possibilità di deroga rispetto a quanto sancito dalla norma che disciplina la decadenza dal termine. La deroga, pur possibile, dovrebbe comunque verificarsi nel medesimo ambito di operatività della norma, quello dell'inadempimento del debitore e/o del pericolo di suo inadempimento, mentre nella fattispecie in esame detto inadempi-
mento, al momento dell'offerta del bene, non sussisteva. Il committente era adempiente alle obbligazioni sino a quel momento esigibili e la questione posta era costituita dagli effetti del rifiuto della prestazione offerta dall'appaltatore. L'art. 1186 c.c. non costituiva giustificazione dell'applicazione della decadenza dal termine di pagamento sancito con l'art. 4 del contratto. Il punto, decisivo, è costituito dalla validità di detta clausola se-
condo il giudizio di meritevolezza delle clausole atipiche. L'obbligo di pagamento inte-
grale per il committente con un'opera comunque da trasportare, assemblare e
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collaudare, costituisce una clausola atipica del contratto che la Corte giudica meritevole di tutela. Sancisce la S.C., Ordinanza n. 7447 del 20/03/2024 che quando la prestazione reciproca conserva un significato trasparente e un contenuto lecito, non spetta ad un'au-
torità esterna alle parti – qual è quella giudiziale, priva dei poteri preventivi e generali del legislatore - il giudizio, singolare e a posteriori, sull'equilibrio dei valori scambiati.
L'interesse non meritevole di tutela si colloca tra il difetto di causa (anche per assenza di serietà di essa) e la causa illecita (per contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico, con il buon costume), non rintracciabili in questa fattispecie. Venendo al caso di specie, i contenuti essenziali che emergono dalla pattuizione sopra riportata preve-
dono l'obbligo del pagamento in favore dell'appaltatore adempiente, qual era , Pt_1
sostenuto da un obbligo di pagamento dell'integrale somma che assume connotazioni di garanzia nei confronti dell'appaltatore qualora la prestazione non possa essere da lui espletata per ragioni del committente.
Esclusa l'illiceità di tale pattuizione dal punto di vista causale, un controllo in termini di meritevolezza si imporrebbe ove non risultasse con chiarezza la concreta ragione che induce le parti ad uno scambio. La causa giustificatrice del patto atipico lecito non è
assolutamente mancante risultante rinvenibile nell'intento di garanzia rispetto a rischi dei quali l'appaltatore è spogliato e dei quali si è fatta invece interamente carico parte committente perché inerenti la predisposizione, a suo carico, dell'area ove ultimare i lavori.
L'art. 4 nei termini indicati dall'appaltatore, è quindi efficace e di conseguenza l'obbliga-
zione sancita con il decreto ingiuntivo doveva essere confermata all'esito dell'opposi-
zione. Quanto accadeva successivamente, a giudizio pendente, con il committente che ancora impediva la prestazione dell'appaltatore, anche all'esito del sopralluogo del
30.11.2020 pretendendo ulteriori previe azioni non ricollegabili al contratto perfezionato,
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lo conferma e l'appello deve essere accolto, senza necessità di disamina del quarto motivo proposto, assorbito.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in considerazione delle questioni poste, in un importo intermedio tra i minimi ed i medi tariffari.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da av- Parte_1
verso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data 20.7.2022
e contraddistinta dal n.1765/2022, in accoglimento dell'appello e riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto condanna al pagamento della Parte_3
somma di €. 315.840,00 oltre interessi dalla mora del 15.5.2020;
B) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_3 Controparte_8
quantificate in €.8.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA come
[...]
per legge, per il primo grado ed €. 8.000,00 per competenze, €. 1.192,00 per esborsi,
oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, per l'appello.
C) Distrae le spese di lite, come liquidate nel punto che precede, in favore degli avv.ti
EL EN e DE EN, dichiaratisi antistatari.
Così deciso il 24.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.Eugenio Forgillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Bene-
vento, pubblicata in data 20 luglio 2022 e contraddistinta dal n.1765/2022 iscritto al
n.237/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 03 dicembre 2024 e pendente
TRA
C.F.: ), in persona del suo amministratore e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti EL OM
(C.F.: ), DE OM (C.F.: ) e C.F._1 C.F._2
RO OM (C.F.: ), giusta procura in calce rilasciata C.F._3
su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, PEC: Email_1
-APPELLANTE-
E REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
Sesta , in persona del legale rappresentante p.t, C.F.: rappresen- Pt_2 P.IVA_2
tata e difesa dall'avv. Carlo Iannace (CF: ), giusta procura alle liti C.F._4
a margine della comparsa di costituzione di primo grado, PEC: Email_2
[...]
-APPELLATA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. notificava il 13.01.2023 appello avverso la sen- Parte_1
tenza del Tribunale di Benevento emessa nel procedimento n. 3766/2020 del R.G.C.
promosso da nei confronti dell'attuale appellante, avente ad oggetto l'oppo- Parte_3
sizione al d.i. 947/2020 del medesimo Tribunale. Il decreto di pagamento era stato ac-
cordato a per l'importo di €. 315.840,00 indicato come saldo Pt_1 Parte_1
del corrispettivo contrattuale pattuito tra le parti per la vendita ed installazione dell'am-
pliamento di un edificio industriale e aveva proposto opposizione allegando Parte_3
l'inadempimento della ricorrente nell'esecuzione delle prestazioni assunte.
2. In punto di fatto documentava di aver comunicato, Pt_1 Parte_1
con pec del 17/12/2018, di essere pronta alla consegna del materiale prodotto, rice-
vendo la replica di di comunicazione del mancato completamento delle opere Parte_3
preparatorie del sito previste in contratto. Dette opere erano a carico della stessa . Pt_3
inviava quindi inutilmente una pec con diffida ad adempiere. Parte_1
Nel corso del rapporto aveva corrisposto a nu- Parte_3 Parte_1
merosi acconti per complessivi € 140.675,00, da aggiungersi alla somma di € 20.500,00
originariamente corrisposta. Ad un'ulteriore pec di inviata Parte_1
prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, versava un ulteriore Pt_3
acconto per € 18.675,00. Il decreto ingiuntivo, concesso immediatamente esecutivo era in corso di causa sospeso dopo che aveva promosso un Parte_1
pignoramento presso terzi. Nel corso del giudizio comunque le attività del cantiere dei proseguivano e l'opponente inviava a una diffida ad adempiere ex art. Pt_3 Pt_1
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1454 c.c. alla quale l'opposta replicava precisando come il termine del 30 novembre,
contrattualmente pattuito per l'avvio delle operazioni, non fosse ancora decorso. Per
detta data- il 30 novembre - la direzione dei lavori, tramite pec del 28 ottobre 2020,
convocava in cantiere che confermava che avrebbe pre- Parte_1
senziato, “al fine di verificare ed accertare tutto quanto necessario all'immediato avvio delle operazioni di montaggio del manufatto prefabbricato”. Due giorni prima, il 28 no-
vembre 2020, la stessa direzione lavori tuttavia trasmetteva un'altra comunicazione con la quale evidenziava che, per un errore materiale, era stato indicato nella precedente comunicazione il 30 novembre per la convocazione quando in realtà si voleva intendere il 30 ottobre.
Il 30 novembre comunque si teneva l'incontro e, dall'ispezione del cantiere, emergeva,
secondo la prospettazione dei fatti proveniente da , che si dichiarava disponibile Pt_1
ad iniziare l'opera, che il piano di lavoro rullato con massicciata calcarea non era stato predisposto per l'intero cantiere e che vi erano diversi impedimenti da rimuovere prima del montaggio, nonostante quanto ritenuto dalla direzione lavori, secondo la quale il cantiere era pronto per l'opera.
Il giorno seguente comunque comunicava alla di ritenere necessaria Pt_3 Pt_1
“prima dell'avvio di qualsivoglia lavorazione”, la soluzione e il chiarimento di alcune que-
stioni ritenute pregiudiziali (tra le quali il pignoramento presso terzi promosso in virtù del decreto ingiuntivo opposto), ottenendo la replica della ricorrente di contestazione delle doglianze con conferma della propria disponibilità all'esecuzione dei lavori.
Il 9 dicembre 2020 comunicava di ritenere risolto il contratto ed incardinava au- Pt_3
tonomo giudizio per l'accertamento della risoluzione per inadempimento del contratto dinanzi al Tribunale di Benevento, rubricato con il numero di R.G 207/2021.
3. Il contenzioso scaturito dall'opposizione, secondo il giudice, non necessitava di istruzione con la conseguenza che, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclu-
sioni e del deposito delle difese finali, il Tribunale emetteva l'impugnata sentenza di
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accoglimento dell'opposizione, revoca del decreto ingiuntivo n. 947/20 e compensa-
zione delle spese di lite.
In motivazione il giudice richiamava il principio della “ragione più liquida” sottolineando come le parti non avessero chiesto “l'accertamento delle inverse e reali partite debitorie e creditorie, che, evidentemente, hanno demandato ad altro giudizio in corso davanti a questo stesso Tribunale”; rilevava l'esistenza del reciproco addebito di inadempimento affermando come nessuna delle parti fosse riuscita a dimostrare di aver correttamente adempiuto, con la conseguenza di dover ritenere non sussistente il requisito della cer-
tezza del credito della ricorrente all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo.
4. proponeva appello sottoponendo alla Corte i se- Parte_1
guenti motivi:
a. Erroneità della sentenza per non aver il giudice assunto una decisione sul merito della controversia avendo limitato la disamina sulla sola sussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Erronea decisione per aver il giudice ritenuto che le parti avrebbero dovuto richiedere espressamente una pronuncia relativa alla sussi-
stenza del credito non considerando che detto credito costituiva l'oggetto del giudizio già in conseguenza alla proposizione dell'opposizione, anche a prescindere dalla pen-
denza dell'altro giudizio successivamente promosso, frutto della domanda di risolu-
zione per inadempimento formulata da Parte_3
b. Erroneità della sentenza per aver ritenuto il giudizio concernente un caso di re-
ciproco inadempimento dopo aver dato atto che non aveva consentito l'avvio Parte_3
dei lavori di posa in opera del manufatto nei tempi stabiliti. L'ostacolo frapposto alla prestazione rendeva non esigibile l'obbligazione di consegna e montaggio gravante su e quindi escludeva il suo inadempimento. La sentenza argomentava in merito Pt_1
all'esistenza di una simmetria nell'inadempimento che in realtà non sussisteva perché
aveva prodotto i beni e aveva corrisposto una somma pari a meno della Pt_1 Pt_3
metà del valore dei beni prodotti. aveva anche violato i principi generali di Pt_3
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correttezza, lealtà e buona fede ed il dovere di cooperazione all'adempimento dell'altro contraente. La sentenza confermava come avesse realizzato tutti gli elementi Pt_1
prefabbricati, la cui esistenza era verificato nel corso del sopralluogo del 13/09/2019
quando i tecnici di sollevavano contestazioni circa la mancanza di pochi elementi Pt_3
del manto di copertura e di alcuni infissi ricevendo la replica di in merito alla Pt_1
presenza degli elementi del manto di copertura presso il proprio fornitore e dell'avvenuto ordine di infissi, porte e portoni a con impegno alla consegna e posa in CP_1
opera al termine del montaggio dell'edificio prefabbricato. Allegavano al verbale di so-
pralluogo il contratto che dimostrava come l'ordine fosse stato inoltrato il 08/11/2018.
La produzione comunque necessitava solo di qualche settimana e l'art. 4, comma 2, del contratto di appalto prevedeva come sussistesse l'obbligazione di pagamento per Pt_3
anche se i portoni, gli infissi e le rifiniture non fossero stati installati contestualmente al montaggio degli elementi prefabbricati. Errava quindi il giudice nel dichiarare i manufatti non completi come errava altresì a motivare che aveva diffidato inutilmente Parte_3
all'adempimento dopo la scadenza del termine previsto in con- Parte_1
tratto, trascurando la disponibilità al montaggio che aveva comunicato nel corso Pt_1
sopralluogo del 30/11/2020, pur riscontrando l'incompleta preparazione dell'area di cantiere. Il giudice non considerava che , il giorno seguente la comunicazione di Pt_3
detta disponibilità al montaggio, non era stata disponibile a far iniziare i lavori rappre-
sentando la necessità di previamente risolvere ulteriori questioni, tra le quali quella del pignoramento presso terzi ancora pendente, e, pochi giorni seguenti, impediva la rea-
lizzazione dei lavori comunicando di ritenere risolto il contratto. Non teneva il giudice in debito conto, in poche parole, che era stata a impedire l'adempimento. Pt_3
Il Tribunale, oltretutto, non valutava l'entità dei supposti rispettivi adempimenti, non di eguale rilevanza e l'effetto della revoca integrale del decreto ingiuntivo era stato quello di causare un evidente pregiudizio a che aveva realizzato gran parte del mate- Pt_1
riale ricevendo una quota ampiamente inferiore del corrispettivo previsto. aveva Pt_3
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valutato in € 90.500,00 le prestazioni residue che avrebbe dovuto perfezionare Pt_1
mentre la quota di prezzo non pagata era pari a € 203.790,00. L'appellante quindi la-
mentava anche che il giudice non aveva per nulla considerato come avesse Pt_1
tentato di effettuare la consegna dei materiali presso il cantiere, impedita da . Pre- Pt_3
cisava che gli elementi prefabbricati erano ancora a disposizione di . Pt_3
c. Erronea applicazione delle clausole contrattuali con riferimento all'art. 4 che re-
golava la consegna della merce e la decorrenza dei termini di pagamento. In virtù di quanto pattuito avrebbe dovuto eseguire le proprie obbligazioni entro il Pt_1
28/11/2018. A tale data tuttavia non poteva ricevere la consegna dei manufatti Pt_3
per non aver adempiuto alle obbligazioni propedeutiche al montaggio. Tale situazione rendeva applicabile il terzo comma dell'art. 4 del contratto in virtù del quale trascorsi 30
giorni dalla data prevista di inizio consegna senza l'adempimento da parte del commit-
tente, il materiale doveva intendersi come consegnato con conseguente obbligo del committente a pagare tutto l'importo contrattuale nei tempi e modi previsti, senza ecce-
zione o riserva alcuna, di responsabilità e di rischio. Anche il rischio di deterioramento dei materiali diveniva ad esclusivo carico del committente con effetti liberatori da ogni obbligazione della venditrice. Il giudice avrebbe dovuto decidere esaminando il regola-
mento contrattuale e non vagliando il rapporto concluso e le prestazioni rese senza in-
teressarsi del programma negoziale. La sentenza errava nello statuire che nessuna parte aveva dimostrato di aver assolto integralmente agli obblighi contrattualmente as-
sunti, perché il contratto prevedeva, all'art. 4 secondo comma, che in caso di consegna e montaggio degli elementi prefabbricati, l'eventuale mancanza di alcuni elementi ac-
cessori non impediva il decorrere dei termini di pagamento e, in caso di mancata con-
segna per colpa della committente, decorsi i termini indicati nell'art. 4 iniziavano a de-
correre quelli di pagamento.
L'opposizione andava rigettata anche a limitare l'indagine alla sola verifica delle condi-
zioni per l'emissione del decreto ingiuntivo perché aveva diritto al pagamento Pt_1
Rg 237/2022 est. Sandro Figliozzi
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dell'intero prezzo, come stabilito in contratto.
d. Mancata erronea valutazione del riconoscimento del debito associato al paga-
mento spontaneo di parte delle somme dovute ed alla proposta di rateizzazione che,
per l'appellante, costituiva un inequivoco comportamento tacito a dimostrazione dell'esi-
stenza del debito per l'intero importo del corrispettivo, anche in assenza di consegna,
coerentemente con quanto stabilito dalla disciplina negoziale. Ogni discussione sul quantum del credito implicava necessariamente la previa accettazione della sua esi-
stenza e confermava l'operatività dei principi stabiliti dall'art. 4 sui termini di pagamento e quindi comportava effetti sull'intero importo dei pagamenti.
Così l'appellante concludeva: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni av-
versa istanza, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
- rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto e confermare integralmente
il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, previo accertamento dell'effettiva entità dell'adempimento di CP_2
e della mai contestata disponibilità alla consegna dei manufatti realizzati, con-
[...]
dannare in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento del corri- Parte_3
spettivo delle prestazioni effettivamente rese dall'appellante, ferma la riserva di agire
per il resto in separata sede;
- Vinte, in ogni caso, le spese di lite del doppio grado e della fase monitoria.”
4. si costituiva nel grado del giudizio ricapitolando la vicenda oggetto di causa Parte_3
ed evidenziando anche il ruolo della società incaricata della realizzazione CP_3
delle opere preliminari a quelle della . La nviava richieste di pagamento di Pt_1 CP_3
somme non dovute, otteneva 5 decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, avviava diverse procedure esecutive costringendo a pagare. Anche il decreto ingiuntivo Pt_3
richiesto dalla era emesso provvisoriamente esecutivo con l'esen- Parte_1
zione del termine per il precetto pur essendo relativo ad un'opera mai realizzata.
Tanto premesso eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli Parte_3
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artt. 342 e 348 bis c.p.c. per la sua genericità e l'assenza di un'esatta delimitazione delle
“parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richie-
ste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” e “delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impu-
gnata”
Per l'appellata era inammissibile l'atto di appello anche nella parte finalizzata alla richie-
sta di accertamento dei fatti di causa senza reiterare le richieste istruttorie formulate in primo grado, in precedenza neppure riproposte in occasione della precisazione delle conclusioni.
L'atto di appello era inammissibile anche nella parte in cui avanzava la domanda, rite-
nuta nuova, di accertamento dell'effettivo dare/avere tra le parti senza la verifica degli
Part effettivi lavori effettuati, dei pagamenti ricevuti, dei lavori prodromici effettuati dalla
[...
, dello stato del cantiere all'atto di risoluzione contrattuale, dell'accertamento della corretta esecuzione dei lavori.
Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'appello in quanto correttamente il giudice rite-
neva di non poter procedere ad alcun accertamento del credito presuntivamente vantato dalla in mancanza di riscontro del proprio completo adempimento contrattuale. Pt_1
La mancata esecuzione dell'intera opera non consentiva di chiedere l'intero prezzo pat-
tuito e costituiva un “motivo assorbente” per la revoca del decreto ingiuntivo e per la declaratoria di inesigibilità, illiquidità ed anche incertezza del credito portato con il de-
creto ingiuntivo.
L'appello era infondato anche perché il rapporto negoziale costituiva un appalto e non una vendita, essendo prevalente il requisito del facere, risultando nominato un D.L.,
dovendosi tener conto del progetto stilato per , delle modalità di esecuzione Pt_3
dell'opera e delle regole dettate in materia di appalto di costruzioni, non risultando osta-
tivo il nomen juris indicato nella scrittura, dovendosi concedere precedenza alla so-
stanza del rapporto. Il credito incorporato nel decreto ingiuntivo era quindi inesigibile
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oltre che incerto ed illiquido. Anche le modalità di pagamento pattuite contribuivano a qualificare il contratto come appalto ed erano connesse con il facere della opposta pre-
vedendo un acconto all'ordine, un altro all'inizio del montaggio, ancora uno alla fine lavori manto copertura, con saldo a seguito della redazione di un verbale di regolare esecuzione dei lavori che avrebbe dovuto redigere la DL
La verifica, il collaudo e l'accettazione sono elementi tipici del contratto di appalto.
L'appellato eccepiva l'infondatezza della pretesa di pagamento avanzata in via monito-
ria dalla alla luce dell'inadempimento alle obbligazioni previste nel contratto sot- Pt_1
toscritto, vale a dire la realizzazione, la consegna ed il montaggio di un capannone pre-
fabbricato, per colpa avendo chiesto somme del tutto non dovute e non contemplate nel contratto. Sottolineava di aver pagato in favore dell'appellante l'importo di circa €.
300.000,00 su un montante contrattuale pari ad €. 410.000,00, nonostante fosse stata pattuita la seguente tempistica:
- 5% a titolo di acconto
- 10% ad inizio montaggio
- 15% a fine lavori manto di copertura
- saldo in 13 rate mensili a partire da 90 gg. dall'ultimazione della posa in opera.
l'opponente forniva prova anche di aver accantonato ai fini dell'eventuale saldo (in virtù
delle procedure esecutive avviate) un importo maggiore di quello di cui al provvedimento monitorio opposto e, con esattezza, l'importo di €.406.533,00.
Con riferimento all'esecuzione delle prestazioni prodromiche rispetto alle obbligazioni ricadenti ex contractu su , precisava che dalla comunicazione della direzione dei Pt_1
lavori emergeva l'avvenuta esecuzione di tutte le opere propedeutiche al montaggio ed all'installazione del prefabbricato.
Eccepiva che la causa contrattuale è chiaramente “inutile” in quanto invalida e contraria
Part alle norme dettate in tema di appalto e quindi che non poteva essere possibile che sta provvedesse al pagamento del saldo senza che l'altra parte avesse eseguito
Rg 237/2022 est. Sandro Figliozzi
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neanche parzialmente la propria prestazione.
Dall'art.4 del contratto emergeva che non avrebbe potuto richiedere il paga- Pt_1
mento dell'intero saldo del prezzo, in un'unica soluzione e senza prima di aver realizzato l'opera. In caso di ritardo imputabile a questa avrebbe comunque dovuto pagare Pt_3
l'opera commissionata ma sempre e solo a condizione che avesse eseguito le Pt_1
proprie prestazioni. Il ritardo nell'esecuzione dell'opera avrebbe potuto causare solo la maturazione di un eventuale diritto alla corresponsione di un'indennità per il prolunga-
mento dei tempi e la condizione prevista nel contratto all'art. 4, ove sanciva l'obbligo di pagamento dell'intero importo contrattuale senza possibilità di eccezione o riserva al-
cuna era stata mal interpretata dall'opposta ed, ad ogni modo , è da ritenersi totalmente illegittima e nulla.
L'appellato insisteva nell'eccepire l'invalidità della clausola negoziale evidenziando l'ine-
sistenza nel contratto di una clausola di previsione della decadenza del beneficio del termine in caso di mancata accettazione del manufatto.
L'art. 4 prevedeva che, decorso di trenta giorni il termine convenuto per la consegna senza che avesse ottemperato ai propri obblighi “il materiale si intenderà conse- Pt_3
gnato a tutti gli effetti anche contrattuali di pagamento obbligandosi la committente a pagare tutto l'importo contrattuale nei tempi e nei modi previsti…” con ciò dovendosi intendere, per l'appellata, che si trattava di una previsione di mora del creditore ex art. 1217 c.c. e non una previsione di immediata esigibilità del credito non maturato. Il de-
creto ingiuntivo non poteva essere emesso perché il credito ingiunto non era esigibile avendo pagato quanto dovuto nei modi e tempi prestabiliti dal contratto. Parte_3
La clausola contrattuale era definita equivoca, vessatoria, non chiara ed intellegibile per la parte sottoscrivente. Ad interpretarla come clausola di decadenza del beneficio del termine ne conseguirebbe la sua nullità e/o inefficacia in quanto equivoca, di non chiara interpretazione, non espressa e comunque contraria al disposto di cui all'art. 1186 c.c.,
non derogabile e che non consente la sua applicazione ad ipotesi diverse da quelle
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dell'insolvenza ovvero della perdita della garanzia ovvero della mancata prestazione della garanzia. La clausola negoziale va quindi dichiarata nulla nella parte in cui richia-
mava l'applicabilità dell'art. 1186 cc. nell'ipotesi di mero inadempimento nell'accetta-
zione della consegna del manufatto.
Ulteriore profilo di invalidità della clausola discendeva dalle espressioni in essa utilizzate
“il materiale stesso s'intenderà consegnato a tutti gli effetti anche contrattuali di paga-
mento” e “obbligandosi la committente a pagare tutto l'importo contrattuale nei modi e nei tempi previsti”, ritenute indice di una volontà di slegare il saldo del prezzo dalla consegna dell'opera che, decorsi trenta giorni dalla data prevista doveva essere consi-
derata accettata ed anche realizzata senza installazione e con preventiva rinuncia del committente alla verifica dell'opera prevista dall'art. 1665 c.c.
L'invalidità derivava dalla illegittima deroga all'art. 1665 c.c., non essendo prevista la rinuncia preventiva e, trattandosi di clausola atipica, perché non meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., altrimenti riconoscendosi il diritto al pagamento per l'appalta-
tore nonostante la presenza di vizi o difformità con squilibrio ingiustificato del sinallagma contrattuale.
contestava anche l'assunto dell'appellante secondo il quale il pagamento Parte_3
degli acconti perfezionava un riconoscimento del debito perché l'accettazione dell'opera presupponeva una verifica in contraddittorio e stesura di un verbale da parte della dire-
zione dei lavori.
Ribadiva come il contratto si fosse risolto a seguito di diffida ad adempiere inviata dalla nelle more del giudizio per inadempimento dell'appaltatore, in virtù delle Parte_3
modalità dell'accaduto che riassumeva. aveva ordinato a la realizzazione Pt_3 Pt_1
di un opificio industriale ed alla e opere preparatorie. Il rallentamento della pre- CP_3
stazione di ra noto a , se non altro gli amministratori delle due società CP_3 Pt_1
sono fratelli. La consecutio degli accadimenti rendeva poi chiaro che potesse pro- Pt_3
porre l'eccezione di adempimento ex art. 1460 c.c. perché chiedeva a Pt_1 Pt_3
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pagamenti nonostante l'assenza della controprestazione, invitata a rea- Pt_3 Pt_1
lizzare l'opera e si opponeva condizionando la propria prestazione al pagamento Pt_1
del saldo e di altri ulteriori e nuovi costi in violazione delle pattuizioni sottoscritte e delle norme codicistiche oltre chiaramente ai principi di buona fede e correttezza. L'appalta-
tore non aveva oltretutto completato l'opera sia sotto il profilo della produzione dei manufatti che quanto alla consegna ed al montaggio.
L'appellante definiva “presunta” l'offerta di adempimento da parte di Controparte_4
perchè condizionata al pagamento del saldo e di ulteriori prestazioni a carico di
[...]
. Detta offerta era considerata non seria ed effettiva perché non si traduceva in Pt_3
una concreta manifestazione di volontà di pronto adempimento, risultando carente del carattere della contemporaneità richiesto dall'art. 1460 c.c., in quanto subordinata all'esecuzione dell'altrui prestazione e quindi implicante la pretesa illegittima di una parte d'instaurare un insussistente ordine gerarchico delle obbligazioni. Un'offerta su-
bordinata ad altre condizioni, diverse dall'altrui adempimento, è priva dei requisiti di se-
rietà, concretezza ed effettività richiesti dalla norma.
L'appaltatore che non consegni e installi gli elementi prefabbricati viene a trovarsi in una situazione di pressocché totale inadempienza, legittimando di conseguenza il rifiuto di saldarne il prezzo. Legittimamente il committente rifiutava di saldare il corrispettivo della realizzazione del capannone industriale ex art. 1460 c.c., avendo già versato oltre la metà del prezzo a un appaltatore totalmente inadempiente.
Così quindi concludeva: “ In via preliminare 1). Dichiarare l'inammissibilità Parte_3
dell'appello proposto ex adverso per tutte le ragioni esposte ai punti nn. 1, 2 e 3 della
presente comparsa con ogni conseguenza di legge;
Ad ogni modo, nel merito 2). Riget-
tare l'appello proposto perché assolutamente inammissibile, pretestuoso ed infondato
sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni innanzi esposte con conseguenza conferma
dell'impugnata statuizione;
3). Condannare l'appellante società, in persona del legale
rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con
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distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
5. La Corte, all'udienza del tre dicembre 2024, tenuta a trattazione scritta, riser-
vava la causa in decisione senza concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
6. La Corte ritiene il gravame ammissibile, alla luce del disposto della Sentenza 16
novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen-
tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto al-
ternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della per-
manente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fat-
tispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione,
riportata testualmente nella parte impugnata e la loro rilevanza nell'economia della de-
cisione.
7. La documentazione versata in atti dalle parti è esaustiva per la decisione del giudizio e la Corte non giudica necessaria alcuna ulteriore istruttoria.
8. Il primo motivo di gravame è fondato. La Corte non fa propria l'impostazione data alla sentenza di primo grado, basata sul principio della ragione più liquida non esami-
nando le numerose altre questioni poste dal contenzioso in esame. Ne consegue per la
Corte la necessità di dover esaminare per la prima volta il merito del giudizio.
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Il giudice riteneva di dover valutare esclusivamente l'esistenza dei presupposti idonei all'emissione del decreto ingiuntivo e incentrava la disamina sui requisiti del credito fatto valere in via monitoria. Riteneva carente l'elemento della certezza del credito rivendicato con l'ingiunzione sul presupposto della sussistenza del reciproco inadempimento delle parti alle obbligazioni derivanti dal negozio perfezionato e considerando come fosse necessario un “accertamento più approfondito delle responsabilità e delle partite eco-
nomiche residuate tra le parti” che non riteneva essere stato oggetto di specifica richie-
sta in giudizio. Considerava che tale situazione implicasse la sola necessità di dover esaminare il solo momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, la sussistenza dei requisiti in tale fase necessari. Così operando il giudice ometteva di considerare come il rapporto negoziale fosse proseguito anche dopo la fase monitoria, trascurando del tutto tale fase del rapporto che invece per la Corte meritava la dovuta attenzione. Quel
che la Corte non condivide dell'impostazione della sentenza di primo grado è l'indivi-
duazione dell'oggetto del giudizio, l'individuazione del perimetro decisorio.
Il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'e-
sistenza del credito, non la sussistenza dei requisiti creditori al momento dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento. L'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di im-
pugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Tra le tante pronunce al riguardo, essendo il principio pacifico, si cita la sentenza n.11660/2007 della S.C. che precisa come l'oggetto del giudizio di opposizione a de-
creto ingiuntivo non sia limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi
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con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Il giudizio di oppo-
sizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla "plena cognitio" ed il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (S.C. n. 14473/2019). L'autonomia dell'esame smentisce l'assunto della sentenza impugnata secondo il quale sarebbe stata necessaria una domanda aggiuntiva oltre a quelle formulate dalle parti, di revoca o di conferma del decreto ingiuntivo. Erra la sentenza nella parte in cui afferma che dovevano essere formulate domande per l'accertamento “delle inverse e reali partite debitorie e creditorie” perché l'accertamento era necessariamente oggetto del giudizio già a seguito della proposizione della domanda con il ricorso monitorio. La disamina della fondatezza della pretesa doveva seguire il vaglio della legittimità delle ragioni esposte nel corso dal giudizio dall'apponente e dall'opposto.
9. Anche il secondo motivo è in parte fondato. La disamina del reciproco inadem-
pimento, necessita, per essere valutato, della previa descrizione del regolamento nego-
ziale sottoscritto dalle parti e della disamina dei fatti accaduti secondo una sequenza temporale non indifferente in giudizio. Il riferimento è il principio giurisprudenziale san-
cito dalla S.C, con la sentenza n. 3273/2020, ma anche in precedenza fatto proprio dalla sentenza n. 22372/2018, in materia di reciproco inadempimento. In tema di contratti con prestazioni corrispettive, nell'ipotesi di reciproche inadempienze, bisogna comparare il comportamento di entrambe le parti per individuare quale di esse si sia resa responsa-
bile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte e un'alterazione del sinallagma.
Costituisce elemento rilevante nel giudizio della controversia anche la qualifica del
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contratto perfezionato tra le parti che la Corte giudica di appalto e non di vendita, pre-
scindendo dal dato formale proveniente dall'indicazione data nella scrittura. Depone in tal senso la rilevanza dell'obbligazione di facere aggiunta a quella di dare. Nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, così come reciproca-
mente nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare.
Quel che risulta determinante nel qualificare il rapporto nell'uno o nell'altro senso è se l'obbligazione del fornitore comporti o meno la realizzazione di un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso è prevalente l'obbligazione di “facere”,
configurandosi elementi peculiari del contratto di appalto con riferimento all'”intuitus per-
sonae” e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore. La S.C., con la sentenza n. 5935/2018 precisa, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, che quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, ti-
pica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia,
con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produ-
zione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto. Il contratto perfezionato indicava come oggetto la “vendita, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati” e nelle premesse erano descritte le caratteristiche del “sistema costruttivo proposto” con illu-
strazione dei pannelli montati da assemblare con il manto di copertura. Il tutto con la predisposizione del cantiere da parte di e con montaggio da parte di e Pt_3 Pt_1
controllo da parte del committente, tramite il D.L., e pagamento completo a chiusura del cantiere con realizzazione dell'opera. Era quindi l'appalto il riferimento della volontà
delle parti perché il contratto non aveva ad oggetto una semplice fornitura di pannelli dovendosi rintracciare la sua causa nella realizzazione, anche tramite la fornitura ma con l'assemblaggio e la supervisione di un D.L., di un quid novi, cioè di un opificio. La
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fornitura dei materiali costituiva un semplice mezzo per la produzione dell'opera finale,
scopo del contratto. Le norme di riferimento del rapporto erano quindi quelle dell'ap-
palto.
Tanto premesso, in merito al quadro normativo ed alla prima giurisprudenza da citare come riferimento, i fatti, pacifici perché non oggetto di specifica contestazione e comun-
que fondati su prova documentale, sono i seguenti:
- Perfezionamento del contratto del 27.7.2018 con previsione, nei tratti salienti,
della consegna dei pannelli e montaggio della struttura per il prezzo complessivo di €.
410.000,00,
- Pattuizione dei seguenti termini di pagamento: 5% all'ordine; 10% ad inizio mon-
taggio; 15% a fine lavori manto di copertura;
saldo con 13 bonifici dalla data di comuni-
cazione di ultimazione posa del manto e verbale di regolare esecuzione da redigere dal
D.L.:
- Consegna del materiale a 75 gg dalla data di benestare alla produzione, previa realizzazione da parte della committente dei lavori preliminari, necessari per il montag-
gio. In caso di decorrenza di trenta giorni dalla data prevista di consegna, secondo quanto disposto dall'art. 4 del contratto, in mancanza dell'adempimento degli obblighi gravanti sul committente, il materiale “si intenderà consegnato a tutti gli effetti anche contrattuali di pagamento, obbligandosi la committente a pagare tutto l'importo contrat-
tuale nei tempi e modi previsti, senza eccezione o riserva alcuna, di responsabilità e di rischio, e così per il deterioramento che è ad esclusivo carico della committente, con effetti liberatori da ogni obbligazione della venditrice”.
Il benestare alla produzione dei pannelli era comunicato il 14.9.2018 e decorrevano sia i 75 giorni che i successivi 30 previsti dall'art. 4 senza che il committente avesse predi-
sposto il cantiere per il montaggio dei pannelli. I lavori di predisposizione del cantiere
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erano affidati ad una società terza nei cui confronti era promosso dalla committente un contenzioso che terminava in primo grado con la sentenza del Tribunale di Benevento
n. 49/2022, versata in atti da che disattendeva le contestazioni mosse da CP_5
Controparte_6
dichiarava di essere pronta alla fornitura e montaggio dal 17/12/2018 e, decorsi
[...]
i termini già menzionati, chiedeva il pagamento del residuo contrattuale ancora dovuto.
Inviava diffida ad adempiere a il 25.2.2019 e quindi, all'esito dei 15 giorni Parte_3
inutilmente concessi, chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo in esame per ottenere l'adempimento, non la risoluzione del contratto che restava valido ed efficace. Un so-
pralluogo intervenuto il 13.9.2019 dava atto della produzione dei pannelli, giacenti presso l'appaltatore, e constatava come non fosse inadempiente perché quel Pt_1
che mancava ai pannelli, compresi i serramenti, secondo l'art. 4 del contratto ben pote-
vano essere realizzati in un secondo momento. Il bene principale, da fornire e montare,
era realizzato e presente presso l'appaltatore.
Il 30.11.2020 il D.L. rappresentava come potesse procedere alla fornitura ed al Pt_1
montaggio che, nei fatti, era impedito da il giorno seguente con la dichiarazione Pt_3
secondo la quale, per acconsentire, occorreva prima affrontare aspetti pregiudiziali, in-
clusivi del pignoramento nel frattempo azionato. replicava negando quanto chie- Pt_1
sto e confermando la disponibilità al montaggio e , dopo aver inviato diffida ad CP_7
adempiere, con comunicazione del 09.12.20, dichiarava di ritenere risolto il contratto.
Tanto esposto, la Corte non concorda con l'impostazione data alla sentenza di primo grado che semplicemente considerava entrambe le parti inadempimenti. Da quanto esposto, ricavato dalla documentazione versata in atti, emergeva che l'appaltatore di-
chiarava di essere pronto ad adempiere ma che la prestazione non era espletata perché
il committente non era in grado, per motivi estranei alla condotta dell'appaltatore, di
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ricevere la prestazione, facendo così decorrere i termini sanciti in contratto dall'art. 4,
senza che le “mancanze” dei pannelli, riscontrate in occasione del successivo sopral-
luogo, costituissero un inadempimento a carico dell'appaltatore che, in virtù del con-
tratto perfezionato, poteva completarli in un secondo momento. Anche in un succes-
sivo momento era ad impedire all'appaltatore di adempiere, come già illustrato. Pt_3
Secondo la giurisprudenza in precedenza menzionata, alla quale la Corte aderisce,
l'inadempimento, nella fattispecie in esame, deve essere imputato a posto Parte_3
che era la condotta della committente ad impedire la realizzazione del programma ne-
goziale impedendo che adempiesse all'obbligazione contratta. L'inadempimento Pt_1
dell'appaltatore era quindi riconducibile alla condotta della committente.
10. L'indagine deve essere spostata sulla rilevanza ed efficacia dell'art. 4 del con-
tratto in virtù del quale l'appaltatore azionava la pretesa monitoria. Parte committente,
sino all'offerta di consegna per il montaggio dei pannelli non poteva essere giudicata insolvente tenuto conto come non fosse contestato l'inadempimento nel pagamento de-
gli acconti concordati, che prevedevano il 5% all'ordine; 10% ad inizio montaggio;
15%
a fine lavori manto di copertura ed il saldo dopo la fine lavori. La disciplina pattizia pre-
vedeva che decorso di trenta giorni il termine convenuto per la consegna, senza che avesse ottemperato ai propri obblighi di predisposizione del cantiere, “il materiale Pt_3
si intenderà consegnato a tutti gli effetti anche contrattuali di pagamento obbligandosi la committente a pagare tutto l'importo contrattuale nei tempi e nei modi previsti…”. In
virtù dell'effetto di tale disposto per l'appellante il committente doveva essere obbligato al pagamento dell'intero importo pattuito, oggetto dell'ingiunzione di pagamento oppo-
sta.
L'appellata, di contro, opponeva che la disciplina dell'art. 4 poteva essere intesa solo come previsione di mora del creditore ex art. 1217 c.c. e non già come costitutiva della
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previsione di immediata esigibilità del credito non maturato, perché altrimenti avrebbe perfezionato una clausola di decadenza dal beneficio del termine non conforme al di-
sposto dell'art. 1186 c.c. e, a volerla considerare atipica, non meritevole ex art. 1322
c.c., sancendo l'obbligo di pagamento per parte committente in mancanza della presta-
zione oggetto del negozio. Per l'appellata non sarebbe stato possibile derogare alle fat-
tispecie sancite dall'art. 1186 c.c. per ottenere la decadenza dal beneficio del termine di pagamento sancito in contratto. Non è questo tuttavia il punto perché la S.C., con l'ordinanza n. 2411 del 27.01.2022 ma anche con le sentenze n. 9307 del 1994 e n.
20042 del 2020, statuisce invece come la disposizione dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha di-
minuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti.
La questione rilevante è che sancisce l'inefficacia della clausola citata è da rintracciarsi nei limiti della possibilità di deroga rispetto a quanto sancito dalla norma che disciplina la decadenza dal termine. La deroga, pur possibile, dovrebbe comunque verificarsi nel medesimo ambito di operatività della norma, quello dell'inadempimento del debitore e/o del pericolo di suo inadempimento, mentre nella fattispecie in esame detto inadempi-
mento, al momento dell'offerta del bene, non sussisteva. Il committente era adempiente alle obbligazioni sino a quel momento esigibili e la questione posta era costituita dagli effetti del rifiuto della prestazione offerta dall'appaltatore. L'art. 1186 c.c. non costituiva giustificazione dell'applicazione della decadenza dal termine di pagamento sancito con l'art. 4 del contratto. Il punto, decisivo, è costituito dalla validità di detta clausola se-
condo il giudizio di meritevolezza delle clausole atipiche. L'obbligo di pagamento inte-
grale per il committente con un'opera comunque da trasportare, assemblare e
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collaudare, costituisce una clausola atipica del contratto che la Corte giudica meritevole di tutela. Sancisce la S.C., Ordinanza n. 7447 del 20/03/2024 che quando la prestazione reciproca conserva un significato trasparente e un contenuto lecito, non spetta ad un'au-
torità esterna alle parti – qual è quella giudiziale, priva dei poteri preventivi e generali del legislatore - il giudizio, singolare e a posteriori, sull'equilibrio dei valori scambiati.
L'interesse non meritevole di tutela si colloca tra il difetto di causa (anche per assenza di serietà di essa) e la causa illecita (per contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico, con il buon costume), non rintracciabili in questa fattispecie. Venendo al caso di specie, i contenuti essenziali che emergono dalla pattuizione sopra riportata preve-
dono l'obbligo del pagamento in favore dell'appaltatore adempiente, qual era , Pt_1
sostenuto da un obbligo di pagamento dell'integrale somma che assume connotazioni di garanzia nei confronti dell'appaltatore qualora la prestazione non possa essere da lui espletata per ragioni del committente.
Esclusa l'illiceità di tale pattuizione dal punto di vista causale, un controllo in termini di meritevolezza si imporrebbe ove non risultasse con chiarezza la concreta ragione che induce le parti ad uno scambio. La causa giustificatrice del patto atipico lecito non è
assolutamente mancante risultante rinvenibile nell'intento di garanzia rispetto a rischi dei quali l'appaltatore è spogliato e dei quali si è fatta invece interamente carico parte committente perché inerenti la predisposizione, a suo carico, dell'area ove ultimare i lavori.
L'art. 4 nei termini indicati dall'appaltatore, è quindi efficace e di conseguenza l'obbliga-
zione sancita con il decreto ingiuntivo doveva essere confermata all'esito dell'opposi-
zione. Quanto accadeva successivamente, a giudizio pendente, con il committente che ancora impediva la prestazione dell'appaltatore, anche all'esito del sopralluogo del
30.11.2020 pretendendo ulteriori previe azioni non ricollegabili al contratto perfezionato,
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lo conferma e l'appello deve essere accolto, senza necessità di disamina del quarto motivo proposto, assorbito.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in considerazione delle questioni poste, in un importo intermedio tra i minimi ed i medi tariffari.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da av- Parte_1
verso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data 20.7.2022
e contraddistinta dal n.1765/2022, in accoglimento dell'appello e riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto condanna al pagamento della Parte_3
somma di €. 315.840,00 oltre interessi dalla mora del 15.5.2020;
B) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_3 Controparte_8
quantificate in €.8.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA come
[...]
per legge, per il primo grado ed €. 8.000,00 per competenze, €. 1.192,00 per esborsi,
oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, per l'appello.
C) Distrae le spese di lite, come liquidate nel punto che precede, in favore degli avv.ti
EL EN e DE EN, dichiaratisi antistatari.
Così deciso il 24.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.Eugenio Forgillo
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