Sentenza 25 maggio 1965
Massime • 3
Costituisce attivita discrezionale del CONI, inidonea a ledere diritti soggettivi e come tale sottratta al Sindacato del giudice ordinario, la Costituzione ed il riconoscimento di nuove federazioni. Il giudice ordinario e carente di giurisdizione sulla domanda di annullamento di delibera negativa del CONI, proposta da federazione privata esclusa, e di pronunzia costitutiva che ne tenga luogo. Non e proponibile Azione di risarcimento danni per lesione di interessi legittimi, anche quando il provvedimento della pubblica amministrazione sia stato annullato per illegittimita in Sede competente.*
Alla proposizione del regolamento di giurisdizione, avente funzione strettamente preventiva, osta l'intervenuta decisione di merito, anche se relativa ad uno solo dei capi di domanda.*
E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale, rispetto agli artt. 3,18,32 Costituzione, degli art. 3 n. 2,3,5 comma secondo,10 legge istitutiva del CONI (16-2-1942 n.426,modificata dal DL n. 704 del 2.8.1943 e l. n. 362 dell'11.5.1947) che,affidando ad esso compiti di organizzazione,direzione e coordinamento di tutte le attivita sportive in quanto svolte per finalita di pubblico interesse, non contiene preclusioni o discriminazioni riguardo al sesso dei soggetti praticanti attivita sportive.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/1965, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1965 |
Testo completo
Alla proposizione del regolamento di giurisdizione, avente funzione strettamente preventiva, osta l'intervenuta decisione di merito, anche se relativa ad uno solo dei capi di domanda.*