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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 581/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 548/2019 depositato il 21/01/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2527/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 04/06/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00437/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00437/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00437/2016 IRPEF-ALTRO 2011 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00437/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00437/2016 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento n. TY7011G00437/2016, notificato al contribuente sig.
Resistente_1 in data 20.06.2016, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa – procedeva a rettificare il reddito d'impresa, riferito all'anno d'imposta 2011, con recupero di maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L'atto era motivato sulla base della rielaborazione dei dati dichiarativi contenuti nello studio di settore UM13U, che l'Ufficio riteneva compilato in modo infedele. Applicava, pertanto, una percentuale media di ricarico pari al 50%, con conseguente determinazione di un maggior reddito imponibile di € 16.592,00.
Il contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e tabacchi, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, deducendo la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'erroneità della metodologia di calcolo adottata e la carenza di motivazione dell'avviso. Con sentenza n. 2527/05/18, emessa il 14.05.2018 e depositata il 04.06.2018, la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo relativo all'omesso contraddittorio e annullava l'avviso di accertamento, compensando le spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, sostenendo che l'accertamento non fosse da considerarsi fondato su studi di settore bensì su metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 2, del DPR n. 600/1973 e che, pertanto, non vi sarebbe obbligo di contraddittorio preventivo. L'appellato contribuente si è costituito con controdeduzioni, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e chiedendo la condanna dell'Ufficio alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia non è fondato.
Dalla lettura degli atti di causa e del testo dell'avviso impugnato risulta evidente che l'Ufficio ha applicato i criteri di elaborazione statistica dello studio di settore UM13U, sostituendo ai dati dichiarati valori medi di ricarico e di congruità propri della categoria economica di appartenenza. L'accertamento, quindi, rientra nella tipologia di quelli
“standardizzati” previsti dagli artt. 62-bis e 62-sexies del D.L. n. 331/1993, convertito nella L. n. 427/1993, e non può qualificarsi come analitico-induttivo in senso proprio.
All'epoca dei fatti il quadro normativo e la prassi amministrativa imponevano l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale quale fase essenziale dell'accertamento da studi di settore. Le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 23 gennaio 2008 e n. 19/E del 14 aprile 2008 avevano chiaramente precisato che l'Ufficio competente deve invitare il contribuente a chiarire le incongruenze prima dell'emissione dell'avviso, sottolineando che il mancato adempimento di tale obbligo inficia la validità dell'accertamento.
Tale orientamento risultava conforme alla giurisprudenza, già consolidata della Corte di
Cassazione che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26635 del 18 dicembre 2009, aveva affermato che l'accertamento standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza emergono solo a seguito del contraddittorio con il contribuente, il quale deve essere previamente messo in condizione di fornire elementi idonei a superare la stima presuntiva. Il principio è stato confermato da Cass. nn. 11633/2013, 10925/2016 e 21994/2018. L'assenza di tale fase comporta, dunque, la nullità dell'atto impositivo, poiché lesiva del diritto di partecipazione del contribuente e del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Costituzione.
Pertanto, già nel periodo di riferimento, il contraddittorio endoprocedimentale doveva considerarsi requisito necessario di legittimità dell'accertamento da studi di settore. La sua omissione integra vizio sostanziale dell'atto, indipendentemente dalla dimostrazione di un concreto pregiudizio, trattandosi di garanzia procedimentale posta a tutela del diritto di difesa del contribuente.
Nel caso concreto, l'Ufficio non risulta avere convocato preventivamente il contribuente, limitandosi a notificare l'avviso di accertamento senza instaurare il necessario confronto sui dati fiscali. La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che ha annullato l'avviso per omesso contraddittorio, è pertanto conforme al quadro normativo e giurisprudenziale vigente al momento della formazione dell'atto e deve essere integralmente confermata.
Non sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese, dovendosi applicare il principio della soccombenza. L'Agenzia delle Entrate, parte integralmente perdente, è condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in € 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00), oltre IVA e CPA come per legge, se dovuti, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.250,00 oltre
IVA, CPA e spese generali, se dovuti, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Siracusa, 30 settembre 2024.
Il Presidente est.
NZ AT
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 548/2019 depositato il 21/01/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2527/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 04/06/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00437/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00437/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00437/2016 IRPEF-ALTRO 2011 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00437/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00437/2016 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento n. TY7011G00437/2016, notificato al contribuente sig.
Resistente_1 in data 20.06.2016, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa – procedeva a rettificare il reddito d'impresa, riferito all'anno d'imposta 2011, con recupero di maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L'atto era motivato sulla base della rielaborazione dei dati dichiarativi contenuti nello studio di settore UM13U, che l'Ufficio riteneva compilato in modo infedele. Applicava, pertanto, una percentuale media di ricarico pari al 50%, con conseguente determinazione di un maggior reddito imponibile di € 16.592,00.
Il contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e tabacchi, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, deducendo la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'erroneità della metodologia di calcolo adottata e la carenza di motivazione dell'avviso. Con sentenza n. 2527/05/18, emessa il 14.05.2018 e depositata il 04.06.2018, la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo relativo all'omesso contraddittorio e annullava l'avviso di accertamento, compensando le spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, sostenendo che l'accertamento non fosse da considerarsi fondato su studi di settore bensì su metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 2, del DPR n. 600/1973 e che, pertanto, non vi sarebbe obbligo di contraddittorio preventivo. L'appellato contribuente si è costituito con controdeduzioni, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e chiedendo la condanna dell'Ufficio alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia non è fondato.
Dalla lettura degli atti di causa e del testo dell'avviso impugnato risulta evidente che l'Ufficio ha applicato i criteri di elaborazione statistica dello studio di settore UM13U, sostituendo ai dati dichiarati valori medi di ricarico e di congruità propri della categoria economica di appartenenza. L'accertamento, quindi, rientra nella tipologia di quelli
“standardizzati” previsti dagli artt. 62-bis e 62-sexies del D.L. n. 331/1993, convertito nella L. n. 427/1993, e non può qualificarsi come analitico-induttivo in senso proprio.
All'epoca dei fatti il quadro normativo e la prassi amministrativa imponevano l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale quale fase essenziale dell'accertamento da studi di settore. Le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 23 gennaio 2008 e n. 19/E del 14 aprile 2008 avevano chiaramente precisato che l'Ufficio competente deve invitare il contribuente a chiarire le incongruenze prima dell'emissione dell'avviso, sottolineando che il mancato adempimento di tale obbligo inficia la validità dell'accertamento.
Tale orientamento risultava conforme alla giurisprudenza, già consolidata della Corte di
Cassazione che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26635 del 18 dicembre 2009, aveva affermato che l'accertamento standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza emergono solo a seguito del contraddittorio con il contribuente, il quale deve essere previamente messo in condizione di fornire elementi idonei a superare la stima presuntiva. Il principio è stato confermato da Cass. nn. 11633/2013, 10925/2016 e 21994/2018. L'assenza di tale fase comporta, dunque, la nullità dell'atto impositivo, poiché lesiva del diritto di partecipazione del contribuente e del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Costituzione.
Pertanto, già nel periodo di riferimento, il contraddittorio endoprocedimentale doveva considerarsi requisito necessario di legittimità dell'accertamento da studi di settore. La sua omissione integra vizio sostanziale dell'atto, indipendentemente dalla dimostrazione di un concreto pregiudizio, trattandosi di garanzia procedimentale posta a tutela del diritto di difesa del contribuente.
Nel caso concreto, l'Ufficio non risulta avere convocato preventivamente il contribuente, limitandosi a notificare l'avviso di accertamento senza instaurare il necessario confronto sui dati fiscali. La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che ha annullato l'avviso per omesso contraddittorio, è pertanto conforme al quadro normativo e giurisprudenziale vigente al momento della formazione dell'atto e deve essere integralmente confermata.
Non sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese, dovendosi applicare il principio della soccombenza. L'Agenzia delle Entrate, parte integralmente perdente, è condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in € 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00), oltre IVA e CPA come per legge, se dovuti, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.250,00 oltre
IVA, CPA e spese generali, se dovuti, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Siracusa, 30 settembre 2024.
Il Presidente est.
NZ AT