Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4086/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott.
Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4086/2021 promossa da:
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SANNA RAIMONDO con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in Trani, via Ciardi n. 8
ATTRICE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BONADEO
ROBERTA e dall'avv. DAL MORO ELENA con domicilio eletto nello studio dei predetti difensori in Vicenza, via del Commercio n. 56
CONVENUTA
nonché contro già (P.IVA Controparte_2 Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Marco Furlan con domicilio eletto nello studio del predetto
1
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione:
- accertare e dichiarare la responsabilità della ex art. Controparte_1
1490 cod. civ in riferimento alla vendita avente ad oggetto l'autoveicolo usato
PORSCHE modello CARRERA 911 4S, targato DE021MZ, telaio n.
WPO2229926S764983, motore n. 97/01, km 64.000, colore nero, data di immatricolazione 2006, per i vizi e difetti comunicati nella denuncia del 05.05.2021;
- condannare parte convenuta alla rifusione in favore della società Parte_1 della somma di euro 18.500,00 anticipata dalla prima per l'effettuata riparazione del danno sopra descritto nonché di 183,00 euro in relazione alle spese di traino occasionate dal guasto al cambio;
- condannare parte convenuta al risarcimento del danno da determinarsi ex aequo per effettivo inutilizzo del bene dal giorno 26.04.2021 – data di manifestazione dei vizi/guasto - al 29.05.2021- data di riconsegna dell'autovettura, a seguito di riparazione presso il Centro OR Bari;
- accertare e dichiarare la responsabilità della ex art. Controparte_1
1494 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno da mancata chance configurabile nel mancato utile da successiva rivendita per euro
13.000,00 o nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
PER PARTE CONVENUTA:
In via principale:
- respingersi integralmente tutte le domande formulate nei confronti di
[...] per i motivi esposti e perché infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accertamento del vizio lamentato da parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità in via esclusiva di Controparte_3 nella inadeguata verifica e/o riparazione effettuata, per aver certificato l'esito Con del controllo in 111 punti e, comunque, per aver indotto a Controparte_1 cedere l'auto in questione nella piena convinzione che la stessa fosse priva di vizi e idonea alla cessione a seguito del rilascio del Certificato OR Con RO e, conseguentemente, respingere le domande formulate da CP_5 nei confronti di per i motivi esposti;
Controparte_1
2 - nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo a per i fatti di causa, accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_1 esclusiva e/o concorrente di per i motivi esposti e Controparte_3 conseguentemente condannare a risarcire a Controparte_3 [...]
integralmente o per la relativa quota di responsabilità, quanto Controparte_1 la stessa sarà tenuta a pagare e/o comunque manlevare e/o tenere indenne
[...] da ogni somma che essa fosse condannata a corrispondere;
CP_1
- in ogni caso, in ipotesi di accertamento di una responsabilità esclusiva o concorrente di condannarsi la medesima a restituire a Controparte_3 quanto da questa pagato per l'ottenimento del Certificato Controparte_1
OR RO.
In ogni caso, spese e compensi di causa rifusi.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o comunque modificate da controparte e si chiede che vengano assegnati i termini massimi di legge ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
PER LA TERZA CHIAMATA:
Ogni contraria istanza, deduzione e eccezione reietta. NEL MERITO: respingersi le domande attoree in quanto infondate e/o comunque rigettarsi le domande proposte dalla convenuta nei Controparte_1 confronti della (ex . Controparte_2 Controparte_3
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite secondo dimettenda notula.
- Ragioni in fatto e in diritto della decisione -
I. Con atto di citazione notificato in data 29.06.2021, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale Controparte_1
esponendo che:
- in data 12.04.2021 aveva acquistato dalla convenuta l'autoveicolo usato
OR modello Carrera 911 4S, targato DE021MZ, telaio n.
WPO2229926S764983;
3 - l'acquisto era stato subordinato al rilascio del certificato OR
RO, avvenuto in data 06.04.2021 da parte del Centro OR di Treviso
che aveva dato atto della regolare esecuzione del controllo in 111 punti;
- dopo pochi giorni dall'acquisto, a seguito di accidente, il veicolo veniva trasportato da Foggia a Modugno presso il centro OR di Bari per un costo di euro 183,00;
- in data 03.05.2021 il Centro OR Bari comunicava l'esito delle verifiche e predisponeva un preventivo per la riparazione di euro 20.195,97,
importo necessario principalmente per la sostituzione del cambio;
- in data 05.05.2021 l'attrice inoltrava denuncia dei vizi alla società
venditrice, chiedendo contestualmente il ristoro dei danni secondo l'ammontare del preventivo;
- attesa la negazione di ogni responsabilità da parte di e Controparte_1
al fine di limitare il danno derivante dal mancato utilizzo dell'autoveicolo,
faceva eseguire la riparazione, sostenendo costi per euro 18.500,01; Parte_1
- nelle more l'attrice perdeva l'occasione della rivendita dell'auto al sig.
originariamente pattuita verso il corrispettivo di euro Persona_1
63.000,00.
L'attrice chiedeva, quindi, l'accertamento della responsabilità della convenuta per vizi ex art. 1490 c.c., la condanna alla rifusione delle spese sostenute quantificate in complessivi euro 18.683,00, nonché la condanna al risarcimento del danno per inutilizzo del bene da determinarsi secondo equità
e del danno da perdita di chance quantificato in euro 13.000,00.
4 II. Costituendosi in giudizio negava qualsiasi Controparte_1
responsabilità per vizi della cosa venduta, esponendo di aver ignorato senza colpa l'esistenza degli stessi. In particolare, evidenziava che, vista l'estraneità al settore automobilistico e alla luce della condizione posta da all'acquisto, Pt_1
aveva affidato l'incarico di verificare lo stato del veicolo al Centro OR di
Treviso che aveva rilasciato il certificato OR RO. Chiedeva, quindi,
di essere autorizzata alla chiamata in causa della società certificante
[...]
al fine di accertare ogni sua eventuale responsabilità. Controparte_3
La convenuta eccepiva, in ogni caso, l'assenza di prova del vizio e della sua preesistenza rispetto alla compravendita, sottolineando l'impossibilità di accertamento in corso di causa attesa l'intervenuta riparazione dell'autoveicolo.
Contestava, infine, l'esistenza e la quantificazione dei danni operata da parte attrice, ritenendo non corretto il preventivo della riparazione,
insussistenti i danni da mancato utilizzo del veicolo e infondata la pretesa di risarcimento del danno da perdita di chance, non avendo l'attrice dimostrato le ragioni della mancata vendita.
La convenuta chiedeva, quindi, in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di in via principale il rigetto di tutte Controparte_3
le domande perché infondate;
in via subordinata l'accertamento della responsabilità della terza chiamata per aver certificato l'esito positivo del controllo e comunque per aver indotto alla vendita del Controparte_1
veicolo nella convinzione che questo fosse privo di vizi, l'accertamento della responsabilità esclusiva e/o concorrente della terza chiamata nella causazione dei danni e la conseguente condanna al risarcimento, ovvero al risarcimento di
5 ogni eventuale somma alla cui corresponsione fosse condannata
[...]
nonché la condanna di alla restituzione CP_1 Controparte_3
della somma pagata dalla convenuta per il rilascio del certificato OR
RO.
III. inizialmente dichiarata contumace, si Controparte_3
costituiva tardivamente in giudizio in data 15.03.2023, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., esponendo di aver eseguito sul veicolo in oggetto la manutenzione, in particolare eliminando una perdita d'olio, e i controlli in 111
punti, all'esito dei quali il mezzo risultava privo di vizi. Negava, quindi, ogni responsabilità per i vizi emersi successivamente al proprio intervento e alla compravendita intervenuta tra e Controparte_1 Parte_1
Affermava, inoltre, di non aver percepito alcun corrispettivo da
[...]
per il rilascio del certificato OR RO. Controparte_1
Contestava, da ultimo, l'assenza di prova dei vizi e della loro causa,
l'entità dei danni subiti dall'attrice e la mancata dimostrazione del nesso causale tra la condotta di e i danni Controparte_6
lamentati.
La terza chiamata concludeva, quindi, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dalla convenuta nei propri riguardi.
IV. Concessi i chiesti termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita attraverso l'escussione del teste con delega all'assunzione Persona_1
della prova al Tribunale di Foggia, e l'interpello reso da , l.r. di CP_7
Controparte_3
6 All'udienza del 10.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini massimi di legge, ex art. 190 e c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
V. La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
VI. ha proposto domanda verso ex art. Parte_1 Controparte_1
1490 c.c., norma in base al quale il venditore è tenuto a garantire al compratore che il bene trasferito sia esente da vizi o difformità tali da rendere lo stesso inidoneo all'uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore e al fine di sentir condannare la convenuta ai sensi dell'art. 1494 c.c. al risarcimento dei danno cagionati dai dedotti vizi del veicolo venduto.
Come emerge dalla documentazione in atti, infatti, con scrittura privata del 12.04.2021 trasferiva a l'autoveicolo usato OR Controparte_1 Pt_1
modello Carrera 911 4S, targato DE021MZ, telaio n. WPO2229926S764983,
verso il corrispettivo di euro 50.000,00 e in data 26.04.2021, a seguito di avaria,
il veicolo predetto veniva trasportato presso il Centro OR di Modugno
(doc. 7 attrice), che riscontrava un guasto al cambio tale per cui vi era la necessità di provvedere alla sua sostituzione.
Il vizio, quindi, si è reso palese a pochi giorni di distanza dalla consegna del bene che a dire della venditrice, la quale si era affidata agli esiti del controllo eseguito da un centro autorizzato OR, era idoneo all'utilizzo.
Tuttavia, dal certificato rilasciato dal Centro OR di Treviso in data
06.04.2021 (doc. 3 attrice) risulta che già nel corso dei controlli commissionati
7 a era emerso un guasto al cambio del veicolo, tanto che Controparte_3
questo veniva indicato come “guasto e riparato”, sebbene non vi fosse l'indicazione specifica del tipo di danno. Nel corso dell'interrogatorio formale,
inoltre, , legale rappresentante di ha CP_7 Controparte_3
confessoriamente dichiarato che nello svolgimento dei cd. 111 controlli era effettivamente emersa una perdita d'olio, riparata attraverso la sostituzione di una guarnizione.
La Corte di Cassazione ha precisato che si può discorrere di regola di giudizio del “più probabile che non” solo in riferimento al nesso di causa,
mentre riguardo la valutazione del compendio probatorio deve piuttosto farsi riferimento al credito della attendibilità (Cass. n. 26304 del 29 settembre
2021: “In tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non”
costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità –
ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.”
Facendo applicazione della predetta regola di valutazione del compendio probatorio emerso in causa, occorre rilevare che il limitato lasso temporale intercorso tra la vendita e l'avaria del veicolo e la preesistenza di un guasto al
8 medesimo elemento dell'auto, porta a ritenere che il vizio fosse antecedente al trasferimento del bene e che quindi si rientri nell'ambito di applicazione dell'obbligo di garanzia del venditore ex art. 1490 c.c., applicabile anche alla vendita di un bene usato (Cass, n. 21204/2016, “la garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 c.c. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare, il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso.”).
VI.
1. Ciò premesso, occorre ora vagliare la fondatezza delle domande risarcitorie proposte dall'attrice, che ha chiesto la rifusione delle spese sostenute per la sostituzione del cambio danneggiato, oltre al risarcimento del danno da inutilizzo del bene e da perdita di chance per aver perso l'occasione di rivendere il veicolo al prezzo di € 63.000, maggiorato rispetto a quello di acquisto (€ 50.000) (sul punto v. Cass. 14986/2021: L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa,
può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati,
ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo).
9 VI.
1.1. Quanto alla domanda di rifusione delle spese affrontate per la riparazione, ha dimostrato di aver sostenuto un esborso di euro 183,00 Pt_1
per il trasposto dell'autoveicolo da Foggia al Centro OR di Modugno (BA)
con la produzione della fattura sub doc. 7 e di euro 18.500,00 per la sostituzione del cambio, depositando nel fascicolo copia di un assegno per euro
13.000,00 e la distinta di un bonifico di euro 5.500,00 versati a favore del
Centro OR di Modugno, nonché la fattura emessa dal centro stesso (docc.
10 e 11).
Mentre la spesa sostenuta per il trasporto non è contestata, la convenuta e la terza chiamata hanno eccepito l'incongruità della somma corrisposta dall'acquirente per la sostituzione del cambio. Tale generica eccezione non coglie nel segno, considerato che l'attrice ha provato di aver sostenuto la spesa e, inoltre, il controllo e la riparazione sono stati effettuati da un Centro
autorizzato OR;
non sembra quindi plausibile che la sostituzione del cambio non fosse necessaria né che il costo della manutenzione svolta fosse incoerente con il guasto rilevato da un centro specializzato nelle riparazioni delle auto prodotte da quella casa automobilistica. Peraltro si sarebbe trattato della seconda riparazione ad un cambio già precedentemente riparato di un veicolo ormai datato e quindi la decisione tecnica di completa sostituzione del pezzo non pare irragionevole e, comunque, come detto è genericamente contestata sia dalla convenuta che dalla terza chiamata e quest'ultima avrebbe avuto tutte le nozioni tecniche per proporre, documentandola, una diversa tipologia di intervento tecnico comunque idoneo alla riparazione del veicolo ad un minor costo.
10 Ne consegue che la necessità degli esborsi per il traino del mezzo all'officina e per la sostituzione del cambio deriva dal vizio del veicolo compravenduto e, pertanto, l'attrice ha diritto al risarcimento del danno per un importo pari a tali spese.
VI.
1.2. In secondo luogo, ha chiesto il risarcimento del danno Pt_1
derivante dal mancato utilizzo del bene nel periodo compreso tra il 26.04.2021,
data dell'accidente, e il 29.05.2021, data di riconsegna dell'autovettura da parte del Centro OR di Bari, chiedendone la liquidazione secondo equità.
Tale domanda appare generica e priva di adeguato supporto probatorio.
L'attrice, infatti, non ha allegato né provato il danno derivante dalla mancata disponibilità dell'auto, non potendo il medesimo desumersi dalla mera inutilizzabilità del veicolo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (l danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo,
ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (Cass. n. 7358/2023 conforme
Cass. n. 5447/2020). Nel rimettere la determinazione del quantum secondo equità al giudice, l'attrice ha quindi omesso di adempiere all'onere della prova circa l'an della domanda risarcitoria, non fornendo adeguati elementi per poter valutare l'effettiva sussistenza di conseguenze negative prodotte dal mancato utilizzo del bene viziato (come, ad esempio, la necessità di sostenere ulteriori costi per il noleggio di altro mezzo). Viceversa, la stessa attrice ha dichiarato che era sua intenzione procedere alla rivendita dell'auto, avendo in effetti
11 sottoscritto una proposta di vendita con il sig. in data Persona_1
20.04.2021, quindi antecedentemente al giorno in cui è emerso il vizio. Non si conosce, dunque, quale utilizzo del veicolo avrebbe fatto, diverso e Pt_1
ulteriore rispetto alla cessione al terzo, e nemmeno quali voci di spesa ha fronteggiato a causa dell'indisponibilità del mezzo.
In quanto priva di adeguata prova circa l'esistenza del danno, la domanda di risarcimento per mancato utilizzo del bene, quindi, deve essere rigettata.
VI.
1.3. Infine, l'attrice ha chiesto sia riconosciuto il danno da perdita di chance, lamentando di aver perso l'occasione di rivendere l'autovettura al sig.
al prezzo di euro 63.000,00, che le avrebbe consentito di un Persona_1
guadagno pari ad euro 13.000,00, dato dalla differenza tra il costo di acquisto del veicolo e quello di rivendita.
La domanda attorea deve essere più correttamente qualificata come domanda di risarcimento da lucro cessante per perdita del guadagno che sarebbe originato dalla vendita dell'auto a prezzo maggiorato rispetto a quello di acquisto. Tale attività di riqualificazione della domanda non comporta violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto “La circostanza che l'attore qualifichi il tipo di pregiudizio cui chiede il risarcimento non è d'ostacolo all'accoglimento della domanda sulla scorta di una diversa qualificazione giudiziale, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi, giacché il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del
12 divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Cass. 13514/2022).
Quanto al criterio probatorio e alla quantificazione del danno di cui trattasi la Cassazione ha sostenuto che “In tema di risarcimento del danno, la determinazione del lucro cessante va desunta dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base a una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta;
ma siffatta ricostruzione non può essere suffragata sul solo piano ipotetico dall'astratta possibilità di lucro, bensì deve muovere da una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile quella possibilità. Per
quanto concerne il risarcimento del danno per mancato guadagno, questo va rapportato all'utile netto, tenendo conto, quindi, degli oneri sopportati.” (cfr.
Cass. 18249/2016, v. anche Cass. 5613/2018: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale,
presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità
(e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.)
13 Dalla documentazione depositata e dalla testimonianza resa all'udienza del 08.05.2023, risulta che in data 20.04.2021 il sig. aveva sottoscritto Per_1
una proposta di acquisto dell'auto per euro 63.000,00, versando una caparra di euro 8.000,00 in data 12.05.2021 (doc. 12 attrice e risposta del teste
[...]
al cap. Ep: “In data 20/04/2021, essendone interessato, ho sottoscritte Per_1
Co presso la sede di .PAR in via Gramsci a Foggia, una proposta d'acquisto di
Tes un'autovettura OR Carrera 911 4S” e al cap. “ La mia proposta d'acquisto era ad un prezzo di 63.000 e, nell'occasione, ho versato una caparra di € 8.000 a mezzo di bonifico). Tuttavia, il proponente ritirava l'offerta dichiarandosi non più interessato all'affare a causa del vizio dell'auto (vedi risposta al cap. Er “Giunti al momento in cui occorreva fare il passaggio di proprietà ho ricevuto una chiamata dall he mi diceva che il veicolo Pt_1
aveva alcuni problemi al cambio. A quel punto, io ho rinunciato all'acquisto perché non volevo comprare una macchina, sia pure riparata, ma con problemi originari, ed ho ricevuto la restituzione della caparra”,) cosicché l'attrice vendeva l'auto ad altro acquirente per euro 49.000,00, come risulta dalla fattura allegata alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c..
Tenuto conto che il danno di cui trattasi deve essere quantificato sulla base dell'utile netto si ritiene di determinarlo, con riduzione equitativa che tenga conto che trattavasi di utile lordo, in € 10.000 già in moneta attuale.
VI.
2. In conclusione la convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attrice la somma di € 28.683, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
14 VII. Ciò esposto deve essere ora vagliata la domanda proposta da
[...]
che risponde del danno verso il compratore, l'odierna Controparte_1
attrice, in quanto venditrice e a titolo di responsabilità contrattuale, nei confronti della terza chiamata. La convenuta ha chiamato in causa
[...]
esponendo di aver affidato alla stessa i controlli pre-vendita e Controparte_3
chiedendo, quindi, che fosse accertata la responsabilità della terza chiamata e,
conseguentemente, fosse condannata al risarcimento o al rimborso a favore della convenuta, nell'ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo a quest'ultima.
La convenuta è società che opera nel settore immobiliare e si deve ritenere, quindi, come dalla stessa affermato, che sia priva di competenze specifiche in ambito automobilistico;
invero, incaricava il Centro OR di
Treviso affinché svolgesse i controlli concordati con l'acquirente prima Pt_1
di procedere alla vendita del veicolo. La venditrice, quindi, si rivolgeva ad un centro altamente qualificato per la manutenzione del modello di auto di sua proprietà, essendo riconosciuto e autorizzato in tal senso dalla casa madre.
Viste le garanzie di competenza e serietà del centro, la convenuta faceva ragionevolmente affidamento sulla diligenza e sulla perizia impiegate nei controlli concordati e, alla luce delle garanzie ricevute circa il corretto funzionamento del veicolo procedeva alla vendita a si noti che nel Parte_1
certificato OR RO – controllo 111 punti prodotto in causa può
leggersi
),
15 Conseguentemente è fondata la domanda proposta dalla convenuta nei confronti di oggi con Controparte_3 Controparte_2
conseguente condanna di quest'ultima a corrispondere, a titolo risarcitorio, a una somma pari a quanto la convenuta sarà tenuta a Controparte_1
corrispondere all'attrice in conseguenza della presente sentenza, nei termini sopra indicati.
VIII. Da ultimo, ha chiesto la condanna di Controparte_1 [...]
(oggi a restituire quanto percepito Controparte_3 Controparte_2
a titolo di corrispettivo per il rilascio del certificato OR RO.
La domanda non può essere accolta in quanto generica, non avendo la convenuta quantificato la somma corrisposta e di cui chiede la ripetizione, e non potendosi nemmeno evincere l'importo predetto dalla fattura posto che nessuna voce si riferisce in modo specifico al costo del certificato OR
RO (doc. 2). Viceversa, la fattura riporta costi di manutenzione e riparazioni varie la cui esecuzione non è stata contestata dalla convenuta.
IX. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attrice e della terza chiamata nei confronti della convenuta e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 e ss. mm. ii per le cause di valore compreso tra € 26.000 ed € 52.000, al parametro compreso tra minimo e medio per le fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del l.r.p.t. nei Parte_1
16 confronti di in persona del l.r.p.t., con la chiamata del Controparte_1
terzo ora in persona del Controparte_3 Controparte_2
l.r.p.t., così provvede:
1) dichiara tenuta e condanna a corrispondere Controparte_1
Con all'attrice per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 28.683, CP_5
oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna già a Controparte_2 Controparte_3
corrispondere a un importo pari a quanto quest'ultima sarà Controparte_1
tenuta a pagare in conseguenza di quanto previsto al precedente punto 1 della presente sentenza;
3) respinge ogni altra domanda delle parti;
4) condanna a rifondere all'attrice le Controparte_1 Parte_1
spese di lite del presente giudizio che liquida in € 545,00 per esborsi, € 4.500
per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) condanna già a Controparte_2 Controparte_3
rifondere alla convenuta le spese di lite del presente Controparte_1
giudizio che liquida in € 545,00 per esborsi, € 4.500 per compensi, oltre 15%
spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vicenza il 28.03.25
Il Giudice
Gabriele Conti
17