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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4541/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII;
TRA
18 (c.f. , costituitasi in persona del Sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di
[...]
procura rilasciata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5° d.m. 44/2011, dagli Avv.ti Carmela Romano (c.f. ) e C.F._1
Stefano Russo (c.f. ); C.F._2
RE C L AM AN T E
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore fallimentare;
IN T IM A TO NO N C OS T I TU I TO
NONCHÉ
.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._4
_______________________________________________________________________
n. 4541/2024 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_4 C.F._5
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_5 C.F._6
tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate e trasmesse con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dell'Avv. Maria Cipollaro (c.f. ) C.F._7
RE S I S T EN T I
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6/6/2024, Parte_4 Parte_3 Parte_5
e chiedevano al Tribunale di Napoli di dichiarare l'apertura
[...] Controparte_2
della liquidazione giudiziale della 18 esponendo che: Parte_1
- erano titolari, rispettivamente, dei seguenti crediti di lavoro: € 23.770, €
33.741,87, € 13.671,03 € 46.503,16 oltre accessori, tutti accertati con provvedimenti definitivi del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro;
- nonostante la notifica degli atti di precetto, la società non aveva provveduto al pagamento del dovuto;
- il pignoramento mobiliare eseguito presso la sede della società aveva avuto esito negativo.
La società debitrice non si costituiva.
Con sentenza n. 185/2024 del 18-19/9/2024, il Tribunale di Napoli dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della osservando che: Controparte_1
- “risulta, in primo luogo, sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo all'apertura della dichiarazione giudiziale, in quanto, nonostante l'assenza di bilancio successivamente al 2015, la società ha continuato ad operare in assenza di pubblicazione di bilanci, come si evince sia dai giudizi lavoristici intentati dagli odierni ricorrenti sia dall'atto di cessione d'azienda acquisito dall'ufficio, sicché non può ritenersi provata
l'insussistenza delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. D, del nuovo CCII”;
- “sussiste il presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto appare evidente che la società debitrice versi in stato d'insolvenza e non di mera crisi transitoria, come emerge dall'ingente importo dei crediti di lavoro non pagati nonostante i diversi giudizi avviati con il loro esito negativo (con passaggio in giudicato), seguito da pignoramento mobiliare negativo, nonché dalla circostanza del mancato deposito di bilanci a partire dall'esercizio 2016”.
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n. 4541/2024 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 21/10/2024, la 18 , deducendo che: Parte_1
- non possedeva i requisiti dimensionali di fallibilità di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII, come risultava dai bilanci relativi agli esercizi 2016 – 2023;
- era irrilevante la documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate (modelli
Unico);
- non sussisteva lo stato di insolvenza, dal momento che era stato dimostrato esclusivamente l'inadempimento di un solo debito;
- il ricorso era comunque inammissibile, costituendo lo stesso un “abuso del processo” cioè un “mero strumento per danneggiare la società e per ottenere che essa venga indotta al pagamento pur di non affronatre il fastidio e l'onda di doversi difendere in sede prefallimentare. Non si spiega altrimenti il motivo per cui la ricorrente abbia deciso di presentare un ricorso di fallimento senza aver effettuato alcun pignoramento eccetto un pignoramento mobiliare (…)”.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso depositato , per tutti i motivi esposti nel presente atto e di conseguenza revocare la sentenza di liquidazione giudiziale per tutti i motivi esposti;
accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 l.f. e, pertanto, rigettare il ricorso depositato, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
in subordine, accertare e dichiarare che la società . non versa in stato di CP_1
insolvenza con conseguente revoca della liquidazione giudiziale, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
revocare la sentenza n. 185/2024 relativa al procedimento rg 335/24, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso presentato dai signori per abuso dello strumento processuale (…)”.
Si sono costituiti, con un'unica comparsa depositata il 18/11/2024, i creditori, eccependo l'inattendibilità dei bilanci e, più in generale, l'infondatezza del reclamo.
Hanno pertanto concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Non si è costituita la curatela.
All'udienza del 17/12/2024, la Corte d'Appello si è riservata per la decisione.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
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Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
1. In ordine alla questione dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 comma 2
l.f., deve osservarsi, innanzi tutto, che, dalle visure in atti, risulta che l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese prima della liquidazione giudiziale è stato quello relativo all'esercizio 2015.
Con il reclamo, la 18 ha prodotto in giudizio i bilanci relativi agli Parte_1
esercizi 2016 – 2023 unitamente ai verbali di assemblea dai quali risulta l'approvazione degli ultimi tre bilanci ed alle ricevute delle domande di pubblicazione presso il Registro delle Imprese recanti le date del 17/10/2024 per quelli relativi agli ultimi due esercizi e del 20/10/2024 per tutti gli altri. Tali documenti, contrariamente a quanto eccepito dai resistenti, sono certamente ammissibili, stante l'inapplicabilità dei limiti di cui all'art. 345
c.p.c. al giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (Cass.
6306/2014; Cass. 6835/2014) ed oggi avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Va tuttavia osservato che, in mancanza della pubblicazione, avvenuta solo dopo la dichiarazione di fallimento, i predetti bilanci devono ritenersi inattendibili (Cass.
13746/2017; Cass. 33091/2018), giacché la reclamante è una S.r.l., ed è tenuta, pertanto, al deposito dei bilanci presso il registro delle imprese con le modalità ed i tempi di cui all'art. 2478 bis c.c..
Ciò non esclude, in astratto, che i dati risultanti dai bilanci possano essere ritenuti ugualmente attendibili, ove accompagnati da altri documenti quali, ad esempio, le scritture contabili e sempre che la mancanza dei bilanci regolarmente approvati non riguardi un periodo particolarmente lungo, così da rendere sostanzialmente vano ogni tentativo di riscontro dei dati in essi riportati.
Nel caso di specie, invece, la totale inattendibilità dei dati forniti dalla reclamante
è palese sulla base delle seguenti considerazioni:
- la reclamante non ha prodotto le scritture contabili né altri documenti idonei a dimostrare la correttezza dei dati riportati nei bilanci;
- il periodo per il quale non sono stati depositati i bilanci è di tale lunghezza che sarebbe impossibile provvedere ad una ricostruzione contabile della situazione economica della società anche sulla base delle scritture contabili;
è appena il caso di aggiungere che, in mancanza delle pubblicazione dei bilanci - che di fatto rappresentano
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il riassunto periodico dei dati in esse riportati - per un lungo periodo di tempo, anche le scritture contabili divengono scarsamente attendibili, essendo sostanzialmente sottratte ad ogni controllo e suscettibili di redazione o quanto meno di aggiustamenti ex post;
- non vi è dubbio che nel periodo in cui non sono stati depositati i bilanci la società
è stata attiva come si evince dalle sentenze depositate dai creditori che riguardano rapporti di lavoro intrattenuti in tali anni fino al 2020;
- nei bilanci non sono riportati i debiti verso i lavoratori, né verso l'PS; né potrebbe sostenersi, come fa la reclamante, che si tratta di debiti non ancora accertati, giacché anche ove così fosse sarebbe stato necessario quanto meno costituire un fondo per rischi ed oneri.
Per tutto quanto esposto, deve ritenersi che la reclamante non abbia adempiuto all'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare di non essere fallibile ai sensi dell'art. 121
CCII.
2. Quanto alle rimanenti questioni, nessun dubbio può sussistere in ordine all'insolvenza della società, desumibile dal fatto che la società non ha adempiuto ad una pluralità di debiti, anche di considerevole entità, verso i lavoratori – tutti risultanti da sentenze esecutive - nonché verso l'PS (per complessivi € 79.291,74); a ciò può aggiungersi l'omessa pubblicazione dei bilanci per un lungo periodo di tempo, l'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito presso la sede della società e la dichiarazione resa dallo stesso amministratore che in occasione del pignoramento eseguito su istanza dell' alla richiesta di pagamento dell'Ufficiale giudiziario ha Pt_5 risposto: “non sono in possesso di tale somma”.
È appena il caso di aggiungere che non è necessario promuovere alcuna azione esecutiva individuale prima di proporre istanza per l'apertura della dichiarazione giudiziale.
Infine, neppure rileva il fatto che l'azienda sia stata concessa in affitto con contratto del 4/6/2021 giacché le società commerciali possono essere assoggettate al fallimento ed oggi alla liquidazione giudiziale indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività di impresa (Cass. 28015/2013; Cass. 21991/2012; Cass. 23157/2018; Cass.
6968/2019).
Da quanto esposto consegue naturalmente che non è ravvisabile alcun abuso dello strumento processuale.
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Pertanto, il reclamo deve essere rigettato.
3. Al rigetto del reclamo consegue la condanna della reclamante al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi - in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra Euro 26.000 ed Euro
52.000, secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto - in complessivi Euro 5.250 (€ 1.100 per la fase di studio, € 750 per la fase introduttiva, € 1.600 per la fase istruttoria ed € 1.800 per la fase decisoria); su tale importo vanno applicati la riduzione di cui all'art. 4 comma 4 d.m. 55/2014 ed il successivo aumento previsto dal comma 2 per il difensore che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Controparte_1 avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale n. 185/2024 del Tribunale di Napoli del 18-19/9/2024, così provvede:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_4 Pt_3
e delle spese del presente grado di
[...] Parte_5 Controparte_2 giudizio che liquida in € 6.982,50 per compenso ed € 1.047,37 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Maria Cipollaro, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 7 gennaio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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