Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977.