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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Lidia Greco Presidente
Dr.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 8496/2020 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata a [...] il [...] ), rappr. e dif. per mandato Parte_1 C.F._1
a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Russo Massimiliano, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] , rappr. e dif. per Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Elena Cassella, presso il cui studio è domiciliato
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero. Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26/02/2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate in atti. Con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 18/03/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/07/2020, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 sua separazione personale da , con addebito nei confronti dello stesso, per le Controparte_1 motivazioni esposte in ricorso.
Chiedeva, altresì, di stabilire le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore , Per_1 nato il [...] e affetto da deficit fisico e cognitivo, nonché di condannare il coniuge al pagamento di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Si costituiva , aderendo alla domanda di separazione ma contestando la domanda Controparte_1 di addebito e chiedendo di statuire le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore come da comparsa, con rigetto del mantenimento in favore della coniuge. CP_1
All'udienza presidenziale del 04.03.2021, il Giudice tentava invano di conciliare le parti e con ordinanza successiva adottava i chiesti provvedimenti provvisori ed urgenti, alle seguenti condizioni : “ Il Giudice, con funzioni di Presidente, affida il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegna la casa coniugale, regolamenta i periodi di permanenza dei minori col padre, secondo quanto previsto in parte motiva, pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del figlio un assegno di € 500,00 (comprensivo delle spese indicate in parte motiva), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie, e il pagamento di un assegno di mantenimento di € 100,00 in favore della moglie.”
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
Transitata la causa per le incombenze istruttorie, le parti depositavano le memorie ex art. 183 c.p.c.
e si procedeva all'ascolto dei testi ammessi con ordinanza del 13.07.2023; quindi, all'udienza del
26.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti chiedevano di precisare le conclusioni alle condizioni di cui alle note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso del Parte_1 Controparte_1 tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alla domanda di addebito della separazione spiegata dalla ricorrente nei confronti del resistente, questa va rigettata. Difatti, in punto di diritto si deve ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Ai fini dell'addebito, infatti, deve sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione;
l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr., tra le altre, Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo
1999, n. 2444).
In definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre dare la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e che sussiste dunque un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr.
Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
Nel caso di specie, la domanda di addebito formulata da si fonda sulla dedotta Parte_1 violazione del dovere coniugale di fedeltà e assistenza da parte del coniuge, che avrebbe avuto in costanza di matrimonio una relazione extra coniugale, alla quale la ricorrente fa conseguire il venire meno dell'affectio coniugalis.
Le circostanze dedotte tuttavia, puntualmente contestate dalla controparte, non hanno trovato riscontro probatorio.
Difatti, per un verso le foto prodotte dalla ricorrente, che ritraggono il resistente con un'altra donna, non riportano una data certa antecedente alla separazione, dunque potrebbero anche riferirsi ad un momento successivo alla crisi del consorzio coniugale;
per altro verso, non è stata raggiunta la prova con l'audizione del teste , la quale ha riportato fatti appresi de relato dalla Testimone_1 ricorrente;
in proposito, si deve ricordare il costante indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui << In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli
"de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Cass. Sez. 1, 03/04/2007, n. 8358, Rv. 596022 - 01).>>.
La domanda di addebito va quindi rigettata, difettando la prova che il resistente abbia intrapreso una relazione extra coniugale in costanza di matrimonio.
Tutto ciò premesso, venendo alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore
, affetto da handicap fisico e cognitivo come da documentazione in atti, si deve confermare Per_1
- come da concorde richiesta delle parti - l'affido condiviso con collocamento presso la madre, alle quale viene assegnata la casa familiare, e il diritto di visita del padre come da ordinanza ex art. 708 c.p.c., ovvero: il mercoledì ed il sabato dalle ore 16:00 alle ore 20:00, con pernottamento a settimane alterne dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, richiamando quanto statuito in seno all'ordinanza presidenziale per le festività e le ferie estive.
In ordine poi al mantenimento da parte del genitore non collocatario, in relazione alle esigenze del minore nonché alla capacità reddituale di entrambi i genitori, il Collegio ritiene congrua la somma di € 450,00 da corrispondere alla madre ogni 5 del mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si deve invece rigettare la richiesta di mantenimento per la ricorrente posto che la stessa, in relazione alla propria età, può godere della piena capacità lavorativa, e del resto in tal senso si esprimeva il Presidente con la citata ordinanza ex art. 708 c.p.c., in cui si stabiliva per la ricorrente un assegno di mantenimento di 100 euro pur a fronte della riconosciuta capacità lavorativa, e solo al fine di accompagnarla nel raggiungimento dell'autonomia economica;
autonomia che deve darsi per acquisita essendo trascorsi oltre quattro anni dal provvedimento reso in via provvisoria.
Le spese del giudizio, per la natura dello stesso e per la reciproca soccombenza, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 8496/20 R.G.A.C., così statuisce:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Catania il 06.06.2008 (atto n.224, P.
2. S. A. anno 2008);
- Rigetta la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
- Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale;
- Disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva.
- Dispone a carico di , l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento per il figlio , entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Rigetta la richiesta di mantenimento per la ricorrente e revoca il relativo Parte_1 assegno disposto in via provvisoria, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto, atto N. 224 P 2 S. A anno 2008, ai sensi del DPR
396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
27/06/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Lidia Greco Presidente
Dr.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 8496/2020 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata a [...] il [...] ), rappr. e dif. per mandato Parte_1 C.F._1
a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Russo Massimiliano, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] , rappr. e dif. per Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Elena Cassella, presso il cui studio è domiciliato
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero. Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26/02/2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate in atti. Con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 18/03/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/07/2020, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 sua separazione personale da , con addebito nei confronti dello stesso, per le Controparte_1 motivazioni esposte in ricorso.
Chiedeva, altresì, di stabilire le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore , Per_1 nato il [...] e affetto da deficit fisico e cognitivo, nonché di condannare il coniuge al pagamento di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Si costituiva , aderendo alla domanda di separazione ma contestando la domanda Controparte_1 di addebito e chiedendo di statuire le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore come da comparsa, con rigetto del mantenimento in favore della coniuge. CP_1
All'udienza presidenziale del 04.03.2021, il Giudice tentava invano di conciliare le parti e con ordinanza successiva adottava i chiesti provvedimenti provvisori ed urgenti, alle seguenti condizioni : “ Il Giudice, con funzioni di Presidente, affida il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegna la casa coniugale, regolamenta i periodi di permanenza dei minori col padre, secondo quanto previsto in parte motiva, pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del figlio un assegno di € 500,00 (comprensivo delle spese indicate in parte motiva), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie, e il pagamento di un assegno di mantenimento di € 100,00 in favore della moglie.”
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
Transitata la causa per le incombenze istruttorie, le parti depositavano le memorie ex art. 183 c.p.c.
e si procedeva all'ascolto dei testi ammessi con ordinanza del 13.07.2023; quindi, all'udienza del
26.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti chiedevano di precisare le conclusioni alle condizioni di cui alle note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso del Parte_1 Controparte_1 tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alla domanda di addebito della separazione spiegata dalla ricorrente nei confronti del resistente, questa va rigettata. Difatti, in punto di diritto si deve ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Ai fini dell'addebito, infatti, deve sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione;
l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr., tra le altre, Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo
1999, n. 2444).
In definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre dare la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e che sussiste dunque un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr.
Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
Nel caso di specie, la domanda di addebito formulata da si fonda sulla dedotta Parte_1 violazione del dovere coniugale di fedeltà e assistenza da parte del coniuge, che avrebbe avuto in costanza di matrimonio una relazione extra coniugale, alla quale la ricorrente fa conseguire il venire meno dell'affectio coniugalis.
Le circostanze dedotte tuttavia, puntualmente contestate dalla controparte, non hanno trovato riscontro probatorio.
Difatti, per un verso le foto prodotte dalla ricorrente, che ritraggono il resistente con un'altra donna, non riportano una data certa antecedente alla separazione, dunque potrebbero anche riferirsi ad un momento successivo alla crisi del consorzio coniugale;
per altro verso, non è stata raggiunta la prova con l'audizione del teste , la quale ha riportato fatti appresi de relato dalla Testimone_1 ricorrente;
in proposito, si deve ricordare il costante indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui << In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli
"de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Cass. Sez. 1, 03/04/2007, n. 8358, Rv. 596022 - 01).>>.
La domanda di addebito va quindi rigettata, difettando la prova che il resistente abbia intrapreso una relazione extra coniugale in costanza di matrimonio.
Tutto ciò premesso, venendo alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore
, affetto da handicap fisico e cognitivo come da documentazione in atti, si deve confermare Per_1
- come da concorde richiesta delle parti - l'affido condiviso con collocamento presso la madre, alle quale viene assegnata la casa familiare, e il diritto di visita del padre come da ordinanza ex art. 708 c.p.c., ovvero: il mercoledì ed il sabato dalle ore 16:00 alle ore 20:00, con pernottamento a settimane alterne dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, richiamando quanto statuito in seno all'ordinanza presidenziale per le festività e le ferie estive.
In ordine poi al mantenimento da parte del genitore non collocatario, in relazione alle esigenze del minore nonché alla capacità reddituale di entrambi i genitori, il Collegio ritiene congrua la somma di € 450,00 da corrispondere alla madre ogni 5 del mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si deve invece rigettare la richiesta di mantenimento per la ricorrente posto che la stessa, in relazione alla propria età, può godere della piena capacità lavorativa, e del resto in tal senso si esprimeva il Presidente con la citata ordinanza ex art. 708 c.p.c., in cui si stabiliva per la ricorrente un assegno di mantenimento di 100 euro pur a fronte della riconosciuta capacità lavorativa, e solo al fine di accompagnarla nel raggiungimento dell'autonomia economica;
autonomia che deve darsi per acquisita essendo trascorsi oltre quattro anni dal provvedimento reso in via provvisoria.
Le spese del giudizio, per la natura dello stesso e per la reciproca soccombenza, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 8496/20 R.G.A.C., così statuisce:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Catania il 06.06.2008 (atto n.224, P.
2. S. A. anno 2008);
- Rigetta la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
- Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale;
- Disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva.
- Dispone a carico di , l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento per il figlio , entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Rigetta la richiesta di mantenimento per la ricorrente e revoca il relativo Parte_1 assegno disposto in via provvisoria, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto, atto N. 224 P 2 S. A anno 2008, ai sensi del DPR
396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
27/06/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco