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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 302/2024 R.G.AC., trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025, con sostituzione della discussione mediante memorie ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. (P.IVA ), (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
), (c.f. ), CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Boderone (C.F. ), CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Paola (CS) alla Piazza del Popolo n. 5
Appellanti
E
Avv. LU NO (c.f. ), in proprio e difeso anche dall'Avv. Eva C.F._4
Napolitano (c.f. , elettivamente domiciliati in Paola, C.so Roma n. 36 C.F._5
Appellato
Conclusioni
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
1 – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 657/2023 emessa dal Tribunale di Paola
(CS), nella persona del Giudice dr. Elia Maria Grazia, nell'ambito del giudizio RG n. 516/2015 al quale è riunito il procedimento RG n. 472/2018, pubblicata in data 28 agosto 2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado qui di seguito riportate:
“In via preliminare: per i motivi in atti di revocare l'ordinanza di provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti o di limitarne l'efficacia esecutiva alle solo mensilità ante recesso. Nel merito: in via preliminare: dichiarare lo scioglimento del contratto di locazione de quo atteso che controparte non ha richiesto ai sensi dell'art. 99 c.p.c. che il giudice ne dichiari la validità e per l'effetto, porre ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il dedotto recesso a fondamento della decisione;
in via principale dichiarare la nullità del contratto per mancata registrazione del rinnovo relativamente al periodo successivo alle seconde sei annualità dello stesso decorrente dal 1 febbraio 2014 e, per l'effetto revocare i decreti ingiuntivi opposti in quanto relativi a canoni di locazione tutti successivi a tale periodo, nonché dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti all'opposto a titolo di ratei di locazione, interessi e spese, a decorrere dal mese di febbraio
2014, e condannare il locatore alla restituzione della somma di € 3.000,00 versata a titolo di cauzione ed a quella di € 17.000,00 sostenuta per lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile locato. In via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuto recesso ex art. 27, ult. co., L. 392/78 da parte dei conduttori e, conseguentemente, dichiarare non dovuti i canoni relativi ai mesi da settembre 2014 a gennaio 2015, in quanto successivi al decorso dei sei mesi dalla comunicazione del recesso – pervenuta al locatore in data 11 febbraio 2014 (o 8 giugno
2014) – e, per l'effetto, revocare i decreti ingiuntivi opposti con ogni conseguenziale statuizione di legge, nonché dichiarare che nulla è più dovuto dagli opponenti all'opposto a titolo di ratei di locazione, interessi e spese, a decorrere dal mese di settembre 2014 (o dicembre 2014), è condannare il locatore alla restituzione della somma di € 3.000,00 versata a titolo di cauzione ed a quella di € 17.000,00 sostenuta per lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile locato. In via ulteriormente subordinata Accertare e dichiarare risolto il contratto di locazione de quo per inadempimento del locatore che, in presenza di un obbligo specifico, non ha ottenuto e consegnato il certificato di agibilità necessario all'esercizio dell'attività commerciale esercitata nell'immobile e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo e condannare il locatore alla restituzione di tutti i canoni di locazione versati dai conduttori dal 1.2.2008 al 31.8.2013 pari ad € 64.000,00 oltre alle spese sostenute dai conduttori per adeguare l'immobile locato al
2 fine di ottenere il certificato di agibilità (mai rilasciato) pari ad € 17.000,00 ed alla restituzione della cauzione pari ad € 3.000,00 versata in occasione della sottoscrizione del contratto de quo il tutto oltre interessi e rivalutazione. In via istruttoria Si chiede l'acquisizione dei fascicoli prodotti e si chiede l'acquisizione dei documenti ivi depositati: 1, 1 bis e 1 ter) copie notificate del ricorso e del decreto ingiuntivo n.103/2015; 2) copia raccomandata a/r del 10 febbraio
2014; 3) copia raccomandata a/r del 15 settembre 2014; 4) copia estratto di conto corrente attestante l'avvenuto versamento della somma di € 3.000, 00 in favore del locatore;
5) copia contratto di locazione;
6) copia documentazione attinente i lavori di ristrutturazione;
7) copia comunicazione di controparte datata 08.10.204; 8) copia comunicazione di controparte datata
11.11.2014; 9) busta spedita a mezzo raccomandata a/r del 09.02.2015 al locatore e da questi restituita al mittente, contenete le chiavi dell'immobile. 10) copia istanza all'Agenzia delle
Entrate e Certificato di mancata registrazione del rinnovo del contratto di locazione;
11) copia raccomandata del 9 giugno 2014; 12) situazione debitoria 13) mutui accesi per pagamento dei debiti verso fornitori 13 bis) ricevuta bancario di accensione finanziamento 13 ter) ricevuta bancario di accensione finanziamento 13 quater) ricevuta bancario di accensione finanziamento
13 quinquies) estratto conto 13 sexies) comunicazione di accettazione transazione si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) Il sig. La incaricava per la progettazione e la realizzazione dei lavori di Parte_1 adeguamento/ristrutturazione presso l'unità immobiliare, adibita ad uso commerciale, sita in
Paola, corso Roma, di proprietà del sig. avv. LU NO;
1) Nella specie i lavori consistevano in pavimentazione, rifacimento impianto idraulico e fognario, rifacimento impianto elettrico, rifacimento bagno;
2) Per la realizzazione dei suddetti lavori il sig. Parte_1 sosteneva la spesa di € 17.000,00 (diciassettemila/00); 3) Tali lavori si rendevano necessari per l'acquisizione del certificato di agibilità; 4) Il sig. doveva utilizzare l'immobile Parte_1 per l'esercizio di un'attività commerciale;
5) L'immobile locato, sito in Paola (CS), Corso Roma
24, posto a pian terreno identificato al fg.16, part. 183 sub 8, è privo di certificato di agibilità e, nonostante i lavori di adeguamento effettuati dalla tale certificato non Parte_1 può essere rilasciato;
6) Senza il certificato di agibilità l'immobile suddetto è inidoneo all'esercizio di un'attività commerciale;
Si indicano quali testimoni: il sig. OM _1
, Via con studio in Fuscaldo, Via Vaccari n.107, e sui capitoli 5) e 6) il responsabile pro
[...] tempore dell'Ufficio Tecnico del , ing. , presso il Comune di Parte_3 Persona_1
Paola in salita San Francesco. Si chiede l'interpello di parte opposta sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che”: 7) “L'immobile sito in Paola (CS), Corso Roma
3 24, posto a pian terreno identificato al fg.16, part. 183 sub 8, locato alla società Parte_1
è privo di certificato di agibilità e, nonostante i lavori di adeguamento eseguiti dalla
[...] stessa società, tale certificato non può essere rilasciato dal Comune di Paola”; 8) “Il contratto di locazione stipulato con la società per cui è causa è privo della Parte_1 registrazione con decorrenza dal 1.2.2014” - con riserva di ulteriore prodizione documentazione e di indicazioni di mezzi di prova Relativamente al procedimento rg 472 /2018 al presente riunito si chiede l'acquisizione del relativo fascicolo e dei seguenti documenti 1) copie notificate del ricorso e del decreto ingiuntivo n.70/2018; 2) copia istanza all'Agenzia delle Entrate e
Certificato di mancata registrazione del rinnovo del contratto di locazione 3) copia contratto di locazione 4) copia raccomandata a/r del 10 febbraio 2014; 5) copia raccomandata del 9 giungo
2014 6) copia documentazione attinente i lavori di ristrutturazione e certificazione di mancato rilascio dell'agibilità 7) copia estratto di conto corrente attestante l'avvenuto versamento della somma di € 3.000, 00 in favore del locatore 8) copia raccomandata a/r del 15 settembre 2014;
9) copia comunicazione dell'avv. Eva Napolitano datata 8 ottobre 2014; 10) copia comunicazione datata 11.11.2014; 11) copia istanza all'Agenzia delle Entrate e Certificato di mancata registrazione del rinnovo del contratto di locazione;
12) copia raccomandata del 9 giugno 2014; si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “Vero che”: 7) Il sig. La incaricava a realizzare lavori di Parte_1 ristrutturazione presso l'unità immobiliare, adibita ad uso commerciale, sita in Paola, corso
Roma, di proprietà del sig. LU NO;
8) Nella specie i lavori consistevano in pavimentazione, rifacimento impianto idraulico e fognario, rifacimento impianto elettrico, rifacimento bagno;
9) Per la realizzazione dei suddetti lavori il sig. sosteneva la Parte_1 spesa di € 17.000,00 (diciassettemila/00); Si indicano quali testimoni: il sig. OM
, con studio in Fuscaldo, Via Vaccari n.107”, e conseguentemente Testimone_1 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Per l'appellato:
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Voglia, disattesa ogni diversa deduzione ed istanza:
-rigettare, in via preliminare, la richiesta cautelare di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- rigettare il proposto appello, perché inammissibile ed, in ogni caso, infondato in fatto e diritto,
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Paola n. 657/23, emessa a definizione dei giudizi riuniti RG 516/15 e 472/08, in data 27.08.23 e pubblicata il 28 detti;
4 - in subordine, per la denegata ipotesi di ammissione della prova ex-adverso richiesta ex art. 421 cpc, dichiararla, inconferente e irrilevante al fine di rappresentare i giusti motivi messi a fondamento della domanda di accertamento del recesso ex art. 27 L 392/78, e, con riferimento a quella testimoniale, ammettere l'appellante alla prova diretta e del contrario sugli stessi capi e con lo stesso teste di controparte;
-in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, di entrambi i gradi” (conclusioni formulate con la comparsa di costituzione dell'8 maggio 2024).
“Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria deduzione ed istanza avversaria, in uno alla documentazione depositata da controparte, inammissibile ed comunque inconferente in via principale,
-rigettare il proposto appello, perché inammissibile ed, in ogni caso, infondato in fatto e diritto,
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Paola n. 657/23, emessa a definizione dei giudizi riuniti RG 516/15 e 472/08, in data 27.08.23 e pubblicata il 28 detti, vinte le spese del doppio grado;
- in subordine, per la denegata ipotesi di ammissione della prova ex-adverso richiesta ex art. 421 cpc, dichiararla inconferente e irrilevante al fine di rappresentare i giusti motivi messi a fondamento della domanda di accertamento del recesso ex art. 27 L 392/78, e, con riferimento a quella testimoniale, ammettere l'appellante alla prova diretta e del contrario sugli stessi capi e con lo stesso teste di controparte ed, all'esito, rigettare l'appello e per l'effetto confermare la gravata sentenza, vinte le spese del doppio grado;
-in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, di entrambi i gradi”;
-in via ulteriormente gradata, per l'ipotesi di decisione nel merito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e documentazione disattesa, perché tutte inammissibili, irrituali, non provate, pretestuosamente dilatorie e, comunque, infondate;
tenuto conto che l'intervenuto provvedimento di riunione di più causa lascia salva l'autonomia dei singoli giudizi, tant'è che anche la liquidazione delle spese giudiziale va operata in relazione ad ognuno di essi (CC
15860/14),
- rigettare le opposizioni così come proposte, nei due giudizi RG 516/15 e RG 472/18 di poi riuniti, dalla in pers. del l.r.p.t, da e Parte_1 Parte_1 Parte_2
e, l'effetto, confermare i decreti ingiuntivi n. 103/2015 e 70/2018 emessi dal Tribunale
[...] di Paola rispettivamente il 05.03.15 e 06.02.18, già provvisoriamente esecutivi,
-l'uno, per € 10.983,70, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 515,50, oltre rimborso spese generali, iva e cpa,
5 -l'altro, per € 39.541,32, oltre interessi, spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 1.591,00, nonché rimborso spese generali, iva e cpa, dichiarandone l'esecutorietà definitiva ex art. 653 c.p.c., e/o comunque condannare gli opponenti in solido, per le causali di cui ai rispettivi ricorsi, al pagamento, in favore dell'opposto, di € 10.983,70 nel giudizio 516/15
e di € 39.541,32 nel giudizio 70/18, o di altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, in ogni caso, oltre gli interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
- condannare gli opponenti in solido alla rifusione, in favore dell'opposto delle spese e competenze di lite, ivi comprese quelle dei procedimenti di mediazione, oltre il rimborso delle spese generali ed accessori, come per legge e dei danni per resistenza temeraria, come da specifica allegata alle note del 20.09.22”(conclusioni formulate nella “comparsa conclusionale” del 2 settembre 2025).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I
I.1
Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2024, depositato in pari data innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, la e Parte_1 Parte_1 [...]
, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 657/2023 emessa dal Tribunale Parte_2 di Paola in data 28 agosto 2023, mai notificata, con la quale era stata disattesa l'opposizione da loro proposta avverso due distinti decreti ingiuntivi emessi in favore di NO LU;
rispettivamente:
- il provvedimento monitorio n. 103/2015 emesso il 5 marzo 2015 di importo pari ad euro
10.983,70, a titolo di canoni di locazione da aprile 2014 a gennaio 2015;
- il provvedimento monitorio n. 70/2018 emesso il 6 febbraio 2018 per un importo pari ad euro 39.541,32, a titolo di canoni di locazione maturati dal febbraio 2015 al gennaio
2018, relativi ad un immobile concesso per uso non abitativo e sito in Paola, Corso Roma.
Il Tribunale di Paola, dopo aver disposto l'attivazione – infruttuosa – del tentativo di mediazione ed avere superato numerose eccezioni in rito e di merito, aveva ritenuto, per quanto ancora qui rileva, che la missiva con la quale era stato comunicato il recesso da parte dei conduttori in data 28 aprile 2014 non avesse determinato il successivo scioglimento dal rapporto in ragione della mancata dimostrazione della ricorrenza dei gravi motivi dedotti: una grave crisi economica, non tempestivamente allegata e non passibile di prova in ragione della tardività delle istanze istruttorie poste a sostegno della relativa tesi.
6 Sulla scorta di tanto, disattese altresì le ulteriori richieste in ordine alla asserita nullità del contratto e alla sussistenza di un credito vantato dai conduttori per asseriti miglioramenti non autorizzati, il primo Giudice aveva non solo disatteso le opposizioni, ma anche condannato i conduttori al pagamento delle spese processuali.
I.2
A fondamento della richiesta di rivisitazione della decisione di prime cure, gli appellanti hanno posto due motivi.
Con il primo, hanno lamentato l'erroneità della sentenza in relazione alla ritenuta inefficacia delle plurime disdette operate sin dal gennaio 2014, assumendo che illegittimamente il Tribunale non aveva valorizzato i dati documentali disponibili in ordine alla crisi in thesi legittimante il recesso e non aveva compiuto la necessaria attività istruttoria officiosa.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado in relazione al mancato accoglimento della richiesta di condanna del locatore alla restituzione della somma di euro 3.000 versata a titolo di deposito cauzionale.
Si è costituito LU NO resistendo ad entrambi gli argomenti.
La Terza Sezione della Corte, con provvedimento del 13 luglio 2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza.
Il fascicolo è transitato nei ruoli della Seconda Sezione Civile.
Con ordinanza del 10 febbraio 2025, la Corte – rilevata l'erronea introduzione dell'appello con atto di citazione e non con ricorso a fronte del mutamento del rito operato dal
Tribunale ordinanza del 12 novembre 2018 e decisione resa nelle forme dell'art 429 c.p.c. – ha disposto di conseguenza ed ha fissato l'odierna udienza per la discussione, con termine per note.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Sostituita l'udienza con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con deposito del dispositivo.
II
II.1
Nella disamina del primo motivo di gravame merita di essere preliminarmente messo in evidenza che la prima parte di esso si è risolta nella esplicitazione delle regole asseritamente applicabili in tema di recesso del conduttore per “gravi motivi”.
Solo dal penultimo capoverso di pag. 14 è possibile è possibile estrapolare i motivi di critica alla decisione di primo grado e che, in sintesi, si sono tradotti nella tesi secondo la quale avrebbe errato il Tribunale nel dichiarare “il recesso esercitato dagli odierni appellanti privo di
7 effetti e di efficacia giuridica e dunque, non idoneo a determinare lo scioglimento del vincolo negoziale perché non provata la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 27 l. n. 392/1978”.
Ancor più specificamente, la tesi degli appellanti si è rivolta contro la mancata valutazione della documentazione – secondo il primo Giudice tardivamente prodotta “dopo che gli opponenti erano già incorsi nelle relative decadenze istruttorie prima del mutamento del rito, essendo già decorsi i termini di cui all'art. 183, comma 6, n.1, 2 e 3, c.p.c.” – attestante lo stato di crisi aziendale e la mancata attivazione dei poteri di cui al dettato normativo dell'art. 421, comma 2, c.p.c.
Il motivo di impugnazione si profila infondato.
Superata ogni preliminare questione non attinta da alcuna critica, merita di essere considerato che la motivazione del Tribunale si è mossa lungo un serrato – e condivisibile – tessuto argomentativo:
- il recesso era stato esercitato solo con missiva datata 28 aprile 2014;
- era mancata la dimostrazione della “crisi economica nazionale” che avrebbe investito l'attività commerciale dei conduttori;
- la documentazione prodotta in giudizio dagli opponenti solo con la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. non aveva potuto essere presa in considerazione in quanto depositata dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n.1, 2 e 3 c.p.c.;
- nessun rilievo avrebbe potuto avere l'emissione della ordinanza di mutamento del rito successivamente intervenuta in ragione del principio della impossibile remissione in termini;
- conferma aveva meritato l'ordinanza reiettiva della attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c.;
- tardiva era da considerare la documentazione prodotta solo con le note scritte per l'udienza del 12 ottobre 2021, depositate in data 6 ottobre 2021.
A fronte di tanto, deve rilevarsi che nessun errore risulta essere stato commesso dal
Tribunale.
È in primo luogo incontestabile la corretta applicazione del principio secondo il quale il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina – neppure a seguito di fissazione del termine perentorio di cui all'art. 426 c.p.c. per l'integrazione degli atti introduttivi – la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare tale integrazione alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. e
8 non valendo la stessa a ricondurre il processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi (Cass.
Civ. Sez. VI, 21 dicembre 2018 n. 33178).
Nel caso in esame, i termini di cui all'art. 183 c.p.c. erano scaduti il 13 luglio 2018.
Ergo, le successive allegazioni circostanziali e probatorie rese nelle memorie autorizzate con l'ordinanza di mutamento del rito, dell'ottobre 2018, erano certamente tardive.
A fortiori, tardivi dovevano e devono essere considerati i documenti prodotti in data 6 ottobre 2021.
Non meritevole di positiva valutazione, poi, si profila la tesi in ordine alla censurata mancata attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c.
Occorre ricordare, a tal fine, che i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. – il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità – non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. Civ. Sez.
Sez. Lav., Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024).
Ed invero, totalmente sostitutivi si sarebbero qualificati i “poteri” del Giudice nel caso di specie, connotato non solo dalla mancata dimostrazione del grave stato di crisi legittimante il recesso dei conduttori, ma anche dalla sua compiuta allegazione.
Insensibile alle critiche appare allora la decisione “nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c.”, tenuto altresì conto che con l'ordinanza reiettiva della richiesta di attivazione il Tribunale aveva
– ancora una volta correttamente – rilevato che “considerato, dunque, che affinché possano essere esercitati i poteri istruttori riconosciuti al giudice dall'art. 421 c.p.c.è, tra l'altro, necessario che essi, oltre che volti ad acquisire elementi necessari ed indispensabili ai fini decisori, non tendano ad ovviare all'eventuale inerzia probatoria della parte e mirino ad approfondire elementi probatori già legittimamente presenti nella realtà del processo, nonché vi sia stata l'impossibilità, soggettiva od oggettiva, della parte di reperire o dedurre la prova carente ovvero di integrare quella lacunosa o polivalente;
ciò al fine di non travalicare l'ambito del citato art. 421 c.p.c. (trasmodando nell'arbitrio scaturente dalla sovrapposizione della volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi) e di non oltrepassare il limite obbligato della terzietà che, comunque, deve sorreggere l'attività del giudicante (e sulla quale gli ampliati poteri ufficiosi previsti dall'anzidetta disposizione normativa, pur applicati in senso
9 lato, non possono, in ogni caso, prevalere) (cfr., in tal senso, Cass. civ. sez. lav. del 6.03.2001 n.
3228)”.
Non possono neanche essere ammesse le prove testimoniali avanzate dagli appellanti per difetto di specifica impugnazione della decisione in parte qua e per evidente difetto di loro ammissibilità e rilevanza.
II.2
Meritevole, di contro, di positiva valutazione è la censura mossa con il secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno lamentato l'omessa pronuncia sulla richiesta di condanna della parte locatrice al pagamento della somma di euro 3.000 versata a titolo di cauzione.
Deve infatti osservarsi che la decisione impugnata non reca alcuna statuizione sul punto, pure a fronte di specifica richiesta in tal senso avanzata dagli originari opponenti sinanche con la memoria depositata in data 29 maggio 2023.
Orbene, a fronte del fatto che il dato fattuale del versamento della cauzione risulta incontestato e che costituisce diritto del conduttore ottenere la restituzione di quanto versato a fini precauzionali, la relativa istanza merita accoglimento.
Non osta, a tal fine, la sottile accezione sollevata dal NO – che esaminando letteralmente le conclusioni formulate ex adverso ha inteso la richiesta in questione come derivante dall'eventuale accoglimento della tesi della infondatezza delle altrui pretese – posto che la relativa istanza non pare essere vincolata alla decisione sopra menzionata.
Si è semmai a cospetto di richiesta che si qualifica come funzionale ad ottenere il riconoscimento degli effetti naturali derivanti dalla pur essa incontestata cessazione del rapporto locativo.
Motivo che conduce a ritenere fondata la richiesta ed erronea la ellittica decisione, in parte qua, del Tribunale di Paola.
In tale misura si impone l'accoglimento dell'appello, con riduzione di 1/5 delle spese processuali poste a carico degli odierni appellanti in primo grado.
III
Le spese seguono la soccombenza e – compensate per 1/5 alla luce del solo parziale accoglimento del gravame – vengono liquidate definitivamente come da dispositivo, causa del valore compreso sino ad euro 52.000, parametro minimo.
Non v'è luogo a disporre il versamento di un contributo unificato pari al doppio di quello relativo all'iscrizione del giudizio in appello.
10
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2024, depositato in pari data innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, da Parte_1 Parte_1
e , avverso la sentenza n. 657/2023 emessa dal Tribunale di Paola in Parte_2 data 28 agosto 2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza condanna LU
NO al pagamento della somma di euro 3.000, oltre interessi dalla data di cessazione del contratto al soddisfo, con riduzione di 1/5 delle spese processuali poste a carico degli appellanti nella sentenza di primo grado;
rigetta nel resto;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di NO
LU, che liquida, già compensate per 1/5, in euro 3.996,80 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, lì 25 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano
11