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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2717/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Armando Petrosino
ATTORE
E
, quale impresa designata per il Controparte_1
FGVS per la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Torre
CONVENUTA
CP_2
CONVENUTO AC
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Anziano CP_3
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
esponeva che la notte tra il 25 e il 26 marzo 2009, in agro di Mercato
San Severino, si verificava un grave incidente stradale che coinvolgeva l'autovettura IA Multipla targata BC532MJ, di proprietà di esso attore e l'Opel Astra, di proprietà di , CP_2
deducendo che l'incidente ebbe a verificarsi a causa di un veicolo rimasto ignoto che, proveniente dall'opposto senso di marcia della
IA , eseguiva un sorpasso su tratto di strada a doppio Pt_2
senso e con espresso divieto di sorpasso, lambendo la fiancata sinistra della stessa IA Multipla. Per l'impatto tra le fiancate, esso attore, perdeva il controllo della IA Multipla, che andava dapprima a urtare il guardrail sulla sua destra di marcia e successivamente ad invadere l'opposta corsia, dalla quale proveniva una Opel Astra contro la quale impattava frontalmente. Il violento impatto frontale con la Opel Astra determinava le gravi lesioni personali a carico di esso attore, che riportava una invalidità permanente del 60%, con conseguente riduzione totale della sua capacità lavorativa, come documentato da una ctp prodotta in atti. Per tali motivi chiedeva al giudice di dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto per i danni subiti da esso attore, condannando conseguentemente il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
e per esso la nella qualità di Controparte_4 delegata territoriale, al ristoro delle lesioni e dei danni patrimoniali e non per un importo complessivo di euro 836,406,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la la Controparte_1
quale in via preliminare, chiedeva di accogliere l'eccezione di giudicato atteso che sul medesimo sinistro si era già pronunciato il
Giudice di Pace di Mercato San Severino con la sentenza n.
741/2013 passata in giudicato, con la quale veniva riconosciuta la responsabilità del sinistro a carico del;
ancora in Parte_1
via preliminare, chiedeva di dichiarare la domanda di risarcimento dei danni attorea estinta per prescrizione biennale, nonché inammissibile, improcedibile ed improponibile per carenza dei presupposti di legge di cui all'art. 283 comma 2 D.Lgs. 209/2005; chiedeva in ogni caso di rigettare la domanda attorea perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e non provata riguardo alla dinamica descritta dall'attore e alla stessa presenza sul luogo del sinistro di un veicolo rimasto ignoto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare la corresponsabilità dell'attore, ex art. 2054 c.c. ed ex art. 1227, comma I c.c., nella produzione dell'evento dannoso, e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento in ragione della percentuale di efficienza causale dell'altrui condotta;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea decurtare le somme già percepite dall' limitando la condanna al danno CP_3 differenziale, al fine di evitare la duplicazione del risarcimento;
nella denegata ipotesi di accoglimento integrale della domanda, valutare le lesioni riportate dal mediante ctu medico legale Pt_1
e limitare l'entità del risarcimento nei limiti del massimale di legge esistente al momento del sinistro.
Ammessa e assunta la prova testimoniale ed espletata ctu medico legale, interveniva tardivamente nel giudizio l' con CP_3
costituzione avvenuta dopo l'udienza per la precisazione delle conclusioni, con richiesta di rimborso delle somme anticipate per l'invalidità del sig. trattato dall'Istituto come infortunio sul Pt_1
lavoro in itinere. In particolare l' svolgeva intervento CP_3
volontario autonomo e principale nei confronti del FGVS, spiegando domanda di surroga per il valore di euro 287.986,16 come da documenti prodotti in giudizio comprovanti l'avvenuto esborso delle somme corrisposte e capitalizzate in favore del lavoratore infortunato, oggetto della domanda di rivalsa, in particolare come da attestato del costo dell'infortunio sottoscritto dal Direttore della Sede, nonchè da prospetto relativo alla liquidazione di ratei ed interessi.
Precisate le conclusioni, il giudice decideva la causa.
Va preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda proposta dall' con un intervento volontario principale e autonomo oltre CP_3
il primo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e addirittura direttamente in sede di precisazione delle conclusioni. L'intervento e la domanda sono palesemente tardivi e quindi non esaminabili nel merito.
Riguardo, invece, la domanda attorea essa è infondata e non provata.
E' vero che l'art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(FGVS) risponde dei danni causati da veicoli non identificati, ma nel caso di specie non è provata la dinamica del sinistro come allegata dall'attore e nemmeno è provata la presenza deterministica sul luogo dell'incidente di un' autovettura rimasta ignota, per non essersi fermata.
Innanzi tutto sul medesimo sinistro si è già pronunciato il Giudice di Pace di Mercato San Severino con sentenza n. 741/2013, passata in giudicato, che ebbe ad accogliere la domanda risarcitoria per danni all'autovettura Opel Astra proposta da nei CP_2
confronti del e della propria compagnia Parte_1
assicurativa, accertando che il sinistro stradale fu determinato per colpa esclusiva del che impattò l'Opel Astra in Parte_1
modo frontale mentre questa viaggiava correttamente nella propria corsia di marcia. In nessun atto di tale processo civile fu allegata la presenza e la responsabilità di un autoveicolo ignoto c.d. pirata.
Inoltre, dal rapporto dei Carabinieri di Mercato San Severino intervenuti immediatamente sul luogo del sinistro, la responsabilità dello stesso fu attribuita al che, perdendo il Parte_1
controllo in una curva leggermente a sinistra, invase improvvisamente la opposta corsia di marcia, andando ad impattare frontalmente con l'incolpevole Opel Astra. Nel rapporto dei
Carabinieri è assente ogni riferimento a un veicolo pirata o a parti e testimoni che abbiano riferito del determinismo di un veicolo rimasto ignoto, perché fuggito dal luogo dell'incidente. Infatti, nel verbale di rilevamento tecnico-descrittivo, i Carabinieri così ricostruirono la presunta dinamica del sinistro: “Dalla posizione dei veicoli, dai rilievi planimetrici e fotografici, si presume che il veicolo A (veicolo IA Multipla del sig. ) Parte_1
percorreva via Nuova Variante del Comune di Mercato San
Severino con direzione di marcia Roccapiemonte, giunto nella semicurva ivi esistente, presumibilmente, perdeva il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta di marcia collidendo frontalmente con il veicolo B (Opel Astra di proprietà di CP_2
) che proveniva dal senso opposto di marcia da
[...]
Roccapiemonte verso Mercato S. Severino. Sul posto interveniva personale dei vigili del Fuoco di Salerno. Inoltre sul posto intervenivano due ambulanze del 118”. Tale ricostruzione veniva successivamente confermata anche nella relazione (cfr. segnalazione in atti) inviata alla Procura della Repubblica competente ove si legge che “[…] […] mentre Parte_1
percorreva via Nuova Variante con direzione di marcia
Roccapiemonte, a bordo del proprio autoveicolo IA Multipla targato BC532MJ, nell'affrontare una curva ivi esistente, perdeva il controllo del mezzo invadendo la corsia di marcia opposta impattando frontalmente con l'autovettura Opel Astra tg.
DG491WA proveniente dal senso opposto di marcia”. Ed ancora sempre alla medesima Procura presso il Tribunale di Salerno veniva inviata dai Carabinieri di Mercato San Severino relazione del seguente tenore: “fa seguito alla segnalazione pari numero datata
26.03.2009 di questo Comando. Alle ore 22.20 circa del 25 marzo
2009, militari dipendenti intervenivano in Via Nuova Variante del
Comune di Mercato S. Severino, dove poco prima l'autovettura IA
Multipla targata BC532MJ condotta dal proprietario
[...]
[…]mentre percorreva la predetta Via Nuova Variante Parte_1
con direzione di marcia Mercato S. Severino-Roccapiemonte, giunta in prossimità di una semicurva ivi esistente, invadeva la corsia di marcia opposta, collidendo con l'autovettura Opel Astra targata DG491WA, di proprietà di […]”. CP_2
Lo stesso risulta dagli atti del procedimento penale avviato di ufficio per lesioni personali colpose gravi, conclusosi, su richiesta del P.M., con un decreto di archiviazione, peraltro non prodotto in giudizio. Anche negli atti penali prodotti in giudizio risulta assente ogni riferimento alla presenza di veicolo rimasto ignoto.
Anche da quanto dichiarato dallo stesso Parte_1
all' , per la pratica aperta per l'indennizzo dell'infortunio sul CP_3
lavoro “in itinere”, si legge che vi fu uno scontro frontale unicamente con un'altra autovettura, senza alcun riferimento ad un veicolo pirata. Anche nelle richieste stragiudiziali al FGVS l'attore non menziona testimoni individuati che possano descrivere il determinismo da parte di un veicolo pirata e ancora nell'atto di citazione l'attore si riserva di indicare eventuali testimoni.
I testimoni oculari vengono indicati da parte attorea solo nel corso del giudizio, rendendo dichiarazioni vaghe e generiche, dimostrandosi così inattendibili. Il primo teste, Sig. Tes_1
, dichiara in maniera del tutto imprecisa: “Nel mese di
[...]
marzo del 2008 o 2009, non ricordo con precisione… una
Multipla scura, se non erro blu, la macchina in fase di soprasso era scura, il modello non lo so… si trattava se non erro di una
Ford…”. Il teste, peraltro, non riferisce neppure dove l'attore lamentava lesioni atteso che afferma: “si lamentava…” ed in ultimo dichiara di non ricordare a chi lasciava le proprie generalità: “il mio contatto lo lasciai a un ragazzo di cui non ricordo il nome”. Dello stesso tenore anche le dichiarazioni del secondo teste escusso, Sig. , il quale dichiara: Testimone_2
“una Ford di colore chiaro non ne ricordo il modello… Non so dire con esattezza che macchina era quella che colpì la , Pt_2
penso una Punto, non so dire con precisione si è svolto tutto in una frazione di secondi…”. Ma soprattutto il teste afferma:
“L'impatto con la Ford è avvenuto alle nostre spalle in quanto abbiamo sopravanzato la e quindi non abbiamo visto Pt_2
direttamente quando questa impattava con la , solo dopo CP_5
esserci fermati abbiamo notato lo scontro con la ”. Di qui CP_5 non è chiaro cosa e se effettivamente il teste abbia visto la dinamica dell'evento. Anche il secondo teste afferma di non ricordare a chi venivano lasciate le proprie generalità: “Il mio amico lasciò i suoi dati a una persona sul posto, ma non so a chi”. I testimoni non sono stati in grado di riferire su altre circostanze quali: a) se l'attore indossava le cinture di sicurezza;
b) se al momento dell'incidente c'era traffico;
c) di che marca e di quale colore fosse il veicolo pirata.
Peraltro, il teste , come da lista prodotta in atti Testimone_2
dalla convenuta compagnia assicurativa, è segnalato come testimone in svariati procedimenti per sinistri stradali.
L'attore non ha prodotto rilievi fotografici che dimostrino la striatura lasciata sulla fiancata dal presunto autoveicolo ignoto, che ben doveva essere di colore diverso da quello della IA
Multipla e dell'Opel Astra. L'attore ebbe a rottamare la senza nemmeno farla periziare con un ATP, che Pt_2
potesse servire a verificare la presenza di tracce dell'autoveicolo pirata.
L'attore si è affidato nel suo adempimento all'onere della prova che su di lui incombeva, solo a detti due testimoni, le cui dichiarazioni risultano smentite dal teste che Testimone_3
ben anni prima, a più breve distanza di tempo dal giorno del sinistro, ebbe a dichiarare al Giudice di Pace di Mercato San
Severino: “Preciso che mi trovavo dietro l'Opel Astra e viaggiavo in direzione verso Mercato San Severino, quando ho assistito all'incidente frontale tra la IA Multipla e la Opel
Astra. Preciso che la IA Multipla invadeva la corsia opposta ove viaggiava la Opel Astra. Preciso che la IA Multipla viaggiava nella corsia opposta alla Opel Astra, ovvero da
Mercato San Severino verso Roccapiemonte e ho visto che la
IA Multipla invadeva la corsia percorsa dalla Opel Astra impattando frontalmente contro quest'ultima autovettura.
Ricordo che l'impatto frontale tra la IA Multipla e la Opel
Astra avveniva all'interno della corsia percorsa dalla Opel
Astra. Preciso che io mi trovavo a bordo della mia auto ed ero dietro la Opel Astra….Dopo l'incidente mi sono fermato per prestare soccorso ai conducenti dei veicoli che erano bloccati nelle lamiere e sono stati liberati con l'intervento dei Vigili del
Fuoco. Ribadisco che dopo l'impatto sia l'autovettura Opel
Astra che l'autovettura IA Multipla erano posizionate nella corsia di marcia della Opel Astra…”. Alla medesima udienza venne escusso il secondo teste, sig. , il quale, così Testimone_4
riferì: “…la IA Multipla proveniente dal senso di marcia opposto invadeva la corsia percorsa dalla Opel Astra e la impattava frontalmente. Preciso che sia l'autovettura Opel Astra che l'autovettura IA Multipla dopo l'impatto erano posizionate all'interno della corsia di marcia percorsa dalla autovettura Opel
Astra…”. Quindi, nella descrizione del sinistro di detti testimoni oculari, non vi è alcun riferimento al presunto impatto di striscio tra la fiancata sinistra della e la fiancata Pt_2 sinistra di altro veicolo ignoto proveniente in senso opposto e che avrebbe invaso la corsia di marcia del veicolo dell'attore.
Né tali circostanze furono mai allegate o riferite dal CP_2
, che doveva seguire immediatamente nella stessa
[...]
direzione di marcia il veicolo ignoto. Nessuno ebbe a menzionare l'urto della sulla destra della carreggiata e Pt_2
del rimbalzo verso la corsia di macia dell'Opel Astra. Eppure, il era costituito quale convenuto nel giudizio Parte_1
avviato dal nel 2011 davanti al Giudice di Pace CP_2
di Mercato San Severino: egli non si difese deducendo la responsabilità di un veicolo pirata e chiamando in causa il
FGVS; ed è noto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Altra circostanza che depone in senso sfavorevole alla versione del sinistro fornita dall'attore nell'atto di citazione è che esso, gravemente danneggiato, presunta vittima di un'auto pirata, pur avendone grande interesse sia ai fini civili che penali, non presentò alcuna denuncia querela alle autorità competenti, che se avvisate tempestivamente, avrebbero potuto approfondire sin da subito le indagini per individuare il veicolo ignoto, ad esempio periziando le autovetture sequestrate, verificando le registrazioni delle telecamere presenti sul percorso, ecc.
Infine, è la stessa dinamica del sinistro, come descritta in citazione, che si scontra con i dati fattuali accertati in atti. I
Carabinieri, nel loro rapporto, indicarono che sul tratto di strada dove avvenne l'incidente vi era una leggera curva a sinistra, un po' in discesa, con il limite di velocità di 50 kmh. Lo stesso attore allega che andava a velocità moderata in terza marcia.
Orbene la difesa dell'attore parla di labile strisciatura di fiancate tra la ed il veicolo ignoto, tanto labile che il veicolo Pt_2
ignoto potè continuare sembra problemi la sua marcia, non fermandosi, come era doveroso fare. Se tale fosse stata la dinamica del sinistro non si spiega come la possa Pt_2
essere stata scaraventata con forza verso destra e poi rimbalzata sull'opposta corsia di marcia, scontrandosi frontalmente con l'Opel Astra.
E' da ritenere che l'attore perse in curva il controllo dell'autovettura invadendo la corsia opposta e impattando frontalmente l'incolpevole Opel Astra.
Si ravvisano i presupposti per trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore con riguardo all'ipotesi di falsa testimonianza.
Le spese seguono la soccombenza tra attore e la convenuta compagnia assicurativa e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
Considerata l'inammissibilità dell'intervento, sussistono giusti motivi per compensare le spese con l' CP_3
Nulla per le spese per il convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Dichiara inammissibile la domanda dell' CP_3
3) Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta compagnia assicurativa delle spese di giudizio, che liquida in euro 29.193,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge.
4) Compensa le spese di giudizio tra l' e le altre parti CP_3
5) Nulla per le spese per il convenuto contumace
6) Trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nocera Inferiore con riguardo all'ipotesi di falsa testimonianza.
Così deciso in Nocera Inferiore il 17.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2717/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Armando Petrosino
ATTORE
E
, quale impresa designata per il Controparte_1
FGVS per la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Torre
CONVENUTA
CP_2
CONVENUTO AC
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Anziano CP_3
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
esponeva che la notte tra il 25 e il 26 marzo 2009, in agro di Mercato
San Severino, si verificava un grave incidente stradale che coinvolgeva l'autovettura IA Multipla targata BC532MJ, di proprietà di esso attore e l'Opel Astra, di proprietà di , CP_2
deducendo che l'incidente ebbe a verificarsi a causa di un veicolo rimasto ignoto che, proveniente dall'opposto senso di marcia della
IA , eseguiva un sorpasso su tratto di strada a doppio Pt_2
senso e con espresso divieto di sorpasso, lambendo la fiancata sinistra della stessa IA Multipla. Per l'impatto tra le fiancate, esso attore, perdeva il controllo della IA Multipla, che andava dapprima a urtare il guardrail sulla sua destra di marcia e successivamente ad invadere l'opposta corsia, dalla quale proveniva una Opel Astra contro la quale impattava frontalmente. Il violento impatto frontale con la Opel Astra determinava le gravi lesioni personali a carico di esso attore, che riportava una invalidità permanente del 60%, con conseguente riduzione totale della sua capacità lavorativa, come documentato da una ctp prodotta in atti. Per tali motivi chiedeva al giudice di dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto per i danni subiti da esso attore, condannando conseguentemente il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
e per esso la nella qualità di Controparte_4 delegata territoriale, al ristoro delle lesioni e dei danni patrimoniali e non per un importo complessivo di euro 836,406,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la la Controparte_1
quale in via preliminare, chiedeva di accogliere l'eccezione di giudicato atteso che sul medesimo sinistro si era già pronunciato il
Giudice di Pace di Mercato San Severino con la sentenza n.
741/2013 passata in giudicato, con la quale veniva riconosciuta la responsabilità del sinistro a carico del;
ancora in Parte_1
via preliminare, chiedeva di dichiarare la domanda di risarcimento dei danni attorea estinta per prescrizione biennale, nonché inammissibile, improcedibile ed improponibile per carenza dei presupposti di legge di cui all'art. 283 comma 2 D.Lgs. 209/2005; chiedeva in ogni caso di rigettare la domanda attorea perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e non provata riguardo alla dinamica descritta dall'attore e alla stessa presenza sul luogo del sinistro di un veicolo rimasto ignoto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare la corresponsabilità dell'attore, ex art. 2054 c.c. ed ex art. 1227, comma I c.c., nella produzione dell'evento dannoso, e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento in ragione della percentuale di efficienza causale dell'altrui condotta;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea decurtare le somme già percepite dall' limitando la condanna al danno CP_3 differenziale, al fine di evitare la duplicazione del risarcimento;
nella denegata ipotesi di accoglimento integrale della domanda, valutare le lesioni riportate dal mediante ctu medico legale Pt_1
e limitare l'entità del risarcimento nei limiti del massimale di legge esistente al momento del sinistro.
Ammessa e assunta la prova testimoniale ed espletata ctu medico legale, interveniva tardivamente nel giudizio l' con CP_3
costituzione avvenuta dopo l'udienza per la precisazione delle conclusioni, con richiesta di rimborso delle somme anticipate per l'invalidità del sig. trattato dall'Istituto come infortunio sul Pt_1
lavoro in itinere. In particolare l' svolgeva intervento CP_3
volontario autonomo e principale nei confronti del FGVS, spiegando domanda di surroga per il valore di euro 287.986,16 come da documenti prodotti in giudizio comprovanti l'avvenuto esborso delle somme corrisposte e capitalizzate in favore del lavoratore infortunato, oggetto della domanda di rivalsa, in particolare come da attestato del costo dell'infortunio sottoscritto dal Direttore della Sede, nonchè da prospetto relativo alla liquidazione di ratei ed interessi.
Precisate le conclusioni, il giudice decideva la causa.
Va preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda proposta dall' con un intervento volontario principale e autonomo oltre CP_3
il primo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e addirittura direttamente in sede di precisazione delle conclusioni. L'intervento e la domanda sono palesemente tardivi e quindi non esaminabili nel merito.
Riguardo, invece, la domanda attorea essa è infondata e non provata.
E' vero che l'art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(FGVS) risponde dei danni causati da veicoli non identificati, ma nel caso di specie non è provata la dinamica del sinistro come allegata dall'attore e nemmeno è provata la presenza deterministica sul luogo dell'incidente di un' autovettura rimasta ignota, per non essersi fermata.
Innanzi tutto sul medesimo sinistro si è già pronunciato il Giudice di Pace di Mercato San Severino con sentenza n. 741/2013, passata in giudicato, che ebbe ad accogliere la domanda risarcitoria per danni all'autovettura Opel Astra proposta da nei CP_2
confronti del e della propria compagnia Parte_1
assicurativa, accertando che il sinistro stradale fu determinato per colpa esclusiva del che impattò l'Opel Astra in Parte_1
modo frontale mentre questa viaggiava correttamente nella propria corsia di marcia. In nessun atto di tale processo civile fu allegata la presenza e la responsabilità di un autoveicolo ignoto c.d. pirata.
Inoltre, dal rapporto dei Carabinieri di Mercato San Severino intervenuti immediatamente sul luogo del sinistro, la responsabilità dello stesso fu attribuita al che, perdendo il Parte_1
controllo in una curva leggermente a sinistra, invase improvvisamente la opposta corsia di marcia, andando ad impattare frontalmente con l'incolpevole Opel Astra. Nel rapporto dei
Carabinieri è assente ogni riferimento a un veicolo pirata o a parti e testimoni che abbiano riferito del determinismo di un veicolo rimasto ignoto, perché fuggito dal luogo dell'incidente. Infatti, nel verbale di rilevamento tecnico-descrittivo, i Carabinieri così ricostruirono la presunta dinamica del sinistro: “Dalla posizione dei veicoli, dai rilievi planimetrici e fotografici, si presume che il veicolo A (veicolo IA Multipla del sig. ) Parte_1
percorreva via Nuova Variante del Comune di Mercato San
Severino con direzione di marcia Roccapiemonte, giunto nella semicurva ivi esistente, presumibilmente, perdeva il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta di marcia collidendo frontalmente con il veicolo B (Opel Astra di proprietà di CP_2
) che proveniva dal senso opposto di marcia da
[...]
Roccapiemonte verso Mercato S. Severino. Sul posto interveniva personale dei vigili del Fuoco di Salerno. Inoltre sul posto intervenivano due ambulanze del 118”. Tale ricostruzione veniva successivamente confermata anche nella relazione (cfr. segnalazione in atti) inviata alla Procura della Repubblica competente ove si legge che “[…] […] mentre Parte_1
percorreva via Nuova Variante con direzione di marcia
Roccapiemonte, a bordo del proprio autoveicolo IA Multipla targato BC532MJ, nell'affrontare una curva ivi esistente, perdeva il controllo del mezzo invadendo la corsia di marcia opposta impattando frontalmente con l'autovettura Opel Astra tg.
DG491WA proveniente dal senso opposto di marcia”. Ed ancora sempre alla medesima Procura presso il Tribunale di Salerno veniva inviata dai Carabinieri di Mercato San Severino relazione del seguente tenore: “fa seguito alla segnalazione pari numero datata
26.03.2009 di questo Comando. Alle ore 22.20 circa del 25 marzo
2009, militari dipendenti intervenivano in Via Nuova Variante del
Comune di Mercato S. Severino, dove poco prima l'autovettura IA
Multipla targata BC532MJ condotta dal proprietario
[...]
[…]mentre percorreva la predetta Via Nuova Variante Parte_1
con direzione di marcia Mercato S. Severino-Roccapiemonte, giunta in prossimità di una semicurva ivi esistente, invadeva la corsia di marcia opposta, collidendo con l'autovettura Opel Astra targata DG491WA, di proprietà di […]”. CP_2
Lo stesso risulta dagli atti del procedimento penale avviato di ufficio per lesioni personali colpose gravi, conclusosi, su richiesta del P.M., con un decreto di archiviazione, peraltro non prodotto in giudizio. Anche negli atti penali prodotti in giudizio risulta assente ogni riferimento alla presenza di veicolo rimasto ignoto.
Anche da quanto dichiarato dallo stesso Parte_1
all' , per la pratica aperta per l'indennizzo dell'infortunio sul CP_3
lavoro “in itinere”, si legge che vi fu uno scontro frontale unicamente con un'altra autovettura, senza alcun riferimento ad un veicolo pirata. Anche nelle richieste stragiudiziali al FGVS l'attore non menziona testimoni individuati che possano descrivere il determinismo da parte di un veicolo pirata e ancora nell'atto di citazione l'attore si riserva di indicare eventuali testimoni.
I testimoni oculari vengono indicati da parte attorea solo nel corso del giudizio, rendendo dichiarazioni vaghe e generiche, dimostrandosi così inattendibili. Il primo teste, Sig. Tes_1
, dichiara in maniera del tutto imprecisa: “Nel mese di
[...]
marzo del 2008 o 2009, non ricordo con precisione… una
Multipla scura, se non erro blu, la macchina in fase di soprasso era scura, il modello non lo so… si trattava se non erro di una
Ford…”. Il teste, peraltro, non riferisce neppure dove l'attore lamentava lesioni atteso che afferma: “si lamentava…” ed in ultimo dichiara di non ricordare a chi lasciava le proprie generalità: “il mio contatto lo lasciai a un ragazzo di cui non ricordo il nome”. Dello stesso tenore anche le dichiarazioni del secondo teste escusso, Sig. , il quale dichiara: Testimone_2
“una Ford di colore chiaro non ne ricordo il modello… Non so dire con esattezza che macchina era quella che colpì la , Pt_2
penso una Punto, non so dire con precisione si è svolto tutto in una frazione di secondi…”. Ma soprattutto il teste afferma:
“L'impatto con la Ford è avvenuto alle nostre spalle in quanto abbiamo sopravanzato la e quindi non abbiamo visto Pt_2
direttamente quando questa impattava con la , solo dopo CP_5
esserci fermati abbiamo notato lo scontro con la ”. Di qui CP_5 non è chiaro cosa e se effettivamente il teste abbia visto la dinamica dell'evento. Anche il secondo teste afferma di non ricordare a chi venivano lasciate le proprie generalità: “Il mio amico lasciò i suoi dati a una persona sul posto, ma non so a chi”. I testimoni non sono stati in grado di riferire su altre circostanze quali: a) se l'attore indossava le cinture di sicurezza;
b) se al momento dell'incidente c'era traffico;
c) di che marca e di quale colore fosse il veicolo pirata.
Peraltro, il teste , come da lista prodotta in atti Testimone_2
dalla convenuta compagnia assicurativa, è segnalato come testimone in svariati procedimenti per sinistri stradali.
L'attore non ha prodotto rilievi fotografici che dimostrino la striatura lasciata sulla fiancata dal presunto autoveicolo ignoto, che ben doveva essere di colore diverso da quello della IA
Multipla e dell'Opel Astra. L'attore ebbe a rottamare la senza nemmeno farla periziare con un ATP, che Pt_2
potesse servire a verificare la presenza di tracce dell'autoveicolo pirata.
L'attore si è affidato nel suo adempimento all'onere della prova che su di lui incombeva, solo a detti due testimoni, le cui dichiarazioni risultano smentite dal teste che Testimone_3
ben anni prima, a più breve distanza di tempo dal giorno del sinistro, ebbe a dichiarare al Giudice di Pace di Mercato San
Severino: “Preciso che mi trovavo dietro l'Opel Astra e viaggiavo in direzione verso Mercato San Severino, quando ho assistito all'incidente frontale tra la IA Multipla e la Opel
Astra. Preciso che la IA Multipla invadeva la corsia opposta ove viaggiava la Opel Astra. Preciso che la IA Multipla viaggiava nella corsia opposta alla Opel Astra, ovvero da
Mercato San Severino verso Roccapiemonte e ho visto che la
IA Multipla invadeva la corsia percorsa dalla Opel Astra impattando frontalmente contro quest'ultima autovettura.
Ricordo che l'impatto frontale tra la IA Multipla e la Opel
Astra avveniva all'interno della corsia percorsa dalla Opel
Astra. Preciso che io mi trovavo a bordo della mia auto ed ero dietro la Opel Astra….Dopo l'incidente mi sono fermato per prestare soccorso ai conducenti dei veicoli che erano bloccati nelle lamiere e sono stati liberati con l'intervento dei Vigili del
Fuoco. Ribadisco che dopo l'impatto sia l'autovettura Opel
Astra che l'autovettura IA Multipla erano posizionate nella corsia di marcia della Opel Astra…”. Alla medesima udienza venne escusso il secondo teste, sig. , il quale, così Testimone_4
riferì: “…la IA Multipla proveniente dal senso di marcia opposto invadeva la corsia percorsa dalla Opel Astra e la impattava frontalmente. Preciso che sia l'autovettura Opel Astra che l'autovettura IA Multipla dopo l'impatto erano posizionate all'interno della corsia di marcia percorsa dalla autovettura Opel
Astra…”. Quindi, nella descrizione del sinistro di detti testimoni oculari, non vi è alcun riferimento al presunto impatto di striscio tra la fiancata sinistra della e la fiancata Pt_2 sinistra di altro veicolo ignoto proveniente in senso opposto e che avrebbe invaso la corsia di marcia del veicolo dell'attore.
Né tali circostanze furono mai allegate o riferite dal CP_2
, che doveva seguire immediatamente nella stessa
[...]
direzione di marcia il veicolo ignoto. Nessuno ebbe a menzionare l'urto della sulla destra della carreggiata e Pt_2
del rimbalzo verso la corsia di macia dell'Opel Astra. Eppure, il era costituito quale convenuto nel giudizio Parte_1
avviato dal nel 2011 davanti al Giudice di Pace CP_2
di Mercato San Severino: egli non si difese deducendo la responsabilità di un veicolo pirata e chiamando in causa il
FGVS; ed è noto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Altra circostanza che depone in senso sfavorevole alla versione del sinistro fornita dall'attore nell'atto di citazione è che esso, gravemente danneggiato, presunta vittima di un'auto pirata, pur avendone grande interesse sia ai fini civili che penali, non presentò alcuna denuncia querela alle autorità competenti, che se avvisate tempestivamente, avrebbero potuto approfondire sin da subito le indagini per individuare il veicolo ignoto, ad esempio periziando le autovetture sequestrate, verificando le registrazioni delle telecamere presenti sul percorso, ecc.
Infine, è la stessa dinamica del sinistro, come descritta in citazione, che si scontra con i dati fattuali accertati in atti. I
Carabinieri, nel loro rapporto, indicarono che sul tratto di strada dove avvenne l'incidente vi era una leggera curva a sinistra, un po' in discesa, con il limite di velocità di 50 kmh. Lo stesso attore allega che andava a velocità moderata in terza marcia.
Orbene la difesa dell'attore parla di labile strisciatura di fiancate tra la ed il veicolo ignoto, tanto labile che il veicolo Pt_2
ignoto potè continuare sembra problemi la sua marcia, non fermandosi, come era doveroso fare. Se tale fosse stata la dinamica del sinistro non si spiega come la possa Pt_2
essere stata scaraventata con forza verso destra e poi rimbalzata sull'opposta corsia di marcia, scontrandosi frontalmente con l'Opel Astra.
E' da ritenere che l'attore perse in curva il controllo dell'autovettura invadendo la corsia opposta e impattando frontalmente l'incolpevole Opel Astra.
Si ravvisano i presupposti per trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore con riguardo all'ipotesi di falsa testimonianza.
Le spese seguono la soccombenza tra attore e la convenuta compagnia assicurativa e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
Considerata l'inammissibilità dell'intervento, sussistono giusti motivi per compensare le spese con l' CP_3
Nulla per le spese per il convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Dichiara inammissibile la domanda dell' CP_3
3) Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta compagnia assicurativa delle spese di giudizio, che liquida in euro 29.193,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge.
4) Compensa le spese di giudizio tra l' e le altre parti CP_3
5) Nulla per le spese per il convenuto contumace
6) Trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nocera Inferiore con riguardo all'ipotesi di falsa testimonianza.
Così deciso in Nocera Inferiore il 17.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo