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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7305 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 15/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6646 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_1 Persona_1 nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti dall'Avv. Roberto Capasso presso il quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dal funzionario dell'Istituto Rosario D'Aloia presso cui elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.3.2025 la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che in data 14/06/2024 è stato emesso il decreto di omologa con cui vi è stato il riconoscimento del requisito sanitario necessario alla concessione dell'indennità di FREQUENZA con decorrenza dal 02/01/2023; di aver notificato in data 23/07/2024 il decreto di omologa in uno al modello Ap 70 ; di non avere ottenuto ad oggi la liquidazione della provvidenza. Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione CP_1 maturati dalla suddetta data;
oltre accessori di legge e spese di lite.
CP_ L' si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda
****
Preliminarmente va evidenziato che non è in contestazione il diritto della ricorrente ai ratei di indennità di frequenza.
Punto controverso è dato unicamente dalla legittimazione della ricorrente ad incassare i ratei in questione per la figlia minorenne, essendo provvista di delega del coniuge, ristretto in un istituto di pena, la cui firma risulta autenticata dal direttore di detto istituto ( cfr docc nella produzione dlel' ) CP_1
L' infatti ha fatto rilevare che in un primo momento è stata trasmessa una delega non CP_1 idonea non essendo ivi identificato il pubblico ufficiale. Successivamente l'interessata ha trasmesso una delega redatta presso un istituto penitenziario. Ciò in quanto, essendo il padre della minore detenuto, la firma alla delega è stata apposta innanzi al direttore della struttura carceraria che, nella prospettazione dell' , non è pubblico ufficiale. CP_1
Ebbene la fattispecie in esame può essere inquadrata nella cd ' autentica minore' che consiste nell'attestazione da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale, sulla base di conoscenze personali, della verità della firma apposta su un documento non in loro presenza (con una delle formule “vera la firma di...”; “tale è la firma di...”; “visto per la verità della firma di...”).
L'autentica minore è applicabile soltanto a dichiarazioni che non importino l'assunzione di obblighi ( cfr parere DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali – in atti).
In definitiva pur non essendo il Direttore annoverato dall'art 21 secondo comma d.p.r.
28.12.2000, n.445, tra i soggetti legittimati all'autentica amministrativa in caso di istanze e dichiarazioni da produrre a organi pubblici, tuttavia con la cd 'autentica minore' si consente al detenuto la possibilità di presentare istanze da cui non derivi l'assunzione di obblighi, come nel caso di specie in cui si tratta di una delega alla riscossione dei ratei di indennità di frequenza cui la minorenne ha pacificamente diritto.
La domanda pertanto va accolta.
Le spese di giudizio vanno interamente compensate, tenuto conto che la ragione ostativa al pagamento non è stata allegata nel ricorso e che l'opzione interpretativa cui si è pervenuti è frutto di una prassi, come evidenziato nel parere citato.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dei ratei di indennità di frequenza maturati dal 02/01/2023
c) compensa interamente le spese di giudizio.
Napoli 15/10/2025 Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 15/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6646 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_1 Persona_1 nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti dall'Avv. Roberto Capasso presso il quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dal funzionario dell'Istituto Rosario D'Aloia presso cui elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.3.2025 la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che in data 14/06/2024 è stato emesso il decreto di omologa con cui vi è stato il riconoscimento del requisito sanitario necessario alla concessione dell'indennità di FREQUENZA con decorrenza dal 02/01/2023; di aver notificato in data 23/07/2024 il decreto di omologa in uno al modello Ap 70 ; di non avere ottenuto ad oggi la liquidazione della provvidenza. Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione CP_1 maturati dalla suddetta data;
oltre accessori di legge e spese di lite.
CP_ L' si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda
****
Preliminarmente va evidenziato che non è in contestazione il diritto della ricorrente ai ratei di indennità di frequenza.
Punto controverso è dato unicamente dalla legittimazione della ricorrente ad incassare i ratei in questione per la figlia minorenne, essendo provvista di delega del coniuge, ristretto in un istituto di pena, la cui firma risulta autenticata dal direttore di detto istituto ( cfr docc nella produzione dlel' ) CP_1
L' infatti ha fatto rilevare che in un primo momento è stata trasmessa una delega non CP_1 idonea non essendo ivi identificato il pubblico ufficiale. Successivamente l'interessata ha trasmesso una delega redatta presso un istituto penitenziario. Ciò in quanto, essendo il padre della minore detenuto, la firma alla delega è stata apposta innanzi al direttore della struttura carceraria che, nella prospettazione dell' , non è pubblico ufficiale. CP_1
Ebbene la fattispecie in esame può essere inquadrata nella cd ' autentica minore' che consiste nell'attestazione da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale, sulla base di conoscenze personali, della verità della firma apposta su un documento non in loro presenza (con una delle formule “vera la firma di...”; “tale è la firma di...”; “visto per la verità della firma di...”).
L'autentica minore è applicabile soltanto a dichiarazioni che non importino l'assunzione di obblighi ( cfr parere DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali – in atti).
In definitiva pur non essendo il Direttore annoverato dall'art 21 secondo comma d.p.r.
28.12.2000, n.445, tra i soggetti legittimati all'autentica amministrativa in caso di istanze e dichiarazioni da produrre a organi pubblici, tuttavia con la cd 'autentica minore' si consente al detenuto la possibilità di presentare istanze da cui non derivi l'assunzione di obblighi, come nel caso di specie in cui si tratta di una delega alla riscossione dei ratei di indennità di frequenza cui la minorenne ha pacificamente diritto.
La domanda pertanto va accolta.
Le spese di giudizio vanno interamente compensate, tenuto conto che la ragione ostativa al pagamento non è stata allegata nel ricorso e che l'opzione interpretativa cui si è pervenuti è frutto di una prassi, come evidenziato nel parere citato.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dei ratei di indennità di frequenza maturati dal 02/01/2023
c) compensa interamente le spese di giudizio.
Napoli 15/10/2025 Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)