Ordinanza collegiale 2 luglio 2021
Sentenza 19 maggio 2022
Improcedibile
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/07/2025, n. 5906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5906 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05906/2025REG.PROV.COLL.
N. 06029/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6029 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Como, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Antonelli n. 49;
contro
il Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione III, n. 3432 del 19 maggio 2022, resa inter partes , concernente improcedibilità LA in sanatoria per diversa distribuzione di spazi interni e frazionamento di unità abitativa.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Vista la nota del 30 maggio 2025, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al gravame;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per la parte appellata l’avvocato Adriano Licenziati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 4981 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Napoli, la signora -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento:
quanto al ricorso introduttivo:
a ) del provvedimento n. 0058790 del 14.9.2017, notificato il 15.9.2017, con il quale il Dirigente dell’VIII Settore - Urbanistica Servizio Condono Edilizio del Comune di Torre del Greco ha comunicato alla ricorrente l’improcedibilità della LA prot. n. 23749 del 19.4.2016;
b ) della D.C.C. n. 170/2004, citata nel provvedimento impugnato sub a;
c ) del provvedimento n. 864 del 22.9.2017, notificato il 25.9.2017, emesso dal Dirigente dell’VIII Settore – Urbanistica Servizio Antiabusivismo Edilizio, nella parte in cui denuncia la presunta persistenza degli abusi di diversa distribuzione di spazi interni e di frazionamento di unità abitativa di cui si dirà infra;
d ) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 20 ottobre 2021:
e) della delibera del consiglio comunale di Torre del Greco n. 170 del 27.9.2004, già fatta oggetto di impugnativa nell’atto introduttivo del giudizio ed acquisita al processo con ordinanza collegiale del T.a.r. n. 4607/2021 che è stata adempiuta in data 29 luglio 2021 e per la quale il difensore dichiara di avere avuto comunicazione il giorno 30 successivo.
2. A sostegno dei ricorsi aveva dedotto: - l’insussistenza di un preciso divieto alla realizzazione di nuove opere dopo l’istanza di condono, fermo restando che non vi sarebbe alcun frazionamento e la diversa distribuzione degli spazi interni sarebbe sanabile con LA; - la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; - l’insussistenza di un divieto, di carattere normativo, alla realizzazione di un intervento di redistribuzione degli spazi interni in pendenza di domanda di condono; - la mancata considerazione circa la possibilità di sanatoria; - l’omessa valutazione circa la effettiva ricorrenza del pubblico interesse;
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione III), dopo aver disposto istruttoria con ordinanza n. 4607 del 2 luglio 2021, ha così deciso il gravame al suo esame:
- in parte ha respinto ed in parte ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso introduttivo, nei sensi di cui in motivazione;
- ha respinto il ricorso per motivi aggiunti;
- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 3.000,00).
4. In particolare, il Tribunale, dopo aver rilevato che “ la memoria non poteva materialmente essere depositata nei termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per motivi di salute del difensore di parte resistente ” ha ritenuto che:
- non si tratterebbe di interventi finalizzati alla conservazione del manufatto così da incidere sulla stessa domanda di condono in maniera da precluderne l’accoglibilità;
- “ l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti integrano atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto ”;
- “ ai fini dell’adozione di un’ordinanza di demolizione di immobile abusivo non è necessaria una esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata ”;
- i motivi aggiunti sono da considerare, oltre che tardivi, anche infondati per le stesse ragioni che hanno indotto a reputare infondato il ricorso introduttivo.
5. Avverso tale pronuncia la signora LO ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 21/07/2022 e depositato il giorno successivo, articolando n. 5 motivi di gravame (pagine 6-20) così rubricati:
I) ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 73, I COMMA CPA. ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 54 COMMA I CPA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO ;
II) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE ARTT. 42 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 47/85. SEGNATAMENTE DELL’ART. 35. NONCHE’ DEGLI ARTT. 3,6,10 E 12 DEL DPR 380/2001. VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,7 E SEGUENTI L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE ;
III) ERROR IN IUDICANDO. ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 E SEGG. L. 241/90 NONCHE’ DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI DELLA OMESSA ISTRUTTORIA ED ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ;
IV) ERROR IN IUDICANDO ;
V) ERROR IN IUDICANDO. ERRATA APPLICAZIONE DELL’ORDINANZA COLLEGIALE DEL TAR CAMPANIA 4607/2021 VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 L. 47/85 NONCHE’ DEGLI ARTT. 3,6,10 E 22 DEL DPR 380/2001. MOTIVAZIONE PERPLESSA E CONTRADDITTORIA .
5.1. Parte appellante deduce, detto in sintesi, che il T.a.r. avrebbe dovuto quantomeno disporre un rinvio della trattazione della causa per consentire l’instaurazione del contraddittorio alla luce della documentazione prodotta da controparte soltanto poche ore prima lo svolgimento dell’udienza; gli interventi contestati avrebbero determinato solo una diversa distribuzione degli spazi interni, per la quale ha presentato la CILA, e senza alcun frazionamento in due dell’unità immobiliare originaria; il T.a.r. avrebbe dovuto valutare la concreta possibilità di sanare le opere in parola per loro compatibilità con la normativa edilizia ed urbanistica vigente, visto che il Comune si è limitato a richiamare il contenuto del deliberato consiliare 170/2004, espressamente impugnato per quanto ha previsto vincoli e limitazioni non previsti nella normativa di settore; l’amministrazione avrebbe indebitamente integrato la motivazione in corso di giudizio e la peculiarità della vicenda avrebbe reso necessaria la partecipazione al procedimento; si insiste nel ritenere insussistente un’adeguata motivazione circa l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi; si ribadisce la violazione dell’art. 35 l.n. 47/85 per giunta già dedotta col ricorso introduttivo.
6. L’appellante ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello.
7. In data 9 settembre 2022 il Comune di Torre del Greco si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame. Ha controdedotto evidenziando che parte appellante non avrebbe specificato quale pregiudizio gli abbia arrecato il denunciato errore commesso dal T.a.r. nel consentire il deposito di memorie e documenti in violazione dell’art. 73, comma 1, c.p.a. e quindi del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per giunta in mancanza di apposita richiesta di termini per controdedurre; sottolinea che trattasi di opere realizzate in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico e che la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivi concretizzerebbe una nuova condotta illecita a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti; non sarebbe configurabile alcuna violazione della disciplina relativa al contraddittorio endoprocedimentale.
8. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 2 luglio 2025, è stata trattenuta in decisione.
9. Occorre preliminarmente evidenziare che, con dichiarazione del 30 giugno 2025, parte appellante ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
11. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
12. La definizione in rito del presente giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado.
13. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 6029/2022), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO