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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Proc. n. 488/2024 R.G.
Il giudice dott. Maria Rosaria Carlà, letto il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da (P.IVA nei Parte_1 P.IVA_1 confronti di (C.F. ); Controparte_1 C.F._1 ritenuto che dal tenore del contratto (finanziamento personale a consumatore) si desume che l'obbligato
(operaio specializzato) abbia contratto il finanziamento per ragioni estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
ritenuta pertanto l'applicabilità delle tutele consumeristiche previste dal D.L.vo 206/2005, C.D. Codice del
Consumo, con conseguente necessità di un doveroso controllo in ordine all'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, richiesto a tutela del consumatore (così Cass. sez. un. 06/04/2023, n.9479); rilevato che con provvedimento del 29/1/2025, ritualmente comunicato, parte ricorrente è stata invitata a documentare la titolarità del credito posto a fondamento della domanda monitoria, atteso che all'all. 4 è prodotta GU su cui è pubblicata notizia della cessione di crediti da RE (e non da Agos Ducato) a
[...]
è stata altresì onerata della prova della residenza del debitore, mediante produzione di idonea Controparte_2 certificazione aggiornata al fine di verificare la competenza del giudice adito in relazione al foro del consumatore ai sensi dell'art. 66 bis del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), posto che dal contratto di finanziamento risulta una residenza del consumatore destinatario del prestito erogato in Miradolo Terme, PV;
rilevato altresì che la parte ricorrente è stata anche invitata ad interloquire sulle seguenti questioni:
- carattere non vessatorio della clausola che prevede gli interessi moratori ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) - tenuto conto del principio, enunciato dalla giurisprudenza, secondo il quale una clausola contrattuale è considerata abusiva se determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti, a danno del consumatore – avuto riguardo alla previsione di un interesse di mora dell'1,5% su base mensile e di ulteriori oneri e spese di recupero del credito in caso di mancato o ritardato pagamento del debito (punto 10 delle condizioni generali di contratto);
- carattere non vessatorio della previsione di una decadenza dal beneficio del termine per scadenza di almeno due rate (v. art. 11 delle condizioni generali di contratto), alla stregua del principio di diritto espresso da Corte giustizia UE sez. IX, 08/12/2022, n.600;
- eventuale sussistenza di ulteriori clausole qualificabili quali vessatorie ai sensi dell'art. 33 co. II d. lgs.
206/2005;
1 rilevato che è stata anche disposta la produzione di prospetto contabile di ricalcolo dell'importo richiesto con la sola inclusione della sorte capitale e degli interessi corrispettivi o prospetto contabile contenente l'indicazione della sorte capitale separata dagli interessi, corrispettivi e moratori, e da eventuali ulteriori accessori;
considerato che
la parte ricorrente non ha fornito i chiarimenti richiesti, né ha prodotto la documentazione ritenuta necessaria, e che il termine di gg. 30 assegnato a tal fine è compiutamente spirato;
rilevato che la Suprema Corte, con sentenza delle Sezioni Unite n. 9479 del 06/04/2023, ha affermato il principio di diritto secondo il quale, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (come l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio;
ritenuto, alla luce di quanto precede, che in mancanza dei chiarimenti richiesti e dei documenti ritenuti necessari ad integrazione della prova scritta offerta, che la domanda proposta non sia sufficientemente giustificata;
visto l'art. 640 c.p.c.
P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da nei confronti di (C.F. Parte_1 Controparte_1
). C.F._1
Si comunichi.
Gela, 29/03/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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