Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 306 /2024 da:
L'avv. ATTANASIO FRANCESCO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. RENDE GIOVANNI per , le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono Controparte_1
qui integralmente trascritte;
L'avv. Pucci per gli altri convenuti, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 306 del RGAC dell'anno 2024, avente ad o ggetto vitalizio assistenziale e divisione e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Attanasio
Attrice
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gio vanni Controparte_1 C.F._2
Rende
Convenuta
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) e (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Pucci
Convenuti
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'attrice ha convenuto la sorella e gli eredi del defunto fratello , CP_1 Per_1 deducendo: a) che la madre, deceduta il 7 aprile 2019, in data 21 marzo 2013 Persona_2 ha stipulato un contratto di vitalizio assistenziale con la figlia e i nipoti e CP_1 CP_2
cedendo la quota di proprietà dei 72/108 di alcuni immobili descritti in Controparte_3
1
b) la nullità di detto contratto, in quanto la madre aveva disponibilità economiche sufficienti e non v'era ragione di cedere tali proprietà per ottenere assistenza, nonché per sproporzione tra i l valore ceduto e la controprestazione in considerazione del momento della morte;
c) che tale atto ha determinato anche una lesione della quota di legittima;
d) che nell'asse ereditario rientra anche il saldo di un conto corrente, nonché gli ori di famigli a, due servizi di piatti e tre servizi di cristallo;
e) che fa parte dell'asse ereditario anche una piccola soffitta dell'immobile di via Galeno in ditta alla cooperativa costruttrice;
f) che è necessario procedere anche alla divisione dell'eredità del pad re deceduto il 26 marzo 2007. Per_3
Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di nullità del citato contratto, l'accertamento della lesione di legittima e la divisione delle eredità dei genitori.
1.2. Si è costituita opponendosi alle domande relative al contratto di Controparte_1 vitalizio assistenziale e non a quelle di divisione.
1.3. Si sono costituiti anche gli eredi di opponendosi alle domande Persona_4 relative al contratto di vitalizio assistenziale e non a quelle di divisione
2. Le domande relative al contratto di vitalizio assistenziale sono infondate.
2.1. In primo luogo, si osserva che la decisione di cedere diritti di proprietà immobiliare in cambio di assistenza vita natural durante, anziché procurarsi la medesima prestazione mediante pagamento in denaro con la liquidità disponibile, rientra nella sfera di autonomia dispositiva del proprio patrimonio, insindacabile da parte del Giudice e che mai può condurre ad una declaratoria di nullità.
Per tale ragione, nel caso di specie, anche ne l caso in cui fosse stata titolare di Persona_2 ampie disponibilità monetarie, la sua scelta di ottenere assistenza perpetua in cambio di diritti di proprietà immobiliari costituisce esercizio del diritto di disporre liberamente del suo patrimonio secondo valutazioni di opportunità non oggetto di sindacato giurisdizionale e, ovviamente, non implicante alcuna causa di nullità.
2.2. Per quel che riguarda, invece, il motivo di nullità relativo alla sproporzione tra valore ceduto e prestazione ottenuta, lo stesso, anche tenuto conto del fatto che, mediante il contratto impugnato, l'attrice lamenta una lesione di legittima, che può sussistere, nel caso di atti tra vivi, soltanto per le donazioni effettuate de cuius, va qualificato come domanda di simulazione.
Infatti, l'esistenza di una sproporzione tra il valore ceduto e quello ottenuto non potrebbe giammai condurre alla nullità dell'atto e mai potrebbe determinare una lesione di legittima.
Ciò premesso, merita evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle
2 prestazioni dovute dal vit aliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni” (Cass. civ., Sez.
II, 25 marzo n. 7479; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 29 luglio 2016, n. 15904, secondo cui “il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si diff erenzia dalla donazione per
l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore de l cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo.
Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus"”).
In buona sostanza, quindi, al fine di dichiarare la simulazione di un contratto di mantenimento, è necessario verificare mediante una prognosi ex ante, tenuto conto del carattere aleatorio del contratto, se vi sia manifesta sproporzione tra i l valore dei beni ceduti e la prestazione fornita.
2.2.1. Ciò chiarito, nel caso di specie tale macroscopica sproporzione non sussiste.
Infatti, la sorella e i nipoti della de cuius si sono impegnati a prestare a vita assistenza materiale e morale, cure e medicine in caso di malattia e alimenti in caso di necessità.
Ebbene, qualora si volesse tradurre in moneta la prestazione in esame per compararla con i valori degli immobili ceduti, circostanza essenziale al fine di effettuare la valutazione di proporzionalità tra le prestazioni e in relazione alla quale l'attrice si è limitata ad indicare i valori medesimi e non anche quello delle obbligazioni corrispettive (sotto tale profilo, quindi, la domanda risulta generica), merita evidenziare che, prendendo a rife rimento il CCNL colf e badanti 2013, la prestazione in esame può essere ricondotta all'inquadramento di cui all'art. 10 livello B super (“Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (bambini e anziani) autosufficienti, ivi comprese, se richieste le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”), per il quale era prevista una retribuzione di euro 827,44 mensile, con rivalutazione annuale istat, scatti di anzianità biennali del 4%, vitto, tredicesima e Tfr, oltre eventuale straordinario e, ovviamente, contributi previdenziali.
In buona sostanza, soltanto l'importo della retribuzione annuale, al netto di tutte le ulteriori voci, è pari a 9.929,28 (827,44 x12).
Per quel che riguar da, invece, il valore dei diritti immobiliari ceduti, in primo luogo deve osservarsi che la stima prodotta è stata effettuata in valori attuali ed è relativa alla intera proprietà degli immobili e non alle quote cedute.
Ebbene, anche volendo recepire il va lore indicato da parte attrice di complessivi euro
218.700,00, si rileva che il valore proporzionale delle quote cedute è pari ad euro 98.900,00, che, devalutato alla data del contratto, è pari ad euro 81.332,24.
3 Pertanto, considerato il verosimile costo a nnuale della prestazione di assistenza per come sopra indicato, si può indicare in circa 5 anni il periodo necessario di pareggio con il valore immobiliare ceduto.
Di conseguenza, tenuto conto che nata il [...], aveva età pari ad Persona_2 anni 84 al momento della stipula del contratto, e che, secondo quanto dedotto da parte convenuta e non contestato da parte attrice, alla data di conclusione del contratto non aveva particolari problemi di salute, per cui non era inverosimile una speranza d i vita di 5 anni, nonché della natura aleatoria del contratto, si può certamente escludere che vi sia una macroscopica sproporzione tra il valore degli immobili ceduti e quello delle obbligazioni assunte dalla sorella e dai nipoti della de cuius.
In definitiva, oltre all'insussistenza di cause di nullità deve anche escludersi che il contratto impugnato dissimulasse una donazione.
2.3. Tale conclusione, chiaramente, determina il rigetto della domanda di lesione di legittima, in quanto un contratto a prestazioni corrispettive non può determinare un simile effetto, nonché la richiesta di divisione del patrimonio della inclusivo dei beni oggetto del Per_2 contratto in esame.
3. Passando, poi, alla domanda di divisione del patrimonio ulteriore della merita CP_5 evidenziare, con riferimento al conto corrente, che non è stato neppure prodotto un estratto conto alla data del decesso (il prospetto depositato da parte attrice è del tutto apocrifo e pare redatto dalla stessa parte non essendo individuabile la provenienza, mentre le parti convenute hanno depositato un saldo al 31 dicembre 2023, vale a dire oltre 4 anni e mezzo dopo la morte della , senza alcuna annotazione delle operazioni effettuate nel periodo precedente). Per_2
Di conseguenza, vi è assoluta incertezza sull'importo residuo alla data di apertura della successione, che sarebbe da dividere, e sull'andamento del conto in epoca successiva.
Inoltre, non è nota neppure la data di apertura del conto, necessaria per valutare se sullo stesso siano confluite anche somme di pertinenza del marito della (a dire il vero non è Per_2 noto neppure se i due fossero coniugati in regime di comunione legale, il che assume rilievo sia ai fini del rigetto della presente domanda sia per quanto si dirà in seguito) .
3.1. Del tutto generica e priva di prova è la domanda relativa agli ori di famiglia e ai servizi di piatti e di bicchieri, genericamente descritti e per i quali non è fornita alcuna dimostrazione di appartenenza alla de cuius, necessaria anche in conside razione del fatto che gli eredi di hanno chiesto di escludere i beni mobili di loro proprietà presenti Persona_4 nell'abitazione (anche questi non descritti compiutamente).
3.2. Per quel che riguarda, la soffitta dell'immobile di via Galeno, poi, i n primo luogo non è chiaro se la stessa sia ricondotta da parte attrice al patrimonio di o a quello di Persona_2
o ad entrambi. Persona_5
In ogni caso, il bene non è neppure identificato catastalmente e, dalle allegazioni attoree, lo stesso sarebbe in ditta (cioè nella proprietà) della cooperativa costruttrice, di cui non è indicata neppure la denominazione.
4 Non è quindi, chiara la ragione per la quale si dovrebbe procedere alla divisione di un bene risultante di titolarità di un terzo e non meglio identificato soggetto, in assenza, peraltro, di qualsiasi allegazione e prova sulle modalità di acquisizione al patrimonio ereditario.
3.3. In definitiva, la domanda di divisione dell'eredità di , va respinta. Persona_2
4. Da ultimo, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di divisione del patrimonio di
Persona_5
Al riguardo, si osserva che per la descrizione della massa ereditaria si rimanda semplicemente alle dichiarazioni di successione (originaria e integrativa), nelle quali alcuni beni sono di proprietà esclusiva e altri in comproprietà.
Non risulta prodotto alcun titolo di proprietà e neppure è stato dedotto se il de cuius fosse in regime di comunione legale dei beni con la moglie e se tali beni fossero in comunione, quando gli stessi si sono sposati e quando tali beni sono stati acquisiti.
Tutto ciò rende del tutto inammissibile la domanda di divisione, essendo onere delle parti, quanto meno fornire degli indizi sulla esatta consistenza del patrimonio da dividere, non potendo rimettere tutto ad una onnicomprensiva ctu, con la quale si cerchi finanche di individuare i beni che compongono le singole masse ereditarie.
Sul punto, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità “in linea teorica deve riconoscersi che, nella divisione giudiziale, i condividenti debbono fornire la prova della comproprietà; tuttavia non è loro carico, neanche in caso di contestazioni, quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento della proprietà, poichè non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. n.
1309/1966). Con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell'oggetto d el diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (Cass. n. 20645/2005). Si spiega così la regola che divisione non integra titolo astratt amente idoneo all'acquisto della proprietà per gli effetti previsti dall'art. 1159 c.c. (Cass. n. 1976/1983). E si spiega inoltre il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, che "l'onere della cosiddetta probatio diabolica, facente capo al rivendicante, consiste nella dimostrazione che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario, ovvero che e a lui pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti aventi origine da chi lo abbia acquistato a titolo originario. Ai fini della prova della proprietà non può essere sufficiente un atto di divisione, che, per il suo carattere dichiarativo e non costitutivo di diritti, non ha di per sè solo forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprietà attribuito ai c ondividenti, occorrendo dimostrare il titolo di acquisto della comunione, in base al quale il bene e stato attribuito in sede di divisione" (Cass. n. 1930/1966; n. 1511/1979; n. 3724/1987)” (Cass. civ., sez. VI, 28 maggio
2020, n. 10067).
In buona sostanza, se è certamente vero che l'orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito sulla necessità di fornire prova rigorosa della situazione dei beni nel ventennio antecedente all'apertura della successione deve ritenersi superato, cionondimeno è necessario
5 quanto meno che venga prodotto il titolo di proprietà di acquisto dei beni poi caduti in comunione e che, comunque, le parti descrivano compiutamente la consistenza dell'asse ereditario.
Nel caso di specie, quindi, in cui non è stato dedotto e prodotto al cun titolo di proprietà
(soltanto per alcuni dei beni, segnatamente quelli in comproprietà, nella dichiarazione di successione, non costituente come noto titolo di acquisto, è indicato un titolo del 1984, per un altro una nota di possesso per oltre 20 anni ), non è stato dedotto se i due de cuius fossero coniugati in regime di comunione legale, né quando è stato celebrato il matrimonio, non può ritenersi sussistente alcun indizio utile al fine di ricostruire con esattezza la massa ereditaria, neppure facendo ricorso al principio di non contestazione, valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che per operare presuppone l'allegazione specifica dei fatti e non anche una allegazione del tutto generica, né è possibile delegare il tutto ad una ctu di natura chiaramente esplorativa e finalizzata a rimediare alle lacune delle parti.
5. Il rigetto della domanda di divisione dell'eredità di e l'inammissibilità di Persona_2 quella dell'eredità di giustificano la compensazione delle spese di lite. Persona_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree relative al contratto di vitalizio assistenziale concluso da
Persona_2
2) Rigetta la domanda di divisione dell'eredità di Persona_2
3) Dichiara inammissibile la domanda di divisione dell'eredità di Persona_5
4) Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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