TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 107/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 107/2024R.G. Cont. matrimonio”. promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Settimo Torinese (TO), Via Italia n. 64 presso lo studio dell'Avv.
Noemi Roccasalva che la rappresenta e difende come da procura in atti,
e nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
residente in Rodallo Frazione Caluso (TO), elettivamente domiciliato in Settimo
Torinese (TO), Via Torino n. 16 presso lo studio dell'Avv. Arianna Scavone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- Conclusioni congiunte
DICHIARARE
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di
rito nei registri dello Stato civile del Comune di Settimo Torinese.
2. Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale ubicata nel Comune di Settimo
Torinese (TO), Via Montesilvano n. 5, unitamente ai mobili ed agli arredi, a favore della
sig.ra . Parte_1
3. Confermare la residenza abituale delle figlie presso la casa ex coniugale con la madre.
4. Confermare a carico del sig. ed in favore della sig.ra il contributo Pt_2 Pt_1
al mantenimento della sola figlia secondogenita economicamente non Per_1
autosufficiente, nella misura pari a € 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di
ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Ivrea sulle spese per i figli, mentre
per la primogenita le parti concordano che il contributo al mantenimento pari Per_2
a € 100,00 debba intendersi revocato a far data dal mese di giugno 2024.
5. Confermare che per le spese straordinarie le parti seguiteranno ad aderire a quanto
disposto dal Protocollo sulle spese per i figli del Tribunale di Ivrea.
6. Confermare che le parti provvederanno a mesi alterni all'accudimento ed alla cura
del cane e dei due gatti affidati alla sig.ra e nella misura del 50% Per_3 Pt_1
ciascuno per le spese veterinarie.
7. Dichiarare le spese del solo procedimento di divorzio interamente a carico del sig.
.” Parte_2
Pag. 2 di 6 Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 15.01.2024
e adivano l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
premettendo che:
- contraevano matrimonio con rito concordatario, in Settimo Torinese (TO), in data 30.08.1997, annotato nei Registri dello Stato civile di detto Comune al n.
118, parte II, serie A anno 1997;
- dalla loro unione nascevano due figlie: , a Torino il 25.01.2000 e Per_2
a Torino il 17.07.2004 (quest'ultima ancora economicamente non Per_1
autosufficiente);
- a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissapori, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, ed ex art. 473
bis.49 c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione -
all'udienza del 12 marzo 2025 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 19.06.24), il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita,
Pag. 3 di 6 possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473
bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 04.06.24 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 751/2024, passata in giudicato il 21.01.25 (come da attestazione della cancelleria in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per il mantenimento della prole maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
Pag. 4 di 6 Le spese di procedura relative alla separazione vanno compensate tra le parti, mentre quelle relative al solo “divorzio” vanno poste interamente a carco delle parti, come richiesto dalle stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 19.06.2024), così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Settimo Torinese, in Parte_1 Parte_2
data 30.08.1997, atto registrato il 02.09.1997 nel Registro degli atti dello stato civile del Comune di Settimo Torinese al n. 118, P. 2, serie A, anno 1997,
ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
2) dispone che il padre versi in favore della madre il contributo al mantenimento della sola figlia secondogenita economicamente non Per_1
autosufficiente, nella misura pari a € 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5
di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Ivrea sulle spese per i figli, mentre per la primogenita (economicamente autosufficiente Per_2
come dichiarato dalle parti) dispone la revoca del contributo al mantenimento pari a € 100,00 a far data dal mese di giugno 2024; entrambe le figlie con residenza abituale presso la casa ex coniugale con la madre;
Pag. 5 di 6 3) dispone l'assegnazione della ex casa coniugale ubicata nel Comune di
Settimo Torinese (TO), Via Montesilvano n. 5, unitamente ai mobili ed agli arredi, a favore di;
Parte_1
5) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che provvederanno a mesi alterni all'accudimento ed alla cura del cane e dei due gatti affidati a Per_3
e nella misura del 50% ciascuno per le spese veterinarie;
Parte_1
11) compensa le spese relative alla separazione tra le parti e pone le spese per il
“divorzio” interamente a carico del sig. Pt_2
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 7 maggio
2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e
dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 107/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 107/2024R.G. Cont. matrimonio”. promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Settimo Torinese (TO), Via Italia n. 64 presso lo studio dell'Avv.
Noemi Roccasalva che la rappresenta e difende come da procura in atti,
e nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
residente in Rodallo Frazione Caluso (TO), elettivamente domiciliato in Settimo
Torinese (TO), Via Torino n. 16 presso lo studio dell'Avv. Arianna Scavone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- Conclusioni congiunte
DICHIARARE
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di
rito nei registri dello Stato civile del Comune di Settimo Torinese.
2. Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale ubicata nel Comune di Settimo
Torinese (TO), Via Montesilvano n. 5, unitamente ai mobili ed agli arredi, a favore della
sig.ra . Parte_1
3. Confermare la residenza abituale delle figlie presso la casa ex coniugale con la madre.
4. Confermare a carico del sig. ed in favore della sig.ra il contributo Pt_2 Pt_1
al mantenimento della sola figlia secondogenita economicamente non Per_1
autosufficiente, nella misura pari a € 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di
ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Ivrea sulle spese per i figli, mentre
per la primogenita le parti concordano che il contributo al mantenimento pari Per_2
a € 100,00 debba intendersi revocato a far data dal mese di giugno 2024.
5. Confermare che per le spese straordinarie le parti seguiteranno ad aderire a quanto
disposto dal Protocollo sulle spese per i figli del Tribunale di Ivrea.
6. Confermare che le parti provvederanno a mesi alterni all'accudimento ed alla cura
del cane e dei due gatti affidati alla sig.ra e nella misura del 50% Per_3 Pt_1
ciascuno per le spese veterinarie.
7. Dichiarare le spese del solo procedimento di divorzio interamente a carico del sig.
.” Parte_2
Pag. 2 di 6 Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 15.01.2024
e adivano l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
premettendo che:
- contraevano matrimonio con rito concordatario, in Settimo Torinese (TO), in data 30.08.1997, annotato nei Registri dello Stato civile di detto Comune al n.
118, parte II, serie A anno 1997;
- dalla loro unione nascevano due figlie: , a Torino il 25.01.2000 e Per_2
a Torino il 17.07.2004 (quest'ultima ancora economicamente non Per_1
autosufficiente);
- a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissapori, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, ed ex art. 473
bis.49 c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione -
all'udienza del 12 marzo 2025 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 19.06.24), il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita,
Pag. 3 di 6 possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473
bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 04.06.24 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 751/2024, passata in giudicato il 21.01.25 (come da attestazione della cancelleria in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per il mantenimento della prole maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
Pag. 4 di 6 Le spese di procedura relative alla separazione vanno compensate tra le parti, mentre quelle relative al solo “divorzio” vanno poste interamente a carco delle parti, come richiesto dalle stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 19.06.2024), così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Settimo Torinese, in Parte_1 Parte_2
data 30.08.1997, atto registrato il 02.09.1997 nel Registro degli atti dello stato civile del Comune di Settimo Torinese al n. 118, P. 2, serie A, anno 1997,
ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
2) dispone che il padre versi in favore della madre il contributo al mantenimento della sola figlia secondogenita economicamente non Per_1
autosufficiente, nella misura pari a € 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5
di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Ivrea sulle spese per i figli, mentre per la primogenita (economicamente autosufficiente Per_2
come dichiarato dalle parti) dispone la revoca del contributo al mantenimento pari a € 100,00 a far data dal mese di giugno 2024; entrambe le figlie con residenza abituale presso la casa ex coniugale con la madre;
Pag. 5 di 6 3) dispone l'assegnazione della ex casa coniugale ubicata nel Comune di
Settimo Torinese (TO), Via Montesilvano n. 5, unitamente ai mobili ed agli arredi, a favore di;
Parte_1
5) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che provvederanno a mesi alterni all'accudimento ed alla cura del cane e dei due gatti affidati a Per_3
e nella misura del 50% ciascuno per le spese veterinarie;
Parte_1
11) compensa le spese relative alla separazione tra le parti e pone le spese per il
“divorzio” interamente a carico del sig. Pt_2
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 7 maggio
2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e
dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 6 di 6