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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa ex art. 445 bis co. 5 c.p.c. Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 445 bis co. V c.p.c.; visti gli atti della procedura 686 2024 introdotta da Parte_1
[...] rilevato che il C.T.U. nominato ha depositato la propria relazione;
rilevato che le parti, nel termine perentorio stabilito ai sensi dell'art. 445 bis co.
IV c.p.c., non hanno depositato in cancelleria alcun atto di contestazione delle conclusioni del C.T.U. così come risulta dalla attestazione rilasciata dalla cancelleria competente in data;
vista la C.T.U. depositata e le conclusioni assunte dal Consulente a favore del ricorrente;
considerato che
il riconoscimento dell'invalidità richiesta viene fatto decorrere dal 18.1.2025 e quindi successivamente al deposito del ricorso, ricorrono i giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del procedimento e di porre a carico dell'Istituto le spese del CTU liquidate in dispositivo
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U (soggetto “invalido ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età: grave 100%”.far data dal 18.01.2025 soggetto portatore di handicap con la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.)
COMPENSA tra le parti le spese del procedimento.
CONDANNA l' alla rifusione delle spese di CTU, liquidate in € 500,00 oltre IVA CP_1 in favore del CTU nominato.
Si comunichi.
Vercelli, 06/04/2025
IL GIUDICE
Patrizia Baici
Decreto di omologa ex art. 445 bis co. 5 c.p.c. Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 445 bis co. V c.p.c.; visti gli atti della procedura 686 2024 introdotta da Parte_1
[...] rilevato che il C.T.U. nominato ha depositato la propria relazione;
rilevato che le parti, nel termine perentorio stabilito ai sensi dell'art. 445 bis co.
IV c.p.c., non hanno depositato in cancelleria alcun atto di contestazione delle conclusioni del C.T.U. così come risulta dalla attestazione rilasciata dalla cancelleria competente in data;
vista la C.T.U. depositata e le conclusioni assunte dal Consulente a favore del ricorrente;
considerato che
il riconoscimento dell'invalidità richiesta viene fatto decorrere dal 18.1.2025 e quindi successivamente al deposito del ricorso, ricorrono i giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del procedimento e di porre a carico dell'Istituto le spese del CTU liquidate in dispositivo
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U (soggetto “invalido ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età: grave 100%”.far data dal 18.01.2025 soggetto portatore di handicap con la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.)
COMPENSA tra le parti le spese del procedimento.
CONDANNA l' alla rifusione delle spese di CTU, liquidate in € 500,00 oltre IVA CP_1 in favore del CTU nominato.
Si comunichi.
Vercelli, 06/04/2025
IL GIUDICE
Patrizia Baici