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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6169 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4294/2024
T R A
(già Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, alla Via A. Diaz n. 11; Appellante
E
, nato ad [...] l'[...], residente in Frigento (AV), Controparte_1 al Vico 1° Roma n. 2, elettivamente domiciliato in Montella (AV), alla via Verteglia n. 10, presso lo studio dell'avv. Rocco Bruno che lo rappresenta e difende;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avellino, sez. prima civile, in data 6.8.2021, CP_1 Con
aveva proposto impugnazione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 173 emessa dall'
[...] di in data 21.7.2021, prot. n. 19913 del 23.7.2021, notificata in data 29 luglio 2021, con Pt_1 la quale il , “visto il rapporto n. 77/2018 redatto in data 23.1.2018 ai Parte_3 sensi dell'art. 17 della L. 689/81 dall' che ha accertato che Controparte_3 il signor qualità di amministratore unico della , con sede Parte_4 Controparte_4 legale in Lioni (AV),…ha violato le disposizioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00003/2016-026-01 del 24.1.2017 …; ritenuto che sussistono elementi probatori sufficienti per procedere in ordine alla contestazione delle violazioni come di seguito riportate, descritte e quantificate delle quali si è reso responsabile il sig. ”, gli Parte_5
1 aveva ordinato di pagare, entro 30 giorni, la somma di euro 104.477,35, di cui euro 47,80 per spese di notifica.
Segnatamente, veniva contestato al : CP_1
1)impiego della lavoratrice con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo CP_5 indeterminato dal 27.10.2014 al 31.3.2015 per complessive 43 giornate lavorative in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Sanzione applicata € 4.046,25;
2)impiego dei lavoratori indicati (n. 22) per le giornate indicate in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Sanzione applicata € 76.133,20;
3)omessa consegna per i lavoratori indicati (n. 27), all'atto dell'assunzione, di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto o del contratto di lavoro. Sanzione applicata € 14.850,00;
4)omesso invio, per i lavoratori indicati (n. 27), al Centro per l'Impiego, della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Sanzione applicata € 4.950,00;
5)omessa registrazione, nel libro unico del lavoro, dei dati relativi alla lavoratrice CP_5 per i periodi 1.12.2014/31.12.2014 e 1.3.2015/31.3.2015. Sanzione applicata € 300,00;
6)omessa registrazione dei lavoratori indicati (n. 22) nel LUL per i periodi rispettivamente indicati a fianco di ciascuno di essi…sanzione applicata € 2.500;
7)mancata concessione ai lavoratori indicati (n. 27) assunti con contratto a tempo indeterminato dei giorni di ferie contrattualmente previsti ed omessa monetizzazione degli stessi alla cessazione dei rapporti oggetto di riqualificazione. Sanzione applicata € 1.650,00.
Il ricorrente a supporto della opposizione aveva dedotto la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione emessa in violazione del termine di cui Con all'art. 14 della legge n. 689/81, atteso che il presunto illecito era stato accertato dall' di in sede di primo accesso eseguito in data 26.3.2015, mentre il verbale di contestazione Pt_1 era stato notificato dopo ben due anni (il 6.2.2017) in contrasto con le esigenze di certezza, celerità e trasparenza cui deve ispirarsi la condotta della p.a.. Aveva poi lamentato: il difetto di motivazione del verbale unico del 24.1.2017, non essendo stati indicati gli esisti dettagliati dell'accertamento con specificazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati né del ragionamento logico-giuridico alla base del provvedimento sanzionatorio;
l'insussistenza dei fatti contestati, il difetto di prova, l'infondatezza della ordinanza ingiunzione e del verbale di accertamento presupposto.
Si era costituita l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto della opposizione, assumendo il rispetto del termine dell'art. 14 L. 689/1981 per l'esercizio del potere sanzionatorio e l'esistenza degli illeciti contestati.
Con la sentenza n. 1546/2024 pubblicata il 4.9.2024, il giudice adito aveva accolto il ricorso e annullato l'ordinanza ingiunzione, ritenendo fondato il primo motivo di opposizione proposto poiché il verbale di contestazione n. AV00003/2016-026-01 del 24.1.2017, al quale era poi seguita l'ordinanza-ingiunzione, non era stato notificato nel termine di gg. 90 previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
Con Il Tribunale aveva osservato che, dopo il primo accesso del 26.3.2015, l' in data 22 aprile 2015 aveva richiesto ulteriore documentazione, la cui consegna veniva eseguita il giorno 20 maggio 2015. Il medesimo giorno era stato assegnato al ricorrente termine fino al 9 giugno 2015 Con per la produzione di altra documentazione. L' non aveva concluso il procedimento dopo lo spirare del termine suddetto e, con pec del 23.11.2015, già oltre il termine di gg. 90, aveva 2 comunicato di aver rilevato delle “irregolarità” nella documentazione acquisita, invitando l'opponente a produrre eventuale “documentazione giustificativa…entro e non oltre il 30 novembre 2015”. Nemmeno dopo il decorso di tale termine e degli ulteriori 90 giorni previsti Con dalla legge, l' aveva definito il procedimento notificando il verbale conclusivo. Con Successivamente, in data 14 settembre 2016, l' nel corso di ulteriore verbale interlocutorio, aveva comunicato che non era stata ancora acquisita parte della documentazione, assegnando al ricorrente un nuovo termine per provvedere fino al 30 settembre 2016. Il Tribunale aveva evidenziato che detto verbale del 14.9.2016 era stato emesso oltre il termine dei 90 giorni dallo spirare del termine precedentemente concesso per il deposito di documentazione (30.11.2015); che, pur essendo stato concesso il nuovo termine del 30 settembre 2016, l'accertamento comunque non era stato definito nel termine di legge dei 90 giorni successivi;
che il termine di gg. 90 non era stato rispettato nemmeno considerando quale termine definitivo quello del 18 ottobre 2016, data in cui la aveva trasmesso quanto richiesto dall'ufficio, atteso che il CP_4 verbale unico di accertamento del 24.1.2017 era stato notificato solo in data 6.2.2017.
Il primo giudice non aveva, invece, condiviso la tesi di parte resistente secondo cui il termine ex art. 14 in esame per la notifica del verbale di contestazione doveva farsi decorrere dal 16.12.2016, data in cui era stata sentita la dipendente . Persona_1
Con AV detta statuizione ha proposto gravame l' in data 4.10.2024, obiettando il rispetto da parte dell'ispettorato della normativa di cui alla legge n. 689/1981. L'appellante ha osservato che il termine di 30 giorni non decorre più dai tanti singoli verbali ovvero atti provvedimentali, ma dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comparando anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per analizzare, elaborare e verificare tutti gli elementi raccolti nel corso dell'ispezione; che il dies a quo inizia a decorrere dal giorno in cui si sono acquisiti tutti i dati, gli elementi e i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione degli accertamenti da intendersi nella sua globalità; che alla corretta enunciazione nella sentenza dei principi giurisprudenziali in materia, aveva poi fatto seguito una errata applicazione degli stessi principi, con particolare riferimento all'individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di 90 giorni.
Invero, secondo la prospettazione dell'appellante amministrazione, nella vicenda in esame l'accertamento si era protratto nel tempo poiché, dopo la richiesta di intervento della dipendente e a seguito delle acquisizioni documentali e delle dichiarazioni dei soggetti Parte_6 coinvolti, gli accertatori avevano verificato che le posizioni irregolari riguardavano vari dipendenti e vari profili (contributivi, retributivi ed altro) per cui avevano dovuto svolgere una complessa attività di verifica. In particolare, si era reso necessario sentire i lavoratori anche dopo il verbale interlocutorio del 14.09.16, per cui nel mese di dicembre 2016 erano stati sentiti altri lavoratori e solo dal 16.12.16, data in cui era stata sentita la dipendente , era Persona_1 iniziato a decorrere il termine ex art 14 L. 689/81 per la notifica della contestazione, tempestivamente avvenuta in data 6.02.2017.
L'amministrazione ha poi rilevato che il termine di 90 giorni non è comunque applicabile nei casi in cui l'accertamento ispettivo risulti complesso, posto che in tali ipotesi, tra le quali può ricomprendersi il caso di specie, il termine di novanta giorni dall'accertamento inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta, o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità
o meno della fattispecie, l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione. Ha argomentato che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'Autorità amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi 3 soggettivi e oggettivi dell'infrazione medesima, ribadendo che nel caso de quo il momento da cui far decorrere il termine di 90 giorni andava individuato nel giorno in cui era stata ascoltata la dipendente essendosi così concluso il complesso accertamento ispettivo Persona_1 condotto dagli ispettori del lavoro. Così individuato il dies a quo, la notifica del Verbale Unico di accertamento era stata eseguita abbondantemente nei termini prescritti dalla norma. Ha sottolineato la circostanza che lo stesso giudice di primo grado, nel compensare le spese di giudizio, aveva testualmente evidenziato “l'estrema complessità dell'accertamento”,
Con L' ha quindi chiesto di “riformare la sentenza di primo grado e rigettare l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando l'opposta ordinanza ingiunzione. Con vittoria delle spese del doppio grado”.
Ricostituito il contraddittorio, il ha resistito al gravame chiedendone la reiezione, CP_1 aderendo alle argomentazioni enunciate nella sentenza gravata e ribadendo gli assunti espressi nel precedente grado sia con riguardo all'inosservanza del termine di giorni 90 per la notifica del verbale unico di accertamento e alla estinzione del potere sanzionatorio sia in relazione al difetto di motivazione e prova e alla insussistenza degli illeciti contestati.
A seguito del decreto n. 20/2025 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata a questo Collegio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
L'art 14 L. n. 689/81 dispone, al secondo comma, che: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14, “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La norma fa decorrere il termine di 90 giorni indicato dall'accertamento del fatto e non dalla data della commissione dell'illecito.
La giurisprudenza ha puntualizzato che i limiti temporali entro i quali l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati alla fase procedimentale di accertamento dell'infrazione, non rilevando invece la data di commissione dell'illecito: mentre la commissione della violazione amministrativa rappresenta il dies a quo cui la legge collega il termine quinquennale di prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria, il successivo tempo dell'accertamento dell'illecito costituisce il momento a partire dal quale calcolare il termine per la comunicazione dell'addebito.
E' inoltre principio unanime della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12830 del 30.5.2006; Cass. n. 3043 del 6.2.2009; da ultimo Cass. n. 8687 del 3.5.2016; Cass. n. 21171 del 8.8.2019; 4 Cass. n. 27009 del 18.10.2024) che in tema di sanzioni amministrative, “qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della L. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il
“fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata”.
Nella nozione di accertamento amministrativo rientra, quindi, non solo l'acquisizione degli elementi di fatto, ma anche la valutazione dei dati acquisiti in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito. Il dies a quo per il computo dei novanta giorni non può coincidere con la mera notizia del fatto materiale bensì con l'epoca in cui l'agente accertatore acquisisce la piena conoscenza dell'illecito. Il termine per la contestazione all'interessato va inteso come comprensivo del tempo necessario per la valutazione dell'idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi.
Va altresì menzionato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. ord. n. 20977 del 26.7.2024; Cass. sent. n. 8326 del 4.4.2018; Cass. sent. n. 16642 dell'8.8.2005).
L'autorità amministrativa non è arbitra di fissare il termine iniziale della notifica della contravvenzione in modo del tutto svincolato dal tempo occorso per l'accertamento, che non può essere condizionato da ingiustificati ritardi. Compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento stesso, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso;
nell'effettuare questa verifica, tuttavia, il giudice non può sostituire le proprie valutazioni, in ordine alla opportunità di porre in essere singole attività di indagine ovvero di sentire questa o quella persona eventualmente informata dei fatti, a quelle dell'autorità amministrativa procedente, a meno di non rilevare la evidente superfluità di alcune indagini per essere manifestamente già accertati tempi, entità ed altre modalità delle violazioni.
In definitiva, hanno osservato i giudici di legittimità, “Il giudice dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione deve limitarsi, al fine di valutare il rispetto del termine di novanta giorni di cui al comma 2 del citato art. 14, a rilevare se vi sia stata una ingiustificata e protratta inerzia da parte della P.A. durante o dopo la raccolta dei dati di indagine relativi all'accertamento di uno o più illeciti” (così, in motivazione Cass. n. 16642/2005 cit.).
Con riferimento all'attività ispettiva de qua, dopo la richiesta di intervento della lavoratrice del 30.12.2014, la dichiarazione resa dalla stessa agli ispettori in data Parte_6 Con 19.3.2015 (all. 1 e 3 fasc. ) e il primo accesso del 26.3.2015 presso la sede operativa della nel corso del quale sono state acquisite n. 17 dichiarazioni dal personale trovato Controparte_4 Con intento al lavoro (all.
6-23 fasc. ), l' , con due successivi Parte_1
5 verbali del 22 aprile 2015 e del 20 maggio 2015, aveva dato atto di aver acquisito documenti consegnati dall'amministratore unico della , , e contestualmente di CP_4 Controparte_1 Con aver richiesto ulteriore documentazione (all. 24 e 25 fasc. ), trasmessa dalla società in data 9 giugno 2015. Nel “verbale di acquisizione documenti” del 9 giugno 2015 gli ispettori si erano espressamente riservati di richiedere altra documentazione che fosse stata ritenuta necessaria e/o Con utile alla prosecuzione della indagine (doc. 26 fasc. ).
Erano seguiti oltre cinque mesi di inerzia fino al 23.11.2015 quando con pec del medesimo giorno l'ITL, tenuto conto che dalla consultazione del Libro Unico del lavoro nel periodo oggetto di verifica erano emerse numerose giornate e/o ore giornaliere di assenza non ricondotte ad alcuna fattispecie prevista dal CCNL di settore, aveva chiesto alla società la produzione di “eventuale documentazione giustificativa delle stesse … entro e non oltre il 30 novembre 2015” avvisando che “In assenza di comunicazione entro la data suindicata, le assenze di cui sopra saranno considerate ingiustificate” (all. 27 fasc. ITL).
Era quindi iniziato un ulteriore periodo di silenzio di circa 10 mesi fino all'anno successivo, precisamente alla data del 14 settembre 2016 quando i verbalizzanti avevano rappresentato che, a seguito di esame della copiosa documentazione prodotta in sede di accesso e nelle successive verifiche, era risultata la necessità di acquisire ulteriore documentazione per la definizione della verifica ispettiva che si provvedeva a richiedere, assegnando alla parte un nuovo termine fino al Con 30 settembre 2016 (all. 28 fasc. ).
Con L' , a suffragio dei propri assunti, ha prodotto plurimi verbali di “acquisizione informazioni” con le dichiarazioni spontanee dei lavoratori della rese nel corso dei due anni di CP_4 indagine ispettiva, dal marzo 2015 a dicembre 2016. Precisamente, oltre alle n. 17 dichiarazioni acquisite in sede di primo accesso del 26.3.2015, erano state acquisite dichiarazioni: in data 26.5.2016 (lavoratori e ), in data 1.9.2016 (lavoratrici Per_2 Per_3 Per_4 Parte_7
e , in data 25.11.2016 ( e , in data
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7
30.11.2016 ( e ), in data 2.12.2016 ( e , in data 9.12.2016 Per_8 Per_9 Per_10 Per_11
( e e, da ultimo, in data 16.12.2016 Persona_12 Persona_13 Persona_14 Con ( e;
cfr. all. 29-45 fasc. ). Persona_15 Persona_1
Con l'acquisizione delle dichiarazioni del 16.12.2016, l'amministrazione aveva considerato concluso l'accertamento ed aveva così emesso il verbale di contestazione del 24.1.2017, notificato il successivo 6.2.2017.
L'appellante esclude la violazione del termine di 90 giorni ex art. 14 L. 689/81, individuando quale dies a quo l'ultimo atto istruttorio del 16.12.2016 relativo alla dichiarazione della lavoratrice rimarcando la necessità di ulteriore attività di indagine Persona_1 comunicata nel verbale interlocutorio del 14.9.2016 e contestando al primo giudice di non aver tenuto adeguatamente conto né della complessità della verifica ispettiva, né della natura e della funzione del verbale unico di accertamento di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la contestazione e notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza nel periodo oggetto di verifica al fine di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti.
Questi rilievi sono privi di pregio, inidonei a confutare la ricostruzione del Tribunale che ha ritenuto violato il termine in discorso per l'esercizio del potere sanzionatorio.
6 Come affermato dai giudici di legittimità, il giudice non può sindacare l'opportunità di compiere questa o quella attività ispettiva, di sentire questa o quella persona informata sui fatti;
non può surrogarsi alla p.a. nel valutare la convenienza di atti istruttori collegati ad altri, purché tra un atto istruttorio e l'altro non intercorra un apprezzabile intervallo temporale. Il giudice deve valutare la congruità del tempo impiegato per gli accertamenti in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso e, nel fare ciò, deve limitarsi a rilevare l'eventuale ingiustificata e protratta inerzia da parte della P.A. durante o dopo la raccolta dei dati di indagine relativi all'accertamento dell'illecito, senza poter entrare nel merito della convenienza o no dell'atto istruttorio.
Invero, nella fattispecie, la pluralità di posizioni irregolari e la copiosa documentazione alla base dell'accertamento ha dilatato i tempi di indagine, rendendo necessari plurimi e successivi atti istruttori. Tuttavia, si ritiene che ciò non possa giustificare due anni di accertamento (dal primo accesso di marzo 2015 alla notifica del verbale unico di febbraio 2017) né in particolare il lasso temporale intercorso tra il verbale di richiesta di documentazione di novembre 2015 e il nuovo verbale interlocutorio di settembre 2016.
Nel corso di detti 10 mesi (da novembre 2015 a settembre 2016), per un verso, l'amministrazione non aveva nuova documentazione da esaminare, essendo stati trasmessi dalla società gli ultimi documenti a giugno 2015 ed essendo rimasta inevasa la richiesta di documentazione di novembre 2015. Per l'altro, gli ispettori si erano limitati ad acquisire le dichiarazioni spontanee di due lavoratrici solo il 26.5.2016, quando era già decorso il termine di 90 giorni dalla data del 30.11.2015 entro cui la società avrebbe dovuto consegnare la documentazione richiesta con il verbale del 23.11.2015.
Si ritiene che le difficoltà del caso, legate alla mole della documentazione da esaminare e non al contenuto dell'indagine, privo di peculiari complessità, non fossero tali da giustificare i due anni di verifica, trattandosi di rapporti di lavoro in nero il cui accertamento era scaturito dal raffronto delle dichiarazioni spontanee dei lavoratori con la documentazione formale, ma soprattutto non risulta in alcun modo giustificato il periodo di assoluta inerzia dell'appellante, con assenza di qualsiasi attività valutativa e/o istruttoria, protrattosi per almeno 6 mesi, da novembre 2015 (ossia dalla richiesta di documentazione, rimasta inevasa) fino a maggio 2016 (quando sono state acquisite due nuove dichiarazioni di lavoratrici) e poi ancora fino a settembre 2016 (quando l'indagine è stata ripresa con il verbale del 14.9.2016 e poi conclusa il 16.12.2016).
Né l'ispettorato ha dedotto alcunché per spiegare questo lasso temporale di inattività, avendo l'amministrazione rimarcato la necessità di compiere ulteriore attività istruttoria a settembre 2016 fino a dicembre 2016, senza nulla argomentare in relazione al periodo intermedio precedente a settembre 2016.
Come osservato dall'appellato, pur essendo vero che il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti, comprendendo anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi raccolti, è altrettanto vero che lo stesso non può essere arbitrariamente dilatato dall'accertatore secondo le proprie esigenze, altrimenti si consentirebbe a quest'ultimo di operare un procedimento ispettivo sine die. Si finirebbe in tal modo, da un lato, per vanificare il senso della norma posta a tutela del contribuente;
dall'altro, per esporre quest'ultimo ad uno stato di incertezza ingiustificabile, in palese violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa.
7 Alla luce dei principi innanzi richiamati e degli atti che hanno scandito l'accertamento eseguito Con dall' di nei confronti della il tempo trascorso tra l'avvio Pt_1 Controparte_4 dell'ispezione (26.3.2015) e la notifica del verbale unico (6.2.2017) non può considerarsi conforme al criterio di ragionevolezza. In particolare, appare ingiustificata ed incongrua l'inattività della p.a. successiva al verbale di novembre 2015, momento dal quale si ritiene di far decorrere il termine di giorni 90 in esame, ampiamente maturato (a febbraio 2016) quando è stata ripresa l'attività di indagine a maggio e poi a settembre 2016.
Alla violazione dell'art. 14 della L. 689/81 consegue l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento connessa alle accertate violazioni e, pertanto, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Non sussiste, dunque, motivo alcuno per riformare la sentenza di primo grado e l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, della complessità bassa delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza, per l'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 4997,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R., n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della Con sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
8
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4294/2024
T R A
(già Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, alla Via A. Diaz n. 11; Appellante
E
, nato ad [...] l'[...], residente in Frigento (AV), Controparte_1 al Vico 1° Roma n. 2, elettivamente domiciliato in Montella (AV), alla via Verteglia n. 10, presso lo studio dell'avv. Rocco Bruno che lo rappresenta e difende;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avellino, sez. prima civile, in data 6.8.2021, CP_1 Con
aveva proposto impugnazione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 173 emessa dall'
[...] di in data 21.7.2021, prot. n. 19913 del 23.7.2021, notificata in data 29 luglio 2021, con Pt_1 la quale il , “visto il rapporto n. 77/2018 redatto in data 23.1.2018 ai Parte_3 sensi dell'art. 17 della L. 689/81 dall' che ha accertato che Controparte_3 il signor qualità di amministratore unico della , con sede Parte_4 Controparte_4 legale in Lioni (AV),…ha violato le disposizioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00003/2016-026-01 del 24.1.2017 …; ritenuto che sussistono elementi probatori sufficienti per procedere in ordine alla contestazione delle violazioni come di seguito riportate, descritte e quantificate delle quali si è reso responsabile il sig. ”, gli Parte_5
1 aveva ordinato di pagare, entro 30 giorni, la somma di euro 104.477,35, di cui euro 47,80 per spese di notifica.
Segnatamente, veniva contestato al : CP_1
1)impiego della lavoratrice con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo CP_5 indeterminato dal 27.10.2014 al 31.3.2015 per complessive 43 giornate lavorative in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Sanzione applicata € 4.046,25;
2)impiego dei lavoratori indicati (n. 22) per le giornate indicate in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Sanzione applicata € 76.133,20;
3)omessa consegna per i lavoratori indicati (n. 27), all'atto dell'assunzione, di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto o del contratto di lavoro. Sanzione applicata € 14.850,00;
4)omesso invio, per i lavoratori indicati (n. 27), al Centro per l'Impiego, della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Sanzione applicata € 4.950,00;
5)omessa registrazione, nel libro unico del lavoro, dei dati relativi alla lavoratrice CP_5 per i periodi 1.12.2014/31.12.2014 e 1.3.2015/31.3.2015. Sanzione applicata € 300,00;
6)omessa registrazione dei lavoratori indicati (n. 22) nel LUL per i periodi rispettivamente indicati a fianco di ciascuno di essi…sanzione applicata € 2.500;
7)mancata concessione ai lavoratori indicati (n. 27) assunti con contratto a tempo indeterminato dei giorni di ferie contrattualmente previsti ed omessa monetizzazione degli stessi alla cessazione dei rapporti oggetto di riqualificazione. Sanzione applicata € 1.650,00.
Il ricorrente a supporto della opposizione aveva dedotto la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione emessa in violazione del termine di cui Con all'art. 14 della legge n. 689/81, atteso che il presunto illecito era stato accertato dall' di in sede di primo accesso eseguito in data 26.3.2015, mentre il verbale di contestazione Pt_1 era stato notificato dopo ben due anni (il 6.2.2017) in contrasto con le esigenze di certezza, celerità e trasparenza cui deve ispirarsi la condotta della p.a.. Aveva poi lamentato: il difetto di motivazione del verbale unico del 24.1.2017, non essendo stati indicati gli esisti dettagliati dell'accertamento con specificazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati né del ragionamento logico-giuridico alla base del provvedimento sanzionatorio;
l'insussistenza dei fatti contestati, il difetto di prova, l'infondatezza della ordinanza ingiunzione e del verbale di accertamento presupposto.
Si era costituita l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto della opposizione, assumendo il rispetto del termine dell'art. 14 L. 689/1981 per l'esercizio del potere sanzionatorio e l'esistenza degli illeciti contestati.
Con la sentenza n. 1546/2024 pubblicata il 4.9.2024, il giudice adito aveva accolto il ricorso e annullato l'ordinanza ingiunzione, ritenendo fondato il primo motivo di opposizione proposto poiché il verbale di contestazione n. AV00003/2016-026-01 del 24.1.2017, al quale era poi seguita l'ordinanza-ingiunzione, non era stato notificato nel termine di gg. 90 previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
Con Il Tribunale aveva osservato che, dopo il primo accesso del 26.3.2015, l' in data 22 aprile 2015 aveva richiesto ulteriore documentazione, la cui consegna veniva eseguita il giorno 20 maggio 2015. Il medesimo giorno era stato assegnato al ricorrente termine fino al 9 giugno 2015 Con per la produzione di altra documentazione. L' non aveva concluso il procedimento dopo lo spirare del termine suddetto e, con pec del 23.11.2015, già oltre il termine di gg. 90, aveva 2 comunicato di aver rilevato delle “irregolarità” nella documentazione acquisita, invitando l'opponente a produrre eventuale “documentazione giustificativa…entro e non oltre il 30 novembre 2015”. Nemmeno dopo il decorso di tale termine e degli ulteriori 90 giorni previsti Con dalla legge, l' aveva definito il procedimento notificando il verbale conclusivo. Con Successivamente, in data 14 settembre 2016, l' nel corso di ulteriore verbale interlocutorio, aveva comunicato che non era stata ancora acquisita parte della documentazione, assegnando al ricorrente un nuovo termine per provvedere fino al 30 settembre 2016. Il Tribunale aveva evidenziato che detto verbale del 14.9.2016 era stato emesso oltre il termine dei 90 giorni dallo spirare del termine precedentemente concesso per il deposito di documentazione (30.11.2015); che, pur essendo stato concesso il nuovo termine del 30 settembre 2016, l'accertamento comunque non era stato definito nel termine di legge dei 90 giorni successivi;
che il termine di gg. 90 non era stato rispettato nemmeno considerando quale termine definitivo quello del 18 ottobre 2016, data in cui la aveva trasmesso quanto richiesto dall'ufficio, atteso che il CP_4 verbale unico di accertamento del 24.1.2017 era stato notificato solo in data 6.2.2017.
Il primo giudice non aveva, invece, condiviso la tesi di parte resistente secondo cui il termine ex art. 14 in esame per la notifica del verbale di contestazione doveva farsi decorrere dal 16.12.2016, data in cui era stata sentita la dipendente . Persona_1
Con AV detta statuizione ha proposto gravame l' in data 4.10.2024, obiettando il rispetto da parte dell'ispettorato della normativa di cui alla legge n. 689/1981. L'appellante ha osservato che il termine di 30 giorni non decorre più dai tanti singoli verbali ovvero atti provvedimentali, ma dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comparando anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per analizzare, elaborare e verificare tutti gli elementi raccolti nel corso dell'ispezione; che il dies a quo inizia a decorrere dal giorno in cui si sono acquisiti tutti i dati, gli elementi e i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione degli accertamenti da intendersi nella sua globalità; che alla corretta enunciazione nella sentenza dei principi giurisprudenziali in materia, aveva poi fatto seguito una errata applicazione degli stessi principi, con particolare riferimento all'individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di 90 giorni.
Invero, secondo la prospettazione dell'appellante amministrazione, nella vicenda in esame l'accertamento si era protratto nel tempo poiché, dopo la richiesta di intervento della dipendente e a seguito delle acquisizioni documentali e delle dichiarazioni dei soggetti Parte_6 coinvolti, gli accertatori avevano verificato che le posizioni irregolari riguardavano vari dipendenti e vari profili (contributivi, retributivi ed altro) per cui avevano dovuto svolgere una complessa attività di verifica. In particolare, si era reso necessario sentire i lavoratori anche dopo il verbale interlocutorio del 14.09.16, per cui nel mese di dicembre 2016 erano stati sentiti altri lavoratori e solo dal 16.12.16, data in cui era stata sentita la dipendente , era Persona_1 iniziato a decorrere il termine ex art 14 L. 689/81 per la notifica della contestazione, tempestivamente avvenuta in data 6.02.2017.
L'amministrazione ha poi rilevato che il termine di 90 giorni non è comunque applicabile nei casi in cui l'accertamento ispettivo risulti complesso, posto che in tali ipotesi, tra le quali può ricomprendersi il caso di specie, il termine di novanta giorni dall'accertamento inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta, o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità
o meno della fattispecie, l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione. Ha argomentato che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'Autorità amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi 3 soggettivi e oggettivi dell'infrazione medesima, ribadendo che nel caso de quo il momento da cui far decorrere il termine di 90 giorni andava individuato nel giorno in cui era stata ascoltata la dipendente essendosi così concluso il complesso accertamento ispettivo Persona_1 condotto dagli ispettori del lavoro. Così individuato il dies a quo, la notifica del Verbale Unico di accertamento era stata eseguita abbondantemente nei termini prescritti dalla norma. Ha sottolineato la circostanza che lo stesso giudice di primo grado, nel compensare le spese di giudizio, aveva testualmente evidenziato “l'estrema complessità dell'accertamento”,
Con L' ha quindi chiesto di “riformare la sentenza di primo grado e rigettare l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando l'opposta ordinanza ingiunzione. Con vittoria delle spese del doppio grado”.
Ricostituito il contraddittorio, il ha resistito al gravame chiedendone la reiezione, CP_1 aderendo alle argomentazioni enunciate nella sentenza gravata e ribadendo gli assunti espressi nel precedente grado sia con riguardo all'inosservanza del termine di giorni 90 per la notifica del verbale unico di accertamento e alla estinzione del potere sanzionatorio sia in relazione al difetto di motivazione e prova e alla insussistenza degli illeciti contestati.
A seguito del decreto n. 20/2025 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata a questo Collegio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
L'art 14 L. n. 689/81 dispone, al secondo comma, che: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14, “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La norma fa decorrere il termine di 90 giorni indicato dall'accertamento del fatto e non dalla data della commissione dell'illecito.
La giurisprudenza ha puntualizzato che i limiti temporali entro i quali l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati alla fase procedimentale di accertamento dell'infrazione, non rilevando invece la data di commissione dell'illecito: mentre la commissione della violazione amministrativa rappresenta il dies a quo cui la legge collega il termine quinquennale di prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria, il successivo tempo dell'accertamento dell'illecito costituisce il momento a partire dal quale calcolare il termine per la comunicazione dell'addebito.
E' inoltre principio unanime della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12830 del 30.5.2006; Cass. n. 3043 del 6.2.2009; da ultimo Cass. n. 8687 del 3.5.2016; Cass. n. 21171 del 8.8.2019; 4 Cass. n. 27009 del 18.10.2024) che in tema di sanzioni amministrative, “qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della L. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il
“fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata”.
Nella nozione di accertamento amministrativo rientra, quindi, non solo l'acquisizione degli elementi di fatto, ma anche la valutazione dei dati acquisiti in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito. Il dies a quo per il computo dei novanta giorni non può coincidere con la mera notizia del fatto materiale bensì con l'epoca in cui l'agente accertatore acquisisce la piena conoscenza dell'illecito. Il termine per la contestazione all'interessato va inteso come comprensivo del tempo necessario per la valutazione dell'idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi.
Va altresì menzionato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. ord. n. 20977 del 26.7.2024; Cass. sent. n. 8326 del 4.4.2018; Cass. sent. n. 16642 dell'8.8.2005).
L'autorità amministrativa non è arbitra di fissare il termine iniziale della notifica della contravvenzione in modo del tutto svincolato dal tempo occorso per l'accertamento, che non può essere condizionato da ingiustificati ritardi. Compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento stesso, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso;
nell'effettuare questa verifica, tuttavia, il giudice non può sostituire le proprie valutazioni, in ordine alla opportunità di porre in essere singole attività di indagine ovvero di sentire questa o quella persona eventualmente informata dei fatti, a quelle dell'autorità amministrativa procedente, a meno di non rilevare la evidente superfluità di alcune indagini per essere manifestamente già accertati tempi, entità ed altre modalità delle violazioni.
In definitiva, hanno osservato i giudici di legittimità, “Il giudice dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione deve limitarsi, al fine di valutare il rispetto del termine di novanta giorni di cui al comma 2 del citato art. 14, a rilevare se vi sia stata una ingiustificata e protratta inerzia da parte della P.A. durante o dopo la raccolta dei dati di indagine relativi all'accertamento di uno o più illeciti” (così, in motivazione Cass. n. 16642/2005 cit.).
Con riferimento all'attività ispettiva de qua, dopo la richiesta di intervento della lavoratrice del 30.12.2014, la dichiarazione resa dalla stessa agli ispettori in data Parte_6 Con 19.3.2015 (all. 1 e 3 fasc. ) e il primo accesso del 26.3.2015 presso la sede operativa della nel corso del quale sono state acquisite n. 17 dichiarazioni dal personale trovato Controparte_4 Con intento al lavoro (all.
6-23 fasc. ), l' , con due successivi Parte_1
5 verbali del 22 aprile 2015 e del 20 maggio 2015, aveva dato atto di aver acquisito documenti consegnati dall'amministratore unico della , , e contestualmente di CP_4 Controparte_1 Con aver richiesto ulteriore documentazione (all. 24 e 25 fasc. ), trasmessa dalla società in data 9 giugno 2015. Nel “verbale di acquisizione documenti” del 9 giugno 2015 gli ispettori si erano espressamente riservati di richiedere altra documentazione che fosse stata ritenuta necessaria e/o Con utile alla prosecuzione della indagine (doc. 26 fasc. ).
Erano seguiti oltre cinque mesi di inerzia fino al 23.11.2015 quando con pec del medesimo giorno l'ITL, tenuto conto che dalla consultazione del Libro Unico del lavoro nel periodo oggetto di verifica erano emerse numerose giornate e/o ore giornaliere di assenza non ricondotte ad alcuna fattispecie prevista dal CCNL di settore, aveva chiesto alla società la produzione di “eventuale documentazione giustificativa delle stesse … entro e non oltre il 30 novembre 2015” avvisando che “In assenza di comunicazione entro la data suindicata, le assenze di cui sopra saranno considerate ingiustificate” (all. 27 fasc. ITL).
Era quindi iniziato un ulteriore periodo di silenzio di circa 10 mesi fino all'anno successivo, precisamente alla data del 14 settembre 2016 quando i verbalizzanti avevano rappresentato che, a seguito di esame della copiosa documentazione prodotta in sede di accesso e nelle successive verifiche, era risultata la necessità di acquisire ulteriore documentazione per la definizione della verifica ispettiva che si provvedeva a richiedere, assegnando alla parte un nuovo termine fino al Con 30 settembre 2016 (all. 28 fasc. ).
Con L' , a suffragio dei propri assunti, ha prodotto plurimi verbali di “acquisizione informazioni” con le dichiarazioni spontanee dei lavoratori della rese nel corso dei due anni di CP_4 indagine ispettiva, dal marzo 2015 a dicembre 2016. Precisamente, oltre alle n. 17 dichiarazioni acquisite in sede di primo accesso del 26.3.2015, erano state acquisite dichiarazioni: in data 26.5.2016 (lavoratori e ), in data 1.9.2016 (lavoratrici Per_2 Per_3 Per_4 Parte_7
e , in data 25.11.2016 ( e , in data
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7
30.11.2016 ( e ), in data 2.12.2016 ( e , in data 9.12.2016 Per_8 Per_9 Per_10 Per_11
( e e, da ultimo, in data 16.12.2016 Persona_12 Persona_13 Persona_14 Con ( e;
cfr. all. 29-45 fasc. ). Persona_15 Persona_1
Con l'acquisizione delle dichiarazioni del 16.12.2016, l'amministrazione aveva considerato concluso l'accertamento ed aveva così emesso il verbale di contestazione del 24.1.2017, notificato il successivo 6.2.2017.
L'appellante esclude la violazione del termine di 90 giorni ex art. 14 L. 689/81, individuando quale dies a quo l'ultimo atto istruttorio del 16.12.2016 relativo alla dichiarazione della lavoratrice rimarcando la necessità di ulteriore attività di indagine Persona_1 comunicata nel verbale interlocutorio del 14.9.2016 e contestando al primo giudice di non aver tenuto adeguatamente conto né della complessità della verifica ispettiva, né della natura e della funzione del verbale unico di accertamento di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la contestazione e notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza nel periodo oggetto di verifica al fine di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti.
Questi rilievi sono privi di pregio, inidonei a confutare la ricostruzione del Tribunale che ha ritenuto violato il termine in discorso per l'esercizio del potere sanzionatorio.
6 Come affermato dai giudici di legittimità, il giudice non può sindacare l'opportunità di compiere questa o quella attività ispettiva, di sentire questa o quella persona informata sui fatti;
non può surrogarsi alla p.a. nel valutare la convenienza di atti istruttori collegati ad altri, purché tra un atto istruttorio e l'altro non intercorra un apprezzabile intervallo temporale. Il giudice deve valutare la congruità del tempo impiegato per gli accertamenti in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso e, nel fare ciò, deve limitarsi a rilevare l'eventuale ingiustificata e protratta inerzia da parte della P.A. durante o dopo la raccolta dei dati di indagine relativi all'accertamento dell'illecito, senza poter entrare nel merito della convenienza o no dell'atto istruttorio.
Invero, nella fattispecie, la pluralità di posizioni irregolari e la copiosa documentazione alla base dell'accertamento ha dilatato i tempi di indagine, rendendo necessari plurimi e successivi atti istruttori. Tuttavia, si ritiene che ciò non possa giustificare due anni di accertamento (dal primo accesso di marzo 2015 alla notifica del verbale unico di febbraio 2017) né in particolare il lasso temporale intercorso tra il verbale di richiesta di documentazione di novembre 2015 e il nuovo verbale interlocutorio di settembre 2016.
Nel corso di detti 10 mesi (da novembre 2015 a settembre 2016), per un verso, l'amministrazione non aveva nuova documentazione da esaminare, essendo stati trasmessi dalla società gli ultimi documenti a giugno 2015 ed essendo rimasta inevasa la richiesta di documentazione di novembre 2015. Per l'altro, gli ispettori si erano limitati ad acquisire le dichiarazioni spontanee di due lavoratrici solo il 26.5.2016, quando era già decorso il termine di 90 giorni dalla data del 30.11.2015 entro cui la società avrebbe dovuto consegnare la documentazione richiesta con il verbale del 23.11.2015.
Si ritiene che le difficoltà del caso, legate alla mole della documentazione da esaminare e non al contenuto dell'indagine, privo di peculiari complessità, non fossero tali da giustificare i due anni di verifica, trattandosi di rapporti di lavoro in nero il cui accertamento era scaturito dal raffronto delle dichiarazioni spontanee dei lavoratori con la documentazione formale, ma soprattutto non risulta in alcun modo giustificato il periodo di assoluta inerzia dell'appellante, con assenza di qualsiasi attività valutativa e/o istruttoria, protrattosi per almeno 6 mesi, da novembre 2015 (ossia dalla richiesta di documentazione, rimasta inevasa) fino a maggio 2016 (quando sono state acquisite due nuove dichiarazioni di lavoratrici) e poi ancora fino a settembre 2016 (quando l'indagine è stata ripresa con il verbale del 14.9.2016 e poi conclusa il 16.12.2016).
Né l'ispettorato ha dedotto alcunché per spiegare questo lasso temporale di inattività, avendo l'amministrazione rimarcato la necessità di compiere ulteriore attività istruttoria a settembre 2016 fino a dicembre 2016, senza nulla argomentare in relazione al periodo intermedio precedente a settembre 2016.
Come osservato dall'appellato, pur essendo vero che il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti, comprendendo anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi raccolti, è altrettanto vero che lo stesso non può essere arbitrariamente dilatato dall'accertatore secondo le proprie esigenze, altrimenti si consentirebbe a quest'ultimo di operare un procedimento ispettivo sine die. Si finirebbe in tal modo, da un lato, per vanificare il senso della norma posta a tutela del contribuente;
dall'altro, per esporre quest'ultimo ad uno stato di incertezza ingiustificabile, in palese violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa.
7 Alla luce dei principi innanzi richiamati e degli atti che hanno scandito l'accertamento eseguito Con dall' di nei confronti della il tempo trascorso tra l'avvio Pt_1 Controparte_4 dell'ispezione (26.3.2015) e la notifica del verbale unico (6.2.2017) non può considerarsi conforme al criterio di ragionevolezza. In particolare, appare ingiustificata ed incongrua l'inattività della p.a. successiva al verbale di novembre 2015, momento dal quale si ritiene di far decorrere il termine di giorni 90 in esame, ampiamente maturato (a febbraio 2016) quando è stata ripresa l'attività di indagine a maggio e poi a settembre 2016.
Alla violazione dell'art. 14 della L. 689/81 consegue l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento connessa alle accertate violazioni e, pertanto, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Non sussiste, dunque, motivo alcuno per riformare la sentenza di primo grado e l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, della complessità bassa delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza, per l'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 4997,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R., n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della Con sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
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