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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 25/11/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 344/2016 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal de- posito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice co- munica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazio- ne del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Francesco Persico, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 344/2016 r.g. avente ad oggetto: diritti reali- possesso- trascrizioni
1
TRA
PER: C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
C.F. , , C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
e , C.F. C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall' aw. C.F._4 Parte_5
(c.f. ) ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Ca- CodiceFiscale_5
samicciola Termealla via Castiglione n. 33, giusta procura in calce al pre- sente atto
OPPONENTI
E
C.F. residente in [...]Controparte_1 C.F._6
micciola Terme, alla Via Casa Mennella, n.26, e , C.F. CP_2
, residente in [...]
Mennella, 26, quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
NO TT C.F. , elettivamente domiciliati, C.F._8
presso il suo studio in Ischia, alla Via V. Marone, n.6, giusta mandato in calce.
OPPOSTI
, c.f.: residente in [...]Parte_6 C.F._9
ciola Terme, alla Via Casa Mennella, 26
CONTUMACE
BREVE PREMESSA IN FATTO
Si richiamano gli atti di parte ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato sigg. Parte_1 Pt_1
2
Francesco, e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_4
i sigg. e , esponendo che Parte_6 CP_1 CP_2 questi ultimi, con atto di precetto notificato in data 19 maggio 2016, aveva- no intimato l'esecuzione dell'ordinanza possessoria emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Feriale del 28 agosto 2006, recante l'ordine di reinte- gra di nel possesso dell'immobile sito in Lacco Ameno, via Persona_1
Fango n. 13.
Gli opponenti deducevano che l'immobile risultava, già da epoca antece- dente alla notificazione del precetto, sottoposto a sequestro giudiziario nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria introdotto da CP_3 con ricorso notificato il 6 dicembre 2005 dinanzi al Tribunale di Na-
[...] poli – Sezione distaccata di Ischia. In tale procedimento il Giudice, con de- creto del 30 ottobre 2006, aveva disposto il sequestro del bene e nominato custode lo stesso successivamente, con ordinanza del 10 Parte_1 dicembre 2006, il provvedimento veniva confermato e la custodia affidata al dott. immesso nel possesso del bene in data 14 gen- Persona_2 naio 2006.
Gli opponenti affermavano, pertanto, di non essere più – sin da tale data – né possessori né detentori dell'immobile, essendo ogni potere di gestione, disponibilità e conservazione attribuito al custode giudiziario;
ne facevano discendere il difetto di legittimazione passiva rispetto all'intimata reintegra e l'illegittimità del precetto.
Gli attori concludevano così il loro atto introduttivo: “a) dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti dei sig.ri Parte_1 [...]
, e;
b) dichiarare la ca- Parte_3 Parte_2 Parte_4 renza di legittimazione passiva nei confronti dei sig.ri ; Parte_7
Il tutto con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre rimborso spese ge- nerali, Iva e Cpa, nella misura stabilita come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario avv. . Parte_5
Si costituivano i sigg. e . , in- CP_1 CP_2 Parte_6 vece, anche se tempestivamente e regalmente citato rimaneva contumace. Gli opposti costituiti resistendo all'opposizione e sostenendo la perdurante efficacia dell'ordinanza possessoria del 28 agosto 2006. I medesimi assu- mevano che il giudizio divisorio e il sequestro giudiziario invocati dagli opponenti fossero atti nulli e inopponibili poiché promossi in violazione dell'art. 705 c.p.c., che vieta al convenuto nel giudizio possessorio di pro- porre azioni petitorie prima della definizione del possessorio o dell'esecuzione del provvedimento di reintegra.
Nel corso del presente giudizio interveniva la sentenza n. 10108 del 20 set- tembre 2016 del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, che de- finiva il giudizio di merito. Questa pronuncia dichiarava, nel proc. con RG 3
n. 365/2005, l'inammissibilità della domanda possessoria già proposta da (di cui , e sono Persona_1 Parte_6 CP_1 CP_2 eredi) facendo venir meno il titolo esecutivo azionato con il precetto.
Gli opposti, pertanto, concludevano “affinché il Giudice adito voglia riget- tare l'opposizione per i motivi avanti esposti;
in linea gradata dichiarare cessata la materia del contendere, anche per l'intervenuta sentenza n. 10108 del 20.9.2016; spese e compensi ristorati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In merito alla proposta opposizione si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il titolo esecutivo è cessato per effetto della sopravvenuta sentenza n. 10108/2016, sentenza di merito che ha travolto gli esiti del giudizio possessorio sulla base del quale è stato no- tificato il precetto in questa sede opposto. È opportuno valutare la fon- datezza della domanda proposta per la regolamentazione del regime delle spese. L'opposizione è fondata: gli opponenti non erano legittimati passivamente all'intimazione contenuta nel precetto.
1. L'atto introduttivo di questa causa, come già esposto nella breve premes- sa in fatto, è stato tempestivamente e ritualmente notificato nei confronti dei convenuti. non ha inteso costituirsi, ne consegue la ne- Parte_6 cessità in sede decisoria di dichiararne la contumacia.
2. Il precetto è stato intimato sulla base di un'ordinanza possessoria. Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza n. 10108 del 20.9.2016 del Tri- bunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia volta al definire nel merito la domanda avanzata in sede possessoria. La sentenza nr. 10108.2016, resa nel proc. con RG n. 365/2005 e già indicata, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, proposta in sede possessoria lì accolta, caducando quindi il provvedimento in base a cui era stato intimato il precetto. Tale pronuncia ha determinato, quindi, il venir meno del titolo esecutivo azionato con il precetto opposto, privando l'azione esecutiva del presupposto per la sua prosecuzione.
Alla luce di tale sopravvenienza le parti hanno rappresentato il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito dell'opposizione: tutte le parti hanno concluso chiedendo pronuncia dichiarativa volta ad affermare la cessazione della materia del contendere.
Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere: è stato caducato il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto.
4
3. È opportuno valutare la fondatezza della pretesa per la regolamentazione del regime delle spese. L'azione proposta dagli attori, qualificata dagli stes- si come opposizione agli atti esecutivi, deve essere ricondotta all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., in quanto diretta a contestare il diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione sulla base del titolo azionato con il precetto notificato il 19 maggio 2016.
Dalla prospettazione attorea emerge che l'immobile oggetto dell'intimazione di rilascio risultava già da epoca antecedente alla notifica- zione del precetto sottoposto a sequestro giudiziario nell'ambito del giudi- zio di divisione ereditaria introdotto da innanzi al Tribuna- Parte_1 le di Napoli – Sezione distaccata di Ischia. In tale giudizio il Giudice, con decreto del 30 ottobre 2006, disponeva il sequestro del bene e nominava custode lo stesso successivamente, con ordinanza del 10 Parte_1 dicembre 2006, il provvedimento veniva confermato e la custodia affidata al dott. immesso nel possesso del bene in data 14 gen- Persona_2 naio 2006.
Tali circostanze – non contestate sul piano documentale – comportano che, a decorrere dall'immissione nel possesso del custode giudiziario, l'immobile è stato sottratto alla disponibilità materiale e giuridica degli op- ponenti, con conseguente venir meno di ogni loro potere di fatto sul bene. Ne deriva che gli stessi non erano, al momento della notificazione del pre- cetto, né possessori né detentori dell'immobile: il possesso era stato attri- buito al custode giudiziario ai sensi dell'art. 608 c.p.c.
Da ciò consegue la carenza di legittimazione passiva degli opponenti ri- spetto all'intimazione esecutiva loro rivolta. Non può, infatti, procedersi all'esecuzione di un'ordinanza possessoria chiedendo la reintegra nei con- fronti di soggetti che non sono più nella materiale detenzione del medesimo bene, essendo lo stesso esso affidato alla custodia giudiziaria. Tale impos- sibilità materiale, derivante da un provvedimento del Giudice, integra un limite oggettivo alla possibilità di esecuzione personale dell'ordine di rein- tegra.
5. Le difese dei convenuti si fondano sulla nullità del giudizio divisorio e conseguentemente del sequestro giudiziario in seno al quale lo stesso era proposto per violazione dell'art. 705 c.p.c. Questa eccezione non è idonea a superare il rilievo già esposto ed è perciò da rigettare. La violazione del divieto di proporre azioni petitorie in pendenza di un giudizio possessorio non determina nullità automatica degli atti del processo petitorio, né, co- munque, incide sulla validità e sull'efficacia dei provvedimenti adottati dal Giudice, tra cui la misura del sequestro e la nomina del custode. Tali prov- vedimenti, infatti, nonostante i reclami proposti, non hanno intaccato la si- tuazione di fatto sottraendo il bene al custode giudiziario. E comunque
5
l'eccepita illegittimità è inconferente rispetto alla carenza della disponibili- tà del bene in capo agli opponenti, che del bene non avevano appunto la di- sponibilità materiale.
6. Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza di parte op- posta e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i criteri ed i valori medi per le cause di valore indeterminabile di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. 08.03.2018, n.37, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la pro- fessione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articola- zione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di suc- cessione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare ap- plicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa. Considerato il valore della domanda, così come indicato in citazione (rientrante nello scaglione del valore indetermi- nabile, la complessità media della controversia per il numero e la difficoltà delle questioni trattate), le spese di lite sono liquidate ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, considerate le caratteristiche, la natura ed il valore dell'affare. Rigetta la domanda volta a dichiarare la temerarietà della lite, atteso che il precetto opposto si fondava comunque su un titolo giudiziario, ancorché lo stesso sia stato successivamente caducato. La condanna alle spese va estesa anche alla parte rimasta contumace: “In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'a- ver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
, e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 nei confronti di e , così Parte_6 CP_1 CP_2 provvede:
1. DICHIARA la contumacia di , atteso che l'atto in- Parte_6 troduttivo del procedimento è stata correttamente e tempestivamente notifi- cato nei suoi confronti;
6
2. DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione al precetto notificato in data 19 maggio 2016;
3. ON , e ai sensi Parte_6 CP_1 CP_2 dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_8
, , e , che si li-
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 quidano in complessivi Euro 5.408, 00 (di cui 5.213. 00 per onorari ed eu- ro 195, 00 per spese) oltre spese generali al 15% (sui compensi), IVA e CPA come per legge, spese da liquidarsi in favore del difensore dichiarato- si antistatario.
Così deciso,
Napoli lì 25.11.2025
Il Giudice
(dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal de- posito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice co- munica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazio- ne del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Francesco Persico, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 344/2016 r.g. avente ad oggetto: diritti reali- possesso- trascrizioni
1
TRA
PER: C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
C.F. , , C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
e , C.F. C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall' aw. C.F._4 Parte_5
(c.f. ) ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Ca- CodiceFiscale_5
samicciola Termealla via Castiglione n. 33, giusta procura in calce al pre- sente atto
OPPONENTI
E
C.F. residente in [...]Controparte_1 C.F._6
micciola Terme, alla Via Casa Mennella, n.26, e , C.F. CP_2
, residente in [...]
Mennella, 26, quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
NO TT C.F. , elettivamente domiciliati, C.F._8
presso il suo studio in Ischia, alla Via V. Marone, n.6, giusta mandato in calce.
OPPOSTI
, c.f.: residente in [...]Parte_6 C.F._9
ciola Terme, alla Via Casa Mennella, 26
CONTUMACE
BREVE PREMESSA IN FATTO
Si richiamano gli atti di parte ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato sigg. Parte_1 Pt_1
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Francesco, e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_4
i sigg. e , esponendo che Parte_6 CP_1 CP_2 questi ultimi, con atto di precetto notificato in data 19 maggio 2016, aveva- no intimato l'esecuzione dell'ordinanza possessoria emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Feriale del 28 agosto 2006, recante l'ordine di reinte- gra di nel possesso dell'immobile sito in Lacco Ameno, via Persona_1
Fango n. 13.
Gli opponenti deducevano che l'immobile risultava, già da epoca antece- dente alla notificazione del precetto, sottoposto a sequestro giudiziario nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria introdotto da CP_3 con ricorso notificato il 6 dicembre 2005 dinanzi al Tribunale di Na-
[...] poli – Sezione distaccata di Ischia. In tale procedimento il Giudice, con de- creto del 30 ottobre 2006, aveva disposto il sequestro del bene e nominato custode lo stesso successivamente, con ordinanza del 10 Parte_1 dicembre 2006, il provvedimento veniva confermato e la custodia affidata al dott. immesso nel possesso del bene in data 14 gen- Persona_2 naio 2006.
Gli opponenti affermavano, pertanto, di non essere più – sin da tale data – né possessori né detentori dell'immobile, essendo ogni potere di gestione, disponibilità e conservazione attribuito al custode giudiziario;
ne facevano discendere il difetto di legittimazione passiva rispetto all'intimata reintegra e l'illegittimità del precetto.
Gli attori concludevano così il loro atto introduttivo: “a) dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti dei sig.ri Parte_1 [...]
, e;
b) dichiarare la ca- Parte_3 Parte_2 Parte_4 renza di legittimazione passiva nei confronti dei sig.ri ; Parte_7
Il tutto con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre rimborso spese ge- nerali, Iva e Cpa, nella misura stabilita come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario avv. . Parte_5
Si costituivano i sigg. e . , in- CP_1 CP_2 Parte_6 vece, anche se tempestivamente e regalmente citato rimaneva contumace. Gli opposti costituiti resistendo all'opposizione e sostenendo la perdurante efficacia dell'ordinanza possessoria del 28 agosto 2006. I medesimi assu- mevano che il giudizio divisorio e il sequestro giudiziario invocati dagli opponenti fossero atti nulli e inopponibili poiché promossi in violazione dell'art. 705 c.p.c., che vieta al convenuto nel giudizio possessorio di pro- porre azioni petitorie prima della definizione del possessorio o dell'esecuzione del provvedimento di reintegra.
Nel corso del presente giudizio interveniva la sentenza n. 10108 del 20 set- tembre 2016 del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, che de- finiva il giudizio di merito. Questa pronuncia dichiarava, nel proc. con RG 3
n. 365/2005, l'inammissibilità della domanda possessoria già proposta da (di cui , e sono Persona_1 Parte_6 CP_1 CP_2 eredi) facendo venir meno il titolo esecutivo azionato con il precetto.
Gli opposti, pertanto, concludevano “affinché il Giudice adito voglia riget- tare l'opposizione per i motivi avanti esposti;
in linea gradata dichiarare cessata la materia del contendere, anche per l'intervenuta sentenza n. 10108 del 20.9.2016; spese e compensi ristorati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In merito alla proposta opposizione si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il titolo esecutivo è cessato per effetto della sopravvenuta sentenza n. 10108/2016, sentenza di merito che ha travolto gli esiti del giudizio possessorio sulla base del quale è stato no- tificato il precetto in questa sede opposto. È opportuno valutare la fon- datezza della domanda proposta per la regolamentazione del regime delle spese. L'opposizione è fondata: gli opponenti non erano legittimati passivamente all'intimazione contenuta nel precetto.
1. L'atto introduttivo di questa causa, come già esposto nella breve premes- sa in fatto, è stato tempestivamente e ritualmente notificato nei confronti dei convenuti. non ha inteso costituirsi, ne consegue la ne- Parte_6 cessità in sede decisoria di dichiararne la contumacia.
2. Il precetto è stato intimato sulla base di un'ordinanza possessoria. Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza n. 10108 del 20.9.2016 del Tri- bunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia volta al definire nel merito la domanda avanzata in sede possessoria. La sentenza nr. 10108.2016, resa nel proc. con RG n. 365/2005 e già indicata, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, proposta in sede possessoria lì accolta, caducando quindi il provvedimento in base a cui era stato intimato il precetto. Tale pronuncia ha determinato, quindi, il venir meno del titolo esecutivo azionato con il precetto opposto, privando l'azione esecutiva del presupposto per la sua prosecuzione.
Alla luce di tale sopravvenienza le parti hanno rappresentato il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito dell'opposizione: tutte le parti hanno concluso chiedendo pronuncia dichiarativa volta ad affermare la cessazione della materia del contendere.
Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere: è stato caducato il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto.
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3. È opportuno valutare la fondatezza della pretesa per la regolamentazione del regime delle spese. L'azione proposta dagli attori, qualificata dagli stes- si come opposizione agli atti esecutivi, deve essere ricondotta all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., in quanto diretta a contestare il diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione sulla base del titolo azionato con il precetto notificato il 19 maggio 2016.
Dalla prospettazione attorea emerge che l'immobile oggetto dell'intimazione di rilascio risultava già da epoca antecedente alla notifica- zione del precetto sottoposto a sequestro giudiziario nell'ambito del giudi- zio di divisione ereditaria introdotto da innanzi al Tribuna- Parte_1 le di Napoli – Sezione distaccata di Ischia. In tale giudizio il Giudice, con decreto del 30 ottobre 2006, disponeva il sequestro del bene e nominava custode lo stesso successivamente, con ordinanza del 10 Parte_1 dicembre 2006, il provvedimento veniva confermato e la custodia affidata al dott. immesso nel possesso del bene in data 14 gen- Persona_2 naio 2006.
Tali circostanze – non contestate sul piano documentale – comportano che, a decorrere dall'immissione nel possesso del custode giudiziario, l'immobile è stato sottratto alla disponibilità materiale e giuridica degli op- ponenti, con conseguente venir meno di ogni loro potere di fatto sul bene. Ne deriva che gli stessi non erano, al momento della notificazione del pre- cetto, né possessori né detentori dell'immobile: il possesso era stato attri- buito al custode giudiziario ai sensi dell'art. 608 c.p.c.
Da ciò consegue la carenza di legittimazione passiva degli opponenti ri- spetto all'intimazione esecutiva loro rivolta. Non può, infatti, procedersi all'esecuzione di un'ordinanza possessoria chiedendo la reintegra nei con- fronti di soggetti che non sono più nella materiale detenzione del medesimo bene, essendo lo stesso esso affidato alla custodia giudiziaria. Tale impos- sibilità materiale, derivante da un provvedimento del Giudice, integra un limite oggettivo alla possibilità di esecuzione personale dell'ordine di rein- tegra.
5. Le difese dei convenuti si fondano sulla nullità del giudizio divisorio e conseguentemente del sequestro giudiziario in seno al quale lo stesso era proposto per violazione dell'art. 705 c.p.c. Questa eccezione non è idonea a superare il rilievo già esposto ed è perciò da rigettare. La violazione del divieto di proporre azioni petitorie in pendenza di un giudizio possessorio non determina nullità automatica degli atti del processo petitorio, né, co- munque, incide sulla validità e sull'efficacia dei provvedimenti adottati dal Giudice, tra cui la misura del sequestro e la nomina del custode. Tali prov- vedimenti, infatti, nonostante i reclami proposti, non hanno intaccato la si- tuazione di fatto sottraendo il bene al custode giudiziario. E comunque
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l'eccepita illegittimità è inconferente rispetto alla carenza della disponibili- tà del bene in capo agli opponenti, che del bene non avevano appunto la di- sponibilità materiale.
6. Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza di parte op- posta e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i criteri ed i valori medi per le cause di valore indeterminabile di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. 08.03.2018, n.37, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la pro- fessione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articola- zione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di suc- cessione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare ap- plicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa. Considerato il valore della domanda, così come indicato in citazione (rientrante nello scaglione del valore indetermi- nabile, la complessità media della controversia per il numero e la difficoltà delle questioni trattate), le spese di lite sono liquidate ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, considerate le caratteristiche, la natura ed il valore dell'affare. Rigetta la domanda volta a dichiarare la temerarietà della lite, atteso che il precetto opposto si fondava comunque su un titolo giudiziario, ancorché lo stesso sia stato successivamente caducato. La condanna alle spese va estesa anche alla parte rimasta contumace: “In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'a- ver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
, e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 nei confronti di e , così Parte_6 CP_1 CP_2 provvede:
1. DICHIARA la contumacia di , atteso che l'atto in- Parte_6 troduttivo del procedimento è stata correttamente e tempestivamente notifi- cato nei suoi confronti;
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2. DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione al precetto notificato in data 19 maggio 2016;
3. ON , e ai sensi Parte_6 CP_1 CP_2 dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_8
, , e , che si li-
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 quidano in complessivi Euro 5.408, 00 (di cui 5.213. 00 per onorari ed eu- ro 195, 00 per spese) oltre spese generali al 15% (sui compensi), IVA e CPA come per legge, spese da liquidarsi in favore del difensore dichiarato- si antistatario.
Così deciso,
Napoli lì 25.11.2025
Il Giudice
(dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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