Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2467/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
con l'assistenza e difesa Parte_11 Parte_12 dell'avv. CARDANOBILE FABIO;
- RICORRENTI -
e
con l'assistenza e AR difesa dell'avv. DI LANDRO MICHELE;
- RESISTENTE –
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La CP_2 Gatta;
- RESISTENTE –
a seguito di trattazione scritta, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno dedotto:
1) di essere stati assunti dall'azienda resistente a far data dal 01.01.2013, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualifica di addetto alle pulizie ed inquadramento nella Categoria A, livello A, del c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture associate all'AIOP, all'Aris e alla Fondazione di Don Carlo Gnocchi;
2) che a far tempo dal gennaio 2015, i lavoratori sono inquadrati nel livello A1 del ridetto c.c.n.l.;
3) con plurime note pec hanno formulato e reiterato le istanze finalizzate a vedersi riconoscere dall'azienda
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4) che a fronte di tanto vi è stato l'atteggiamento ostruzionistico della società resistente che, invece, ha disconosciuto il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel superiore livello A2. A fronte di tanto, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
< 1 – accertare e dichiarare, per tutte le causali che precedono, il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel superiore livello A2 di cui al C.C.N.L. per il Personale Dipendente delle Strutture Associate all'AIOP, all'Aris e alla Fondazione di don Carlo Gnocchi, stipulato in data 08.10.2020, a far data dal mese successivo rispetto al compimento, per ciascun lavoratore, dei 3 anni di anzianità nel Liv.; 2 – per l'effetto, condannare la AR
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore,
[...] a provvedere al superiore corretto inquadramento dei lavoratori;
3 – condannare altresì ed in ogni caso la
[...]
in persona del suo legale rapp.te AR pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive maturate dalla data del riconoscimento del superiore inquadramento e sino al soddisfo;
il tutto oltre interessi legali, anche di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso;
4 – condannare infine la AR
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, a
[...] regolarizzare la posizione contributiva dei ricorrenti in relazione alle maggiori somme dovute. Il tutto, in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario>>. Si è costituita la AR quale ha prospettato l'infondatezza della prospettazione dei ricorrenti anche alla luce della disciplina collettiva applicata ai rapporti. Si è costituito l' il quale ha chiesto il rigetto delle CP_2 pretese attoree e, nella denegata ipotesi di accoglimento, riconoscere il diritto alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale. Nel merito, i fatti riportati sub 1) e 2) dell'elencazione che precede devono essere reputati pacifici in quanto non contestati dalle parti resistenti. Orbene, va osservato che tra le parti è anche pacifica (in quanto allegata in ricorso e non contestata dalla azienda resistente) l'applicazione ai rapporti di lavoro oggetto di causa del c.c.n.l. per il personale dipendente delle
2 strutture associate all'AIOP, all'Aris e alla Fondazione di don Carlo Gnocchi. Ciò posto, l'art. 52 del suddetto c.c.n.l. (“Inquadramento del personale nel sistema di classificazione”) annovera all'interno della posizione A1 “Il personale inquadrato nella posizione A, a far data dal mese successivo al compimento di una anzianità di 2 anni di servizio nello stesso Ente o Gruppo e con la stessa qualifica” e quindi nella posizione A2 “Aiuto cuoco, Ausiliario specializzato. Il personale inquadrato nella posizione A1 a far data dal mese successivo al compimento di una anzianità di tre anni di servizio nello stesso Ente o Gruppo e con la stessa qualifica. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'articolo 48”. E' quindi evidente che il c.c.n.l. pacificamente applicato ai rapporti e nella versione ratione temporis vigente (e quindi non nelle precedenti versioni indicate da disponga, tra AR l'altro, l'avanzamento al livello A2 in ragione del semplice compimento dell'anzianità precitata nel precedente livello A1 senza alcuna limitazione relativa alla “prima applicazione” del c.c.n.l.. Poiché i ricorrenti sono stati inquadrati all'interno del livello A1 a fare data dal gennaio 2015, dal febbraio 2018 hanno maturato il diritto all'inquadramento all'interno del livello A2 del precitato c.c.n.l.. In ragione di tanto, AR deve essere condannata all'inquadramento dei ricorrenti all'interno del livello A2 del c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture associate all'AIOP, all'Aris e alla Fondazione di don Carlo Gnocchi a far data dal febbraio 2018 nonché alla corresponsione delle differenze retributive tra lo stipendio base del superiore livello A2 e lo stipendio base dell'inferiore livello A1 effettivamente attribuito in relazione al periodo dall'1.02.2018 al 7.03.2022 (data di deposito del ricorso) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei e fino al saldo. Per le medesime motivazioni AR
deve essere condannata alla regolarizzazione
[...] contributiva conseguente alla spettanza del livello superiore A2 in relazione al medesimo precitato periodo (posto il mancato completo decorso del termine prescrizionale quinquennale in ragione della notifica della diffida del 29 agosto 2022 in atti da parte dell'istituto) oltre al versamento delle somme aggiuntive di cui all'art. 116 legge 388/2000. Le predette argomentazioni hanno valore assorbente di ogni ulteriore eccezione o questione sollevata dalle parti. Le spese di lite - liquidate in ragione del valore indeterminabile della controversia negli importi minimi ex
3 D.M. 55/2014 in ragione della relativa semplicità della soluzione delle questioni prospettate - seguono la soccombenza e quindi sono poste a carico di
[...] in favore di entrambe e restanti AR parti con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, rigettata ogni diversa istanza così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto:
- condanna AR all'inquadramento dei ricorrenti all'interno del livello A2 del c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture associate all'AIOP, all'Aris e alla Fondazione di don Carlo Gnocchi a far data dal febbraio 2018;
- condanna alla AR corresponsione in favore dei ricorrenti delle differenze retributive tra lo stipendio base del superiore livello A2 e lo stipendio base dell'inferiore livello A1 effettivamente attribuito in relazione al periodo dall'1.02.2018 al 7.03.2022 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei e fino al saldo;
- condanna al AR versamento in favore dell' dei maggiori contributi CP_2 conseguenti alla spettanza in capo ai ricorrenti del livello superiore A2 in relazione al periodo dall'1.02.2018 al 7.03.2022 oltre al versamento delle somme aggiuntive di cui all'art. 116 legge 388/2000;
- condanna alla AR rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.689,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge con distrazione;
- condanna alla AR rifusione delle spese processuali in favore dell' che CP_2 liquida in complessivi Euro 3.291,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Bari, 1/04/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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