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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa Aurelia Cuomo, all'esito della discussione all'udienza del 16.04.2025 ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n.
4495/23, promossa
d a
(c.f. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore dellaParte_2
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi –
[...] P.IVA_1 disgiuntamente e congiuntamente - dall'Avv. Graziano Tortora e dall'Avv. Valentino
Santilli, unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Pagani (Sa) alla Via G.
Tramontano n. 14 – Parco Aurora, giusta procura in atti
- opponente -
C o n t r o
, codice fiscale , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo Direttore ad interim dr , che elegge domicilio al Corso Controparte_2
Garibaldi (Pal. Amato) – Salerno –PEC: rappresentato e difeso da funzionari delegati dott.ssa , dott.ssa , dott.ssa dott.ssa Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Eleonora Stefanelli e dott.ssa , come da delega in atti Controparte_6
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente proponeva opposizione avverso le
Ordinanze di Ingiunzione nn. 4750/4607 A e B emesse dalla notificate in CP_7 data 11/12 Settembre 2023, contestando l'applicazione della sanzione in misura piena (e non ridotta) per l'asserito mancato adempimento della diffida di assunzione a tempo pieno del lavoratore per il termine di mesi 3 ex art. 22 del d.lgs. 151/2015. Parte_3
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti hanno dedotto la non imputabilità del dedotto inadempimento, atteso che il rapporto di lavoro de quo è stato risolto per dimissioni del lavoratore stesso, avvenute prima del decorso del termine de quo. si costituiva in giudizio l' , il quale contestava CP_8 Controparte_1
l'avversa opposizione, sul presupposto della natura oggettiva della condizione prevista dalla norma citata, con conseguente irrilevanza delle dimissioni.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta la causa di natura documentale, la stessa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza e decisa con lettura contestuale del dispositivo e motivazione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Come noto il D.lgs. 151/2015, all'art. 22, ha reintrodotto la diffidabilità della “maxi- sanzione” per lavoro irregolare.
Il datore di lavoro pertanto, può regolarizzare il rapporto di lavoro con i dipendenti di fatto scoperti, in sede di ispezione, a prestare lavoro nero, potendo usufruire del beneficio dell'ammissione al pagamento dei minimi edittali delle pene.
Si precisa che il meccanismo premiale che consente al datore di lavoro di beneficiare del pagamento della sanzione ridotta parte dalla diffida rivolta dagli ispettori al datore di lavoro a stipulare:
- un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale se con riduzione dell'orario non superiore al 50%; ovvero
- un contratto a termine a tempo pieno purché di durata non inferiore a 3 mesi.
In entrambi i casi, i lavoratori assunti dovranno essere mantenuti in servizio per almeno tre mesi. La norma prevede infine che la prova dell'avvenuta regolarizzazione nonché del pagamento delle sanzioni (in misura minima), dei contributi e dei premi dovrà essere fornita entro 120 giorni.
Si pongono tuttavia alcuni dubbi interpretativi sul dettato normativo in esame.
Il Ministero del Lavoro che, con circolare 26/2015, ha specificato che: il termine di 120 giorni per provare l'avvenuta regolarizzazione, decorre dalla notifica del verbale di accertamento e notificazione;
il termine di 30 giorni per presentare il ricorso amministrativo ex art. 17 D.lgs. 124/2004 decorre pertanto dalla scadenza del termine di 120 giorni suindicato;
il periodo di tre mesi di mantenimento in servizio del lavoratore va computato al netto del periodo di lavoro prestato in nero, il quale andrà comunque regolarizzato (mediante pagamento delle sanzioni al minimo, dei contributi e premi) e decorre dal giorno dell'accesso ispettivo, mentre il contratto stipulato ai sensi della diffida decorrerà dal primo giorno di lavoro in nero;
con riferimento alle tipologie contrattuali adottabili dal datore, non è possibile procedere alla stipula di un contratto intermittente;
nel caso in cui i lavoratori risultino già “messi in regola” nel periodo successivo a quello in cui hanno prestato lavoro nero, con uno dei contratti previsti dal legislatore, la diffida conterrà soltanto l'invito a regolarizzare il lavorato in nero nell'ordinario termine di 45 giorni.
Sebbene la circolare chiarisca alcuni dubbi interpretativi della normativa, altri restano da approfondire.
Nel caso di specie, pur avendo il datore di lavoro ottemperato alla diffida, uno dei lavoratori assunti ( ) ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie prima Parte_3 della scadenza dei tre mesi. Non essendo previsto alcunchè dalla norma, se si ritenesse di non dare alcun peso alle dimissioni del lavoratore, si potrebbe esporre il datore al mancato rispetto della procedura di regolarizzazione, con perdita del benefici connessi
(primo fra tutti, il pagamento delle sanzioni al minimo edittale), senza che vi sia una responsabilità soggettiva del datore di lavoro in termini di dolo o colpa.
In altri termini, rispetto al provvedimento di diffida ex art. 13 d.lgs. n. 124/2004, il
Ministero del Lavoro ha ritenuto che tale atto costituisca elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima e che pertanto, in assenza dell'effettivo mantenimento in servizio del lavoratore per almeno tre mesi, qualunque ne sia la ragione, il datore di lavoro non potrebbe fruire del beneficio premiale. Tuttavia, questo significherebbe addossare alla parte datoriale anche la responsabilità di atti risolutivi del rapporto posti in essere dal lavoratore (es. recesso per dimissioni).
Deve rilevarsi al riguardo che tale esegesi sembra tuttavia scostarsi dalle regole di imputazione della responsabilità degli atti negoziali;
d'altro canto, ove si ritenesse che in caso di dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro andrebbe comunque esente da sanzioni, tale interpretazione comporterebbe il rischio di incentivare operazioni volte a simulare il mantenimento in vita del rapporto di lavoro per il periodo di tre mesi solo al fine di consentire al datore di lavoro di ridurre l'importo della sanzione.
Sarebbe quindi gravemente irragionevole imputare al datore di lavoro una sanzione (che non può prescindere dalla sussistenza dei requisiti soggettivi del dolo o quantomeno della colpa) in caso di mancanza assoluta di sua responsabilità, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza-ingiunzione opposta annullata, avendo ottemperato i ricorrenti, per quanto nella loro sfera giuridica, alla diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004.
L'accoglimento del ricorso in ragione del motivo principale consente di non esaminare le altre questioni, che sono assorbite.
Considerata la novità della questione e l'assenza di precedenti giurisprudenziali, sussistono ragioni di opportunità per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le Ordinanze di Ingiunzione nn. Con 4750/4607 A e B emesse dalla di Salerno notificate in data 11/12 Settembre
2023;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo