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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/08/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 926/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott. Paolo Salvatore Giudice dott. Mirco Lombardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 926/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Monticello Brianza, via Giuseppe Sirtori n. 4, con il patrocinio dell'avv. COLOMBO CRISTINA
e
C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Tessitura n. 4, con il patrocinio dell'avv. CASULA SARA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONCLUSIONI
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e contratto Parte_1 CP_1 in data 9 settembre 2017, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Osnago al numero 8, P. 1 anno 2017 B) ordinare al Comune di Osnago di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
C) dichiarare compensate le spese legali
D) omologare le seguenti condizioni:
- conferma dell'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, che Per_1 continueranno quindi quotidianamente ad occuparsi insieme della sua crescita e delle sue esigenze e collocamento prevalente presso la madre IG;
Parte_1
- il sig. potrà tenere con sé la figlia tutti i week end dal sabato pomeriggio alla CP_1 domenica mattina -fatti salvi eventuali impegni o esigenze della minore-, oltre che ogni volta che la figlia ne manifesterà il desiderio o l'esigenza; - la minore trascorrerà altresì le festività natalizie e pasquali, in maniera alternata, con l'uno o l'altro dei genitori, e così se passerà Natale con l'uno, trascorrerà il giorno di S. Stefano con l'altro e così via per le altre festività religiose, secondo il criterio dell'alternanza; la minore trascorrerà un ugual periodo di tempo con ciascuno dei genitori anche durante le vacanze natalizie e pasquali;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, in un periodo da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno, al fine di evitare sovrapposizioni;
- resta inteso che le esigenze e le necessità di vita di sono da intendersi come prioritarie rispetto Per_1 ai desideri dei genitori e potranno comportare cambiamenti rispetto a quanto sopra concordato;
- il sig. si impegna a contribuire al mantenimento della figlia mediante il CP_1 Per_1 versamento, in favore della IG , della somma di Euro 300,00 mensili, oltre Parte_1 rivalutazione annuale Istat, a mezzo di bonifico bancario, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese;
- il sig. si impegna altresì a rimborsare -sempre a mezzo di bonifico bancario o altra CP_1 modalità - alla IG il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della Parte_1 figlia, secondo lo schema individuato dal Protocollo del Tribunale di Lecco, che deve intendersi qui di seguito integralmente richiamato e precisamente:
- spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari urgenti anche se non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari. - spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
- spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
- spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatura;
b) spese di custodia (baby sitter); viaggi e vacanze.
- L'assegno unico per i figli verrà percepito dalla IG nella misura del 100%; Parte_1
- alla data di sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto a pretendere l'uno dall'altro qualsivoglia forma di mantenimento, e di non avere questioni economiche e patrimoniali pendenti, fatto salvo quanto al seguente punto;
- i coniugi danno atto che il sig. è formalmente intestatario di un finanziamento CP_1 contratto per l'acquisto dell'autovettura targata FN 424 NG di proprietà esclusiva della IG
, finanziamento che cesserà il prossimo 15 settembre 2025; il sig. accetta di Parte_1 CP_1 mantenere il finanziamento a proprio nome sino alla scadenza naturale e la IG Parte_1 si impegna a continuare a rimborsare mensilmente la rata del finanziamento come sino ad ora fatto.
- I coniugi rilasciano per sé e per la figlia minore il necessario consenso per l'autorizzazione Per_1 all'espatrio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1
09/09/2017 nel Comune di Osnago e dalla loro unione è nata una figlia, il 19.09.2009, Per_1 minorenne. Il procedimento di separazione personale si è concluso in data 17.03.2023 con il decreto di omologa del Tribunale adito alle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
20/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile nel Comune di Osnago il
09/09/2017 tra e scritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 CP_1 predetto Comune, reg. atti di matrimonio anno 2017, parte I, numero 8; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di OSNAGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14/08/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott. Paolo Salvatore Giudice dott. Mirco Lombardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 926/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Monticello Brianza, via Giuseppe Sirtori n. 4, con il patrocinio dell'avv. COLOMBO CRISTINA
e
C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Tessitura n. 4, con il patrocinio dell'avv. CASULA SARA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONCLUSIONI
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e contratto Parte_1 CP_1 in data 9 settembre 2017, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Osnago al numero 8, P. 1 anno 2017 B) ordinare al Comune di Osnago di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
C) dichiarare compensate le spese legali
D) omologare le seguenti condizioni:
- conferma dell'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, che Per_1 continueranno quindi quotidianamente ad occuparsi insieme della sua crescita e delle sue esigenze e collocamento prevalente presso la madre IG;
Parte_1
- il sig. potrà tenere con sé la figlia tutti i week end dal sabato pomeriggio alla CP_1 domenica mattina -fatti salvi eventuali impegni o esigenze della minore-, oltre che ogni volta che la figlia ne manifesterà il desiderio o l'esigenza; - la minore trascorrerà altresì le festività natalizie e pasquali, in maniera alternata, con l'uno o l'altro dei genitori, e così se passerà Natale con l'uno, trascorrerà il giorno di S. Stefano con l'altro e così via per le altre festività religiose, secondo il criterio dell'alternanza; la minore trascorrerà un ugual periodo di tempo con ciascuno dei genitori anche durante le vacanze natalizie e pasquali;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, in un periodo da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno, al fine di evitare sovrapposizioni;
- resta inteso che le esigenze e le necessità di vita di sono da intendersi come prioritarie rispetto Per_1 ai desideri dei genitori e potranno comportare cambiamenti rispetto a quanto sopra concordato;
- il sig. si impegna a contribuire al mantenimento della figlia mediante il CP_1 Per_1 versamento, in favore della IG , della somma di Euro 300,00 mensili, oltre Parte_1 rivalutazione annuale Istat, a mezzo di bonifico bancario, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese;
- il sig. si impegna altresì a rimborsare -sempre a mezzo di bonifico bancario o altra CP_1 modalità - alla IG il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della Parte_1 figlia, secondo lo schema individuato dal Protocollo del Tribunale di Lecco, che deve intendersi qui di seguito integralmente richiamato e precisamente:
- spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari urgenti anche se non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari. - spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
- spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
- spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatura;
b) spese di custodia (baby sitter); viaggi e vacanze.
- L'assegno unico per i figli verrà percepito dalla IG nella misura del 100%; Parte_1
- alla data di sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto a pretendere l'uno dall'altro qualsivoglia forma di mantenimento, e di non avere questioni economiche e patrimoniali pendenti, fatto salvo quanto al seguente punto;
- i coniugi danno atto che il sig. è formalmente intestatario di un finanziamento CP_1 contratto per l'acquisto dell'autovettura targata FN 424 NG di proprietà esclusiva della IG
, finanziamento che cesserà il prossimo 15 settembre 2025; il sig. accetta di Parte_1 CP_1 mantenere il finanziamento a proprio nome sino alla scadenza naturale e la IG Parte_1 si impegna a continuare a rimborsare mensilmente la rata del finanziamento come sino ad ora fatto.
- I coniugi rilasciano per sé e per la figlia minore il necessario consenso per l'autorizzazione Per_1 all'espatrio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1
09/09/2017 nel Comune di Osnago e dalla loro unione è nata una figlia, il 19.09.2009, Per_1 minorenne. Il procedimento di separazione personale si è concluso in data 17.03.2023 con il decreto di omologa del Tribunale adito alle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
20/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile nel Comune di Osnago il
09/09/2017 tra e scritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 CP_1 predetto Comune, reg. atti di matrimonio anno 2017, parte I, numero 8; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di OSNAGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14/08/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada