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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1422/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1422/2024 promossa da:
, CPF: , nato l'[...], a [...]/SP - Controparte_1 C.F._1
Brasile, residente in Rua João de Souza Campos, n° 36, Vila Elisa, Campinas/SP - Brasile (Cfr. procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti),
, CPF: 467.504.848-08, nata il [...] a [...]/SP - Brasile, Controparte_2 residente in Via João de Souza Campos 36 - Vila Eliza - 13023-270, Campinas/SP, Brasile Cfr. procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti),
rappresentati e difesi dall'Avv.ta Ludovica Amenta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, in Via Termine n.6, Lentini (SR).
Ricorrente contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 CP_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
Resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadino italiano iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano (alias, Persona_1 Per_2
, nato nel Comune di Mammola (Reggio Calabria), il 13 ottobre 1885, figlio di
[...] Per_3
e (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita del Comune di Mammola -
[...] Persona_4 doc. in atti n° 03), il quale, non essendosi mai naturalizzato cittadino brasiliano, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
L'avo dante causa emigrava in Brasile e, il 26 marzo 1906, sposava, ad Araraquara Persona_1
(SP- Brasile), (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n. 05). Persona_5
Dalla suddetta unione matrimoniale, il 13 maggio 1915, nasceva, a Sao Paolo - Brasile, Persona_6
(Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n. 06).
[...]
Il 16 ottobre 1934, sposava, a Presidente ), Persona_6 Persona_7 Persona_8
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n. 07) e, da tale unione, l'8 maggio
[...]
1942, nasceva, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in Persona_9 Persona_7 Persona_10 atti n. 08).
Il 4 settembre 1964, sposava, a (Cfr. Persona_10 Persona_7 Persona_11
Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n. 09) e, da tale unione, il 10 gennaio 1969, nasceva,
a Presidente ), (Cfr. Certificato di nascita Per_12 Persona_7 Persona_13 brasiliano - doc. in atti n. 10).
Il 4 giugno 1993, sposava, a Campinas (SP-Brasile), Persona_13 Controparte_5
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n. 11) e, da tale unione, nascevano, a
[...]
Campinas (SP-Brasile), due figli, odierni ricorrenti: , nato l'11 dicembre CP_1 CP_1
2000 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n. 12) e nata il 15 Parte_1 luglio 1997 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n. 13).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza maschile da avo italiano, con un passaggio in linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
2 In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis di tale cittadinanza è possibile solo in via giudiziale, evidenziando, all'interno dei descritti passaggi intergenerazionali la presenza di un passaggio per linea femminile, antecedente all'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, data la chiusura dell'Amministrazione italiana verso i discendenti c.d. “di linea materna”, tale condizione, legittimerebbe, di per sé, gli odierni ricorrenti ad agire giudizialmente per il riconoscimento dei propri diritti al riconoscimento della cittadinanza italiana (“Nell'albero genealogico della famiglia possiamo ravvisare la Per_1 presenza di una ascendente materna nata e sposata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ovvero la sig.ra che rappresenta l'ascendente in linea materna degli odierni Parte_2 ricorrenti. Essa, ai sensi dell'allora vigente Legge n. 555/1912, veniva considerata cittadina italiana ma con l'impossibilità di trasferire la propria cittadinanza ai di lei discendenti, in quanto la cittadinanza veniva persa dopo il matrimonio avvenuto con uno straniero. Infatti, all'epoca,
l'acquisto della cittadinanza avveniva esclusivamente per derivazione paterna al figlio del cittadino
a prescindere dal luogo di nascita ai sensi dell'abrogato art. 1 della suddetta legge il quale stabiliva che “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino””).
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_3 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il CP_3 argomentava che l'avo italiano, emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Sempre riguardo ai motivi di infondatezza del ricorso, il ha lamentato che “Nel caso di CP_3 specie, le attrici nulla dicono sulla data del decesso della loro ava , che, ove morta Persona_14
3 prima del 1948 non avrebbe mai potuto avvalersi degli effetti della sopravvenuta incostituzionalità della norma, con la conseguenza che il rapporto regolato da norma incostituzionale sarebbe da intendersi ormai consumato” e “In ogni caso, l'impianto motivazionale della decisione invocata da controparte non risolve il contrasto con il riferito orientamento tradizionale, secondo il quale in caso di incostituzionalità sopravvenuta la retroattività della relativa pronuncia non può essere anteriore alla data di entrata in vigore della Costituzione anche se i rapporti e le situazioni controverse non sono esauriti”.
Con il deposito delle note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 3 gennaio 2025, la
Difesa del ricorrente si riportava integralmente agli scritti difensivi depositati e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., depositato l'8 febbraio 2025, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliano, nei quali la capostipite in luogo di sia stato Persona_1 generalizzato come si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della Persona_2 medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative date e luoghi di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
4 Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_6 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_6
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
5 Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
6 Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere
7 coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass. SU n. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione
Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Parte_3
8 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale.
Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib.
Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord. 19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent. 22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non
è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non
è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, essendo nel caso de quo essendo intervenuto, in epoca precostituzionale, un passaggio generazionale per linea femminile, va ritenuto che figlia del dante causa Persona_6
(il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né è stato naturalizzato Persona_1 cittadino brasiliano), nata in [...] il [...], ha trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana a sua figlia, nata in [...] il [...], nonostante sia nata in [...] Persona_10 precostituzionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della
9 residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato nativo cittadino italiano e, quindi, che la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'avo sino ad essi, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato nel Comune di Mammola (Reggio Persona_1
Calabria), il 13 ottobre 1885 (Cfr. doc. in atti n. 03) e deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 5).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
27/03/2024, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON risulta, fino alla data di oggi, registro di naturalizzazione in nome di o figlio di Persona_1 Persona_2 [...]
e di originario dell'Italia, nato il [...]”. Per_4 Persona_3
In quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri figli e ai Persona_1 relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Controparte_1
, CPF: , nato l'[...], a [...]/SP – Brasile e
[...] C.F._1 [...]
, CPF: 467.504.848-08, nata il [...] a [...]/SP - Brasile, il diritto alla CP_2
10 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_3 CP_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 8 marzo 2024.
Il Giudice unico
Flavio Tovani
11
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1422/2024 promossa da:
, CPF: , nato l'[...], a [...]/SP - Controparte_1 C.F._1
Brasile, residente in Rua João de Souza Campos, n° 36, Vila Elisa, Campinas/SP - Brasile (Cfr. procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti),
, CPF: 467.504.848-08, nata il [...] a [...]/SP - Brasile, Controparte_2 residente in Via João de Souza Campos 36 - Vila Eliza - 13023-270, Campinas/SP, Brasile Cfr. procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti),
rappresentati e difesi dall'Avv.ta Ludovica Amenta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, in Via Termine n.6, Lentini (SR).
Ricorrente contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 CP_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
Resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadino italiano iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano (alias, Persona_1 Per_2
, nato nel Comune di Mammola (Reggio Calabria), il 13 ottobre 1885, figlio di
[...] Per_3
e (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita del Comune di Mammola -
[...] Persona_4 doc. in atti n° 03), il quale, non essendosi mai naturalizzato cittadino brasiliano, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
L'avo dante causa emigrava in Brasile e, il 26 marzo 1906, sposava, ad Araraquara Persona_1
(SP- Brasile), (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n. 05). Persona_5
Dalla suddetta unione matrimoniale, il 13 maggio 1915, nasceva, a Sao Paolo - Brasile, Persona_6
(Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n. 06).
[...]
Il 16 ottobre 1934, sposava, a Presidente ), Persona_6 Persona_7 Persona_8
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n. 07) e, da tale unione, l'8 maggio
[...]
1942, nasceva, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in Persona_9 Persona_7 Persona_10 atti n. 08).
Il 4 settembre 1964, sposava, a (Cfr. Persona_10 Persona_7 Persona_11
Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n. 09) e, da tale unione, il 10 gennaio 1969, nasceva,
a Presidente ), (Cfr. Certificato di nascita Per_12 Persona_7 Persona_13 brasiliano - doc. in atti n. 10).
Il 4 giugno 1993, sposava, a Campinas (SP-Brasile), Persona_13 Controparte_5
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n. 11) e, da tale unione, nascevano, a
[...]
Campinas (SP-Brasile), due figli, odierni ricorrenti: , nato l'11 dicembre CP_1 CP_1
2000 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n. 12) e nata il 15 Parte_1 luglio 1997 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n. 13).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza maschile da avo italiano, con un passaggio in linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
2 In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis di tale cittadinanza è possibile solo in via giudiziale, evidenziando, all'interno dei descritti passaggi intergenerazionali la presenza di un passaggio per linea femminile, antecedente all'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, data la chiusura dell'Amministrazione italiana verso i discendenti c.d. “di linea materna”, tale condizione, legittimerebbe, di per sé, gli odierni ricorrenti ad agire giudizialmente per il riconoscimento dei propri diritti al riconoscimento della cittadinanza italiana (“Nell'albero genealogico della famiglia possiamo ravvisare la Per_1 presenza di una ascendente materna nata e sposata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ovvero la sig.ra che rappresenta l'ascendente in linea materna degli odierni Parte_2 ricorrenti. Essa, ai sensi dell'allora vigente Legge n. 555/1912, veniva considerata cittadina italiana ma con l'impossibilità di trasferire la propria cittadinanza ai di lei discendenti, in quanto la cittadinanza veniva persa dopo il matrimonio avvenuto con uno straniero. Infatti, all'epoca,
l'acquisto della cittadinanza avveniva esclusivamente per derivazione paterna al figlio del cittadino
a prescindere dal luogo di nascita ai sensi dell'abrogato art. 1 della suddetta legge il quale stabiliva che “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino””).
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_3 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il CP_3 argomentava che l'avo italiano, emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Sempre riguardo ai motivi di infondatezza del ricorso, il ha lamentato che “Nel caso di CP_3 specie, le attrici nulla dicono sulla data del decesso della loro ava , che, ove morta Persona_14
3 prima del 1948 non avrebbe mai potuto avvalersi degli effetti della sopravvenuta incostituzionalità della norma, con la conseguenza che il rapporto regolato da norma incostituzionale sarebbe da intendersi ormai consumato” e “In ogni caso, l'impianto motivazionale della decisione invocata da controparte non risolve il contrasto con il riferito orientamento tradizionale, secondo il quale in caso di incostituzionalità sopravvenuta la retroattività della relativa pronuncia non può essere anteriore alla data di entrata in vigore della Costituzione anche se i rapporti e le situazioni controverse non sono esauriti”.
Con il deposito delle note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 3 gennaio 2025, la
Difesa del ricorrente si riportava integralmente agli scritti difensivi depositati e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., depositato l'8 febbraio 2025, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliano, nei quali la capostipite in luogo di sia stato Persona_1 generalizzato come si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della Persona_2 medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative date e luoghi di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
4 Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_6 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_6
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
5 Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
6 Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere
7 coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass. SU n. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione
Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Parte_3
8 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale.
Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib.
Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord. 19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent. 22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non
è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non
è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, essendo nel caso de quo essendo intervenuto, in epoca precostituzionale, un passaggio generazionale per linea femminile, va ritenuto che figlia del dante causa Persona_6
(il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né è stato naturalizzato Persona_1 cittadino brasiliano), nata in [...] il [...], ha trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana a sua figlia, nata in [...] il [...], nonostante sia nata in [...] Persona_10 precostituzionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della
9 residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato nativo cittadino italiano e, quindi, che la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'avo sino ad essi, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato nel Comune di Mammola (Reggio Persona_1
Calabria), il 13 ottobre 1885 (Cfr. doc. in atti n. 03) e deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 5).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
27/03/2024, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON risulta, fino alla data di oggi, registro di naturalizzazione in nome di o figlio di Persona_1 Persona_2 [...]
e di originario dell'Italia, nato il [...]”. Per_4 Persona_3
In quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri figli e ai Persona_1 relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Controparte_1
, CPF: , nato l'[...], a [...]/SP – Brasile e
[...] C.F._1 [...]
, CPF: 467.504.848-08, nata il [...] a [...]/SP - Brasile, il diritto alla CP_2
10 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_3 CP_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 8 marzo 2024.
Il Giudice unico
Flavio Tovani
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