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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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Art. 1497. Sanitario di fiducia 1. In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, puo' richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.
(( 1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 748, comma 2, del regolamento. ))
(( 1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 748, comma 2, del regolamento. ))
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- 1. Cassazione civile n. 593/1995https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) In tema di vendita il criterio distintivo tra la consegna di aliud pro alio che dà luogo all'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata da termini di decadenza e di prescrizione ai quali sono soggette le azioni ex artt. 1490 e 1497 e la mancanza delle qualità essenziali della cosa compravenduta va individuato sotto il duplice profilo del riferimento sia al genus, sia alla destinazione economico-sociale del bene, valendo quest'ultimo ad ampliare l'ambito di operatività del criterio del genus, nei casi in cui il bene consegnato sia del tutto insuscettibile di assolvere alla funzione del bene contratto, in relazione ai bisogni …
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