Articolo 1497 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1481Articolo 1473
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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
Art. 1497. Sanitario di fiducia 1. In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, puo' richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.
(( 1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 748, comma 2, del regolamento. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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