Articolo 9 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 8Articolo 10
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29 luglio 1945
Art. 9. (Pene accessorie) .


Le disposizioni dei codici penali militari, concernenti le pene accessorie, sono applicabili anche rispetto alle condanne che si devono pronunciare per fatti commessi prima dell'attuazione dei codici stessi, quando le predette disposizioni siano piu' favorevoli, procedendosi in ogni caso alla sostituzione preveduta dall'articolo 7.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945